Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 2
In tema di contratto preliminare di vendita, deve escludersi che nel comportamento del promissario acquirente, il quale prometta in vendita a terzi il bene oggetto del preliminare stesso, nel libero esercizio dei propri diritti, possa ravvisarsi la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., trattandosi di attività estranea al rapporto contrattuale originario, la controparte del quale è terza rispetto ad essa e, comunque, tutelata, in linea generale, dal principio "res inter alios acta" e, in particolare, da quello "resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis".
La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO HE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 11, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE PRIAMO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA A. LEONORI 114;
- intimato -
avverso la sentenza n. 564/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETINJ;
udito l'Avvocato DE PRIAMO LUCIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 12.12.95, LE IE conveniva il Condominio dello stabile in Roma alla via Leonori n. 114 innanzi al tribunale capitolino impugnando, per quanto ancora interessa in questa sede con riferimento ai motivi del ricorso, il punto 4 della delibera assembleare 23.10.95 con il quale era stato modificato, a maggioranza e non all'unanimità e quindi, a suo avviso, illegittimamente, l'art. 3 del regolamento condominiale, stabilendovisi che gli oneri connessi alla tassa comunale d'occupazione del suolo pubblico (TOSAP) relativa al passo carraio d'accesso al cortile comune dovessero porsi a carico esclusivo dei cinque condomini proprietari dei box-auto, laddove, in precedenza, la norma modificata stabiliva la ripartizione della spesa tra tutti i condomini secondo le tabelle previstevi.
Il Condominio si costituiva sollevando eccezioni in rito e nel merito e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Con sentenza 24.1.98, l'adito tribunale rigettava la domanda ed il IE impugnava tale decisione con gravame cui resisteva il Condominio.
Con sentenza deliberata il 18.12.98, la corte d'appello di Roma respingeva il gravame evidenziando come la comunione, necessariamente estesa a tutti i condomini sull'area interessatà dal passo carrabile d'accesso ai box giusta l'art. 3 del regolamento condominiale, non escludesse che gli oneri inerenti allo specifico servizio di transito veicolare, utilizzato soltanto dai proprietari dei box, dovessero essere ripartiti ai sensi dell'art. 1123/1 CC, con il conseguente carico dell'inerente tassa comunale del pari soltanto sui detti proprietari, unici fruitori del servizio stesso. Avverso tale decisione LE IE proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
Il Condominio intimato non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1123/1^ e 1138 CC - si duole che la corte territoriale non abbia considerato che il disposto dell'art. 1223 CC non rientra tra le norme dichiarate inderogabili dall'art. 1138 CC e che il regolamento condominiale dedotto in giudizio, al cui art. 3 l'area in discussione è compresa tra quelle comuni ripartite secondo la tabella n 1, ha natura contrattuale e non poteva, pertanto, essere modificato se non con il consenso unanime di tutti i condomini.
Il motivo non merita accoglimento.
La corte territoriale ha ritenuto che oggetto dell'art. 3 del regolamento condominiale, la cui violazione era stata allegata quale motivo d'illegittimità dell'impugnata deliberazione, fossa l'affermazione della proprietà comune a tutti i condomini sull'area interessata dal passo carrabile d'accesso ai box ed ha ritenuto che tale affermazione non implicasse alcuna limitazione alla potestà deliberativa dell'assemblea in ordine all'accollo ai soli proprietari dei box, conforme alla previsione normativa dell'art. 1124/2^ CC, d'una spesa, rappresentata dalla tassa comunale d'occupazione del suolo pubblico, relativa ad un servizio fruito esclusivamente dai detti proprietari.
Tale lettura trova conferma nelle parti della norma regolamentare de qua riportate testualmente nel ricorso, laddove risulta che l'area in questione è ricompresa tra le "proprietà comuni in modo indivisibile di tutti i condomini" e che "alla comunione delle suddette proprietà i condomini partecipano nella misura stabilita dalla tabella n. 1", misura che per quanto riguarda il ricorrente ammonta, secondo la sua stessa allegazione, a 45 millesimi in rapporto di 39 per l'appartamento e 6 per il box.
Trattasi, dunque, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, di norma regolamentare contenente l'affermazione del diritto di proprietà e di annessa tabella di ripartizione di tale diritto in carature millesimali proporzionali alle porzioni dello stabile in proprietà individuale, non di norma regolamentare contenente criteri e tabelle di ripartizione delle spese. L'impugnata deliberazione assembleare, che ha statuito solo sulla ripartizione delle spese non incidendo in alcun modo sul diritto di comproprietà dei singoli condomini sull'area de qua, non ha, dunque, violato - ne' avrebbe potuto violarlo, attesa la diversità degli oggetti della norma e della deliberazione - l'art. 3 del regolamento condominiale.
Due precisazioni sembrano, peraltro, opportune per completezza di motivazione.
Il ricorrente, ove avesse inteso, con la censura in esame, contestare alla corte territoriale un errore di fatto nella lettura della norma in discussione volendo sostenere che in questa fosse regolata solo od anche la ripartizione delle spese e non o oltre quella della proprietà - il che, peraltro, come già evidenziato, non risulta neppure dalle stesse parti della norma riportate nel motivo - avrebbe dovuto proporre censura siffatta con citazione per revocazione e non con ricorso per cassazione, quest'ultimo essendo inammissibile ove vi si deduca un vizio revocatorio. Ove, invece, il ricorrente avesse inteso, con la censura in esame, imputare alla corte territoriale un'erronea interpretazione della norma de qua, tale vizio della sentenza impugnata avrebbe dovuto dedurre per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione con riferimento all'applicazione degli stessi e solo successivamente, una volta dimostrati gli errori nei quali fosse eventualmente incorsa la corte territoriale sul punto, avrebbe potuto utilmente dedurre questioni d'erronea od inesatta applicazione degli invocati artt. 1123 e 1138 CC;
diversamente, dette questioni non possono essere considerate conferenti, in quanto non è stata formalmente denunziata ne' sostanzialmente argomentata una violazione od una falsa applicazione degli artt. 1362 ss. CC, ciò che già rappresenta, di per se stesso, ragione idonea e sufficiente a disattendere il motivo, dacché manca una specifica prospettazione dell'eventuale vizio che inficerebbe sul punto ab origine l'impugnata pronunzia, costituendo l'interpretazione data dal giudice del merito alla clausola regolamentare dedotta in giudizio il determinante presupposto logico-giuridico della conclusione alla quale il giudice stesso è poi pervenuto. Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando vizio di motivazione - si duole che la corte territoriale abbia recepito per relationem l'opinione del giudice di prime cure per cui, nonostante avesse dato atto della presenza di servizi comuni all'interno dell'area, il passo carrabile avrebbe servito i solì box, ciò senza considerare che il passo carrabile e la rampa d'accesso erano stati utilizzati per mesi in occasione dei lavori di manutenzione dello stabile, come dimostrato dalla documentazione allegata. Il motivo, a parte l'inammissibilità della documentazione ex art. 372 CPC, non merita accoglimento.
La corte territoriale non ha fatto, in vero, riferimento alcuno alle opinioni del giudice di prime cure, i cui eventuali vizi non interessano, d'altronde, in questa sede ove non dedotti con motivi d'appello la cui mancata disamina da parte del giudice del gravame non abbia formato oggetto, come nella specie, di specifica censura ex art. 112 CPC. Quanto alla questione dell'eventuale utilità del passo carrabile anche per il condominio nel suo complesso, non ha formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risulta dall'esame delle componenti essenziali dell'impugnata sentenza - conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, esposizione del fatto e dei motivi dell'impugnazione, motivazione - contro la quale non è stata formulata specifica censura ex art. 112 CPC per omesso esame della questione stessa;
pertanto, poiché introduce temi di dibattito completamente nuovi, implicando accertamenti in fatto non acquisiti agli atti e decisione su elementi di giudizio pure in fatto che non hanno formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito, stanti la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, non può essere presa in considerazione.
In proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d'ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle domande od eccezioni titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in tale fase.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2003