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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2935/2017, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Grosseto, Viale Ombrone n. 3, presso lo studio C.F._2
degli avv.ti Luciano Giorgi e Lucia Capaccioli che li rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
ATTORI
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) e (C.F. ) elettivamente domiciliati C.F._4 Controparte_3 C.F._5
in Grosseto, Piazza San Michele, 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Antichi che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: prestazione d'opera;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2017 e successivamente notificato e Parte_1 [...]
, quali eredi dell'architetto , convenivano in giudizio , Pt_2 Persona_1 Controparte_1
e per sentirli condannare in solido al pagamento in proprio favore Controparte_3 CP_2
della somma di € 56.350,00 oltre accessori quale compenso per le prestazioni d'opera professionale svolte da , oltre interessi. Persona_1
1 I ricorrenti, in particolare, deducevano che l'Arch. veniva incaricato dai convenuti Persona_1
dell'istruttoria e dell'elaborazione di progettuale di una pratica edilizia da presentare al Comune di
Grosseto per il rilascio di un permesso di Costruire, finalizzato alla realizzazione del completamento edilizio di un'area di loro proprietà posta in Grosseto e identificata al NCUE del predetto Comune
al foglio 90 part.lle 193 sub 7, 196 e 1911, che prevedesse la realizzazione di un importante fabbricato destinato a civili abitazioni plurifamiliari e ad attività commerciali. A tal fine, i ricorrente rappresentavano che il professionista avesse redatto e depositato la necessaria documentazione tecnica, tra cui la P.E. n. 11/166 (elaborati afferenti alle problematiche di rilevanza pubblica e amministrativa), la P.E. n. 11/167 (elaborati afferenti la parte privata), nonché le pratiche relative al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di passo carrabile sia pubblico che privato e i nulla osta per la stipula della convenzione per la cessione al di un piano di autorimesse pubbliche, per interventi “idroesigenti” e per la dichiarazione sismica.
Rappresentavano, inoltre, che l'intervento di cui al progetto non veniva realizzato dai committenti che per scelta imprenditoriale non ritiravano il permesso di costruire e non versavano al Comune
quanto dovuto per i cd “oneri”, ma che la pratica edilizia poteva essere riaperta in qualsiasi momento, utilizzando tutta la documentazione redatta dal professionista già in possesso dell'amministrazione comunale.
Si costituivano i convenuti, deducendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda attorea per non aver attivato preliminarmente la negoziazione assistita. Nel merito, lamentavano l'inesigibilità del credito preteso per mancata verificazione della condizione sospensiva. In
particolare, rappresentavano che per accordi intercorsi tra le parti il pagamento del compenso per l'attività svolta sarebbe stato versato al professionista solo in caso di effettiva realizzazione dell'intervento edilizio e che, pertanto, non essendo realizzato, nulla sarebbe dovuto a titolo di compensi.
Inoltre, deducevano, il difetto di titolarità del credito in capo ai ricorrenti, posto che l'attività era stata posta in essere dal professionista nell'ambito della struttura associativa “Architetti Casini e
Poggiaroni Associati”.
Eccepivano, infine, l'inadempimento del professionista poiché, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l'opera curata non era in concreto realizzabile, non essendo seguito il rilascio del titolo abilitativo.
2 Concludevano, dunque, chiedendo, previo mutamento del rito, “respingere la domanda proposta dai
ricorrenti nei confronti dei convenuti […] in quanto infondata e non provata, con condanna degli stessi alla
rifusione del compenso professionale per l'assistenza e difesa in giudizio”.
All'udienza del 14.3.2018 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e veniva concesso termine per l'avvio di un procedimento di negoziazione assistita.
All'udienza del 18.9.2018 le parti davano atto dell'esito negativo della negoziazione assistita e veniva disposto il mutamento del rito.
All'udienza del 6.11.2018 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 20.2.2019 venivano parzialmente ammesse le prove articolate da parte attrice,
nonché la prova contraria.
All'udienza del 19.11.2019 venivano escussi i testi di parte convenuta e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
All'udienza del 12.1.2021, celebrata dopo rinvii disposti ex officio, la causa veniva rinviata per l'escussione degli ulteriori testi.
All'udienza del 2.12.2021 venivano escussi i testi e e all'udienza Testimone_3 Testimone_4
dell'8.2.2022 la teste Testimone_5
Con ordinanza emessa in pari data veniva ammessa CTU.
All'udienza del 29.6.2022 veniva conferito l'incarico al CTU e con decreto del 6.10.2022 veniva autorizzata una proroga per il deposito dell'elaborato peritale.
All'udienza del 6.2.2024, assegnato il fascicolo alla scrivente, la causa veniva rinviata al fine di verificare un possibile esito transattivo.
All'udienza del 30.4.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di seguito motivato.
3 Preliminarmente, giova evidenziare che dalla documentazione allegata da parte ricorrente, nonché
dalle stesse difese di parte convenuta, è emerso che i convenuti avessero conferito incarico all'Arch.
per la progettazione di un intervento edilizio. Per_1
Preliminarmente, sul punto occorre rilevare che parte convenuta ha contestato la titolarità del credito in capo agli eredi, eccependo che il conferimento dell'incarico all'arch. fosse maturato Per_1
nell'ambito della struttura associativa “Architetti Casini e Poggiaroni Associati”.
Al riguardo, deve rilevarsi che tale eccezione risulta in primo luogo incompatibile con la stessa difesa dei convenuti che in premessa riferivano di aver intrattenuto rapporti continuativi con l'arch. Per_1
e che fu quest'ultimo a proporre ai fratelli la questione della valorizzazione dal punto di CP_1
vista edilizio e urbanistico dell'area di loro proprietà posta nel Comune di Grosseto.
Inoltre, la stessa risulta infondata.
Giova, sul punto, ribadire che lo studio professionale associato, anche se privo di personalità
giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri)
cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c.
(cfr. Cass. n. 21868/2020 che richiama Cass. n. 17683/2010).
In particolare, secondo la Suprema Corte il rispetto del principio di personalità della prestazione,
che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, sempre che però dagli accordi intervenuti tra gli associati emerga una specifica volontà
di attribuire il diritto ad esigere il compenso allo studio associato (cfr. Cass. n. 17718/2019).
Ebbene, per ritenere sussistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato occorre che sia fornita la prova dell'avvenuta cessione della titolarità del credito in capo all'associazione,
circostanza che può essere desunta mediante la disamina dello statuto dell'associazione (cfr. Cass.
n. 7898/2020, secondo cui “l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute
4 sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all'associazione la
legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi
personalmente curati, così che laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione
dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore
del cliente che ha conferito l'incarico”; cfr. anche Cass. n. 3850/2020 e Cass. n. 20185/2019).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato scrittura privata datata 27.12.2018 (cfr. doc. 63 della memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte ricorrente), non espressamente contestata dai convenuti, contenente l'accordo intercorso tra gli eredi dei professionisti che avevano costituito lo studio associato in forza del quale, con il venire meno dell'associazione, gli stessi prevedevano la ripartizione dei crediti professionali tenuto conto dell'effettiva attività svolta da ciascun professionista.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente è emerso che l'interlocutore con il per l'istanza relativa al Permesso di Costruire fosse l'arch. (cfr. doc 9- 15 del ricorso). CP_4 Per_1
Inoltre, le relazioni tecniche, tra l'altro, sottoscritte anche dal resistente , sono a firma Controparte_3
dell'arch. cfr. doc. 16-19 e da 27-41 cit.), il quale, tra l'altro, viene espressamente indicato nella Per_1
convenzione per l'assunzione degli oneri connessi alla realizzazione dell'intervento edilizio (cfr. doc.
23) come progettista.
Deve, dunque, rigettarsi l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo ai ricorrenti.
Occorre, inoltre, precisare che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso (in caso di contestazione) incombe sul professionista.
Va evidenziato sul punto che l'incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare,
chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi dell'attività del professionista da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Ciò posto, nel caso in esame è risultato fatto pacifico che fu conferito l'incarico al professionista per la valorizzazione dal punto di vista edilizio-urbanistico dell'area di loro proprietà posta nel contesto urbano compreso tra le vie Rattazzi, Matteotti e del Comune di Grosseto, oltre a risultare CP_5
dalla documentazione prodotta dagli eredi del professionista e ciò a prescindere dalla circostanza
5 lamentata dai convenuti che la pratica edilizia sarebbe servita per tentare la vendita a terzi non per affrontare in proprio i costi.
Le difese dei convenuti, invero, vertono da un lato sulla circostanza che la pattuizione del compenso fosse stata dalle parti subordinata all'effettivo utilizzo del progetto e, dall'altro, sulla dedotta infattibilità dell'intervento progettato e, dunque, sul non corretto adempimento dell'incarico.
In particolare, i convenuti hanno dedotto che l'incarico era stato conferito al professionista,
condizionando il pagamento del compenso per l'attività svolta all'effettiva realizzazione dell'intervento edilizio;
circostanza che sarebbe confermata dal comportamento del professionista che non avrebbe mai chiesto in vita il pagamento del compenso, né un'anticipazione delle spese.
Al riguardo, occorre premettere che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale l'onerosità è
elemento normale sicché, è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. n. 23893/2016). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la natura onerosa del contratto in parola è coerente con la causa di scambio che assiste tutte le fattispecie di lavoro autonomo, di cui la prestazione d'opera intellettuale è una species, precisando poi che l'onerosità non è essenziale a tale tipologia di contratto, ben potendosi ammettere anche una declinazione gratuita.
Tuttavia, per esigere il pagamento, il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare. È il committente, al contrario, che ha l'onere di provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito elementi dai quali desumere la pattuizione di un accordo volto a condizionare il pagamento all'effettiva realizzazione dell'intervento edilizio e nel corso dell'istruttoria orale non è stata raggiunta la prova in ordine alla gratuità dell'incarico conferito.
I testi di parte convenuta e sull'unico capitolo ammesso (“vero Testimone_1 Testimone_2
che, in particolare, i fratelli e l'arch. stabilirono che il compenso del professionista sarebbe stato CP_1 Per_1
pagato solo in caso di effettiva realizzazione dell'intervento edilizio (da loro o da terzi), del quale il
professionista avrebbe assunto la progettazione definitiva ed esecutiva e curato la direzione dei lavori" cfr.
memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta) hanno dichiarato di non essere a
6 conoscenza dei rapporti intercorsi tra le parti, non offrendo, dunque, alcun elemento idoneo a valutare la fondatezza dell'eccezione.
Solo il teste coniuge del convenuto , sentita all'udienza dell'8.2.2022 Testimone_5 Controparte_3
sul medesimo capitolo di prova dichiarava “si è vero, sono stata presente ad un incontro. Ci chiamò l'Arch.
per chiederci se volevamo fare sul terreno in questione un intervento edilizio e lui avrebbe preso due Per_1
appartamenti per i figli come compenso della sua opera”, nonché che “l'incontro è avvenuto presso lo studio
dell'Architetto ed eravamo solo io e mio marito;
non ricordo con precisione l'anno, forse il 2015”.
Al riguardo, deve rilevarsi che, sebbene non sussista alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. da ultimo Cass. n. 6001/2023), le dichiarazioni rese dalla teste risultano del tutto generiche e, pertanto,
inidonee da sé sole a ritenere raggiunta la prova in ordine alla gratuità della prestazione resa dal professionista.
In primo luogo, non risulta alcun riferimento temporale all'incontro ove si sarebbe discusso della gratuità dell'incarico. In particolare, la teste riferisce “non ricordo con precisione l'anno, forse il 2015”,
ma tale dichiarazione risulta incompatibile con la circostanza che l'Arch. è deceduto in data Per_1
16.12.2014 come da certificato allegato da parte ricorrente.
Infine, il contenuto delle predette dichiarazioni risulta smentito dal teste , sentita Testimone_6
all'udienza del 30.11.2021 in controprova sul capitolo n. 6 di parte convenuta, la quale ha riferito “no
non è vero. Io ho lavorato dall'Arch. e gestivo la sua agenda e stavo con lui tutto il giorno ed anche Per_1
come collaboratrice visto che sono anche Geometra. Sono stata nello studio dal 2005 al 2012. Ricordo Per_1
molto bene che è stato un lavoro immenso quello che l'Arch. ha svolto e abbiamo lavorato anche a duna Per_1
variante del piano regolatore”.
Ebbene, occorre considerare che come rilevato dalla CTU, l'ultima richiesta di integrazione alla P.E.
167/2011 da parte dell'arch. porta la data del 17.6.2011 con la conseguenza che la teste, Per_1
lavorando presso lo studio dal 2005 al 2012, appare attendibile nel riferire su circostanze relative all'incarico conferito al professionista in quegli anni.
7 Inoltre, la teste , sentita in controprova ha dichiarato “no non è vero in maniera Testimone_4
categorica. Faccio questa affermazione perché ho seguito sotto il profilo legale l'Architetto e in particolare il
recupero di credito nei confronti del Fra e c'era un rapporto di amicizia ed ha sempre CP_1 Per_1 CP_1
avuto un occhio di riguardo nel richiedere quanto a lui dovuto pe spettante per la prestazione effettuata per
tutta la parte progettuale. Stante il rapporto di amicizia l'Arch. aveva sempre evitato di richiedere Per_1
formalmente e davati all'Autorità Giudiziaria il suo credito, purtroppo a fine luglio 2014 all'Arch. viene Per_1
diagnosticato un tumore al pancreas che lo ha costretto a ricoveri piuttosto lunghi in ospedale e pertanto in
relazione a questa sua situazione dovendo fare una ricognizione della sua situazione economico professionale,
si decise di chiedere formalmente il credito vantato ai sigg.ri anche per non lasciare problemi ai figli”, CP_1
nonché che “sono certa di quanto ho affermato perché io direttamente sono stata contattata da uno dei fratelli
a seguito di una missiva da me inoltrata per richiedere il credito. Il affermò di non avere CP_1 CP_1
liquidità sufficiente a soddisfare il credito e che avrebbe messo in vendita un immobile per avere la necessaria
liquidità e, quindi, pagare il debito. Agli incontri fra l'Arch. e non sono stata presente”. Per_1 CP_1
Ebbene, la dichiarazione resa dalla teste, relativa alla richiesta avanzata dallo stesso arch. Per_1
avente ad oggetto la richiesta dei compensi per la progettazione dell'intervento edilizio dell'area in oggetto, risulta confermata dalla lettera raccomandata del 02.12.2014 (cfr. doc. 66 memoria ex art. 183 comma VI b. 2 c.p.c. di parte attrice), ove veniva espressamente richiesta la somma di € 42.500,00
da parte dell'avv. per le prestazione professionale svolte dall'arch. “in ordine alla Tes_4 Per_1
progettazione di un area ubicata in Grosseto, fra la via Rattazzi, via De Pretis e via Matteotti, e relative
osservazioni effettuate, nonché doppia progettazione per il parcheggio ad uso pubblico ubicato in via De Pretis
ed ulteriori Osservazioni eseguite per un'area posta in Grancia e ”. Per_2
Ebbene, parte convenuta non ha fornito la prova che la pattuizione del compenso fosse condizionata alla realizzazione dell'intervento edilizio, con la conseguenza che la prima eccezione va disattesa.
Quanto poi alla richiesta di parte convenuta, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, deve confermarsi l'inammissibilità degli ulteriori capitoli di prova articolati nella memoria di parte ex art. 183 comma VI n. 2, come rilevato all'udienza del 20.2.2019, giacché gli stessi risultano relativi in parte a circostanze non contestate e in parte irrilevanti ai fini del decidere.
Quanto all'eccezione di inadempimento per irrealizzabilità dell'opera, come formulata da parte convenuta, deve rilevarsi che il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di
8 famiglia. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale - del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà –,
nonché la perdita del diritto al compenso in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. (cfr.
Cass. n. 9063/2023 che in tema di prestazioni degli ingegneri o geometri richiama Cass. 22487/2004;
Cass. 11304/2012 secondo cui, con riferimento alla professione forense, la negligenza deve esser valutata con giudizio ex ante ed esser tale da incidere sugli interessi del cliente, pur non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente;
in tal senso Cass. 6967/2006; Cass.
25894/2016, nonché, con riferimento alla professione medica: Cass. 17306/2006).
La Suprema Corte ha, invero, precisato che “pur avendo le S.U. ridimensionato, sul piano generale, la
distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato (specie riguardo all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. alle
prestazioni professionali: Cass. s.u. 15781/2005), la successiva giurisprudenza ha continuato a sottolineare il
rilievo che il risultato promesso assume per la valutazione della responsabilità del progettista, evidenziando
che l'opus promesso è - in tal caso - un progetto effettivamente realizzabile (Cass. 14759/2016). Si è affermato
che l'architetto, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un
progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è tenuto a fornire un elaborato concretamente
utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera,
per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico e abilita il committente
a rifiutare il compenso, avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 14759/2016; Cass.
2257/2007; Cass. 22487/2004; Cass. 11728/2002)” (cfr. Cass. 2023 cit.).
Tale principio, dunque, risulta applicabile nel caso di specie ove si discute del compenso per l'attività
professionale svolta dall'arch. Per_1
Ciò detto, il CTU, nominato al fine di verificare l'attività svolta in concreto dal professionista, nonché
per quantificare il compenso per l'incarico, ha concluso, previa attenta disamina della copiosa documentazione in atti, per la riconducibilità di tutta l'attività svolta ad un progetto esecutivo architettonico.
In particolare, in riferimento all'intervento edilizio nell''area di proprietà dei convenuti posta in
Grosseto tra le vie Rattazzi, e G. Matteotti, previsto dalla Variante al PRG vigente all'epoca CP_5
approvata con D.C.C. n. 79 del 12.09.2006 e definito dall'art.60/14 delle relative NTA, il CTU ha rappresentato che gli odierni convenuti “presentavano due distinte richieste di Permesso a Costruire: -
9 Istanza di Permesso a Costruire del 02.02.2011 al prot. n. 12289 per lavori di Parcheggio pubblico in v.le G.
Matteotti alla quale veniva assegnato il numero di Pratica Edilizia 2011/166 (Vedi Allegato n. 3) - Istanza di
Permesso a Costruire del 02.022011 al prot. n. 12286 lavori di Realizzazione fabbricato in via A. De Pretis-
v.le G. Matteotti-via alla quale veniva assegnato il numero di Pratica Edilizia 2011/167 (Vedi Persona_3
Allegato n. 4)”, nonché che erano stati allegati alle suddette pratiche elaborati grafici, relazione tecnica e dichiarazioni a firma dell'arch. Per_1
Il CTU ha poi descritto dettagliatamente, alla luce di tutta la documentazione allegata da parte attrice, l'attività posta in essere dal professionista.
Quanto alla documentazione prodotta da parte attrice, occorre, tuttavia, evidenziare che con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 parte convenuta deduceva limitatamente ai docc. 67 e 77 prodotti da parte attrice nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. che “la sottoscrizione apparentemente riferibile a
“ in calce al documento n. 77 (osservazione al regolamento urbanistico adottato con D.C.C. n. Controparte_3
72 del 28.3.2011 e n. 77 del 30.3.2011) datato 30.5.2011 non sembra appartenere all'autore apparente e
pertanto si fa riserva di disconoscimento, ovvero di riconoscimento formale non appena sarà prodotto il
documento in originale […] Analogamente – al solo scopo di poter verificare la genuinità delle sottoscrizioni
dei convenuti sul documento originale – si chiede l'esibizione dell'originale del documento n. 67, disconoscendo
la utilizzabilità della copia fotostatica”.
Al riguardo, deve rilevarsi che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto
in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro
e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti
per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. da ultimo Cass. n. 18491/2024).
Ebbene, applicando tale principio di diritto al caso di specie, deve essere disattesa la contestazione formulata dai convenuti, giacché priva di qualsivoglia indicazione in ordine gli aspetti per i quali la copia prodotta differirebbe dall'originale. Tra l'altro significativa, risulta la circostanza che tale doglianza non sia stata più formulata dai convenuti nei successivi scritti difensivi.
Ciò premesso, risulta confermato dal CTU, in forza della documentazione in atti, che l'arch. Per_1
abbia:
- predisposto l'Istanza di Permesso a Costruire depositata il 02.02.2011 al prot. n. 12289 per lavori di Parcheggio pubblico in v.le G. Matteotti- P.E. 2011/166, alla quale risultano allegati:
• TAV.N.
0 - Relazione Tecnica con inserimento catastale e inserimento PRG;
• TAV.N.1 –
10 Pianta Piano terra - Verifica superfici percolanti-Schema fognature;
• • Controparte_6
Computo metrico estimativo per la realizzazione del parcheggio pubblico;
- presentato osservazioni in data 31.05.2011, parzialmente accolte con D.C.C. 1 del 15.01.2013,
all'esito della richiesta di integrazioni documentali formulata dall Controparte_7
;
[...]
- predisposto Istanza di Permesso a Costruire del 02.02.2011 al prot. n. 12286 lavori di
Realizzazione fabbricato in via A. De Pretis- v.le G. Matteotti-via U. Rattazzi P.E. 2011/167,
alla quale risulta allegata: • TAV. N.
0 - Relazione Tecnica con inserimento catastale e inserimento PRG;
• .1 – Pianta Piano Interrato-Poligonali-Legge 122/89-Fognature- CP_8
Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del 29.07.2009 –; • .2 – Pianta Piano terra - CP_8
Verifica superfici percolanti-Schema fognature- Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del
29.07.2009; • TAV. N.
3 - Pianta piano primo;
• TAV. N.3/a - Pianta piano primo-
Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del 29.07.2009; • TAV. N.
4 - Piante piano secondo e terzo;
• - Piante piano secondo e terzo - Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del CP_9
29.07.2009; • TAV.N.
5 - Piante piano quarto e depositi occasionali;
• - Piante CP_10
piano quarto e depositi occasionali-Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del 29.07.2009; •
- Pianta piano copertura;
• – Sezioni;
• • - CP_11 CP_11 Controparte_12 CP_11
• 0 - Verifica rapporto Controparte_13 CP_11
aereoilluminotecnico;
- trasmesso a seguito delle richieste di Integrazioni documenti del 09.02.2011 (prot. n. 15963),
del 04.03.2011 (prot. n. 26404) e del 17.05.2011 (prot. n. 57821) da parte dell CP_7 [...]
(Vedi Allegato n. 7): • Dichiarazione ai sensi della legge 13/89; • Controparte_7
Dichiarazione di conformità dei requisiti igienico-sanitari; • Verifica delle NTA modificate dell'art. 60/14 del PRG;
• TAV. N.1 –Pianta Piano Interrato-Poligonali-Legge 122/89-
Fognature-Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del 29.07.2009 (Integrazione Febbraio 2011);
• TAV.N.
9 -Poligonali- Calcolo Volumi- Calcolo Oneri (Integrazione Febbraio 2011); nonché
allegato ulteriori elaborati riferiti alle progettazioni specialistiche redatte da altri professionisti (Relazione geologica comprendente anche la documentazione inerente il D.lgs
152/2006 (Terre e rocce da scavo) a firma del dott. • Dichiarazione ai Persona_4
sensi della L.R.T. 01/2005 Capo V a firma dell'ing. , progettista strutturale delle Persona_5
opere; • Progetto impianto elettrico ai sensi della L.46/90 e DM n.37/2008 a firma del P.I.
• Progetto ex L.10/91 - Corrispondenza in materia di contenimento Parte_3
11 del consumo energetico a firma dell'ing. ; • Elaborato grafico CP_14
Fotoinserimento a firma del geom. ; CP_15
- inviato il parere positivo espresso dall'Acquedotto del Fiora per interventi idroesigenti, parere ottenuto in seguito alla domanda trasmessa all'Acquedotto il 01.02.2011 prot. n. 3211 dallo stesso professionista.
Rispetto allo svolgimento delle predette attività, occorre sottolineare che non sono state formulate contestazioni specifiche sulla qualità e quantità dell'incarico svolto, limitandosi i convenuti ad eccepire l'inadempimento del professionista avendo quest'ultimo redatto un mero progetto “di massima” e, dunque, incompleto.
Ciò detto, deve rilevarsi che il CTU ha precisato che le prestazioni svolte dall'arch. Persona_1
sebbene non siano riconducibili ad uno sviluppo completo dell'opera, possono essere ricomprese nella “compilazione del progetto di massima dell'intervento edificatorio, preceduto da un'attenta analisi sulla
sua fattibilità ai sensi della normativa urbanistica vigente all'epoca e del nuovo strumento urbanistico adottato
dopo la presentazione del progetto. Nella idea di massima l'arch. è arrivato a definire la Persona_1
struttura e la forma dell'edificio fino alla distribuzione degli spazi interni ed esterni, come documentano gli
elaborati presenti in atti. Nella compilazione del progetto esecutivo architettonico con elaborati progettuali che
contengono gli elementi necessari ai fini del rilascio del Permesso a Costruire, comprensivi anche della
documentazione per le prestazioni specialistiche redatta da altri professionisti, ad eccezione delle ultime
integrazioni richieste dall'Ufficio nel giugno 2011, dopo le quali l'attività professionale dell'arch. i è Per_1
interrotta e per entrambe le pratiche edilizie non è stato possibile il rilascio dei titoli autorizzativi”.
In particolare, il CTU ha poi concluso rappresentando che “l'attività professionale svolta dall'arch. Per_1
ai sensi della normativa vigente all'epoca - Legge 2 marzo 1949 n.143, si configura come un progetto
[...]
esecutivo architettonico” e ciò nonostante “nel progetto architettonico esecutivo per il rilascio del
Permesso di Costruire non si è arrivati ad una progettazione di dettaglio, in scala adeguata e particolareggiata,
che definisce nei particolari architettonici, strutturali e impiantistici l'intervento da realizzare”.
Inoltre, il CTU ha precisato, stante le osservazioni dei convenuti, che “verificata la normativa
urbanistica vigente all'epoca, la sottoscritta ritiene che l'intervento progettato dall'arch. era Persona_1
realizzabile alla data di presentazione delle richieste di permesso di Costruire (02.02.2011) ed ugualmente
risulta fattibile sulla base degli strumenti urbanistici oggi vigenti”.
12 Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, il professionista aveva fornito un elaborato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Deve, dunque, essere disattesa l'eccezione di inadempimento e deve essere riconosciuto agli eredi il compenso per l'attività svolta dal professionista.
Quanto alla quantificazione dei compensi, occorre fare applicazione della disciplina applicabile
ratione temporis, e, dunque, al Testo Unico per la tariffa professionale degli onorari dell'ingegnere e dell'architetto (Legge 2 marzo 1949 n.143, integrato dal D.M.21/08/1958 e adeguato dal D.D.M.M.
12/02/1965 e succ. L.146 del 2002).
Le conclusioni del CTU relative al calcolo dei compensi risultano pienamente condivisibili e non v'è
motivo per discostarsene, giacché la quantificazione degli stessi è stata operata tenuto conto delle tariffe professionali del T.U. vigenti al momento dell'espletamento dell'incarico.
La domanda attorea va, dunque, accolta, e in applicazione della normativa citata, il compenso maturato dal Professionista va liquidato nella misura di € 32.800,62 oltre oneri professionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di parte convenuta ex DM 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle prestazioni svolte dall'arch. Persona_1
in favore degli eredi e , nella misura di € 32.800,62 oltre oneri Parte_1 Parte_2
professionali se dovuti e interessi dalla domanda al saldo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e al pagamento di €
406,50 a titolo di esborsi.
Così deciso in Grosseto il 20/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo'
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2935/2017, promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Grosseto, Viale Ombrone n. 3, presso lo studio C.F._2
degli avv.ti Luciano Giorgi e Lucia Capaccioli che li rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
ATTORI
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
) e (C.F. ) elettivamente domiciliati C.F._4 Controparte_3 C.F._5
in Grosseto, Piazza San Michele, 3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Antichi che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
Oggetto: prestazione d'opera;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 3.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2017 e successivamente notificato e Parte_1 [...]
, quali eredi dell'architetto , convenivano in giudizio , Pt_2 Persona_1 Controparte_1
e per sentirli condannare in solido al pagamento in proprio favore Controparte_3 CP_2
della somma di € 56.350,00 oltre accessori quale compenso per le prestazioni d'opera professionale svolte da , oltre interessi. Persona_1
1 I ricorrenti, in particolare, deducevano che l'Arch. veniva incaricato dai convenuti Persona_1
dell'istruttoria e dell'elaborazione di progettuale di una pratica edilizia da presentare al Comune di
Grosseto per il rilascio di un permesso di Costruire, finalizzato alla realizzazione del completamento edilizio di un'area di loro proprietà posta in Grosseto e identificata al NCUE del predetto Comune
al foglio 90 part.lle 193 sub 7, 196 e 1911, che prevedesse la realizzazione di un importante fabbricato destinato a civili abitazioni plurifamiliari e ad attività commerciali. A tal fine, i ricorrente rappresentavano che il professionista avesse redatto e depositato la necessaria documentazione tecnica, tra cui la P.E. n. 11/166 (elaborati afferenti alle problematiche di rilevanza pubblica e amministrativa), la P.E. n. 11/167 (elaborati afferenti la parte privata), nonché le pratiche relative al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di passo carrabile sia pubblico che privato e i nulla osta per la stipula della convenzione per la cessione al di un piano di autorimesse pubbliche, per interventi “idroesigenti” e per la dichiarazione sismica.
Rappresentavano, inoltre, che l'intervento di cui al progetto non veniva realizzato dai committenti che per scelta imprenditoriale non ritiravano il permesso di costruire e non versavano al Comune
quanto dovuto per i cd “oneri”, ma che la pratica edilizia poteva essere riaperta in qualsiasi momento, utilizzando tutta la documentazione redatta dal professionista già in possesso dell'amministrazione comunale.
Si costituivano i convenuti, deducendo in via preliminare l'improcedibilità della domanda attorea per non aver attivato preliminarmente la negoziazione assistita. Nel merito, lamentavano l'inesigibilità del credito preteso per mancata verificazione della condizione sospensiva. In
particolare, rappresentavano che per accordi intercorsi tra le parti il pagamento del compenso per l'attività svolta sarebbe stato versato al professionista solo in caso di effettiva realizzazione dell'intervento edilizio e che, pertanto, non essendo realizzato, nulla sarebbe dovuto a titolo di compensi.
Inoltre, deducevano, il difetto di titolarità del credito in capo ai ricorrenti, posto che l'attività era stata posta in essere dal professionista nell'ambito della struttura associativa “Architetti Casini e
Poggiaroni Associati”.
Eccepivano, infine, l'inadempimento del professionista poiché, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, l'opera curata non era in concreto realizzabile, non essendo seguito il rilascio del titolo abilitativo.
2 Concludevano, dunque, chiedendo, previo mutamento del rito, “respingere la domanda proposta dai
ricorrenti nei confronti dei convenuti […] in quanto infondata e non provata, con condanna degli stessi alla
rifusione del compenso professionale per l'assistenza e difesa in giudizio”.
All'udienza del 14.3.2018 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e veniva concesso termine per l'avvio di un procedimento di negoziazione assistita.
All'udienza del 18.9.2018 le parti davano atto dell'esito negativo della negoziazione assistita e veniva disposto il mutamento del rito.
All'udienza del 6.11.2018 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 20.2.2019 venivano parzialmente ammesse le prove articolate da parte attrice,
nonché la prova contraria.
All'udienza del 19.11.2019 venivano escussi i testi di parte convenuta e Testimone_1 Tes_2
.
[...]
All'udienza del 12.1.2021, celebrata dopo rinvii disposti ex officio, la causa veniva rinviata per l'escussione degli ulteriori testi.
All'udienza del 2.12.2021 venivano escussi i testi e e all'udienza Testimone_3 Testimone_4
dell'8.2.2022 la teste Testimone_5
Con ordinanza emessa in pari data veniva ammessa CTU.
All'udienza del 29.6.2022 veniva conferito l'incarico al CTU e con decreto del 6.10.2022 veniva autorizzata una proroga per il deposito dell'elaborato peritale.
All'udienza del 6.2.2024, assegnato il fascicolo alla scrivente, la causa veniva rinviata al fine di verificare un possibile esito transattivo.
All'udienza del 30.4.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 3.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
La domanda attorea è fondata e va accolta per quanto di seguito motivato.
3 Preliminarmente, giova evidenziare che dalla documentazione allegata da parte ricorrente, nonché
dalle stesse difese di parte convenuta, è emerso che i convenuti avessero conferito incarico all'Arch.
per la progettazione di un intervento edilizio. Per_1
Preliminarmente, sul punto occorre rilevare che parte convenuta ha contestato la titolarità del credito in capo agli eredi, eccependo che il conferimento dell'incarico all'arch. fosse maturato Per_1
nell'ambito della struttura associativa “Architetti Casini e Poggiaroni Associati”.
Al riguardo, deve rilevarsi che tale eccezione risulta in primo luogo incompatibile con la stessa difesa dei convenuti che in premessa riferivano di aver intrattenuto rapporti continuativi con l'arch. Per_1
e che fu quest'ultimo a proporre ai fratelli la questione della valorizzazione dal punto di CP_1
vista edilizio e urbanistico dell'area di loro proprietà posta nel Comune di Grosseto.
Inoltre, la stessa risulta infondata.
Giova, sul punto, ribadire che lo studio professionale associato, anche se privo di personalità
giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri)
cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall'art. 36 c.c.
(cfr. Cass. n. 21868/2020 che richiama Cass. n. 17683/2010).
In particolare, secondo la Suprema Corte il rispetto del principio di personalità della prestazione,
che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, sempre che però dagli accordi intervenuti tra gli associati emerga una specifica volontà
di attribuire il diritto ad esigere il compenso allo studio associato (cfr. Cass. n. 17718/2019).
Ebbene, per ritenere sussistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato occorre che sia fornita la prova dell'avvenuta cessione della titolarità del credito in capo all'associazione,
circostanza che può essere desunta mediante la disamina dello statuto dell'associazione (cfr. Cass.
n. 7898/2020, secondo cui “l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute
4 sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali hanno la facoltà di attribuire all'associazione la
legittimazione a stipulare contratti e acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi
personalmente curati, così che laddove gli associati abbiano deciso per tale soluzione, sussiste la legittimazione
dello studio professionale associato rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore
del cliente che ha conferito l'incarico”; cfr. anche Cass. n. 3850/2020 e Cass. n. 20185/2019).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno depositato scrittura privata datata 27.12.2018 (cfr. doc. 63 della memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte ricorrente), non espressamente contestata dai convenuti, contenente l'accordo intercorso tra gli eredi dei professionisti che avevano costituito lo studio associato in forza del quale, con il venire meno dell'associazione, gli stessi prevedevano la ripartizione dei crediti professionali tenuto conto dell'effettiva attività svolta da ciascun professionista.
