CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16024/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipuio N. 74 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_3
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_IMU846 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21956/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado,
l'avviso di accertamento esecutivo (ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019 N. 160) N. AC21_IMU
846 del 03.03.2025, (doc. 1), notificato a mezzo PEC in data 05.03.2025, e contenente la pretesa di pagamento dell'importo di € 5.792,00, riferito all'omesso versamento IMU anno 2021.
A fondamento del gravame ha dedotto la nullità della notifica in quanto eseguita presso l'indirizzo PEC della società "Ricorrente_1 di Nominativo_1 & c. s.a.s.", soggetto ormai inesistente, in quanto ad essa subentrata l'attuale ricorrente per effetto di variazione della denominazione, nonché l'insussistenza della pretesa, essendo stata applicata l'imposta su terreni agricoli, esenti dal pagamento dell'imu.
Radicatasi la lite, nessuno si è costituito per l'ente impositore e per il concessionario convenuti, benchè ritualmente evocati in lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
L'irregolarità della notifica non ha impedito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e l'apprestamento di efficace e tempestiva difesa, ed è perciò superata dal raggiungimento dello scopo.
Nel merito, è fondata la deduzione di insussistenza del presupposto impositivo.
L'azienda agricola è iscritta al registro INPS gestione IAP di cui all'art. l comma 1-2 del D .L. vo N. 99 del
29.03 .2004 e succ. mod. e int. art. l comma 5 ter, ed esercità attività di allevamento di pollame nei terreni e fabbricati in uso nel comune di Palma Campania, alla Indirizzo_1.
Trattandosi di imprenditore agricolo professionale, gode dell'esenzione IMU, sia sui terreni che sui fabbricati rurali destinati all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso di specie sottoposti a tassazione, trattandosi di ad essa beni strumentali.
Come noto, il tributo locale, come ridisegnato a mezzo della L. 160/2019, ha mantenuto le agevolazioni previste per il settore agricolo e consistenti, in primis, nell'esenzione da imposizione per i terreni agricoli
“posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
A questa esenzione, si aggiunge anche quella prevista per i terreni che, al contrario, sono classificati quali edificabili, in quanto, l'articolo 1, comma 741, lettera d), L. 160/2019, conferma che “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
…, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole …, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali”.
L'esenzione, disciplinata dall'art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019, postula la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di ulteriori accertamenti circa l'attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30456 del 26/11/2024).
Nella contumacia dei convenuti, alcuna prova contraria è stata prospettata nel caso di specie.
La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CECCARELLI NATALIA, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16024/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palma Campania - Via Municipuio N. 74 80036 Palma Campania NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_3
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21_IMU846 IMU 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21956/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente in epigrafe ha impugnato, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado,
l'avviso di accertamento esecutivo (ai sensi dell'art. 1, comma 792 della L. 27/12/2019 N. 160) N. AC21_IMU
846 del 03.03.2025, (doc. 1), notificato a mezzo PEC in data 05.03.2025, e contenente la pretesa di pagamento dell'importo di € 5.792,00, riferito all'omesso versamento IMU anno 2021.
A fondamento del gravame ha dedotto la nullità della notifica in quanto eseguita presso l'indirizzo PEC della società "Ricorrente_1 di Nominativo_1 & c. s.a.s.", soggetto ormai inesistente, in quanto ad essa subentrata l'attuale ricorrente per effetto di variazione della denominazione, nonché l'insussistenza della pretesa, essendo stata applicata l'imposta su terreni agricoli, esenti dal pagamento dell'imu.
Radicatasi la lite, nessuno si è costituito per l'ente impositore e per il concessionario convenuti, benchè ritualmente evocati in lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
L'irregolarità della notifica non ha impedito la conoscenza dell'atto da parte del destinatario e l'apprestamento di efficace e tempestiva difesa, ed è perciò superata dal raggiungimento dello scopo.
Nel merito, è fondata la deduzione di insussistenza del presupposto impositivo.
L'azienda agricola è iscritta al registro INPS gestione IAP di cui all'art. l comma 1-2 del D .L. vo N. 99 del
29.03 .2004 e succ. mod. e int. art. l comma 5 ter, ed esercità attività di allevamento di pollame nei terreni e fabbricati in uso nel comune di Palma Campania, alla Indirizzo_1.
Trattandosi di imprenditore agricolo professionale, gode dell'esenzione IMU, sia sui terreni che sui fabbricati rurali destinati all'esercizio dell'attività di impresa, nel caso di specie sottoposti a tassazione, trattandosi di ad essa beni strumentali.
Come noto, il tributo locale, come ridisegnato a mezzo della L. 160/2019, ha mantenuto le agevolazioni previste per il settore agricolo e consistenti, in primis, nell'esenzione da imposizione per i terreni agricoli
“posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
A questa esenzione, si aggiunge anche quella prevista per i terreni che, al contrario, sono classificati quali edificabili, in quanto, l'articolo 1, comma 741, lettera d), L. 160/2019, conferma che “Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
…, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole …, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali”.
L'esenzione, disciplinata dall'art. 1, comma 758, della l. n. 160 del 2019, postula la sola condizione della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, senza necessità di ulteriori accertamenti circa l'attività effettivamente svolta e la prevalenza dei redditi, dovendo considerarsi, sotto il primo profilo, che la predetta iscrizione previdenziale integra, per il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo professionale, una presunzione relativa, come tale suscettibile di prova contraria, circa lo svolgimento di una diretta ed abituale coltivazione del fondo (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30456 del 26/11/2024).
Nella contumacia dei convenuti, alcuna prova contraria è stata prospettata nel caso di specie.
La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese.