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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 178/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. BOMBARDA JACOPO Parte_1
Contro
con l'avv. SAVONA EUGENIA CP_1
Oggi 29/05/2025 sono comparsi l'avv. Bombarda , l'avv. MICONI in sost. avv. Savona, le dott.sse Arianna Salardi e Chiara Esposito ai fini della pratica forense
L'avv. Borbarda aderisce all'istanza di cessazione della materia del contendere svolta da ed CP_1 insiste per la rifusione delle spese di lite
L'avv. Miconi insiste invece per la compensazione delle spese di lite stante l'immediata soddisfazione delle pretese azionate in via di autotutela
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG n.178 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 29.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to BOMBARDA Parte_1
JACOPO
C O N T R O
rapp.to e dif.so dall' avv. Eugenia Savona CP_1
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
- In via principale, accertare e dichiarare la discriminazione diretta per motivi di nazionalità rilevante ex art. 44 D.Lgs. n. 286/1998 insita nella condotta posta in essere da nei confronti CP_1
della ricorrente Sig.ra in ragione di tutto quanto esposto in narrativa, Parte_1
e per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione di indebito notificata da CP_1
alla Sig.ra in data 01.10.2024 Parte_1
e, per l'effetto, annullare il provvedimento di richiesta di restituzione di indebito notificato da alla Sig.ra CP_1
in data 01.10.2024 Parte_1
nonchè, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla percezione dell'AUU per le mensilità Parte_1 di aprile e maggio 2024 in ragione di € 490,80 cadauna ovvero del diverso importo che vorrà determinare il presente Tribunale,
e, per l'effetto,
2 ordinare a di versare alla Sig.ra l'AUU per le mensilità di aprile e maggio CP_1 Parte_1
2024 in ragione di € 490,80 cadauna ovvero del diverso importo che vorrà determinare il presente
Tribunale.
- In via subordinata, nell,'ipotesi, in toto denegata, di mancato accoglimento della richiesta avanzata in via principale, accertare e dichiarare che la richiesta restitutoria di deve avere CP_1
effetto solo a partire da agosto 2022, essendo il permesso di soggiorno per motivi di lavoro della
Sig.ra scaduto in data 22.07.2022. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in ragione di quanto esposto in narrativa, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di AN il Parte_1
per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : che , cittadina indiana titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro con durata Parte_1
stabilita dal 19.06.2021 al 22.07.2022, a febbraio 2022 faceva richiesta di assegno unico universale
Perso per figli a carico (d'ora in avanti, , che le veniva riconosciuto da con decorrenza da CP_1
marzo 2022 ; che la misura dell'AUU era inizialmente fissata in € 410,00 mensili, aumentata a partire da gennaio
2023 a € 443,20, quindi ulteriormente adeguata a € 467,00 a febbraio 2024 e ad € 490,80 a marzo
2024 ; che la Sig.ra è regolarmente soggiornante in Italia dal 2018 e attualmente, risiede in 46030 Pt_1
Dosolo (MN), via Confine n. 30 dove vive con il marito, Sig. e le figlie minori CP_3
e la prima nata in [...] in data [...], Persona_2 Per_3
la seconda in Casalmaggiore (CR), in data 25.09.2018 ; che la Sig.ra al momento della scadenza del permesso di soggiorno, rimaneva senza lavoro Pt_1
e per tal motivo la Questura di AN le rilasciava permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22 comma 6 D.Lgs. n. 286/1998, recante altresì la dicitura “permesso unico lavoro”, con validità prevista dal 14.06.2022 al 03.03.2024 ; che la Sig.ra riusciva a trovare un nuovo lavoro nel vigore del permesso di soggiorno per Pt_1
attesa occupazione, del quale, approssimandosene la scadenza, chiedeva il rinnovo, inserendo nella
3 pedissequa domanda anche le due figlie minori di 14 anni, e recandosi presso la Questura di
AN – Ufficio Immigrazione per i previsti rilievi fotodattiloscopici in data 30.10.2024, come da appuntamento fissatole;
che tuttavia, a partire da aprile 2024, cessava di corrispondere l'AUU alla Sig.ra la CP_1 Pt_1
quale, rivoltasi a un patronato di connazionali per inoltrare la pedissequa domanda, non era in grado di conoscere le motivazioni della cessazione in parola e quindi concordava con il marito che fosse quest'ultimo ad avanzare una nuova richiesta di AUU, accolta a partire da giugno 2024 ; che in data 01.10.2024, era notificata alla Sig.ra richiesta di restituzione di asserito indebito Pt_1 da parte di di AN, per la somma di € 10.819,40, in quanto Controparte_4
l'Istituto assumeva aver la Sig.ra ricevuto “per il periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2024” Pt_1
l'AUU ritenuto “non spettante per sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di legge” ; che la Sig.ra i rivolgeva allora al Patronato di AN, Camera del Lavoro Pt_1 CP_5
Territoriale di Viadana, il quale, nella persona dell'Operatrice si metteva in contatto CP_6
con per conoscere il motivo della richiesta restitutoria riuscendo alfine, dopo una serie di CP_1
repliche elusive e non troppo educate, a farsi rispondere che la stessa era giustificata dalla titolarità in capo alla Sig.ra di permesso di soggiorno per attesa occupazione, il quale non sarebbe Pt_1
identificabile quale permesso unico lavoro e quindi non darebbe diritto al riconoscimento di AUU, in base alla circolare di n. 23 del 09.02.2022 ed al messaggio n. 2951 del 2022 , non CP_1
essendo previsto avverso tale tipologia di provvedimento alcun tipo di ricorso amministrativo interno né di procedimento di riesame, come ricordava anche CP_1
Tanto premesso contestava, con ampie e articolate, argomentazioni la legittimità della richiesta di restituzione avanzata da e chiedeva la condanna dell' a rifondere alla Sig.ra CP_1 CP_1 Pt_1
le mensilità di AUU per aprile 2024 e maggio 2024, in quanto del pari illegittimamente non versate. in ragione della condotta discriminatoria per motivi di nazionalità posta in essere da e CP_1 rilevante ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 286/1998.
Si costituiva ritualmente l' esponendo di aver provveduto in autotutela ad accogliere la CP_1
domanda di Assegno Unico Universale della ricorrente
Il procuratore dell' chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_1
tra le parti, con compensazione delle spese di lite non avendo la controversia più alcuna ragion d'essere.
La causa veniva quindi discussa e decisa .
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere fra le parti in quanto la pretesa attorea è stata integralmente soddisfatta in via amministrativa
4 Tuttavia , le spese di lite non possono essere compensate fra le parti perché l' ha soddisfatto le CP_1 pretese della parte ricorrente solo in corso di causa, costringendo quest'ultima a instaurare il presente giudizio e a sostenere i relativi oneri
PQM
definitivamente pronunciando , così provvede: dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi CP_1
euro 1.500,00 , oltre euro 43,00 per esborsi , rimb. forf, IVA e CPA di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in AN , il 29.5.2025
Il Giudice
Simona Gerola
5
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. BOMBARDA JACOPO Parte_1
Contro
con l'avv. SAVONA EUGENIA CP_1
Oggi 29/05/2025 sono comparsi l'avv. Bombarda , l'avv. MICONI in sost. avv. Savona, le dott.sse Arianna Salardi e Chiara Esposito ai fini della pratica forense
L'avv. Borbarda aderisce all'istanza di cessazione della materia del contendere svolta da ed CP_1 insiste per la rifusione delle spese di lite
L'avv. Miconi insiste invece per la compensazione delle spese di lite stante l'immediata soddisfazione delle pretese azionate in via di autotutela
I procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo
Il giudice si ritira in camera di consiglio
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
1 RG n.178 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Simona GEROLA , alla pubblica udienza del 29.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso dall' avv.to BOMBARDA Parte_1
JACOPO
C O N T R O
rapp.to e dif.so dall' avv. Eugenia Savona CP_1
CONCLUSIONI
PER LA PARTE RICORRENTE
- In via principale, accertare e dichiarare la discriminazione diretta per motivi di nazionalità rilevante ex art. 44 D.Lgs. n. 286/1998 insita nella condotta posta in essere da nei confronti CP_1
della ricorrente Sig.ra in ragione di tutto quanto esposto in narrativa, Parte_1
e per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di restituzione di indebito notificata da CP_1
alla Sig.ra in data 01.10.2024 Parte_1
e, per l'effetto, annullare il provvedimento di richiesta di restituzione di indebito notificato da alla Sig.ra CP_1
in data 01.10.2024 Parte_1
nonchè, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra alla percezione dell'AUU per le mensilità Parte_1 di aprile e maggio 2024 in ragione di € 490,80 cadauna ovvero del diverso importo che vorrà determinare il presente Tribunale,
e, per l'effetto,
2 ordinare a di versare alla Sig.ra l'AUU per le mensilità di aprile e maggio CP_1 Parte_1
2024 in ragione di € 490,80 cadauna ovvero del diverso importo che vorrà determinare il presente
Tribunale.
- In via subordinata, nell,'ipotesi, in toto denegata, di mancato accoglimento della richiesta avanzata in via principale, accertare e dichiarare che la richiesta restitutoria di deve avere CP_1
effetto solo a partire da agosto 2022, essendo il permesso di soggiorno per motivi di lavoro della
Sig.ra scaduto in data 22.07.2022. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari in ragione di quanto esposto in narrativa, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale adito dichiarare cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cont Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di AN il Parte_1
per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti.
Il procuratore della parte ricorrente esponeva : che , cittadina indiana titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro con durata Parte_1
stabilita dal 19.06.2021 al 22.07.2022, a febbraio 2022 faceva richiesta di assegno unico universale
Perso per figli a carico (d'ora in avanti, , che le veniva riconosciuto da con decorrenza da CP_1
marzo 2022 ; che la misura dell'AUU era inizialmente fissata in € 410,00 mensili, aumentata a partire da gennaio
2023 a € 443,20, quindi ulteriormente adeguata a € 467,00 a febbraio 2024 e ad € 490,80 a marzo
2024 ; che la Sig.ra è regolarmente soggiornante in Italia dal 2018 e attualmente, risiede in 46030 Pt_1
Dosolo (MN), via Confine n. 30 dove vive con il marito, Sig. e le figlie minori CP_3
e la prima nata in [...] in data [...], Persona_2 Per_3
la seconda in Casalmaggiore (CR), in data 25.09.2018 ; che la Sig.ra al momento della scadenza del permesso di soggiorno, rimaneva senza lavoro Pt_1
e per tal motivo la Questura di AN le rilasciava permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22 comma 6 D.Lgs. n. 286/1998, recante altresì la dicitura “permesso unico lavoro”, con validità prevista dal 14.06.2022 al 03.03.2024 ; che la Sig.ra riusciva a trovare un nuovo lavoro nel vigore del permesso di soggiorno per Pt_1
attesa occupazione, del quale, approssimandosene la scadenza, chiedeva il rinnovo, inserendo nella
3 pedissequa domanda anche le due figlie minori di 14 anni, e recandosi presso la Questura di
AN – Ufficio Immigrazione per i previsti rilievi fotodattiloscopici in data 30.10.2024, come da appuntamento fissatole;
che tuttavia, a partire da aprile 2024, cessava di corrispondere l'AUU alla Sig.ra la CP_1 Pt_1
quale, rivoltasi a un patronato di connazionali per inoltrare la pedissequa domanda, non era in grado di conoscere le motivazioni della cessazione in parola e quindi concordava con il marito che fosse quest'ultimo ad avanzare una nuova richiesta di AUU, accolta a partire da giugno 2024 ; che in data 01.10.2024, era notificata alla Sig.ra richiesta di restituzione di asserito indebito Pt_1 da parte di di AN, per la somma di € 10.819,40, in quanto Controparte_4
l'Istituto assumeva aver la Sig.ra ricevuto “per il periodo dal 01/03/2022 al 31/03/2024” Pt_1
l'AUU ritenuto “non spettante per sopravvenuto accertamento della mancanza dei requisiti di legge” ; che la Sig.ra i rivolgeva allora al Patronato di AN, Camera del Lavoro Pt_1 CP_5
Territoriale di Viadana, il quale, nella persona dell'Operatrice si metteva in contatto CP_6
con per conoscere il motivo della richiesta restitutoria riuscendo alfine, dopo una serie di CP_1
repliche elusive e non troppo educate, a farsi rispondere che la stessa era giustificata dalla titolarità in capo alla Sig.ra di permesso di soggiorno per attesa occupazione, il quale non sarebbe Pt_1
identificabile quale permesso unico lavoro e quindi non darebbe diritto al riconoscimento di AUU, in base alla circolare di n. 23 del 09.02.2022 ed al messaggio n. 2951 del 2022 , non CP_1
essendo previsto avverso tale tipologia di provvedimento alcun tipo di ricorso amministrativo interno né di procedimento di riesame, come ricordava anche CP_1
Tanto premesso contestava, con ampie e articolate, argomentazioni la legittimità della richiesta di restituzione avanzata da e chiedeva la condanna dell' a rifondere alla Sig.ra CP_1 CP_1 Pt_1
le mensilità di AUU per aprile 2024 e maggio 2024, in quanto del pari illegittimamente non versate. in ragione della condotta discriminatoria per motivi di nazionalità posta in essere da e CP_1 rilevante ai sensi dell'art. 44 D.Lgs. n. 286/1998.
Si costituiva ritualmente l' esponendo di aver provveduto in autotutela ad accogliere la CP_1
domanda di Assegno Unico Universale della ricorrente
Il procuratore dell' chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere CP_1
tra le parti, con compensazione delle spese di lite non avendo la controversia più alcuna ragion d'essere.
La causa veniva quindi discussa e decisa .
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere fra le parti in quanto la pretesa attorea è stata integralmente soddisfatta in via amministrativa
4 Tuttavia , le spese di lite non possono essere compensate fra le parti perché l' ha soddisfatto le CP_1 pretese della parte ricorrente solo in corso di causa, costringendo quest'ultima a instaurare il presente giudizio e a sostenere i relativi oneri
PQM
definitivamente pronunciando , così provvede: dichiara cessata la materia del contendere fra le parti;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in complessivi CP_1
euro 1.500,00 , oltre euro 43,00 per esborsi , rimb. forf, IVA e CPA di legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in AN , il 29.5.2025
Il Giudice
Simona Gerola
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