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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14876/2024
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14876 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Giuseppe Patanè e Roberta Patanè. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Cesare Andrea Pozzoli e Controparte_1
Maria Giovanna Conti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“nel merito accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità o comunque l'inopponibilità al ricorrente delle clausole contenute: Co
-nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 10,00/11,20/12,80 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e
2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80:
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto
2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 CCNL
Mobilità Area Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività
1 Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che ogni giorno di ferie venga retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie
a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella
A e punto 5 dal Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella
B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016 (“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/traghettamento”);
e per l'effetto condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 P.IVA_1
Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, PEC al Email_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.196,00 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2020 sino al mese di maggio del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- ove Codesto Tribunale ne ravvisasse la necessità, si chiede la nomina di idoneo CTU affinché provveda alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente;
- condannare la società in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza P.IVA_1 della Croce Rossa n. 1, PEC al pagamento delle spese, Email_1 compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari che ne fanno espressa dichiarazione”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
2 1. Il ricorso dell'attore, alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di macchinista, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
*
2. La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
2.1. Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
2.2. Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni
e/o prassi nazionali”) nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ha chiarito che Parte_2
l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Schultz-Hoff e altri, punto 60). Parte_2
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011,
n.155 C155-10: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European
Transport Workers' Federal (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti
3 gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri” precisando che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”; pertanto, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. sentenza Williams e altri cit., punto 24). Questa pronuncia ha altresì chiarito che non vanno inclusi nella determinazione della retribuzione delle ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”.
I summenzionati principi di diritto sono stati ribaditi da tutte le successive sentenze della Corte di
Giustizia.
La Suprema Corte, prendendo atto di questa evoluzione giurisprudenziale, ha dunque affermato che
“sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.
7 della direttiva 88/2003 come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2019, n. 13425).
Sul valore delle sentenze rese della Corte di Giustizia, si rammenta inoltre che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.13425, richiamando Cass. n. 22577/2012).
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_1 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con
4 carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
*
3. Nel caso in esame si tratta, dunque, di valutare se le parti variabili della retribuzione denominate
“indennità di utilizzazione professionale” (art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS),
“indennità di riserva” (art. 31, punto 5, Contratto integrativo Gruppo FS) e “compenso per assenza dalla residenza” (di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL) rientrino o meno nel concetto delineato dalla
Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
*
4. Quanto alle indennità di utilizzazione professionale (scorta per il capotreno) e di riserva, la questione è stata approfonditamente affrontata da numerose pronunce del Tribunale di Milano e, in particolare, con riferimento alla figura dei macchinisti, dalla sentenza n. 579/2022, che si ritiene di condividere e le cui motivazioni vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Tale sentenza ha espressamente chiarito che l'indennità di utilizzazione professionale costituisce
“indennità intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai macchinisti essendo in essa confluite sia l''indennità di condotta - attribuita per la guida del treno- sia l''indennità di riserva attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati.
Natura che, peraltro, è stata confermata dai precedenti giurisprudenziali offerti dalla difesa ricorrente (Tribunale di
Milano, sentenza nn. 447 e 207/21 e Tribunale di Torino n. 767/21).
Si deve altresì escludere che dette indennità abbiano carattere occasionale o di rimborso spese in quanto emerge dalle buste paga prodotte in giudizio che si tratta di emolumenti corrisposti con continuità, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di macchinista”.
Non può, in effetti, dubitarsi della sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra l'indennità richiamata e lo svolgimento della mansione di macchinista, trattandosi di voce retributiva diretta a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro, non avente carattere né occasionale né di rimborso spesa.
*
5. È fondata anche la domanda avente ad oggetto il compenso per assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL.
La disposizione in questione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
5 Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità (di trasferta e di assenza dalla residenza) il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Per il compenso per assenza dalla residenza, l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: un'indennità, quindi, intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore.
Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il capotreno, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto).
*
6. La tesi di parte convenuta circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento.
A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai lavoratori di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Il fatto che la parte attrice abbia sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
*
6 7. Per queste ragioni, va dichiarata la nullità delle disposizioni del Contratto Aziendale FS (art. 31.5) e del CCNL Mobilità (artt. 77, punto 2, e 30.6), nella parte in cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le voci relative alle indennità fin qui esaminate.
*
8. Conseguentemente, va affermato il diritto attoreo a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
*
9. In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive, si osserva quanto segue.
9.1. Deve rilevarsi che la difesa attorea ha prodotto conteggi dettagliati (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga).
9.2. Quanto alla contestazione della convenuta circa il computo dei giorni di ferie, per i giorni di ferie superiori alle “quattro settimane” (quale periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003), dovendosi interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, il concetto di
“settimana” deve essere tratto dallo stesso diritto europeo e giova qui osservare che la direttiva
2002/15/CE (concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto) all'art. 3 definisce “settimana” come “il periodo compreso fra le ore
00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica”, ossia in 7 giorni di calendario.
Cosicché, in armonia con il cap. 30 della sentenza n. 20216/2022 della Corte di Cassazione, il periodo di quattro settimane di ferie retribuite menzionato da tale norma deve essere computato in 28 giorni complessivi.
Tuttavia, nel caso in esame, l'art. 30 CCNL applicato dispone che:
“Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
- 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
- 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
- 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
- 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg”
Dunque, nel caso del CCNL Mobilità solo per i dipendenti con una anzianità maggiore di 8 anni (e con una articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni) è previsto un numero di giorni di ferie superiore a quello “europeo” e, solo con riferimento a tale ipotesi e in relazione alla retribuzione di tale singolo
7 giorno eccedente, sarà possibile discostarsi dalla nozione europea di retribuzione delle ferie.
Nel caso in esame, la parte attrice, in forza dell'anzianità di servizio e dell'articolazione dell'orario settimanale, non ha mai maturato un numero di ferie annue superiore ai 28 giorni.
Deve infatti escludersi che in ipotesi di trascinamento delle ferie da un anno ad un altro (circostanza che può anche dipendere da scelte aziendali) la retribuzione delle ferie maturate (nel limite delle quattro settimane per anno) possa subire variazioni.
Da ciò discende l'assoluta irrilevanza del fatto che il lavoratore in qualche anno abbia goduto di un numero di ferie superiore ai 28 giorni, trattandosi evidentemente di un trascinamento dipeso dalla fruizione di un minor numero di giorni di ferie nell'anno precedente.
9.3. Non può nemmeno darsi seguito all'obiezione della convenuta, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore 26, giusto disposto di cui all'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore
Deve infatti ritenersi corretto il divisore del valore mensile (22) individuato in ricorso, dacché l'art. 68, co. 6, CCNL, invocato dalla parte convenuta e prescrittivo del differente divisore convenzionale di 26, attiene alla sola retribuzione fissa: ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro (come già argomentato da Trib. Milano nn. 2678/21,
2874/2021).
9.5. In ragione di ciò, i conteggi offerti dalla difesa attorea possono trovare giudizio positivo.
*
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ACCERTA e DICHIARA la nullità delle clausole contenute: nell'art. 34.8 Contratto Aziendale FS
2003 e nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie ai soli importi fissi ivi indicati;
nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte attrice a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla società convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi
8 percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art. 31, punto 4, tabella B,
e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”, “indennità di riserva”);
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
3.196,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 49,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 15.4.2025
Il giudice
Franco Caroleo
9
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14876 del Ruolo Generale per l'anno 2024
TRA
, con gli avv.ti Giuseppe Patanè e Roberta Patanè. Parte_1
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Cesare Andrea Pozzoli e Controparte_1
Maria Giovanna Conti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“nel merito accertare e dichiarare la nullità/ annullabilità o comunque l'inopponibilità al ricorrente delle clausole contenute: Co
-nell'art. 34. 8 Contratto Aziendale 2003 nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 10,00/11,20/12,80 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e
2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80:
-dell'art. 72.2.4 del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 , dell'art. 77, punto
2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
- dell'art.25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003, dell'art. 31.6 CCNL
Mobilità Area Attività Ferroviarie, 2012 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità, Area Attività
1 Ferroviarie 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a che ogni giorno di ferie venga retribuito dalla Società con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie
a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti:
A) dall'art 72.2. del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2003 e successivamente dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”);
B) dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003, successivamente dall'art.31, punto 4 tabella
A e punto 5 dal Contratto Aziendale FS 2012 ed infine dall'art.31, punto 4 tabella
B e punto 5, del Contratto Aziendale FS 2016 (“intera indennità di utilizzazione/ condotta chilometrica/ dell'indennità di riserva/disponibilità/traghettamento”);
e per l'effetto condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentate pro tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 P.IVA_1
Roma alla Piazza della Croce Rossa n. 1, PEC al Email_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.196,00 già detratto l'importo fisso corrisposto a titolo di IUP per i giorni di ferie fruiti da gennaio 2020 sino al mese di maggio del 2024, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio per le causali meglio esposte in atti oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- ove Codesto Tribunale ne ravvisasse la necessità, si chiede la nomina di idoneo CTU affinché provveda alla quantificazione delle somme dovute al ricorrente;
- condannare la società in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore. c.f. / p.iva con sede legale corrente in 00161 Roma alla Piazza P.IVA_1 della Croce Rossa n. 1, PEC al pagamento delle spese, Email_1 compensi professionali di causa, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, oltre CPA ed IVA, se dovuta, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari che ne fanno espressa dichiarazione”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
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2 1. Il ricorso dell'attore, alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di macchinista, deve essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
*
2. La questione che assume carattere centrale nella controversia in esame è la determinazione della retribuzione spettante al lavoratore in occasione delle ferie.
2.1. Sul piano del diritto interno, il diritto alle ferie annuali è regolato dall'art. 36, comma 3, Cost. (“Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite”), dall'art. 2109, comma 2, c.c. (“Ha anche diritto (...) ad un periodo annuale di ferie retribuito”) e dall'art. 10 d.lgs. n. 66/2003 (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”).
2.2. Sul piano del diritto dell'Unione Europea, il diritto alle ferie annuali risulta regolato dall'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE (“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni
e/o prassi nazionali”) nonché dall'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
(“Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Con particolare riguardo alla retribuzione da riconoscere a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, ha chiarito che Parte_2
l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 va interpretata nel senso che “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri), in quanto l'obbligo di retribuire tale periodo è funzionale a porre il lavoratore in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonchè Schultz-Hoff e altri, punto 60). Parte_2
Tale principio è stato più chiaramente ribadito dalla Corte di Giustizia con la pronuncia 15/09/2011,
n.155 C155-10: “l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003 n. 2003/88/Ce, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché l'art. 3 dell'accordo allegato alla direttiva del
Consiglio 27 novembre 2000 n. 2000/79/Ce, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European
Transport Workers' Federal (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association
(ERA) e International Air Carrier Association (IACA), devono essere interpretati nel senso che il pilota di linea, durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti
3 gli elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva e, dall'altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale del pilota di linea, essendo compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavorato rispondano a detti criteri” precisando che "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”; pertanto, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. sentenza Williams e altri cit., punto 24). Questa pronuncia ha altresì chiarito che non vanno inclusi nella determinazione della retribuzione delle ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro”.
I summenzionati principi di diritto sono stati ribaditi da tutte le successive sentenze della Corte di
Giustizia.
La Suprema Corte, prendendo atto di questa evoluzione giurisprudenziale, ha dunque affermato che
“sussiste una nozione Europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art.
7 della direttiva 88/2003 come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” (Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2019, n. 13425).
Sul valore delle sentenze rese della Corte di Giustizia, si rammenta inoltre che “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicchè alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.13425, richiamando Cass. n. 22577/2012).
La Suprema Corte ha, altresì, chiarito che “in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza
CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono Per_1 la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con
4 carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
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3. Nel caso in esame si tratta, dunque, di valutare se le parti variabili della retribuzione denominate
“indennità di utilizzazione professionale” (art. 31, punto 4, Contratto integrativo Gruppo FS),
“indennità di riserva” (art. 31, punto 5, Contratto integrativo Gruppo FS) e “compenso per assenza dalla residenza” (di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL) rientrino o meno nel concetto delineato dalla
Corte di Giustizia di “elementi intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni che gli incombono in forza del suo contratto di lavoro e che sono compensati tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della sua retribuzione complessiva” ovvero “elementi collegati allo status personale e professionale”.
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4. Quanto alle indennità di utilizzazione professionale (scorta per il capotreno) e di riserva, la questione è stata approfonditamente affrontata da numerose pronunce del Tribunale di Milano e, in particolare, con riferimento alla figura dei macchinisti, dalla sentenza n. 579/2022, che si ritiene di condividere e le cui motivazioni vengono richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Tale sentenza ha espressamente chiarito che l'indennità di utilizzazione professionale costituisce
“indennità intrinsecamente connessa alle mansioni svolte dai macchinisti essendo in essa confluite sia l''indennità di condotta - attribuita per la guida del treno- sia l''indennità di riserva attribuita per le giornate in cui il macchinista è a disposizione senza servizi assegnati.
Natura che, peraltro, è stata confermata dai precedenti giurisprudenziali offerti dalla difesa ricorrente (Tribunale di
Milano, sentenza nn. 447 e 207/21 e Tribunale di Torino n. 767/21).
Si deve altresì escludere che dette indennità abbiano carattere occasionale o di rimborso spese in quanto emerge dalle buste paga prodotte in giudizio che si tratta di emolumenti corrisposti con continuità, il che ne conferma il collegamento intrinseco con le ordinarie modalità di svolgimento della mansione di macchinista”.
Non può, in effetti, dubitarsi della sussistenza di uno specifico nesso funzionale tra l'indennità richiamata e lo svolgimento della mansione di macchinista, trattandosi di voce retributiva diretta a compensare una specifica modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prevista dal contratto di lavoro, non avente carattere né occasionale né di rimborso spesa.
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5. È fondata anche la domanda avente ad oggetto il compenso per assenza dalla residenza di cui all'art. 77, punto n. 2, del CCNL.
La disposizione in questione prevede che “per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva per cui è in forza servizi che comportano complessivamente , per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore”.
5 Ai sensi dell'art. 28, punto 2, lett. d) del CCNL: “assenza dalla residenza, è il periodo intercorrente tra l'ora di partenza effettiva del treno da uno degli impianti ferroviari della base operativa di appartenenza e l'ora reale di arrivo del treno, nello stesso impianto ferroviario nel quale ha avuto inizio il periodo di lavoro giornaliero o in altro impianto ferroviario della stessa base operativa, e comprende anche l'eventuale riposo fuori residenza”.
L'indennità si applica al solo “personale mobile”, a differenza dell'indennità di trasferta di cui al punto 1 dell'art. 77, che si applica al personale non mobile ogni volta che venga inviato per esigenze di servizio fuori dal comune della sede di lavoro.
Per entrambe le indennità (di trasferta e di assenza dalla residenza) il CCNL precisa che si tratta di voci escluse dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto.
Per il compenso per assenza dalla residenza, l'art. 77, punto n. 2, prevede altresì che la stessa sia soggetta al medesimo regime fiscale dell'indennità di trasferta.
Nonostante quanto previsto dal CCNL, deve osservarsi che le caratteristiche di detta indennità sono tali da determinarne, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13425 del 17.5.2019 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ivi citata, l'inclusione a pieno titolo tra le voci che compongono la base di calcolo per la retribuzione dei periodi di ferie.
Si tratta infatti, di indennità riconosciuta al solo personale mobile in considerazione del fatto che tale personale svolge un'attività che lo costringe ad essere costantemente lontano dalla propria sede: un'indennità, quindi, intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore.
Evidente, inoltre, la natura di compensazione dell'incomodo consistente nell'essere in costante movimento e nel non avere, quindi, un luogo fisso di lavoro.
Non può, invece, parlarsi di indennità avente natura di rimborso di spese occasionali ed accessorie, in primo luogo perché chiaramente connessa al continuo (e non occasionale) allontanamento dalla residenza dovuto all'espletamento della mansione tipica di conduzione del treno, in secondo luogo perché non risulta che nello svolgimento di tali mansioni il capotreno, che parte e fa rientro alla propria sede tutti i giorni, sostenga alcuna spesa (al di là di quanto pagato a parte con buoni pasto).
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6. La tesi di parte convenuta circa l'insussistenza di un effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie stante la minima incidenza di tali indennità nella retribuzione globale non merita accoglimento.
A prescindere dall'incidenza delle voci variabili nella retribuzione totale è evidente che durante le ferie è precluso ai lavoratori di accumulare tali indennità, non svolgendo mansioni, e di conseguenza è inevitabile una “ripercussione finanziaria negativa” che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
Il fatto che la parte attrice abbia sempre fruito delle ferie non assume poi alcun rilievo essendo una valutazione da effettuarsi sulla base di un giudizio prognostico ex ante.
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6 7. Per queste ragioni, va dichiarata la nullità delle disposizioni del Contratto Aziendale FS (art. 31.5) e del CCNL Mobilità (artt. 77, punto 2, e 30.6), nella parte in cui non includono nella retribuzione da corrispondere durante le ferie le voci relative alle indennità fin qui esaminate.
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8. Conseguentemente, va affermato il diritto attoreo a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie.
Si tratta quest'ultimo di un criterio che appare perfettamente in linea con le indicazioni della Corte di
Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie, come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
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9. In ordine al quantum delle pretese per differenze retributive, si osserva quanto segue.
9.1. Deve rilevarsi che la difesa attorea ha prodotto conteggi dettagliati (basati sull'estrapolazione degli elementi accessori risultanti in busta paga).
9.2. Quanto alla contestazione della convenuta circa il computo dei giorni di ferie, per i giorni di ferie superiori alle “quattro settimane” (quale periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 10 del d.lgs. n. 66/2003), dovendosi interpretare l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, il concetto di
“settimana” deve essere tratto dallo stesso diritto europeo e giova qui osservare che la direttiva
2002/15/CE (concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto) all'art. 3 definisce “settimana” come “il periodo compreso fra le ore
00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica”, ossia in 7 giorni di calendario.
Cosicché, in armonia con il cap. 30 della sentenza n. 20216/2022 della Corte di Cassazione, il periodo di quattro settimane di ferie retribuite menzionato da tale norma deve essere computato in 28 giorni complessivi.
Tuttavia, nel caso in esame, l'art. 30 CCNL applicato dispone che:
“Ai lavoratori spetta per ogni anno di servizio, nei termini di seguito riportati, un periodo di ferie retribuito pari a:
a) per i lavoratori fino a 8 anni di anzianità di servizio:
- 20 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
- 24 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg.;
b) per i lavoratori con più di 8 anni di servizio:
- 25 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 5 gg.;
- 29 giorni lavorativi, se l'articolazione dell'orario settimanale è su 6 gg”
Dunque, nel caso del CCNL Mobilità solo per i dipendenti con una anzianità maggiore di 8 anni (e con una articolazione dell'orario settimanale su 6 giorni) è previsto un numero di giorni di ferie superiore a quello “europeo” e, solo con riferimento a tale ipotesi e in relazione alla retribuzione di tale singolo
7 giorno eccedente, sarà possibile discostarsi dalla nozione europea di retribuzione delle ferie.
Nel caso in esame, la parte attrice, in forza dell'anzianità di servizio e dell'articolazione dell'orario settimanale, non ha mai maturato un numero di ferie annue superiore ai 28 giorni.
Deve infatti escludersi che in ipotesi di trascinamento delle ferie da un anno ad un altro (circostanza che può anche dipendere da scelte aziendali) la retribuzione delle ferie maturate (nel limite delle quattro settimane per anno) possa subire variazioni.
Da ciò discende l'assoluta irrilevanza del fatto che il lavoratore in qualche anno abbia goduto di un numero di ferie superiore ai 28 giorni, trattandosi evidentemente di un trascinamento dipeso dalla fruizione di un minor numero di giorni di ferie nell'anno precedente.
9.3. Non può nemmeno darsi seguito all'obiezione della convenuta, secondo cui, per ottenere il valore giornaliero di una voce retributiva mensile, dovrebbe farsi applicazione del divisore 26, giusto disposto di cui all'art. 68, punto 6, della contrattazione collettiva di settore
Deve infatti ritenersi corretto il divisore del valore mensile (22) individuato in ricorso, dacché l'art. 68, co. 6, CCNL, invocato dalla parte convenuta e prescrittivo del differente divisore convenzionale di 26, attiene alla sola retribuzione fissa: ma il totale delle indennità percepite dovrebbe essere correttamente diviso non per i consueti ventiseiesimi, sui quali è strutturata contrattualmente la retribuzione fissa mensile, ma per le effettive giornate di lavoro (come già argomentato da Trib. Milano nn. 2678/21,
2874/2021).
9.5. In ragione di ciò, i conteggi offerti dalla difesa attorea possono trovare giudizio positivo.
*
10. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- ACCERTA e DICHIARA la nullità delle clausole contenute: nell'art. 34.8 Contratto Aziendale FS
2003 e nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie ai soli importi fissi ivi indicati;
nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
nell'art. 25.6 del CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2003 e dell'art. 30.6 CCNL Mobilità,
Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- ACCERTA e DICHIARA il diritto della parte attrice a che ogni giorno di ferie sia retribuito dalla società convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi
8 percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”); dall'art. 34.8 Contratto Aziendale FS 2003 e successivamente dall'art. 31, punto 4, tabella B,
e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”, “indennità di riserva”);
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
3.196,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 49,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per compensi di avvocato oltre IVA,
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Milano, 15.4.2025
Il giudice
Franco Caroleo
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