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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 11/04/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1670/2014R.g.
Tra
n.10/11/1963 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.ta Iannello Fortunata
RICORRENTE
E
in p. del Sindaco l.r.p.t. (c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Angelo Spasari
RESISTENTE
OGGETTO: mansione e jus variandi
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso i scritt o in dat a 15/10/2014 , l'epigrafata part e ricorrent e adi va l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: Accert are e dichiarare che il ri cor rente svolge si n dal momento dell a sua assunzione mansioni con caratt er e di prevalenza e continui tà presso l 'Uffi cio Anagraf e del Comune di da inquadrarsi nel la cat egoria C i n l uogo di quella B;
CP_1
Di conseguenza, condannar e il , i n persona del l egal e Controparte_1
rappresentant e p.t., Sindaco p.t ., alla corresponsione del le somme a titol o di differenze r etributi ve per la s uperi ore qualifi ca svolta, previa CTU cont abil e di cui se ne chiede l 'ammis sione qualora rit enut a necessaria, e come da conteggio all egato (Vedi s cheda e tabell e all egat e al n. 17) per un t otal e di
€184,00 lorde mensili moltiplicato per 40 mensilità dall'1/7/2011 ad oggi e quindi ad una s omma pari a 7.360,00 o a quella maggiore o minore megli o
1 vist a, con ri valutazi one e int er essi l egali dal gi orno del dovut o all 'eff etti vo soddi sfo.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 28.10.2015 al 30.06.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udi enze del 24.02.2021, 15.09.2022, 15.11.2023, 05.06.2024,
02.10.2024 e all'udi enza del l '8.04.2025, frat tanto sost ituit a dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudi cant e, preso att o dell a ri tuale com unicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di not e scritt e ent ro il termi ne assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controvers ia deci dibile allo st ato degli atti ha adott at o l a sent enza con contestual e moti vazione, di cui dispone l a comunicazione all e parti, nei termini di seguit o precis ati.
Part e ricorrent e deduce di ess ere st at o assunto alle di pendenze del C omune di in dat a 01.06.2011 con i nquadramento qual e coll aborat ore CP_1
amminist rat ivo cat. B, pos izi one econom ica B1 ; deduce, alt resì, di aver s volto
- a front e di t ale inquadram ento - in via effettiva m ansioni superior i ri ent ranti nell a cat egori a C , di cui all a part e narrati va dell 'att o introdutt ivo .
Part e resi stent e, cont es t ando l e avverse pret ese c om e da memoria di cost ituzione i n giudi zio, ha dedott o che l 'odierno ri corrente è st ato del egato dal Si ndaco al lo svolgimento dell e funzi oni di Uffi ci ale dell 'anagrafe e che ha ri cevut o l e corris pond enti indennit à.
Ciò posto deve ess ere i ndivi duat a l a normativa di ri ferim ent o.
Il D. Lgs. n. 165 del 2001 individua l e fonti del rapporto di l avoro nell a l egge e nell a cont rat tazione coll etti va.
Il D.P.R . n. 396 del 2000, art. 1, comma 3, st abili sce che le funzioni di ufficial e dell o st ato civil e che fanno capo al Sindaco "possono essere delegate ai dipendenti a tem po indet erminato e, in caso di esi genze st raordinari e e temporalm ent e limit at e, a t empo det ermi nat o del comune, previo superamento
Pag. 2 di 5 di apposit o cors o, o al presi dent e dell a circoscri zione ovvero ad un consigli ere comunal e che es ercita le funzioni nei quarti eri o nell e frazioni, o al segret ario com unal e. Per il ricevi mento del giuram ento di cui all a L. 5 febbraio 1992, n. 91, art . 10, per l a celebrazi one del m at ri monio e per l a cost ituzione del le unioni ci vili di cui all a L. 20 maggi o 2016, n. 76 , le funzi oni di uffi ci ale del lo stato civile possono essere delegat e anche a uno o più consi gli eri o ass es sori com unali o a citt adini it ali ani che hanno i requisiti per l a el ezi one a cons igli ere comunale".
Quanto alle dis posi zioni del CC NL Enti locali si osserva che l'art. 17, disciplina l'indennit à di specifiche responsabilit à. Si t ratt a di un compens o accessori o vol to a rem unerare solo l 'assunzione form al e di parti col ari e speci fi che respons abilità da parte dei l avoratori del le diverse categorie.
La disposi zione, al comm a 1, st abili sce "Le risorse di cui all'art. 15 sono finali zzat e a promuovere effetti vi e signifi cat ivi mi glioramenti nei livelli di effi ci enza e di effi cacia degli enti e delle ammini strazioni e di qual ità dei servi zi ist ituzional i medi ante l a real izzazi one di piani di attività anche pluriennali e di progetti st rum ent ali e di risult ato basati su sist emi di programm azione e di controllo quali -quantitati vo dei risult ati " .
Al successivo comm a 2 si prevede che " In rel azione all e fi nalit à di cui al comm a 1, l e ri sors e di cui all 'art. 15 sono utili zzate per (...)" : lett. f) " com pens are l 'eventual e eserci zio di compiti che comport ano speci fi che respons abilità da parte del personale dell e categori e B e C (...); lett. i ) C ompens are l e s peci fi che responsabili tà del personal e dell e categorie
B, C e D att ri buit e con atto form ale degli ent i, deri vanti dall e quali fiche di
Uffi ci ale di st ato ci vile e anagrafe ed Uffici al e elettoral e (...)" .
Ai sensi dell 'art. 4 del C CNL 1° apri le 1999, all a contratt azione col lett iva decent rat a int egrati va sono demandati i criteri per l a riparti zione e l a dest inazi one dell e risorse fi nanzi ari e, i ndi cat e nell 'art . 15, per l e finalit à previste dall'art. 17, nel ri spetto dell a di scipli na previst a dallo stesso art. 17.
In ragi one del s uddetto quadro norm ativo e negozial e, a parti re dall 'int roduzione del l'art. 17, comm a 2, l ett. i, del CCNL enti locali 2004, per l'att ivit à i n questione è previ sta l a corresponsione della specifi ca indennit à, occorrendo, t utt avi a, l'int ervento dell a contratt azione decent rat a i ntegrati va che det ermini l e modalit à di corresponsione della st essa.
Pag. 3 di 5 Per il peri odo precedente, in ragione della modalità della prevista del ega da part e del Sindaco, t rovano appli cazione i principi enunciat i dall a giurisprudenza di legit timit à in relazione al lo svolgimento di event ual i m ansi oni aggiuntive ( C ass., n. 3816 del 2021 , n. 28150 del 2018 , n .
16094 del 2016 , n. 12358 del 2014 ), secondo cui i n t em a di i mpiego pubbli co contrattuali zzato, il D.Lgs. 30 m arzo 2001, n. 165, art . 52, comm a 5, non si applica nell 'ipotesi i n cui al dipendente siano attri buit e mansioni aggiuntive ma com patibili con la qualifica di appartenenza, dovendosi escludere che al lavoratore possa, in mancanza di disposi zioni legisl ati ve o contratt uali in t al senso, ess ere ri conos ciuto un doppio salari o, per la dupli cit à di m ansi oni congl obat e i n un'uni ca prest azione lavorat iva, ponendosi event ual mente s olt anto un probl em a di adeguat ezza e proporzionali tà dell a ret ri buzione in rel azione all a qual ità e quantità dell a prest azione l avorativa com plessivam ent e svolta.
Nel la speci e, l'attività che il di pendent e pubbli co a t empo det erminato è chi am ato a svolgere non esul a dal rapport o di impiego, t rat tandosi di un incarico conferito propri o in ragione dell'ufficio ri copert o, e il l egisl at ore non stabilendo ul teriori requisiti per l a legitti mità dell a del ega ne ha delineato l a com pati bilit à con i diversi profili professi onali, si cché opera l a regola generale des umibil e dal D. Lgs. n. 165 del 2001, artt . 2 e 45, secondo cui il trattamento economi co fondam ent al e ed accessori o del dipendente pubbli co è solo quello st abili t o dall a cont ratt azione collet tiva e il datore di lavoro pubbl ico non può ri conos cere emol um enti ult eriori che non trovino la loro font e nella dis ci plina contrattual e. L'art. 45, comm a 2, st abil isce i nolt re che
"Le amm inist razioni pubbl iche garant iscono ai propri dipendenti di cui all'art .
2, comm a 2, parit à di tratt am ent o cont ratt ual e".
Lo svolgimento di mansioni di ufficiale di stato civile su delega del sindaco non rileva ai fini dell'inserimento dei dipendenti comunali, dato che la delega delle funzioni di stato civile non attribuisce una qualifica d'impiego, in quanto ai sensi dell'art. 1 r.d. 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento di stato civile, l'ufficiale di stato civile in ogni comune è il sindaco, il quale può delegare le funzioni ad altre persone, in particolare può delegare le funzioni relative agli atti di nascita, di morte e di pubblicazione del matrimonio al segretario comunale o ad altri impiegati del comune, né la delega, sempre revocabile, può essere equiparata a una promozione e mutare lo stato di carriera dell'impiegato, in quanto ciò equivarrebbe a dar
Pag. 4 di 5 rilievo alle funzioni e comporterebbe promozioni a libera scelta (Consiglio di Stato sez. V,
08/07/1995, n.1021).
L'atto di delega, dunque, non risultava rilevante ai fini dell'inquadramento in un livello economico-funzionale superiore, atteso che con lo stesso non si muta lo status giuridico del dipendente (Cassazione civile sez. lav., 27/05/2022, n.17331).
In via ulteriore di rileva che, come incontestato tra le parti, il ricorrente non ha partecipato al corso D.P.R. n. 396 del 2000, art. 1, comma 3.
Il ricorso, dunque, va rigettato in quanto infondato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la qualità delle stesse e tenuto conto della natura della controversia.
P.Q.M.
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 11 aprile 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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