Ebbene, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente è emerso che l'interlocutore con il per l'istanza relativa al Permesso di Costruire fosse l'arch. (cfr. doc 9- 15 del ricorso). CP_4 Per_1
Inoltre, le relazioni tecniche, tra l'altro, sottoscritte anche dal resistente , sono a firma Controparte_3
dell'arch. cfr. doc. 16-19 e da 27-41 cit.), il quale, tra l'altro, viene espressamente indicato nella Per_1
convenzione per l'assunzione degli oneri connessi alla realizzazione dell'intervento edilizio (cfr. doc.
23) come progettista.
Deve, dunque, rigettarsi l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo ai ricorrenti.
Occorre, inoltre, precisare che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso (in caso di contestazione) incombe sul professionista.
Va evidenziato sul punto che l'incarico può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare,
chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi dell'attività del professionista da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Ciò posto, nel caso in esame è risultato fatto pacifico che fu conferito l'incarico al professionista per la valorizzazione dal punto di vista edilizio-urbanistico dell'area di loro proprietà posta nel contesto urbano compreso tra le vie Rattazzi, Matteotti e del Comune di Grosseto, oltre a risultare CP_5
dalla documentazione prodotta dagli eredi del professionista e ciò a prescindere dalla circostanza
5 lamentata dai convenuti che la pratica edilizia sarebbe servita per tentare la vendita a terzi non per affrontare in proprio i costi.
Le difese dei convenuti, invero, vertono da un lato sulla circostanza che la pattuizione del compenso fosse stata dalle parti subordinata all'effettivo utilizzo del progetto e, dall'altro, sulla dedotta infattibilità dell'intervento progettato e, dunque, sul non corretto adempimento dell'incarico.
In particolare, i convenuti hanno dedotto che l'incarico era stato conferito al professionista,
condizionando il pagamento del compenso per l'attività svolta all'effettiva realizzazione dell'intervento edilizio;
circostanza che sarebbe confermata dal comportamento del professionista che non avrebbe mai chiesto in vita il pagamento del compenso, né un'anticipazione delle spese.
Al riguardo, occorre premettere che nel contratto di prestazione d'opera intellettuale l'onerosità è
elemento normale sicché, è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (cfr. Cass. n. 23893/2016). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la natura onerosa del contratto in parola è coerente con la causa di scambio che assiste tutte le fattispecie di lavoro autonomo, di cui la prestazione d'opera intellettuale è una species, precisando poi che l'onerosità non è essenziale a tale tipologia di contratto, ben potendosi ammettere anche una declinazione gratuita.
Tuttavia, per esigere il pagamento, il professionista deve provare l'incarico e l'adempimento dell'obbligazione assunta, non anche la pattuizione di un corrispettivo, sia pure non determinato nel suo ammontare. È il committente, al contrario, che ha l'onere di provare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.
Nel caso di specie, parte convenuta non ha fornito elementi dai quali desumere la pattuizione di un accordo volto a condizionare il pagamento all'effettiva realizzazione dell'intervento edilizio e nel corso dell'istruttoria orale non è stata raggiunta la prova in ordine alla gratuità dell'incarico conferito.
I testi di parte convenuta e sull'unico capitolo ammesso (“vero Testimone_1 Testimone_2
che, in particolare, i fratelli e l'arch. stabilirono che il compenso del professionista sarebbe stato CP_1 Per_1
pagato solo in caso di effettiva realizzazione dell'intervento edilizio (da loro o da terzi), del quale il
professionista avrebbe assunto la progettazione definitiva ed esecutiva e curato la direzione dei lavori" cfr.
memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte convenuta) hanno dichiarato di non essere a
6 conoscenza dei rapporti intercorsi tra le parti, non offrendo, dunque, alcun elemento idoneo a valutare la fondatezza dell'eccezione.
Solo il teste coniuge del convenuto , sentita all'udienza dell'8.2.2022 Testimone_5 Controparte_3
sul medesimo capitolo di prova dichiarava “si è vero, sono stata presente ad un incontro. Ci chiamò l'Arch.
per chiederci se volevamo fare sul terreno in questione un intervento edilizio e lui avrebbe preso due Per_1
appartamenti per i figli come compenso della sua opera”, nonché che “l'incontro è avvenuto presso lo studio
dell'Architetto ed eravamo solo io e mio marito;
non ricordo con precisione l'anno, forse il 2015”.
Al riguardo, deve rilevarsi che, sebbene non sussista alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974,
l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (cfr. da ultimo Cass. n. 6001/2023), le dichiarazioni rese dalla teste risultano del tutto generiche e, pertanto,
inidonee da sé sole a ritenere raggiunta la prova in ordine alla gratuità della prestazione resa dal professionista.
In primo luogo, non risulta alcun riferimento temporale all'incontro ove si sarebbe discusso della gratuità dell'incarico. In particolare, la teste riferisce “non ricordo con precisione l'anno, forse il 2015”,
ma tale dichiarazione risulta incompatibile con la circostanza che l'Arch. è deceduto in data Per_1
16.12.2014 come da certificato allegato da parte ricorrente.
Infine, il contenuto delle predette dichiarazioni risulta smentito dal teste , sentita Testimone_6
all'udienza del 30.11.2021 in controprova sul capitolo n. 6 di parte convenuta, la quale ha riferito “no
non è vero. Io ho lavorato dall'Arch. e gestivo la sua agenda e stavo con lui tutto il giorno ed anche Per_1
come collaboratrice visto che sono anche Geometra. Sono stata nello studio dal 2005 al 2012. Ricordo Per_1
molto bene che è stato un lavoro immenso quello che l'Arch. ha svolto e abbiamo lavorato anche a duna Per_1
variante del piano regolatore”.
Ebbene, occorre considerare che come rilevato dalla CTU, l'ultima richiesta di integrazione alla P.E.
167/2011 da parte dell'arch. porta la data del 17.6.2011 con la conseguenza che la teste, Per_1
lavorando presso lo studio dal 2005 al 2012, appare attendibile nel riferire su circostanze relative all'incarico conferito al professionista in quegli anni.
7 Inoltre, la teste , sentita in controprova ha dichiarato “no non è vero in maniera Testimone_4
categorica. Faccio questa affermazione perché ho seguito sotto il profilo legale l'Architetto e in particolare il
recupero di credito nei confronti del Fra e c'era un rapporto di amicizia ed ha sempre CP_1 Per_1 CP_1
avuto un occhio di riguardo nel richiedere quanto a lui dovuto pe spettante per la prestazione effettuata per
tutta la parte progettuale. Stante il rapporto di amicizia l'Arch. aveva sempre evitato di richiedere Per_1
formalmente e davati all'Autorità Giudiziaria il suo credito, purtroppo a fine luglio 2014 all'Arch. viene Per_1
diagnosticato un tumore al pancreas che lo ha costretto a ricoveri piuttosto lunghi in ospedale e pertanto in
relazione a questa sua situazione dovendo fare una ricognizione della sua situazione economico professionale,
si decise di chiedere formalmente il credito vantato ai sigg.ri anche per non lasciare problemi ai figli”, CP_1
nonché che “sono certa di quanto ho affermato perché io direttamente sono stata contattata da uno dei fratelli
a seguito di una missiva da me inoltrata per richiedere il credito. Il affermò di non avere CP_1 CP_1
liquidità sufficiente a soddisfare il credito e che avrebbe messo in vendita un immobile per avere la necessaria
liquidità e, quindi, pagare il debito. Agli incontri fra l'Arch. e non sono stata presente”. Per_1 CP_1
Ebbene, la dichiarazione resa dalla teste, relativa alla richiesta avanzata dallo stesso arch. Per_1
avente ad oggetto la richiesta dei compensi per la progettazione dell'intervento edilizio dell'area in oggetto, risulta confermata dalla lettera raccomandata del 02.12.2014 (cfr. doc. 66 memoria ex art. 183 comma VI b. 2 c.p.c. di parte attrice), ove veniva espressamente richiesta la somma di € 42.500,00
da parte dell'avv. per le prestazione professionale svolte dall'arch. “in ordine alla Tes_4 Per_1
progettazione di un area ubicata in Grosseto, fra la via Rattazzi, via De Pretis e via Matteotti, e relative
osservazioni effettuate, nonché doppia progettazione per il parcheggio ad uso pubblico ubicato in via De Pretis
ed ulteriori Osservazioni eseguite per un'area posta in Grancia e ”. Per_2
Ebbene, parte convenuta non ha fornito la prova che la pattuizione del compenso fosse condizionata alla realizzazione dell'intervento edilizio, con la conseguenza che la prima eccezione va disattesa.
Quanto poi alla richiesta di parte convenuta, ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, deve confermarsi l'inammissibilità degli ulteriori capitoli di prova articolati nella memoria di parte ex art. 183 comma VI n. 2, come rilevato all'udienza del 20.2.2019, giacché gli stessi risultano relativi in parte a circostanze non contestate e in parte irrilevanti ai fini del decidere.
Quanto all'eccezione di inadempimento per irrealizzabilità dell'opera, come formulata da parte convenuta, deve rilevarsi che il professionista, nell'espletamento dell'attività promessa (sia essa di mezzi o di risultato), è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di
8 famiglia. La violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale - del quale è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà –,
nonché la perdita del diritto al compenso in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. (cfr.
Cass. n. 9063/2023 che in tema di prestazioni degli ingegneri o geometri richiama Cass. 22487/2004;
Cass. 11304/2012 secondo cui, con riferimento alla professione forense, la negligenza deve esser valutata con giudizio ex ante ed esser tale da incidere sugli interessi del cliente, pur non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente;
in tal senso Cass. 6967/2006; Cass.
25894/2016, nonché, con riferimento alla professione medica: Cass. 17306/2006).
La Suprema Corte ha, invero, precisato che “pur avendo le S.U. ridimensionato, sul piano generale, la
distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato (specie riguardo all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. alle
prestazioni professionali: Cass. s.u. 15781/2005), la successiva giurisprudenza ha continuato a sottolineare il
rilievo che il risultato promesso assume per la valutazione della responsabilità del progettista, evidenziando
che l'opus promesso è - in tal caso - un progetto effettivamente realizzabile (Cass. 14759/2016). Si è affermato
che l'architetto, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un
progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è tenuto a fornire un elaborato concretamente
utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera,
per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico e abilita il committente
a rifiutare il compenso, avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. 14759/2016; Cass.
2257/2007; Cass. 22487/2004; Cass. 11728/2002)” (cfr. Cass. 2023 cit.).
Tale principio, dunque, risulta applicabile nel caso di specie ove si discute del compenso per l'attività
professionale svolta dall'arch. Per_1
Ciò detto, il CTU, nominato al fine di verificare l'attività svolta in concreto dal professionista, nonché
per quantificare il compenso per l'incarico, ha concluso, previa attenta disamina della copiosa documentazione in atti, per la riconducibilità di tutta l'attività svolta ad un progetto esecutivo architettonico.
In particolare, in riferimento all'intervento edilizio nell''area di proprietà dei convenuti posta in
Grosseto tra le vie Rattazzi, e G. Matteotti, previsto dalla Variante al PRG vigente all'epoca CP_5
approvata con D.C.C. n. 79 del 12.09.2006 e definito dall'art.60/14 delle relative NTA, il CTU ha rappresentato che gli odierni convenuti “presentavano due distinte richieste di Permesso a Costruire: -
9 Istanza di Permesso a Costruire del 02.02.2011 al prot. n. 12289 per lavori di Parcheggio pubblico in v.le G.
Matteotti alla quale veniva assegnato il numero di Pratica Edilizia 2011/166 (Vedi Allegato n. 3) - Istanza di
Permesso a Costruire del 02.022011 al prot. n. 12286 lavori di Realizzazione fabbricato in via A. De Pretis-
v.le G. Matteotti-via alla quale veniva assegnato il numero di Pratica Edilizia 2011/167 (Vedi Persona_3
Allegato n. 4)”, nonché che erano stati allegati alle suddette pratiche elaborati grafici, relazione tecnica e dichiarazioni a firma dell'arch. Per_1
Il CTU ha poi descritto dettagliatamente, alla luce di tutta la documentazione allegata da parte attrice, l'attività posta in essere dal professionista.
Quanto alla documentazione prodotta da parte attrice, occorre, tuttavia, evidenziare che con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 parte convenuta deduceva limitatamente ai docc. 67 e 77 prodotti da parte attrice nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. che “la sottoscrizione apparentemente riferibile a
“ in calce al documento n. 77 (osservazione al regolamento urbanistico adottato con D.C.C. n. Controparte_3
72 del 28.3.2011 e n. 77 del 30.3.2011) datato 30.5.2011 non sembra appartenere all'autore apparente e
pertanto si fa riserva di disconoscimento, ovvero di riconoscimento formale non appena sarà prodotto il
documento in originale […] Analogamente – al solo scopo di poter verificare la genuinità delle sottoscrizioni
dei convenuti sul documento originale – si chiede l'esibizione dell'originale del documento n. 67, disconoscendo
la utilizzabilità della copia fotostatica”.
Al riguardo, deve rilevarsi che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto
in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata a pena di inefficacia in modo chiaro
e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti
per i quali si assume differisca dall'originale” (cfr. da ultimo Cass. n. 18491/2024).
Ebbene, applicando tale principio di diritto al caso di specie, deve essere disattesa la contestazione formulata dai convenuti, giacché priva di qualsivoglia indicazione in ordine gli aspetti per i quali la copia prodotta differirebbe dall'originale. Tra l'altro significativa, risulta la circostanza che tale doglianza non sia stata più formulata dai convenuti nei successivi scritti difensivi.
Ciò premesso, risulta confermato dal CTU, in forza della documentazione in atti, che l'arch. Per_1
abbia:
- predisposto l'Istanza di Permesso a Costruire depositata il 02.02.2011 al prot. n. 12289 per lavori di Parcheggio pubblico in v.le G. Matteotti- P.E. 2011/166, alla quale risultano allegati:
• TAV.N.
0 - Relazione Tecnica con inserimento catastale e inserimento PRG;
• TAV.N.1 –
10 Pianta Piano terra - Verifica superfici percolanti-Schema fognature;
• • Controparte_6
Computo metrico estimativo per la realizzazione del parcheggio pubblico;
- presentato osservazioni in data 31.05.2011, parzialmente accolte con D.C.C. 1 del 15.01.2013,
all'esito della richiesta di integrazioni documentali formulata dall Controparte_7
;
[...]
