Sentenza 24 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01426/2025REG.PROV.COLL.
N. 06274/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6274 del 2024, proposto dal signor
RI OL, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Sances e Sergio Patrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano De Ruvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Centrale dell’Inps, sita in Roma nella Via Cesare Beccaria n.29;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 13055/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Sebastiano Zafarana e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. In data 30.10.2023 il Sig. RI OL notificava all’INPS istanza di accesso ai documenti amministrativi ex l. 7 agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto la richiesta di esibizione della domanda di riscatto degli anni di studi universitari dallo stesso presentata in data 28.09.1991. L’istante richiedeva, altresì, la documentazione in possesso dell’INPS allegata alla predetta domanda, nonché le comunicazioni ad essa inerenti con le relative ricevute di notificazione.
1.2. L’INPS non riscontrava l’istanza ed il signor OL ricorreva dinanzi alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi (C.A.D.A.) che, con decisione n.65 dell’11/01/2024 riconosceva la fondatezza dell’interesse all’accesso e invitava l’INPS a riesaminare la relativa istanza.
Nonostante la notifica della decisione della suddetta Commissione e di un successivo sollecito, l’INPS non dava seguito all’istanza di accesso, sicché il sig. OL adiva il T.A.R. per il Lazio con ricorso ex art.112 c.p.a.
1.3. Si costituiva l’INPS il quale produceva in giudizio documentazione interna afferente alla domanda di riscatto presentata dal ricorrente specificando che “L’Istituto, pertanto, è in grado di fornire unicamente gli estratti cartacei della procedura telematica attestanti l’avvenuta lavorazione informatica della domanda di riscatto presentata dal ricorrente nel 1991, unici documenti, ad oggi, oggetto di ostensione” .
1.4. Con sentenza n. 13055 del 28 giugno 2024 il T.A.R. per il Lazio, preso atto della documentazione prodotta in atti dall’INPS nel corso del giudizio, dichiarava la cessazione della materia del contendere condannando tuttavia il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell’Istituto, quantificate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.
2.1. Con atto notificato il 29 luglio 2024 e depositato l’1 agosto successivo, il sig. OL ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, deducendo due distinti motivi di gravame così rubricati:
I) Erroneità della sentenza per vizio di ultrapetizione.
II) Erroneità della sentenza per violazione del principio di soccombenza virtuale in relazione alle spese legali liquidate dal giudice di primo grado.
2.2. Si è costituito in giudizio l’INPS, il quale ha depositato memoria con la quale ha chiesto la reiezione dell’appello.
2.3. All’udienza camerale del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza in punto di motivazione adottata dal giudice di prime cure ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere “avendo l’istituto concluso la pratica oggetto del ricorso in ragione del mancato pagamento da parte del ricorrente degli oneri dovuti” .
Deduce che il giudice di prime cure avrebbe fondato la decisione su un’eccezione di merito non proposta dall’Istituto e neppure rilevabile d’ufficio, essendo infatti il riconoscimento del diritto del Sig. OL al riscatto di laurea oggetto di separato giudizio pendente dinnanzi al Tribunale di Tivoli in funzione del giudice del lavoro; così incorrendo in un vizio di ultrapetizione che ricorrerebbe allorquando il giudice amministrativo, “… pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni formulate, o su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, oppure accolga il ricorso per un motivo neppure prospettato dalle parti” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17/08/2021, n. 5906).
3.1. Rileva al riguardo il Collegio che il giudizio di primo grado aveva esclusivamente ad oggetto - come del resto si evince anche dalla stessa sentenza impugnata - l’accertamento dell’elusione da parte dell'INPS della decisione n. 65 della Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi e la conseguente richiesta di condanna dell’Inps “… stante il disposto di cui all’art. 25, comma 4, L. 241/1990, di trasmettere al sig. RI OL copia della domanda di riscatto degli anni di studi universitari dallo stesso presentata in data 28.09.1991, nonché tutta la documentazione in possesso dell’Ente allegata alla predetta domanda nonché le comunicazioni ad essa inerenti, con relative ricevute di notificazione”.
Tuttavia, il T.A.R. per il Lazio ha ritenuto essere cessata la materia del contendere non già per l’avvenuta ostensione in giudizio, da parte dell’INPS, della documentazione afferente alla domanda di riscatto degli anni di studi universitari presentata dal ricorrente in data 28.09.1991, bensì per ragioni afferenti l’esito del procedimento relativo alla domanda di riscatto, sostanzialmente archiviato dall’Istituto per mancato pagamento degli oneri dovuti da parte del ricorrente.
A nulla rileva - come sostenuto in appello dalla difesa dell’INPS - che l’istanza di accesso riguardava una domanda di riscatto di laurea risalente a quasi 35 anni addietro e definita per mancati pagamenti dell’onere di riscatto da parte dello stesso ricorrente; né rileva “che la domanda risale ad un periodo precedente alla telematizzazione e la procedura informatica non consente di ricostruire o recuperare ulteriori informazioni se non che la pratica fu lavorata e chiusa per assenza di pagamenti” .
In disparte la considerazione che il giudice di prime cure non risulta in alcun modo avere specificamente valorizzato detti elementi, afferenti semmai alla quantità e qualità dei documenti nella disponibilità dell’Istituto, rileva il fatto che l’Istituto era comunque tenuto a ostendere la pur scarsa documentazione in suo possesso e che il T.A.R. ha erroneamente posto a fondamento della decisione una questione del tutto estranea all’oggetto del giudizio (da cui è anche scaturita la condanna alle spese di lite del ricorrente) fondata sulla mera constatazione della “conclusione” della “pratica oggetto del ricorso in ragione del mancato pagamento da parte del ricorrente degli oneri dovuti” .
Lo stato del procedimento amministrativo afferente al riscatto degli anni di laurea (che sia definito o in itinere), così come le ragioni sottese alla definizione o archiviazione della stessa (ancorché in tesi imputabili al ricorrente), rimangono questioni irrilevanti e del tutto estranee all’oggetto del giudizio il quale, invece, riguarda esclusivamente il diritto dell’istante ad avere accesso alla documentazione detenuta dall’Amministrazione che lo riguardi.
Ne consegue che, mentre è corretta la statuizione adottata dal giudice di prime cure in ordine alla declaratoria di cessazione della materia del contendere – non contestata infatti dall’appellante - è invece errata la motivazione che la sorregge, potendo essa fondarsi unicamente sulla costatazione dell’avvenuta produzione in giudizio, da parte dell’INPS, della documentazione di cui era richiesta l’ostensione, mai consentita dall’Istituto in via amministrativa, e sulla sopravvenuta soddisfazione dell’interesse azionato giudizialmente dal ricorrente.
4. Con il secondo motivo l’appellante impugna il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure ha condannato il ricorrente alla refusione delle spese legali in favore dell’INPS, liquidate in dispositivo in € 1.000,00 (oltre accessori di legge).
Deduce l’appellante l’erroneità della statuizione di condanna alle spese, atteso che contrariamente a quanto statuito in primo grado, sarebbe proprio l’odierno appellante da ritenersi la parte virtualmente vittoriosa in primo grado.
4.1. Il motivo è fondato.
La dichiarazione di cessata materia del contendere comporta che, al di fuori dei casi di compensazione, il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata. Nel caso in esame il soddisfacimento della pretesa ad accedere ai documenti del signor OL è avvenuto in corso di causa, avendo l’INPS consentito l’accesso a tutta la documentazione richiesta dal ricorrente ed in suo possesso soltanto in tale sede; il che implica la fondatezza virtuale della domanda proposta dal ricorrente in primo grado, il quale ha ottenuto il bene della vita in corso di causa.
Orbene nel processo amministrativo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. non impone al giudice di adottare necessariamente una statuizione sulle spese processuali che sia favorevole alla parte ricorrente, ma comporta tuttavia l'obbligo “di provvedere secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c.” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083; Consiglio di Stato sez. IV, 23/01/2024, n. 739).
Nel caso in esame detta valutazione risulta del tutto obliterata dal T.A.R., rilevandosi peraltro che nel giudizio di primo grado è stato proprio l’INPS a chiedere con la propria memoria difensiva la “… compensazione integrale o in subordine, parziale, delle spese di lite, avendo l’Istituto provveduto in corso di causa, senza attendere la decisione di ottemperanza, all’ostensione degli unici documenti ad oggi disponibili, estratti dalla procedura informatica in dotazione” .
A RI , pertanto, la statuizione sulle spese si rivela erronea anche per detto profilo, atteso che il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.
5. Conclusivamente l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, la sentenza appellata va riformata , con la condanna dell’INPS al pagamento delle spese processuali che appare equo liquidare, per i due gradi di giudizio, complessivamente in € 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza appellata condanna l’INSP al pagamento delle spese processuali che si liquidano, complessivamente per entrambi i gradi di giudizio, in € 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO