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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 883/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to GUARINO DANIELA, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. Persona_1
; P.IVA_2 ricorrente
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_2 C.F._1
ROSA FRANCO resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 12/04/2019, adiva al presente Tribunale, in CP_1 veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “1) In via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
2) “sempre in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto”; 3) “in via principale, nel merito, rigettarsi il ricorso proposto da avente ad CP_2 oggetto l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, perché improponibile, improcedibile, inammissibile e comunque infondato e non provato;
” 4) “porsi le spese della CTU a carico di ”. CP_2
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale contrastava il CP_2 ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, il quale conclude: “affinché codesto illustrissimo Giudice del Lavoro del Tribunale di
Vallo della Lucania– sezione Lavoro -, rigetti il ricorso e, per l'effetto, dichiari il diritto del signor a percepire la pensione anticipata di vecchiaia e CP_2 condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1 corresponsione di tutte le somme dovute a far data dalla domanda amministrativa.”
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, appare infondata la questione relativa alla giurisdizione.
L' , correttamente, assume che per i dipendenti pubblici la giurisdizione in CP_1 merito all'odierno contendere spetterebbe alla Corte dei Conti. Dall'esame dell'estratto contributivo appare, d'altra parte, che il soggetto al momento della domanda non era dipendente pubblico, di tal ché la giurisdizione è assorbita dal
Tribunale Ordinario.
2.2 In merito alla supposta improcedibilità della originaria domanda di riconoscimento del diritto attraverso procedimento ai sensi dell'art 445 bis c.p.c. si ritiene ugualmente l'eccezione infondata.
Sul punto, vi è da precisare, che l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità non è univoco. Sulla scorta di una interpretazione organica dell'impianto normativo, frequenti sono state le posizioni dei tribunali di merito in relazione all'ammissibilità dell'azione di riconoscimento introdotta ai sensi del richiamato articolo;
tanto attesa la natura in uno sia deflattiva del carico di ruolo, sia semplificativa per il cittadino, garantendo una tutela dei propri diritti più semplificato e rapido (Tribunale di Nola n° 1552 del 2019; Tribunale di
Civitavecchia n° 319 del 2021,
In tale chiave interpretativa può anche essere letta la Suprema Corte, in sentenza
“La novella [dell'art. 445 bis c.p.c.] (a far tempo dal 10 gennaio 2012) riguarda le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dei diritti in materia di invalidità in via preventiva, attraverso una consulenza tecnica a fini conciliativi al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso ordinario. Dunque, l'ambito di
Pag. 2 di 4 operatività dell'art. 445-bis c.p.c. risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda sia volta ad accertare le condizioni sanitarie dell'handicap o della disabilità, mentre, qualora la contestazione tra il privato e l' (unico CP_1 legittimato passivo) sorga in merito all'accertamento di un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la comune via del giudizio ordinario”. In tale ottica la Corte di Cassazione rileva nello strumento dell'art. 445 bis rimedio generico, con ambito di applicabilità allargato al riconoscimento del requisito sanitario (e solo al riconoscimento dello stesso, non della prestazione), allorquando l'erogazione del beneficio / riconoscimento del diritto dipenda da requisito sanitario.
Nell'aderire a tale interpretazione, il giudicante rigetta sul punto l'eccezione di parte attrice.
Si rileva inoltre che, ad esclusione delle questioni procedurali, non vi è alcuna contestazione specifica in ordine alle conclusioni rese in procedimento n°
885/2016.
2.4 Quanto a parte resistente, si rileva che le domante svolte in questa sede non rientrano nell'oggetto del decidere individuato da parte ricorrente, introducendo domande nuove che sarebbero dovute, a pena di decadenza, essere oggetto di domanda riconvenzionale, accompagnata da richiesta di fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.: “Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria , a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione”.
Si precisa che la domanda di parte resistente è mirata al riconoscimento di un diritto e alla conseguente condanna in danno dell' , allorquando invece CP_1 oggetto del ricorso è inerente ai profili di ammissibilità, giurisdizione e procedibilità di procedimento che ha portato non al riconoscimento del diritto ma al mero riconoscimento del requisito sanitario. Le domande introdotte da parte resistente avrebbero, pertanto, dovuto essere oggetto di domanda riconvenzionale con onere, pena decadenza, della richiesta di fissazione di nuova udienza ai fini di una corretta formazione del contradditorio.
Pag. 3 di 4 3.1 Vista la natura della decisione, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei CP_1 confronti di così provvede: CP_2
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il ricorrente decaduto dal proporre domanda riconvenzionale;
2) compensa le spese.
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 13/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 883/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv.to GUARINO DANIELA, in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc. Persona_1
; P.IVA_2 ricorrente
E
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to CP_2 C.F._1
ROSA FRANCO resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 12/04/2019, adiva al presente Tribunale, in CP_1 veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “1) In via preliminare, dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
2) “sempre in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto”; 3) “in via principale, nel merito, rigettarsi il ricorso proposto da avente ad CP_2 oggetto l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata, perché improponibile, improcedibile, inammissibile e comunque infondato e non provato;
” 4) “porsi le spese della CTU a carico di ”. CP_2
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva il quale contrastava il CP_2 ricorso, chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, il quale conclude: “affinché codesto illustrissimo Giudice del Lavoro del Tribunale di
Vallo della Lucania– sezione Lavoro -, rigetti il ricorso e, per l'effetto, dichiari il diritto del signor a percepire la pensione anticipata di vecchiaia e CP_2 condannare l' in persona del suo legale rappresentante p.t., alla CP_1 corresponsione di tutte le somme dovute a far data dalla domanda amministrativa.”
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 In primo luogo, appare infondata la questione relativa alla giurisdizione.
L' , correttamente, assume che per i dipendenti pubblici la giurisdizione in CP_1 merito all'odierno contendere spetterebbe alla Corte dei Conti. Dall'esame dell'estratto contributivo appare, d'altra parte, che il soggetto al momento della domanda non era dipendente pubblico, di tal ché la giurisdizione è assorbita dal
Tribunale Ordinario.
2.2 In merito alla supposta improcedibilità della originaria domanda di riconoscimento del diritto attraverso procedimento ai sensi dell'art 445 bis c.p.c. si ritiene ugualmente l'eccezione infondata.
Sul punto, vi è da precisare, che l'orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità non è univoco. Sulla scorta di una interpretazione organica dell'impianto normativo, frequenti sono state le posizioni dei tribunali di merito in relazione all'ammissibilità dell'azione di riconoscimento introdotta ai sensi del richiamato articolo;
tanto attesa la natura in uno sia deflattiva del carico di ruolo, sia semplificativa per il cittadino, garantendo una tutela dei propri diritti più semplificato e rapido (Tribunale di Nola n° 1552 del 2019; Tribunale di
Civitavecchia n° 319 del 2021,
In tale chiave interpretativa può anche essere letta la Suprema Corte, in sentenza
“La novella [dell'art. 445 bis c.p.c.] (a far tempo dal 10 gennaio 2012) riguarda le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dei diritti in materia di invalidità in via preventiva, attraverso una consulenza tecnica a fini conciliativi al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso ordinario. Dunque, l'ambito di
Pag. 2 di 4 operatività dell'art. 445-bis c.p.c. risulta circoscritto alle sole ipotesi in cui la domanda sia volta ad accertare le condizioni sanitarie dell'handicap o della disabilità, mentre, qualora la contestazione tra il privato e l' (unico CP_1 legittimato passivo) sorga in merito all'accertamento di un requisito diverso da quello sanitario, la soluzione della controversia seguirà la comune via del giudizio ordinario”. In tale ottica la Corte di Cassazione rileva nello strumento dell'art. 445 bis rimedio generico, con ambito di applicabilità allargato al riconoscimento del requisito sanitario (e solo al riconoscimento dello stesso, non della prestazione), allorquando l'erogazione del beneficio / riconoscimento del diritto dipenda da requisito sanitario.
Nell'aderire a tale interpretazione, il giudicante rigetta sul punto l'eccezione di parte attrice.
Si rileva inoltre che, ad esclusione delle questioni procedurali, non vi è alcuna contestazione specifica in ordine alle conclusioni rese in procedimento n°
885/2016.
2.4 Quanto a parte resistente, si rileva che le domante svolte in questa sede non rientrano nell'oggetto del decidere individuato da parte ricorrente, introducendo domande nuove che sarebbero dovute, a pena di decadenza, essere oggetto di domanda riconvenzionale, accompagnata da richiesta di fissazione di nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c.: “Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria , a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione”.
Si precisa che la domanda di parte resistente è mirata al riconoscimento di un diritto e alla conseguente condanna in danno dell' , allorquando invece CP_1 oggetto del ricorso è inerente ai profili di ammissibilità, giurisdizione e procedibilità di procedimento che ha portato non al riconoscimento del diritto ma al mero riconoscimento del requisito sanitario. Le domande introdotte da parte resistente avrebbero, pertanto, dovuto essere oggetto di domanda riconvenzionale con onere, pena decadenza, della richiesta di fissazione di nuova udienza ai fini di una corretta formazione del contradditorio.
Pag. 3 di 4 3.1 Vista la natura della decisione, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei CP_1 confronti di così provvede: CP_2
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il ricorrente decaduto dal proporre domanda riconvenzionale;
2) compensa le spese.
Vallo della Lucania, così deciso il 13/05/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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