Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2864
CASS
Sentenza 26 febbraio 2003

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In tema di contratto preliminare di vendita, deve escludersi che nel comportamento del promissario acquirente, il quale prometta in vendita a terzi il bene oggetto del preliminare stesso, nel libero esercizio dei propri diritti, possa ravvisarsi la violazione dei doveri di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., trattandosi di attività estranea al rapporto contrattuale originario, la controparte del quale è terza rispetto ad essa e, comunque, tutelata, in linea generale, dal principio "res inter alios acta" e, in particolare, da quello "resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis".

La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di rito, riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2864
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2864
    Data del deposito : 26 febbraio 2003

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