Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nel Giudizio di rinvio ex art. 392 cpc, iscritto al n. 1251 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuto in decisione all'udienza collegiale del 7.6.2024
PROMOSSA DA
, con l'Avv. JADER RITROVATO ed elettivamente domiciliato in VIALE P. Parte_1
PIETRAMELLARA, 5 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO
(ora ), con l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
VINCENZO SCIUTO ed elettivamente domiciliata in VIA FARINI, 4 – BOLOGNA
-Appellata-
CP_3
-Appellato/Contumace-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2658/2014, depositata il 11/08/2014
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e la sua Compagnia, Parte_1 CP_3 Controparte_1
al fine di farne accertare la responsabilità e ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito
[...] del sinistro stradale occorso in data 2 febbraio 2005 a Bologna.
Deduceva, in particolare, parte attrice, che in data 2 febbraio 2005, percorreva, alla guida del proprio ciclomotore Honda, la locale Via Don Minzoni con direzione verso i Viali di
Circonvallazione, quando, giunto all'intersezione con la Via Fratelli Rosselli, dopo aver constatato che l'autovettura Audi tg. BW366DJ, di proprietà del conducente ed assicurata CP_3 presso la Compagnia convenuta, si era fermata per concedergli la dovuta precedenza, aveva proseguito la sua marcia, ma, dopo alcuni metri, si accorgeva che la suddetta auto era ripartita per attraversare l'incrocio, omettendo di prestare la precedenza.
Per tale motivo il poneva in essere una manovra di emergenza, deviando a sinistra Pt_1 ed azionando il freno del ciclomotore, manovra che gli era servita ad evitare la collisione, ma non anche ad evitare di cadere rovinosamente a terra, procurandosi varie lesioni personali.
Costituitosi il contraddittorio nella dichiarata contumacia del , la Compagnia CP_3 assicuratrice contestava l'an e il quantum debeatur della domanda attorea, negando ogni addebito del proprio assicurato per mancanza di collisione tra i veicoli, mancata revisione periodica del ciclomotore con violazione dell'art. 80 cds ed avvenuta archiviazione del procedimento penale instauratosi a seguito della denuncia-querela sporta dall'attore.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta da entrambe le parti, interrogatorio formale del convenuto contumace (che non compariva a rendere il disposto interrogatorio, nonostante la rituale notifica dell'Ordinanza) e audizione nella qualità di unica testimone, di FO AN, moglie del convenuto.
Venivano, inoltre, espletate sia una CTU cinematica ad opera del dott. Persona_1 che una CTU medico-legale, affidata al dott. Persona_2
All'esito, il Tribunale di Bologna decideva per il rigetto della domanda attorea con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, osservando che:
a) non vi è stata collisione tra i due mezzi;
b) dalla planimetria l'Audi era risultata ferma in un punto che si trovava ancora al di fuori dell'area di circolazione vera e propria, occupando, per quanto attiene l'intersezione, solo l'area corrispondente agli stalli in cui si trovavano in sosta alcuni veicoli;
c) nell'immediatezza del fatto non erano presenti testimoni (ad eccezione della moglie del conducente), e dall'espletata consulenza tecnica non risultava provata nessuna ipotesi di turbativa astrattamente prospettabile.
Il primo Giudice riteneva, quindi, che la violenta frenata e la caduta a terra dell'attore fossero giustificati con il colpevole ritardo di avvistamento dell'autovettura da parte del ciclomotore, ovvero, con una situazione di scompenso tra freno anteriore e freno posteriore (resa ancor più verosimile per il fatto che il ciclomotore non risultava essere stato sottoposto a revisione periodica, come pur avrebbe dovuto), che poteva aver creato difficoltà a mantenere il controllo della guida nel momento in cui il conducente del ciclomotore decideva di frenare con una certa violenza.
Ragion per cui, non essendo risultata provata alcuna turbativa e dovendosi escludere che il sinistro si fosse verificato, anche quale mera concausa, per colpevole condotta di guida tenuta dal convenuto - la domanda attorea veniva respinta. Avverso detta Sentenza, proponeva appello , lamentando: 1) Mancata Parte_1 considerazione del diritto di precedenza di cui godeva l'appellante; 2) Falsa collocazione dell'autovettura del convenuto;
3) Mancanza di dati obiettivi emergenti dalla CTU, e concludendo per la totale riforma dell'impugnata sentenza, con conseguente condanna delle parti appellate all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti.
Si costituiva in giudizio la sola , domandando il rigetto Controparte_4 delle richieste formulate da parte dell'appellante, in quanto infondate in fatto e diritto, e chiedendo la conferma della Sentenza gravata.
Questa Corte, in diversa composizione, rigettava l'appello, ritenendolo infondato sulla scorta delle seguenti considerazioni:
a) l'ipotesi secondo cui l'Audi del aveva impegnato l'incrocio, ponendo in essere quella CP_3 turbativa che aveva condotto l'appellante a porre in essere una manovra di emergenza dalle conseguenze rovinose, appariva infondata, dal momento che era stato accertato con CTU cinematica che la vettura del non aveva ancora invaso la semicarreggiata percorsa dall'attore, essendosi CP_3 arrestata all'altezza degli stalli di sosta delle vetture lungo la via Don Minzoni, circostanza che risultava pacificamente, oltre che dalla CTU, anche dalla planimetria redatta dalla Polizia
Municipale e dalla deposizione della teste;
b) il Tribunale aveva correttamente analizzato e valutato la prova orale acquisita e la consulenza tecnica svolta, che aveva adeguatamente ricostruito il sinistro attraverso elementi oggettivi che avevano escluso il verificarsi di qualsiasi turbativa o interferenza da parte del , il CP_3 quale non aveva mai raggiunto l'area di incrocio. Infatti, tenuto conto degli stalli di sosta, il conducente dell'autovettura non poteva far altro che avanzare lentamente e quindi arrestarsi appena resosi conto del sopraggiungere del ciclomotore, e comunque al di fuori del flusso veicolare di via
Don Minzoni;
c) andava esclusa l'applicabilità della presunzione di concorso di colpa ai sensi dell'art. 2054 cod.civ., atteso che l'appellante non aveva dimostrato in alcun modo alcun profilo di colpa nella condotta di guida dell'automobilista, dovendo, pertanto, ritenersi che il nesso causale tra la violenta frenata e la caduta a terra fosse individuabile nel colpevole ritardo con il quale il conducente del ciclomotore aveva avvistato l'autovettura, e/o in una situazione di scompenso tra freno anteriore e freno posteriore, che aveva potuto creare una difficoltà nel mantenere l'equilibrio a fronte di una brusca frenata improvvisa. Viceversa, parte appellata aveva fornito la prova liberatoria a suo carico ai sensi dell'art. 2054 c.c., sicchè a carico dell'appellante permaneva non solo il mancato assolvimento dell'onere probatorio di cui al primo comma, ma anche la prova di una condotta di guida palesemente inadeguata, che era da ritenersi sola e sufficiente giustificazione del nesso causale dell'occorso sinistro.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per CA , sulla base Parte_1 di due motivi: con il primo lamentava la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 2054 del c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 e 5, deducendo che la Corte d'Appello aveva errato nel non considerare il fatto che il ricorrente impegnasse una strada con diritto di precedenza rispetto a quella da cui proveniva il nonché nel considerare non invasa la semicarreggiata percorsa dal , CP_3 Pt_1 avendo l'autovettura attraversato il crocevia.
Lamentava, inoltre, di aver provato che l'evento dannoso si era verificato per la condotta colpevole imputabile all'originario convenuto nonché il relativo nesso causale, atteso che laddove la condotta non fosse stata posta in essere, il danno non si sarebbe verificato. Con il secondo motivo, lamentava la violazione e\o falsa applicazione dell'art. 112 del c.p.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c. n. 3 e 4, in quanto la Corte territoriale aveva erroneamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello afferente la mancata comparizione del all'udienza fissata CP_3 per l'interrogatorio formale richiesto dal ricorrente e vertente sulla dinamica dell'evento, con una grave violazione dell'art. 112 c.p.c.
La Suprema Corte, con l'Ordinanza n. 12012/2022, riteneva fondato il secondo motivo, affermando che: <in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 41643/2021).
