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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/07/2025, n. 7240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7240 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 16068 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da nato ad [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dll' avv.DE MARCO ADA presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE-
CONTRO
Nata in CECOSLOVACCHIA il 14/12/1977 -, Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. SANTUCCI DIEGO presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE- Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione non nascevano figli, che con sentenza non definitiva n. 8701/2021 del 15.01.2021 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che il procedimento risultava ancora pendente in merito alle statuizioni accessorie, che egli percepiva l'importo mensile di
675,10€ trovandosi nell'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa a causa di un peggioramento delle proprie condizioni di salute, di provvedere al pagamento del 50% del mutuo acceso per la ristrutturazione della casa coniugale ( ove viveva la resistente) grazie all'aiuto della propria famiglia, che alla resistente era stata riconosciuta la pensione di inabilità, che la resistente non aveva diritto a percepire l'assegno divorzile
Sulla base di tali circostanze il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio nulla disponendosi a titolo di alimenti per la resistente e riguardo all'assegnazione della casa coniugale
Costituitasi la resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio esponeva che il giudizio di separazione personale era stato definito con sentenza n. 2348/2025 pubblicata il 07.03.2025 che aveva recepito i seguenti patti e condizioni concordati dalle parti : “ Con il presente atto, le parti intendono definire tutte le questioni economiche ancora irrisolte relative alla loro separazione coniugale. Il SI. si impegna a cedere alla SI.ra la propria quota di Parte_1 P_ proprietà della casa coniugale sita in Napoli, alla Via Bernardo Cavallino, n. 6, interno 32, piano 4°, identificata nel
Catasto Urbano del Comune di Napoli, Sezione urbana AVV, Foglio 8, Particella 34, Sub. 30, Zone 6, cat. N2, Classe
06, Consistenza 7 vani, diventando unica e sola proprietaria, cosi come dovrà risultare dal Rogito notarile. La IG.ra
, all'atto del rogito, innanzi al notaio di sua fiducia, verserà al IG. , mediante assegno circolare non P_ Parte_1 trasferibile o bonifico, in unica soluzione € 285.000,00 a titolo di corrispettivo. Il SI. verrà liberato dalle Parte_1 sue obbligazioni relative al mutuo fondiario attualmente in essere che verrà estinto e sostituito da altro contratto di mutuo che, la SI.ra ha già chiesto ad altra banca ed il cui onere cadrà interamente sulla medesima SI.ra P_ . L'atto pubblico di trasferimento della proprietà, innanzi al notaio indicato dalla SI.ra , dovrà P_ P_ essere eseguito entro e non oltre il 30.12.2024. Solo ed esclusivamente nel caso in cui la SI.ra dovesse P_ incontrare difficoltà o ritardi nell'approvazione del nuovo mutuo, su richiesta scritta della stessa SI.ra da P_ inviarsi all'avv. Ada De Marco, almeno dieci giorni prima del 30.12.2024, potrà essere per una sola volta prorogato il termine di cui al capo precedente per un periodo non superiore a 30 giorni. Fermo restando che delle rate del mutuo attualmente in essere verrà pagata dal solo la mensilità di novembre 2024, mentre in caso di proroga le rate Parte_1 successive, a decorrere da quella di dicembre 2024 verranno pagate dalla SI.ra . Qualora la SI.ra P_ P_ dovesse ottenere anche prima del termine ultimo del 30.12.2024 il nuovo mutuo, sarà sua cura avvertire tempestivamente il SI. per procedere senza indugio alla redazione dell'atto notarile di trasferimento di Parte_1 proprietà con conferimento di quanto pattuito al SI. . Pertanto la SI.ra provvederà, da sola o con Parte_1 P_
l'aiuto di familiari, all'estinzione o pagamento della restante parte dei mutui riguardanti la casa di Via Bernardo
Cavallino, 6 Napoli e della casa di Legionarska, 36 Znojmo Rep. Ceca, diventando unica e sola proprietaria di entrambe le unità immobiliari, così come dovrà risultare dal Rogito. Il SI. , pertanto, rinuncia alla quota di Parte_1 sua spettanza della casa di Legionarska, 36 Znojmo Rep. Ceca, acquistata dalla SI.ra in costanza di P_ matrimonio cedendola pertanto alla SI.ra . Il SI. pertanto dichiara di non aver null'altro a P_ Parte_1 pretendere sulla suddetta unità immobiliare sita in Legionarska, 36 Znojmo Rep. Ceca e si impegna a sottoscrivere ogni e qualsiasi atto dovesse richiedere la sua presenza per formalizzare detta rinuncia innanzi alle Autorità della
Repubblica Ceca. L'immobile è così contrassegnato: Unità abitava n. 2389/3, registrata sul certificato di proprietà n.
9564, e gli edifici 2389, 2390, 2391, particelle catastali n. 3144/3, 3144/4 e 3144/5, registrate sul certificato di proprietà n. 5519, tutti registrati nell'Ufficio Catastale per la Regione della Moravia Meridionale, Ufficio Catastale di
Znojmo, per il territorio catastale Znojmo-città e il comune di Znojmo. L'unità abitativa n. 2389/3 è un appartamento
2+ 1 con accessori, situato al primo piano a destra dell'uscita delle scale nell'edificio n. 2389, 2390 e 2391 a Znojmo in via Legionarska, n. 36, Znojmo, Rep. Ceca e ha una superficie totale, con accessori di 60,03 mq. Il terreno nel territorio catastale di Znojmo-città part. N. 3144/7, part. N. 3144/8 e part. N. 3144/9, su cui è costruito l'edificio n.
2389, 2390 e 2391, in cui sono allocate le unità abitative ai sensi della legge n. 72/1994 Racc., si trova nella Comunità
Legionarska, n. 36, 38, 40, Znojmo, per cui l'acquirente che acquista la proprietà dell'unità abitativa n. 2389/3 diventa anche membro di questa Comunità. Si precisa che il trasferimento non gratuito, in quanto è prevista la corresponsione del corrispettivo, è essenziale in quanto lo stesso sostituisce altra prestazione (assegno di mantenimento) ed è essenziale ai fini della risoluzione della controversia. Il IG. si impegna a pagare, alla sottoscrizione del Parte_1 presente atto la quota di € 750,00 relativa alle bollette straordinarie relative al rifacimento frontalino balcone e TFR portiere della casa coniugale sita in Napoli, alla Via Bernardo Cavallino, n.
6. La IG.ra dichiara di P_ rinunciare a tutte le domande formulate nella causa di separazione giudiziale nrg 3214/2020 pendente innanzi al
Tribunale di Napoli ed in particolare all'addebito della separazione, all'assegnazione della casa coniugale, all'assegno di mantenimento ed alla corresponsione degli arretrati;
quindi rinuncerà anche all'atto di precetto notificato in data
10/16.04.2024 ed al mantenimento non versato per i mesi successivi. Parimenti il SI. dichiara di rinunciare Parte_1
a tutte le domande formulate nella causa di separazione giudiziale e dichiara altresì che rinuncia all'azione ed al diritto azionato nella causa pendente innanzi al Tribunale di Napoli, con prima udienza indicata in citazione per il
20.03.2025 e differita d'Ufficio al 21/03/2025, NRG 22629/24, affidata alla cognizione del G.I. Robustella Manuela, avente ad oggetto la domanda di indennità di occupazione della casa coniugale. La SI.ra , ed il SI. P_
dichiarano altresì di abbandonare la causa pendente innanzi al Tribunale di Avellino, G.I. Dott. Alessia Parte_1
Marotta - nrg 1199/2024, avente ad oggetto l'opposizione all'atto di precetto relativo all'assegno di mantenimento fin qui non corrisposto. La IG.ra ed il IG. adempiuti gli impegni tutti assunti nel presente atto P_ Parte_1 dichiarano di rinunciare a quanto precedentemente richiesto e di non aver null'altro a pretendere. Le parti ed i difensori, considerato il carattere di assoluta riservatezza del presente accordo, si impegnano a mantenere riservato il contenuto della presente transazione e le spese di tutti i giudizi abbandonati o rinunciati dalle parti si intendono totalmente compensate”.
Ciò posto la resistente concludeva chiedendo la sola pronuncia di divorzio.
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Istuttore dichiarando di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia e chiedevano recepirsi le seguenti condizioni : “ – dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IGg.ri e la IG.ra Parte_1
in data 08.08.2008 in Napoli con conseguente ordine al competente Controparte_1
Ufficiale dello stato civile di annotare l'emanando provvedimento a margine del relativo atto di matrimonio;
2) nulla si abbia disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale ed aglialimentidei coniugi;
3) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.”
A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi pronunziata dal Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato n. 8701/2021 del 15.10.2021.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata,
l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui sopra.
Preso atto di quanto sopra, recepito il parere del PM, il Tribunale può integralmente ratificare l'accordo raggiunto in uno alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, trattandosi di pattuizioni non contrarie a norme imperative ed aventi ad oggetto diritti disponibili.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto , pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il
08/08/2008 tra e Parte_1 [...]
(atto n. 44 , parte I s., sez. AR, reg. atti matrimonio P_
anno 2008) ;
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74. Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 02.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 16068 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da nato ad [...] il [...], Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dll' avv.DE MARCO ADA presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE-
CONTRO
Nata in CECOSLOVACCHIA il 14/12/1977 -, Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. SANTUCCI DIEGO presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
-RESISTENTE- Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente in epigrafe generalizzato esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione non nascevano figli, che con sentenza non definitiva n. 8701/2021 del 15.01.2021 il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione dei coniugi e che il procedimento risultava ancora pendente in merito alle statuizioni accessorie, che egli percepiva l'importo mensile di
675,10€ trovandosi nell'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa a causa di un peggioramento delle proprie condizioni di salute, di provvedere al pagamento del 50% del mutuo acceso per la ristrutturazione della casa coniugale ( ove viveva la resistente) grazie all'aiuto della propria famiglia, che alla resistente era stata riconosciuta la pensione di inabilità, che la resistente non aveva diritto a percepire l'assegno divorzile
Sulla base di tali circostanze il ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio nulla disponendosi a titolo di alimenti per la resistente e riguardo all'assegnazione della casa coniugale
Costituitasi la resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio esponeva che il giudizio di separazione personale era stato definito con sentenza n. 2348/2025 pubblicata il 07.03.2025 che aveva recepito i seguenti patti e condizioni concordati dalle parti : “ Con il presente atto, le parti intendono definire tutte le questioni economiche ancora irrisolte relative alla loro separazione coniugale. Il SI. si impegna a cedere alla SI.ra la propria quota di Parte_1 P_ proprietà della casa coniugale sita in Napoli, alla Via Bernardo Cavallino, n. 6, interno 32, piano 4°, identificata nel
Catasto Urbano del Comune di Napoli, Sezione urbana AVV, Foglio 8, Particella 34, Sub. 30, Zone 6, cat. N2, Classe
06, Consistenza 7 vani, diventando unica e sola proprietaria, cosi come dovrà risultare dal Rogito notarile. La IG.ra
, all'atto del rogito, innanzi al notaio di sua fiducia, verserà al IG. , mediante assegno circolare non P_ Parte_1 trasferibile o bonifico, in unica soluzione € 285.000,00 a titolo di corrispettivo. Il SI. verrà liberato dalle Parte_1 sue obbligazioni relative al mutuo fondiario attualmente in essere che verrà estinto e sostituito da altro contratto di mutuo che, la SI.ra ha già chiesto ad altra banca ed il cui onere cadrà interamente sulla medesima SI.ra P_ . L'atto pubblico di trasferimento della proprietà, innanzi al notaio indicato dalla SI.ra , dovrà P_ P_ essere eseguito entro e non oltre il 30.12.2024. Solo ed esclusivamente nel caso in cui la SI.ra dovesse P_ incontrare difficoltà o ritardi nell'approvazione del nuovo mutuo, su richiesta scritta della stessa SI.ra da P_ inviarsi all'avv. Ada De Marco, almeno dieci giorni prima del 30.12.2024, potrà essere per una sola volta prorogato il termine di cui al capo precedente per un periodo non superiore a 30 giorni. Fermo restando che delle rate del mutuo attualmente in essere verrà pagata dal solo la mensilità di novembre 2024, mentre in caso di proroga le rate Parte_1 successive, a decorrere da quella di dicembre 2024 verranno pagate dalla SI.ra . Qualora la SI.ra P_ P_ dovesse ottenere anche prima del termine ultimo del 30.12.2024 il nuovo mutuo, sarà sua cura avvertire tempestivamente il SI. per procedere senza indugio alla redazione dell'atto notarile di trasferimento di Parte_1 proprietà con conferimento di quanto pattuito al SI. . Pertanto la SI.ra provvederà, da sola o con Parte_1 P_
l'aiuto di familiari, all'estinzione o pagamento della restante parte dei mutui riguardanti la casa di Via Bernardo
Cavallino, 6 Napoli e della casa di Legionarska, 36 Znojmo Rep. Ceca, diventando unica e sola proprietaria di entrambe le unità immobiliari, così come dovrà risultare dal Rogito. Il SI. , pertanto, rinuncia alla quota di Parte_1 sua spettanza della casa di Legionarska, 36 Znojmo Rep. Ceca, acquistata dalla SI.ra in costanza di P_ matrimonio cedendola pertanto alla SI.ra . Il SI. pertanto dichiara di non aver null'altro a P_ Parte_1 pretendere sulla suddetta unità immobiliare sita in Legionarska, 36 Znojmo Rep. Ceca e si impegna a sottoscrivere ogni e qualsiasi atto dovesse richiedere la sua presenza per formalizzare detta rinuncia innanzi alle Autorità della
Repubblica Ceca. L'immobile è così contrassegnato: Unità abitava n. 2389/3, registrata sul certificato di proprietà n.
9564, e gli edifici 2389, 2390, 2391, particelle catastali n. 3144/3, 3144/4 e 3144/5, registrate sul certificato di proprietà n. 5519, tutti registrati nell'Ufficio Catastale per la Regione della Moravia Meridionale, Ufficio Catastale di
Znojmo, per il territorio catastale Znojmo-città e il comune di Znojmo. L'unità abitativa n. 2389/3 è un appartamento
2+ 1 con accessori, situato al primo piano a destra dell'uscita delle scale nell'edificio n. 2389, 2390 e 2391 a Znojmo in via Legionarska, n. 36, Znojmo, Rep. Ceca e ha una superficie totale, con accessori di 60,03 mq. Il terreno nel territorio catastale di Znojmo-città part. N. 3144/7, part. N. 3144/8 e part. N. 3144/9, su cui è costruito l'edificio n.
2389, 2390 e 2391, in cui sono allocate le unità abitative ai sensi della legge n. 72/1994 Racc., si trova nella Comunità
Legionarska, n. 36, 38, 40, Znojmo, per cui l'acquirente che acquista la proprietà dell'unità abitativa n. 2389/3 diventa anche membro di questa Comunità. Si precisa che il trasferimento non gratuito, in quanto è prevista la corresponsione del corrispettivo, è essenziale in quanto lo stesso sostituisce altra prestazione (assegno di mantenimento) ed è essenziale ai fini della risoluzione della controversia. Il IG. si impegna a pagare, alla sottoscrizione del Parte_1 presente atto la quota di € 750,00 relativa alle bollette straordinarie relative al rifacimento frontalino balcone e TFR portiere della casa coniugale sita in Napoli, alla Via Bernardo Cavallino, n.
6. La IG.ra dichiara di P_ rinunciare a tutte le domande formulate nella causa di separazione giudiziale nrg 3214/2020 pendente innanzi al
Tribunale di Napoli ed in particolare all'addebito della separazione, all'assegnazione della casa coniugale, all'assegno di mantenimento ed alla corresponsione degli arretrati;
quindi rinuncerà anche all'atto di precetto notificato in data
10/16.04.2024 ed al mantenimento non versato per i mesi successivi. Parimenti il SI. dichiara di rinunciare Parte_1
a tutte le domande formulate nella causa di separazione giudiziale e dichiara altresì che rinuncia all'azione ed al diritto azionato nella causa pendente innanzi al Tribunale di Napoli, con prima udienza indicata in citazione per il
20.03.2025 e differita d'Ufficio al 21/03/2025, NRG 22629/24, affidata alla cognizione del G.I. Robustella Manuela, avente ad oggetto la domanda di indennità di occupazione della casa coniugale. La SI.ra , ed il SI. P_
dichiarano altresì di abbandonare la causa pendente innanzi al Tribunale di Avellino, G.I. Dott. Alessia Parte_1
Marotta - nrg 1199/2024, avente ad oggetto l'opposizione all'atto di precetto relativo all'assegno di mantenimento fin qui non corrisposto. La IG.ra ed il IG. adempiuti gli impegni tutti assunti nel presente atto P_ Parte_1 dichiarano di rinunciare a quanto precedentemente richiesto e di non aver null'altro a pretendere. Le parti ed i difensori, considerato il carattere di assoluta riservatezza del presente accordo, si impegnano a mantenere riservato il contenuto della presente transazione e le spese di tutti i giudizi abbandonati o rinunciati dalle parti si intendono totalmente compensate”.
Ciò posto la resistente concludeva chiedendo la sola pronuncia di divorzio.
All'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. le parti comparivano personalmente dinanzi al
Giudice Istuttore dichiarando di aver raggiunto un accordo a totale componimento della controversia e chiedevano recepirsi le seguenti condizioni : “ – dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i IGg.ri e la IG.ra Parte_1
in data 08.08.2008 in Napoli con conseguente ordine al competente Controparte_1
Ufficiale dello stato civile di annotare l'emanando provvedimento a margine del relativo atto di matrimonio;
2) nulla si abbia disporre in merito all'assegnazione della casa coniugale ed aglialimentidei coniugi;
3) Entrambi i coniugi, congiuntamente, chiedono emettersi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia.”
A questo punto la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale dei coniugi pronunziata dal Tribunale di Napoli con sentenza passata in giudicato n. 8701/2021 del 15.10.2021.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata,
l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni di cui sopra.
Preso atto di quanto sopra, recepito il parere del PM, il Tribunale può integralmente ratificare l'accordo raggiunto in uno alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, trattandosi di pattuizioni non contrarie a norme imperative ed aventi ad oggetto diritti disponibili.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto , pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il
08/08/2008 tra e Parte_1 [...]
(atto n. 44 , parte I s., sez. AR, reg. atti matrimonio P_
anno 2008) ;
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Napoli, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74. Così deciso in Napoli nella Camera di ConIGlio del 02.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino