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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In proseguimento dell'udienza del giorno 30 settembre 2025, all'esito della discussione, il sottoscritto
GOP provvede come sentenza stesa in calce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 30 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Parte_1 C.F._1
Cancellario ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, Piazza Guerrazzi, n. 4
Ricorrente
E
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Controparte_1 C.F._2
VI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di LI (BN), Piazza XXV Luglio n. 5/A
Resistente
Avente ad oggetto: occupazione senza titolo.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: accoglimento della domanda.
Per la resistente: rigetto della domanda ed accoglimento della spiegata riconvenzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con ricorso depositato in cancelleria conveniva in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, chiedendone la condanna al rilascio di un appartamento di sua proprietà Controparte_1
ubicato in LI, alla Via Nuova Convento, n. 7 ( non vengono riportati i dati catastali identificativi dell'immobile in atto introduttivo), esponendo di aver intrattenuto un rapporto di convivenza di fatto more uxorio con la resistente, cessato per sopraggiunte incomprensioni, e che la continuava ad CP_1
occupare.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la resistente, sostenendo che EL esercitava sull'immobile una detenzione qualificata in conseguenza del rapporto intrattenuto con il e che per motivi economici aveva difficoltà a reperire una diversa sistemazione abitativa;
in Pt_1
ogni caso, spiegava domanda riconvenzionale asserendo di aver compartecipato al pagamento dei ratei di mutuo per l'acquisto dell'immobile in questione e di aver sostenuto spese per la riattazione dello stesso, in ragione delle quali spiegava domanda riconvenzionale di condanna del alla Pt_1
restituzione.
Il GI, non ritenendo necessario l'espletamento di istruttoria, fissava udienza per la discussione, all'esito della quale pronunciava la presente sentenza.
La domanda del ricorrente può trovare accoglimento, mentre va disattesa la spiegata riconvenzionale per i seguenti
MOTIVI
In via preliminare, occorre rilevare che il giudizio volto all'accertamento dell'occupazione senza titolo di un immobile non rientra quelli per i quali è prescritto l'obbligo di mediazione obbligatoria. La domanda giudiziale volta alla restituzione del cespite per cui è causa và qualificata come azione personale, in quanto il suo presupposto è la cessazione del rapporto intrattenutosi tra le parti e non una occupazione abusiva del bene (sul punto, cfr. Cass. S.U. 7305/2014; sul potere del giudice di qualificare la domanda, cfr. invece Cass. 3879/1987, Cass. S.U. 27/2000), pertanto, sottratta all'obbligo dell'espletamento della mediazione quale condizione di procedibilità.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto che la resistente ha esercitato, sull'immobile per cui è causa, una detenzione qualificata, che, derivando dal rapporto di convivenza more uxorio intrattenuto con il proprietario, trova titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Tale ricostruzione è avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo adotta tale principio per qualificare la situazione del convivente more uxorio che non sia proprietario della casa di abitazione ove si svolge il programma di vita in comune dell'unione di fatto (Cass. n. 7214/13, rv. 626080; n. 7/14, rv. 628849). Ciò che viene richiesta, quindi, è la restituzione di un bene che il ricorrente ha concesso in detenzione al convenuto in forza di un negozio giuridico destinato a perdere efficacia nel momento della cessazione dell'unione familiare (Cass. n. 10377/17, rv. 644066), che non trova la stessa tutela normativa 3
riservata al vincolo matrimoniale, stante la mancanza di figli generatisi dall'unione tra il ricorrente e la resistente.
Constatato che il ha dato dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile, Pt_1 mentre risultano decisive, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione, le circostanze incontestate dell'esistenza del titolo in forza del quale la resistente ha esercitato sull'immobile in questione una detenzione qualificata, ovvero la relazione more uxorio, ed il venir meno della stessa.
La resistente è dunque obbligata a restituire al ricorrente l'immobile per cui è causa, risultando il diritto di proprietà incomprimibile rispetto alle argomentazioni svolte dalla resistente, alla quale appare opportuno concedere un termine per il rilascio.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla , essa appare priva di qualsiasi riscontro CP_1
documentale, senza sottacere che eventuali contribuzioni in denaro dei conviventi vanno configurate quali contributo alla vita di relazione.
Per quanto sopra argomentato la resistente deve essere condannata al rilascio dell'immobile oggetto di causa in favore del ricorrente libero da persone e cose personali entro il termine che si ritiene congruo fissare in giorni 60 a decorrere dalla notifica della presente sentenza alla resistente.
Le spese di lite possono essere compensate, attesa la natura del giudizio ed il rapporto intrattenuto tra le parti per consistente periodo di tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Condanna a rilasciare nella disponibilità di l'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in LI (BN), alla Via Nuova Convento, n. 7, libero e sgombero da persone e cose personali;
2) Fissa per il rilascio il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente sentenza;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di Controparte_1 [...]
. Parte_1
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, li 1 ottobre 2025.
Il Gop
Dott. Luigi D'Ambrosio
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In proseguimento dell'udienza del giorno 30 settembre 2025, all'esito della discussione, il sottoscritto
GOP provvede come sentenza stesa in calce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 30 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Camillo Parte_1 C.F._1
Cancellario ed elettivamente domiciliato presso lo studio di Benevento, Piazza Guerrazzi, n. 4
Ricorrente
E
(CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Controparte_1 C.F._2
VI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di LI (BN), Piazza XXV Luglio n. 5/A
Resistente
Avente ad oggetto: occupazione senza titolo.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n. 4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per il ricorrente: accoglimento della domanda.
Per la resistente: rigetto della domanda ed accoglimento della spiegata riconvenzionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2
Con ricorso depositato in cancelleria conveniva in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, chiedendone la condanna al rilascio di un appartamento di sua proprietà Controparte_1
ubicato in LI, alla Via Nuova Convento, n. 7 ( non vengono riportati i dati catastali identificativi dell'immobile in atto introduttivo), esponendo di aver intrattenuto un rapporto di convivenza di fatto more uxorio con la resistente, cessato per sopraggiunte incomprensioni, e che la continuava ad CP_1
occupare.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la resistente, sostenendo che EL esercitava sull'immobile una detenzione qualificata in conseguenza del rapporto intrattenuto con il e che per motivi economici aveva difficoltà a reperire una diversa sistemazione abitativa;
in Pt_1
ogni caso, spiegava domanda riconvenzionale asserendo di aver compartecipato al pagamento dei ratei di mutuo per l'acquisto dell'immobile in questione e di aver sostenuto spese per la riattazione dello stesso, in ragione delle quali spiegava domanda riconvenzionale di condanna del alla Pt_1
restituzione.
Il GI, non ritenendo necessario l'espletamento di istruttoria, fissava udienza per la discussione, all'esito della quale pronunciava la presente sentenza.
La domanda del ricorrente può trovare accoglimento, mentre va disattesa la spiegata riconvenzionale per i seguenti
MOTIVI
In via preliminare, occorre rilevare che il giudizio volto all'accertamento dell'occupazione senza titolo di un immobile non rientra quelli per i quali è prescritto l'obbligo di mediazione obbligatoria. La domanda giudiziale volta alla restituzione del cespite per cui è causa và qualificata come azione personale, in quanto il suo presupposto è la cessazione del rapporto intrattenutosi tra le parti e non una occupazione abusiva del bene (sul punto, cfr. Cass. S.U. 7305/2014; sul potere del giudice di qualificare la domanda, cfr. invece Cass. 3879/1987, Cass. S.U. 27/2000), pertanto, sottratta all'obbligo dell'espletamento della mediazione quale condizione di procedibilità.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto che la resistente ha esercitato, sull'immobile per cui è causa, una detenzione qualificata, che, derivando dal rapporto di convivenza more uxorio intrattenuto con il proprietario, trova titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Tale ricostruzione è avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità, che da tempo adotta tale principio per qualificare la situazione del convivente more uxorio che non sia proprietario della casa di abitazione ove si svolge il programma di vita in comune dell'unione di fatto (Cass. n. 7214/13, rv. 626080; n. 7/14, rv. 628849). Ciò che viene richiesta, quindi, è la restituzione di un bene che il ricorrente ha concesso in detenzione al convenuto in forza di un negozio giuridico destinato a perdere efficacia nel momento della cessazione dell'unione familiare (Cass. n. 10377/17, rv. 644066), che non trova la stessa tutela normativa 3
riservata al vincolo matrimoniale, stante la mancanza di figli generatisi dall'unione tra il ricorrente e la resistente.
Constatato che il ha dato dimostrazione della titolarità del diritto di proprietà dell'immobile, Pt_1 mentre risultano decisive, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione, le circostanze incontestate dell'esistenza del titolo in forza del quale la resistente ha esercitato sull'immobile in questione una detenzione qualificata, ovvero la relazione more uxorio, ed il venir meno della stessa.
La resistente è dunque obbligata a restituire al ricorrente l'immobile per cui è causa, risultando il diritto di proprietà incomprimibile rispetto alle argomentazioni svolte dalla resistente, alla quale appare opportuno concedere un termine per il rilascio.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla , essa appare priva di qualsiasi riscontro CP_1
documentale, senza sottacere che eventuali contribuzioni in denaro dei conviventi vanno configurate quali contributo alla vita di relazione.
Per quanto sopra argomentato la resistente deve essere condannata al rilascio dell'immobile oggetto di causa in favore del ricorrente libero da persone e cose personali entro il termine che si ritiene congruo fissare in giorni 60 a decorrere dalla notifica della presente sentenza alla resistente.
Le spese di lite possono essere compensate, attesa la natura del giudizio ed il rapporto intrattenuto tra le parti per consistente periodo di tempo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione monocratica, in persona del giudice designato GOP dott.
Luigi D'Ambrosio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Condanna a rilasciare nella disponibilità di l'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in LI (BN), alla Via Nuova Convento, n. 7, libero e sgombero da persone e cose personali;
2) Fissa per il rilascio il termine di giorni 60 dalla data di notifica della presente sentenza;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti di Controparte_1 [...]
. Parte_1
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, li 1 ottobre 2025.
Il Gop
Dott. Luigi D'Ambrosio