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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. AL GI RI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10142/2025
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
RL RI in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 c.c., confermare l'interdizione della signora pagina 1 di 4 con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
- sull'accordo degli odierni ricorrenti, nominare in via definitiva quale tutore, la signora , Parte_1
figlia della signora , residente in [...]is (v. doc. Controparte_1
10);
- autorizzare l'incasso della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti mediante accredito sul conto corrente NT PA n. 09000/1000/00172658 intestato alla signora;
Controparte_1
- autorizzare il prelievo e l'utilizzo delle somme accreditate e accreditande sul predetto conto corrente bancario intestato alla signora;
Controparte_1
- autorizzare, previa verifica da parte dell'On.le Giudice Tutelare adito, la gestione e l'espletamento di ogni qualsivoglia incombente relativo all'immobile di proprietà della signora ed al Controparte_1
conto di deposito amministrato aperto presso NT PA Private Banking
09000/9000/01175419;
- autorizzare il pagamento, mediante utilizzo del conto corrente intestato alla signora CP_1
, dei costi di soggiorno presso la struttura RSA Residenza Ciriè e delle eventuali spese
[...]
straordinarie (parrucchiere, farmaci, ecc.) che dallo stesso dovessero conseguire;
- con ogni conseguenza di legge”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 e chiedeva Parte_1 Parte_2
a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore nei confronti di CP_1
, in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta, tre le tante, da
[...]
demenza degenerativa.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.T. all'uopo delegato, il 04.07.2025, procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto e, all'esito, nominava tutore provvisorio , nonché figlia Parte_1
dell'interdicenda, rimettendo parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
pagina 2 di 4 Nel termine assegnato la parte ricorrente depositava note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
*** Il Collegio ritiene che domanda sia fondata.
Infatti, dai documenti in atti risulta che è affetta da “demenza degenerativa”, Controparte_1
come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Visita neurologica di controllo del
19.02.2024). Si legge in atti, ancora, che la donna - portatrice di handicap in situazione di gravità (cfr.
Relazione ASL del 26.06.2020) - è ricoverata presso RSA con diagnosi di “Deficit cognitivo in demenza degenerativa su base vascolare” (cfr. Relazione del 15.02.2025).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, in udienza, non ha risposto a nessuna delle domande che le venivano poste “stante le sue gravi condizioni di salute”, così confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono Controparte_1
apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta, dunque, provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
pagina 3 di 4 Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...]; Controparte_1
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.09.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. AL GI RI Dr. Alberto Tetamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. AL GI RI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10142/2025
avente per oggetto: interdizione; promossa da:
e , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
RL RI in forza di procura in atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...], residente a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“CONCLUSIONI
Voglia l'On.le Tribunale
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 c.c., confermare l'interdizione della signora pagina 1 di 4 con ogni conseguenza di legge;
Controparte_1
- sull'accordo degli odierni ricorrenti, nominare in via definitiva quale tutore, la signora , Parte_1
figlia della signora , residente in [...]is (v. doc. Controparte_1
10);
- autorizzare l'incasso della pensione di vecchiaia e della pensione ai superstiti mediante accredito sul conto corrente NT PA n. 09000/1000/00172658 intestato alla signora;
Controparte_1
- autorizzare il prelievo e l'utilizzo delle somme accreditate e accreditande sul predetto conto corrente bancario intestato alla signora;
Controparte_1
- autorizzare, previa verifica da parte dell'On.le Giudice Tutelare adito, la gestione e l'espletamento di ogni qualsivoglia incombente relativo all'immobile di proprietà della signora ed al Controparte_1
conto di deposito amministrato aperto presso NT PA Private Banking
09000/9000/01175419;
- autorizzare il pagamento, mediante utilizzo del conto corrente intestato alla signora CP_1
, dei costi di soggiorno presso la struttura RSA Residenza Ciriè e delle eventuali spese
[...]
straordinarie (parrucchiere, farmaci, ecc.) che dallo stesso dovessero conseguire;
- con ogni conseguenza di legge”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.05.2025 e chiedeva Parte_1 Parte_2
a questo Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore nei confronti di CP_1
, in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta, tre le tante, da
[...]
demenza degenerativa.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.T. all'uopo delegato, il 04.07.2025, procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto e, all'esito, nominava tutore provvisorio , nonché figlia Parte_1
dell'interdicenda, rimettendo parti e causa innanzi al Giudice Relatore, il quale assegnava loro termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
pagina 2 di 4 Nel termine assegnato la parte ricorrente depositava note scritte contenenti le conclusioni ed in seguito la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
*** Il Collegio ritiene che domanda sia fondata.
Infatti, dai documenti in atti risulta che è affetta da “demenza degenerativa”, Controparte_1
come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. Visita neurologica di controllo del
19.02.2024). Si legge in atti, ancora, che la donna - portatrice di handicap in situazione di gravità (cfr.
Relazione ASL del 26.06.2020) - è ricoverata presso RSA con diagnosi di “Deficit cognitivo in demenza degenerativa su base vascolare” (cfr. Relazione del 15.02.2025).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il G.I.
La parte interdicenda, infatti, in udienza, non ha risposto a nessuna delle domande che le venivano poste “stante le sue gravi condizioni di salute”, così confermando la condizione di incapacità che le deriva dalla patologia da cui è affetta. Le condizioni psico-fisiche di sono Controparte_1
apparse ictu oculi molto gravi, escludendo ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta, dunque, provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal
Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
pagina 3 di 4 Aggiunge, inoltre, il Tribunale che l'art. 414 c.c. subordina la pronuncia dell'interdizione oltre che all'abituale infermità di mente ed alla causalmente connessa incapacità di provvedere ai propri interessi, anche alla necessità della misura ablativa per assicurare adeguata protezione all'interessato.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara l'interdizione di , nata a [...], il [...]; Controparte_1
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.09.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. AL GI RI Dr. Alberto Tetamo
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