- predisposto Istanza di Permesso a Costruire del 02.02.2011 al prot. n. 12286 lavori di
Realizzazione fabbricato in via A. De Pretis- v.le G. Matteotti-via U. Rattazzi P.E. 2011/167,
alla quale risulta allegata: • TAV. N.
0 - Relazione Tecnica con inserimento catastale e inserimento PRG;
• .1 – Pianta Piano Interrato-Poligonali-Legge 122/89-Fognature- CP_8
Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del 29.07.2009 –; • .2 – Pianta Piano terra - CP_8
Verifica superfici percolanti-Schema fognature- Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del
29.07.2009; • TAV. N.
3 - Pianta piano primo;
• TAV. N.3/a - Pianta piano primo-
Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del 29.07.2009; • TAV. N.
4 - Piante piano secondo e terzo;
• - Piante piano secondo e terzo - Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del CP_9
29.07.2009; • TAV.N.
5 - Piante piano quarto e depositi occasionali;
• - Piante CP_10
piano quarto e depositi occasionali-Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del 29.07.2009; •
- Pianta piano copertura;
• – Sezioni;
• • - CP_11 CP_11 Controparte_12 CP_11
• 0 - Verifica rapporto Controparte_13 CP_11
aereoilluminotecnico;
- trasmesso a seguito delle richieste di Integrazioni documenti del 09.02.2011 (prot. n. 15963),
del 04.03.2011 (prot. n. 26404) e del 17.05.2011 (prot. n. 57821) da parte dell CP_7 [...]
(Vedi Allegato n. 7): • Dichiarazione ai sensi della legge 13/89; • Controparte_7
Dichiarazione di conformità dei requisiti igienico-sanitari; • Verifica delle NTA modificate dell'art. 60/14 del PRG;
• TAV. N.1 –Pianta Piano Interrato-Poligonali-Legge 122/89-
Fognature-Adeguamento L.13/89 e DPGR n.41/R del 29.07.2009 (Integrazione Febbraio 2011);
• TAV.N.
9 -Poligonali- Calcolo Volumi- Calcolo Oneri (Integrazione Febbraio 2011); nonché
allegato ulteriori elaborati riferiti alle progettazioni specialistiche redatte da altri professionisti (Relazione geologica comprendente anche la documentazione inerente il D.lgs
152/2006 (Terre e rocce da scavo) a firma del dott. • Dichiarazione ai Persona_4
sensi della L.R.T. 01/2005 Capo V a firma dell'ing. , progettista strutturale delle Persona_5
opere; • Progetto impianto elettrico ai sensi della L.46/90 e DM n.37/2008 a firma del P.I.
• Progetto ex L.10/91 - Corrispondenza in materia di contenimento Parte_3
11 del consumo energetico a firma dell'ing. ; • Elaborato grafico CP_14
Fotoinserimento a firma del geom. ; CP_15
- inviato il parere positivo espresso dall'Acquedotto del Fiora per interventi idroesigenti, parere ottenuto in seguito alla domanda trasmessa all'Acquedotto il 01.02.2011 prot. n. 3211 dallo stesso professionista.
Rispetto allo svolgimento delle predette attività, occorre sottolineare che non sono state formulate contestazioni specifiche sulla qualità e quantità dell'incarico svolto, limitandosi i convenuti ad eccepire l'inadempimento del professionista avendo quest'ultimo redatto un mero progetto “di massima” e, dunque, incompleto.
Ciò detto, deve rilevarsi che il CTU ha precisato che le prestazioni svolte dall'arch. Persona_1
sebbene non siano riconducibili ad uno sviluppo completo dell'opera, possono essere ricomprese nella “compilazione del progetto di massima dell'intervento edificatorio, preceduto da un'attenta analisi sulla
sua fattibilità ai sensi della normativa urbanistica vigente all'epoca e del nuovo strumento urbanistico adottato
dopo la presentazione del progetto. Nella idea di massima l'arch. è arrivato a definire la Persona_1
struttura e la forma dell'edificio fino alla distribuzione degli spazi interni ed esterni, come documentano gli
elaborati presenti in atti. Nella compilazione del progetto esecutivo architettonico con elaborati progettuali che
contengono gli elementi necessari ai fini del rilascio del Permesso a Costruire, comprensivi anche della
documentazione per le prestazioni specialistiche redatta da altri professionisti, ad eccezione delle ultime
integrazioni richieste dall'Ufficio nel giugno 2011, dopo le quali l'attività professionale dell'arch. i è Per_1
interrotta e per entrambe le pratiche edilizie non è stato possibile il rilascio dei titoli autorizzativi”.
In particolare, il CTU ha poi concluso rappresentando che “l'attività professionale svolta dall'arch. Per_1
ai sensi della normativa vigente all'epoca - Legge 2 marzo 1949 n.143, si configura come un progetto
[...]
esecutivo architettonico” e ciò nonostante “nel progetto architettonico esecutivo per il rilascio del
Permesso di Costruire non si è arrivati ad una progettazione di dettaglio, in scala adeguata e particolareggiata,
che definisce nei particolari architettonici, strutturali e impiantistici l'intervento da realizzare”.
Inoltre, il CTU ha precisato, stante le osservazioni dei convenuti, che “verificata la normativa
urbanistica vigente all'epoca, la sottoscritta ritiene che l'intervento progettato dall'arch. era Persona_1
realizzabile alla data di presentazione delle richieste di permesso di Costruire (02.02.2011) ed ugualmente
risulta fattibile sulla base degli strumenti urbanistici oggi vigenti”.
12 Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, il professionista aveva fornito un elaborato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico.
Deve, dunque, essere disattesa l'eccezione di inadempimento e deve essere riconosciuto agli eredi il compenso per l'attività svolta dal professionista.
Quanto alla quantificazione dei compensi, occorre fare applicazione della disciplina applicabile
ratione temporis, e, dunque, al Testo Unico per la tariffa professionale degli onorari dell'ingegnere e dell'architetto (Legge 2 marzo 1949 n.143, integrato dal D.M.21/08/1958 e adeguato dal D.D.M.M.
12/02/1965 e succ. L.146 del 2002).
Le conclusioni del CTU relative al calcolo dei compensi risultano pienamente condivisibili e non v'è
motivo per discostarsene, giacché la quantificazione degli stessi è stata operata tenuto conto delle tariffe professionali del T.U. vigenti al momento dell'espletamento dell'incarico.
La domanda attorea va, dunque, accolta, e in applicazione della normativa citata, il compenso maturato dal Professionista va liquidato nella misura di € 32.800,62 oltre oneri professionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di parte convenuta ex DM 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle prestazioni svolte dall'arch. Persona_1
in favore degli eredi e , nella misura di € 32.800,62 oltre oneri Parte_1 Parte_2
professionali se dovuti e interessi dalla domanda al saldo;
- condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di e Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e al pagamento di €
406,50 a titolo di esborsi.
Così deciso in Grosseto il 20/6/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo'
13