Pertanto, ha errato il giudice dell'appello perchè ha omesso dì pronunciarsi sul motivo di appello del afferente la mancata comparizione del all'udienza fissata per Pt_1 CP_3 interrogatorio formale richiesto dall'attuale ricorrente in merito alla dinamica del sinistro>>.
Di conseguenza, la Suprema Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso, dichiarava assorbito il primo, cassava in relazione la Sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.
Il giudizio veniva, quindi, ritualmente riassunto da , il quale insisteva Parte_1 per l'accoglimento del proprio appello e delle relative istanze risarcitorie.
Si costituiva in giudizio Controparte_5
(successivamente assorbita da ), concludendo per il rigetto del gravame e la Controparte_2 conferma dell'impugnata Sentenza.
Nessuno si costituiva per , che rimaneva contumace. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio atto di riassunzione l'appellante richiama, sostanzialmente, tutti i motivi di impugnazione già proposti nel corso dei precedenti gradi del giudizio, ribadendo che:
- il impegnava una strada (Via Don Minzoni) con diritto di precedenza rispetto a Pt_1 quella (Via Rosselli) da cui proveniva l'autovettura del , il quale, stante la peculiarità CP_3 dell'intersezione, con vetture in sosta ai lati della carreggiata (che gli occludevano la visuale), al fine di impegnare la Via Don Minzoni, oltrepassava la linea di arresto di Via F.lli Rosselli, trovandosi, quindi, in piena area di crocevia, all'interno della corsia di Via Don Minzoni (come desumibile anche dalla Planimetria allegata al rapporto delle Autorità intervenute), causando, quindi, una evidente turbativa alla circolazione del ciclomotore condotto dal;
Pt_1
- il aveva tenuto un comportamento perfettamente conforme alle regole del codice Pt_1 della strada e comunque esente da ogni ipotizzabile addebito di colpa - atteso che nessuna violazione a norme comportamentali del codice della strada gli venne contestata - ponendo in essere una manovra di emergenza dovuta ad un ostacolo imprevedibile, con conseguente caduta al suolo, che non può essere ricondotta ad un problema al sistema frenante, posto che l'equazione omessa revisione–imperfetta efficienza meccanica del motociclo, non essendo stata oggetto di alcuna consulenza tecnica, rimane una mera deduzione priva di riscontro probatorio;
- il CTU avrebbe errato nell'affermare “L'autovettura quindi non aveva praticamente invaso ancora la carreggiata, trovandosi in posizione di stasi in corrispondenza dell'area in cui sono ricavati gli stalli, con autovetture in sosta”, in quanto dalla planimetria redatta dalla Polizia Municipale, si evincerebbe che al momento del verificarsi dell'evento, l'auto del convenuto si trovava a metà della carreggiata e quindi in piena area di incrocio;
inoltre lo stesso CTU non avrebbe smentito che, al momento del sopraggiungere del ciclomotore, il veicolo era in movimento, seppur in fase di netta decelerazione. In definitiva, le conclusioni della CTU non si baserebbero su alcun elemento oggettivo, ma soltanto su dati soggettivi privi di elementi tecnici probanti (calcolo della velocità in assenza di collisione, dichiarazioni di una teste incapace a deporre in quanto trasportata sul veicolo del convenuto, supposizioni sulla percezione del pericolo da parte dell'appellante, tra l'altro in netto contrasto con l'istinto di salvaguardia da valutarsi anche ai sensi dell'art. 115 cpc);
- non si è presentato a rendere il deferito interrogatorio formale, circostanza CP_3 che, unitamente a quanto acclarato dalla Polizia Municipale e alla confessione stragiudiziale resa dallo stesso agli agenti circa la posizione della propria autovettura al momento del sinistro, dovrà essere senza dubbio alcuno valutata ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Da quanto sopra esposto, l'appellante ritiene di aver fornito la dimostrazione della turbativa posta in essere dal conducente dell'autovettura e del nesso causale tra la condotta anomala e il danno che ne è derivato, con conseguente assolvimento di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2054 c.c. in quanto l'evento venne causato da una condotta imprudente del conducente del veicolo Audi, senza la quale il danno non si sarebbe verificato.
L'appello risulta infondato.
Va premesso che la Suprema Corte non ha cassato la precedente Sentenza di questa Corte territoriale per censure sul merito, ma per la sola omessa valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto , richiamando un proprio CP_3 precedente, secondo cui “in tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'articolo 232
Cpc non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, Cpc” (CA, ordinanza 27 dicembre 2021, n.
41643).
Tuttavia, occorre tener conto che il precedente Collegio, nel valutare l'intero quadro probatorio sotteso alla fattispecie in esame, ha chiaramente indicato tutti gli elementi di prova che inducevano a concludere per l'assoluta mancanza di responsabilità in capo al convenuto/appellato, ritenendo che, in assenza di altre risultanze probatorie a favore della tesi dell'attore/appellante, non fosse necessario motivare sulla mancata risposta, atteso che, come anche predicato dalla
Giurisprudenza di legittimità “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità” (CA civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19833 del 19 settembre
2014; Conf. Cass. civ. n. 15389/2005; Cass. civ. n. 2864/2003).
In ogni caso, resta fermo ed immutato il principio secondo cui “In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova”
(CA civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9436 del 18 aprile 2018; Conf. Cass. civ. n. 3258/2007;
Cass. civ. n. 5240/2006).
Ciò vuol dire che, in caso di mancata risposta, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso, solo dopo aver valutato ogni altro elemento probatorio e solo laddove detto quadro probatorio possa fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, mentre, nel caso in cui il quadro probatorio acquisito agli atti dovesse risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, risulterebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio.
Nel caso di specie, come affermato sia dal Tribunale che da questa Corte nella sua prima pronuncia - oltre che dal P.M. che ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico di
, ed al Giudice che l'ha accolta - l'intero corredo probatorio deponeva a sostegno CP_3 dell'assoluta mancanza di responsabilità in capo all'appellato, così che la mancata risposta all'interrogatorio formale di quest'ultimo risultava totalmente insufficiente, di per sé sola, a far ritenere provate le circostanze in esso dedotte.
In particolare, dal rapporto della Polizia Municipale e dall'espletata CTU è emerso in maniera inconfutabile che il conducente dell'autovettura non ha mai impegnato l'area di incrocio, essendosi arrestato all'altezza degli stalli di sosta delle vetture parcheggiate lungo la Via Don
Minzoni.
Sostiene l'appellante che il veicolo del aveva, comunque, già superato la linea di CP_3 arresto di Via F.lli Rosselli, entrando all'interno dell'area di crocevia e causando una evidente turbativa nella circolazione del ciclomotore condotto dal . Pt_1
Tuttavia, come anche ammesso dal medesimo appellante – e confermato dal CTU - la conformazione della strada, con riferimento ai summenzionati stalli di sosta, con automobili parcheggiate sulla destra rispetto alla direzione di marcia del ciclomotore, ha comportato una difficoltà di avvistamento reciproca in capo ai conducenti dei mezzi coinvolti.
Ciò vuol dire che il – a meno di non voler ipotizzare che lo stesso dovesse rimanere in CP_3
Via Rosselli fino al momento in cui fossero state rimosse tutte le auto in sosta – non poteva fare altro che avvicinarsi, prudentemente, all'area di incrocio, fino al punto in cui poteva vedere i veicoli sopraggiungenti dalla propria sinistra, per poi poter impegnare l'incrocio nel momento in cui lo stesso fosse risultato libero.
In buona sostanza, se da un lato gli stalli di sosta “spostavano” in avanti la linea effettiva di arresto di Via Rosselli - non avendo senso che le auto si arrestassero prima dell'area di sosta, non avendo la visuale sull'incrocio - dall'altro restringeva l'area effettivamente carrabile su Via Don Minzoni, obbligando i veicoli in transito su quella via a considerare come “bordo strada” non quello effettivo ma quello delineato dalle autovetture in sosta. Di conseguenza, il , pur avendo formalmente (ed obbligatoriamente) superato la linea CP_3 di arresto di Via Rosselli, non ha mai impegnato l'area di incrocio e non ha mai invaso la carreggiata effettiva e reale a disposizione del . Pt_1
Prova ne sia che – ed il dato è oggettivo – al momento del suo arresto la vettura del CP_3 distava più di quattro metri dalla traiettoria percorsa dal ciclomotore dell'appellante.
Nell'ambito della circolazione stradale, specie quella metropolitana, 4 metri costituiscono uno spazio davvero notevole: è lo spazio che occuperebbe un'autovettura di media grandezza (ad es. una VW Polo), considerata per tutta la sua lunghezza;
ovvero, vedendola dal punto di vista della larghezza, è come se dopo le auto in sosta su Via Don Minzoni vi fossero state altre due VW Polo parcheggiate. Questo per dare un'idea di grandezza, circa lo spazio esistente fra la traiettoria del ciclomotore e l'autovettura, ferma, del e per dimostrare che, in nessun caso l'avvistamento CP_3 dell'autoveicolo fermo su Via Rosselli, a oltre 4 metri di distanza, poteva costituire una turbativa per il ciclomotore condotto dall'appellante, né, meno che mai, costringere lo stesso ad una brusca frenata.
È, quindi, del tutto evidente che il perse il controllo del proprio mezzo per motivi e Pt_1 circostanze totalmente avulse dalla circolazione del veicolo di parte appellata, ma con fondato giudizio probabilistico (ricavabile anche dalla gravità delle lesioni riportate), a causa della velocità non adeguata alla quale stava viaggiando.
In tal senso appare innegabile la violazione, da parte dell'appellante, dell'art. 141 C.d.S., il quale prevede espressamente che il conducente:
- deve regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
- deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
- deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, in prossimità delle intersezioni.
A ciò si soggiunga che il ciclomotore dell'appellante non era stato sottoposto a revisione periodica – motivo per cui lo stesso venne contravvenzionato ai sensi dell'art. 80 C.d.S. – circostanza che non consente di poter ritenere che il mezzo in questione fosse in condizioni di perfetta efficienza tecnica.
In ultimo non può sottacersi che l'iniziale versione resa dal , circa la dinamica del Pt_1 sinistro, in base alla quale l'autovettura del , dopo essersi fermata per concedergli la dovuta CP_3 precedenza, improvvisamente ripartiva per attraversare l'incrocio, omettendo di prestare la dovuta precedenza (pag. 1 atto di citazione in 1° grado e pag. 2 del primo atto di appello), oltre che rimasta totalmente priva di riscontri probatori, è stata chiaramente smentita da tutte le risultanze processuali, al punto che, lo stesso, successivamente, ha modificato la propria versione, adattandola alle emergenze istruttorie, sostenendo che l'auto antagonista, oltrepassava la linea di arresto di Via
F.lli Rosselli, trovandosi, quindi, in piena area di crocevia, all'interno della corsia di Via Don
Minzoni e causando, quindi, una evidente turbativa alla circolazione del ciclomotore condotto dal
(primo motivo del ricorso per CA e comparsa conclusionale nel presente giudizio). Pt_1
Dinanzi a tali e tante evidenze probatorie, alcune dirette ed altre fortemente indiziarie, la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto/appellato non può costituire l'unico elemento su cui basare la decisione, specie se il resto dell'istruttoria risulta di segno contrario alle tesi attoree, atteso che, “pur ricorrendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 232
c.p.c., il giudice non può prescindere dall'intero corredo probatorio a sua disposizione” (Cass.
Civ., n. 9230/2022).
In definitiva, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del presente grado e del presupposto giudizio dinanzi alla Suprema Corte seguono la soccombenza, nei confronti della sola parte costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel Giudizio di rinvio ex art. 392 cpc, della causa iscritta al n. 1251 del ruolo generale dell'anno 2022, riassunto da nei confronti di Parte_1
e , così dispone: CP_3 Controparte_5
A) Rigetta l'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_3
, avverso la Sentenza del Tribunale di Controparte_5
Bologna n. 2658/2014, e conferma l'impugnato provvedimento.
B) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_5
, delle spese del presente procedimento di riassunzione, che liquida
[...] in complessivi € 5.000, nonché di quelle relative al giudizio svoltosi dinanzi alla Suprema Corte di CA, che liquida in complessivi € 4.000, il tutto oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.
C) Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 10.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei