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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 3433/2024 V.G.
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Tania Vettore Presidente ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Carlo Azzolini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3433 del ruolo generale V.G. 2024, promossa con ricorso depositato in data
28.08.2024 da:
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrica De Lazzari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia Mestre, Via Carducci, 13 (pec: ecavvocati.i) Emai_1 Email_2
- ricorrenti –
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
In punto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis. 51 ss.
c.p.c. Con provvedimento del 07.01.2025 reso in sostituzione dell'udienza fissata in pari data ex art. 473bis.
51, comma 2, c.p.c., il Giudice relatore ha rimesso la causa al collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 03.01.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.01.2025 che di seguito si riproducono: “ 1) e vivranno presso l'abitazione della famiglia materna Pt_3 Persona_1
unitamente alla madre ove ne trasferiranno la residenza in Mirano via Perugino n. 5 entro marzo
2025 allorquando l'alloggio sarà definitivamente ristrutturato;
2) il signor a far data dal Pt_2
rogito notarile di trasferimento dell'immobile e, quindi dal trasferimento delle figlie e dell'ex compagna presso l'abitazione in Mirano vaia Perugino n. 5, verserà alla NO Parte_1
a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minorenni la somma di euro 200,00 mensili (vale a dire 100,00 euro a figlia) che verrà elevato ad euro 700,00 mensili (vale a dire 350,00 euro a figlia)
nei periodi in cui il signor si recherà in missione all'estero; 3) L'assegno unico per la famiglia Pt_2
verrà percepito interamente dalla NO , dal momento in cui si trasferirà con Parte_1
le figlie in Mirano, via Perugino, 5, vale a dire entro marzo 2025, che lo impiegherà per il pagamento delle spese della scuola materna per entrambe le bambine;
allorquando e inizieranno Pt_3 Per_1
la scuola primaria inferiore (vale a dire settembre 2025 per e settembre 2007 per ) Pt_3 Per_1
l'assegno unico verrà utilizzato per il pagamento delle spese straordinarie di tal chè all'impiego integrale delle somme corrispondenti a tale assegno unico ulteriori spese straordinarie verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
per l'individuazione e le modalità di pagamento di queste ultime si rimanda al Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persine del 20.09.2019, adottato dal Tribunale di Venezia, nella parte in cui, alla sez. VII, disciplina la ripartizione delle spese straordinarie la quale deve intendersi qui integralmente trascritta;
4) l'immobile attualmente intestato alla NO , meglio identificata Parte_1
al Catasto Fabbricati di Venezia- Comune di Mirano, Fg. 21 mappale 2345 sub 18 – via Bologna –
P. T – Cat A/2 – Cl.
6- vani 4 , superficie catastale Totale : 80 MQ – totale escluse aree scoperte: 72 mq – R.c. 526,79 (l'appartamento con annesso scoperto esclusivo) e mappale 2345 sub. 4 – via
Bologna – P. S1 – Cat C/6 – cl. 8 . mq 18 – superficie catastale totale: 20mq – R-C. euro 83,67 (il garage) (doc.4); verrà acquistato dal signor con rogito avanti il notaio Quota di Parte_2
Mestre entro 90 giorni dal deposito della sentenza di omologa del presente accordo corrispondendo alla NO la somma di euro 50.000,00 e accollandosi interamente le restanti rate del Parte_1
mutuo; fino a tale data le relative rate verranno pagate da entrambe le odierne parti giusta metà
ciascuno; 5) la somma di euro 50.000,00 verrà consegnata alla NO all'atto del rogito Parte_1
notarile che si terrà avanti al notaio Quota di Mestre entro 90 giorni dal deposito della sentenza di omologa del presente accordo. Con tale versamento la NO si dichiara Parte_1
soddisfatta e le parti nulla avranno a pretendere l'uno nei confronti dell'altra per ogni questione economica relativa alla loro convivenza;
6) a far data dal trasferimento delle bambine presso l'abitazione in Mirano via Perugino n. 5 il signor vedrà e terrà le figlie secondo il seguente Pt_2
calendario:
SETTIMANA A: dal lunedì all'uscita di scuola sino a martedì allorquando le riaccompagnerà a scuola;
da venerdì all'uscita della scuola sino al lunedì allorquando le riaccompagnerà a scuola;
SETTIMANA B: dal mercoledì all'uscita dalla scuola sino al venerdì allorquando le riaccompagnerà
a scuola;
Le festività natalizie verranno così disciplinate: negli anni pari il signor terrà con sé le figlie Pt_2
dalle 16:00 del 24.12 alle 10:00 del 25.12 allorquando la NO le ritirerà presso la di Parte_1
lui abitazione per tenerle con sé sino alle ore 16:00 del 31.12; e dalle 16:00 del 01 gennaio all'Epifania compresa;
negli anni dispari le condizioni su indicate verranno invertite.
Nelle festività pasquali le bambine festeggeranno negli anni pari il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il papà e viceversa negli anni dispari;
Per quanto riguarda le vacanze scolastiche le bambine rimarranno con ciascun genitore almeno 15
giorni consecutivi;
i signori e si impegnano a comunicare entro e non oltre il Parte_1 Pt_2
30.04 di ciascun anno il periodo prescelto per stare con le figlie ed il genitore che lo comunicherà per primo avrà il diritto di preferenza sull'altro genitore.
I compleanni delle bambine verranno festeggiati con entrambi i genitori sino al compimento degli anni 12 di ciascuna bambina dopo di chè verranno festeggiato con ciascun genitore ad anni alterni,
vale a dire gli anni pari con il papà e gli anni dispari con la mamma;
7) le spese legali vengono sostenute nella misura del 50% da ciascuna delle parti.”
Conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto;
affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno proposto congiuntamente ricorso al fine di ottenere la Parte_1 Parte_2
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti delle due figlie Pt_3
Per_ e , nate fuori dal matrimonio rispettivamente in data 05.02.2019 e 01.05.2021, riconosciute da entrambi i genitori.
Conclusa la loro relazione sentimentale, i ricorrenti sono pervenuti alla determinazione di regolare consensualmente le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, così come riportate in epigrafe e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 03.01.2025. All'udienza di comparizione delle parti, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Gli accordi raggiunti dalle parti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Per_ sulle figlie minori e possono infatti trovare integrale accoglimento, atteso che l'assetto Pt_3
complessivo dei rapporti concordato appare adeguato a garantire le esigenze di mantenimento,
educazione e cura delle stesse. Nulla deve essere statuito quanto alle spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dai ricorrenti e riportate in epigrafe.
- Prende atto degli ulteriori accordi di natura patrimoniale conclusi dalle parti.
- Nulla in punto di spese.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio 12.02.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Tania Vettore