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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 446/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 446/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LICINI ARIANNA e Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NAZZAROLI CP_1 C.F._2
FALIERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
In via preliminare: attesa la sussistenza della fondatezza della presente opposizione ed il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione stessa, disporre l'immediata sospensione, inaudita altera parte ovvero, in via subordinata, previa convocazione di controparte ad apposita udienza, dell'efficacia esecutiva del titolo, del precetto opposto e di tutti gli atti connessi e conseguenti.
In via principale: per tutte le ragioni che precedono, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertato che il signor non ha diritto di procedere all'esecuzione di rilascio nei confronti CP_1 dell'attrice, dichiarare l'irregolarità e/o l'inefficacia, nei confronti della signora , del Parte_1
pagina 1 di 6 titolo esecutivo costituito dal decreto del Tribunale di Bergamo del 05.03.2024 e dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia, l'annullabilità e/o la nullità del precetto per rilascio opposto.
In via istruttoria: con riserva di dedurre, produrre, instare e capitolare nei termini di legge.
In ogni caso: con vittoria delle spese del giudizio”.
Per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, respingere l'opposizione a precetto siccome inammissibile e infondata.
Vittoria di spese e competenze di causa, con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
per il rilascio dell'immobile sito in Verbania F.lli Cervi n. 9 chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, che fosse accertato che il signor CP_1 non ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti dell'attrice. In particolare ha esposto:
- che con atto di precetto di rilascio di immobile del 08.04.2024, notificato a mani in data CP_1
16.04.2024 unitamente al provvedimento del Tribunale di Verbania del 05.03.2024, munito di formula esecutiva, ha intimato a di lasciare libero da persone e cose l'immobile sito in Verbania Parte_1
F.lli Cervi n. 9;
- che aveva notificato all'odierna attrice il predetto precetto di rilascio in forza del CP_1 provvedimento di convalida emesso dal Tribunale di Verbania nell'ambito del procedimento civile n.
1524/2023 r.g.;
- che il suddetto procedimento veniva instaurato dal signor in ragione del fatto che, a suo CP_1 dire, “la conduttrice, approfittando del trasferimento in Cina del locatore per motivi familiari nell'ottobre 2019, si è resa morosa nel pagamento del canone di locazione dal mese di novembre 2019 ad oggi per 49 mensilità, per complessivi € 24.500,00, oltre interessi di mora”;
- che - per ragioni a lei non note - era venuta a conoscenza dell'esistenza del Parte_1
procedimento civile n. 1524/2023 r.g., pendente innanzi al Tribunale di Verbania, solo al suo termine, ovvero dopo che le era stato esibito il provvedimento di convalida dello sfratto per morosità emesso dal
Tribunale di Verbania da parte dell'intimante ; CP_1 pagina 2 di 6 - che l'odierna attrice non aveva mai rinvenuto nella propria cassetta postale avvisi di giacenza o altre comunicazioni riferite al procedimento di sfratto avviato nei suoi confronti;
- che la stessa prestava la propria attività lavorativa nell'esercizio commerciale di cui era amministratrice, sito nel Comune di Como, e trascorreva quasi tutte le giornate fuori dalla propria abitazione, circostanza peraltro nota al signor;
CP_1
- che era comproprietario, unitamente alla (ex) moglie , dell'unità immobiliare CP_1 Persona_1
sita in Verbania, via Fratelli Cervi n. 9, immobile oggetto del procedimento di sfratto;
- che tale unità immobiliare veniva concessa in locazione alla signora dai signori Parte_1 [...]
e (sorella dell'odierna attrice) e ciò in virtù di un contratto sottoscritto tra le parti in CP_1 Persona_1 data 31.08.2028 e registrato all'Ufficio delle Entrate in data 03.09.2018;
- che il canone mensile era stato convenuto in € 500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
- che contrariamente a quanto sostenuto dal signor nel proprio atto di intimazione e sfratto CP_1
per morosità, la signora non si era mai resa morosa nel pagamento del canone per Parte_1 complessivi € 24.500,00, oltre interessi di mora, avendo l'odierna attrice sempre corrisposto il suddetto canone mensile di € 500,00 a mani della signora , comproprietaria e co-locatrice Persona_1 dell'immobile concesso in locazione;
- che tale circostanza era dimostrata dalla dichiarazione resa dalla signora in data Persona_1
18.04.2024, e con la quale confermava di aver sempre ricevuto dalla signora l'importo a Parte_1
lei dovuto a titolo di canone mensile.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
proposta. In particolare ha esposto:
- che la legale conoscenza degli atti risultava dalla rituale notifica dell'intimazione di sfratto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., comprovata dalla relata di notifica e dai relativi allegati, non contestata dall'opponente;
- che la questione relativa alla conoscenza dell'intimazione di sfratto non avrebbe potuto essere comunque esaminata in sede di opposizione a precetto, trattandosi di vizio che si era verificato nel procedimento di formazione del titolo esecutivo, da far valere con gli strumenti appositi previsti dall'ordinamento e, quindi, nella specie, con l'opposizione tardiva avverso la convalida ex art.668 c.c.;
pagina 3 di 6 - che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale potevano essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione;
- che non era verosimile che i canoni, per un importo complessivo di 24.500 euro, fossero stati versati in contanti senza mai farsi rilasciare neppure una ricevuta.
L'istanza di sospensione del titolo esecutivo, essendo stata proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, è stata trasmessa al Giudice dell'esecuzione ed è stata rigettata.
All'udienza di comparizione delle parti del 30.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data
12.3.2025 celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che nella specie lo sfratto per morosità è stato convalidato in data 28.3.2024 e, nelle more del giudizio, è stato eseguito in data 01.07.2024 a mezzo ufficiale giudiziario.
Com'è noto, l'ordinanza di convalida di sfratto produce effetti assimilabili al giudicato sostanziale tra le parti sulla risoluzione del contratto e sull'obbligo di restituire il bene e che avverso alla stessa non è ammessa altra impugnazione che l'opposizione ex art. 668 c.p.c. cui non può sostituirsi l'opposizione ex art. 615-617 c.p.c. L'eventuale illegittimità della convalida di sfratto avrebbe dovuto essere fatta valere con lo strumento previsto dall'art. 668 c.p.c., anziché mediante la presente opposizione all'esecuzione.
Inoltre, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “il titolo esecutivo giudiziale copre
i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la
pagina 4 di 6 persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr.
Cass. sez. III, 05/09/2022 n.26110, Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667). Pertanto, se l'azione esecutiva è instaurata sulla base di un titolo di formazione giudiziale il giudice dell'opposizione all'esecuzione si deve limitare all'accertamento della portata esecutiva del titolo ed i suoi poteri cognitivi non possono spingersi fino al vaglio di eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo, e quindi anteriori alla formazione dello stesso, che possono essere fatte valere solo tramite i mezzi d'impugnazione previsti dall'ordinamento. Difatti, l'opposizione all'esecuzione è un rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (cfr. Cass. 24 luglio 2012 n.12911; Cass. 14 ottobre 2011 n.21293; Cass. 18 febbraio 2015 n.3277).
Le allegazioni in merito all'insussistenza della morosità in ragione dei pagamenti dei canoni intervenuti brevi manu avrebbero, quindi, dovuto essere dedotti nel giudizio di convalida di sfratto, di cui l'attrice ha avuto la legale conoscenza, essendo intervenuta rituale notifica dell'intimazione di sfratto ai sensi dell'art.140 c.p.c. In ogni caso, la questione relativa alla conoscenza dell'intimazione di sfratto non può essere esaminata in sede di opposizione a precetto, trattandosi di vizio che si sarebbe verificato nel procedimento di formazione del titolo esecutivo, da far valere con gli strumenti appositi previsti dall'ordinamento e, quindi, nella specie, con l'opposizione tardiva avverso la convalida ex art. 668 c.c.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, tenuto conto del valore CP_1
indeterminato della controversia, sulla base dei parametri ministeriali minimi, così come aggiornati dal
D.M. 147/2022, stante la natura documentale della vertenza, in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna a rifondere favore di le spese di lite liquidate in € 3.809,00 per Parte_1 CP_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 9.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 446/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LICINI ARIANNA e Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NAZZAROLI CP_1 C.F._2
FALIERO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
In via preliminare: attesa la sussistenza della fondatezza della presente opposizione ed il grave pregiudizio derivante dall'esecuzione stessa, disporre l'immediata sospensione, inaudita altera parte ovvero, in via subordinata, previa convocazione di controparte ad apposita udienza, dell'efficacia esecutiva del titolo, del precetto opposto e di tutti gli atti connessi e conseguenti.
In via principale: per tutte le ragioni che precedono, in accoglimento dell'opposizione proposta, accertato che il signor non ha diritto di procedere all'esecuzione di rilascio nei confronti CP_1 dell'attrice, dichiarare l'irregolarità e/o l'inefficacia, nei confronti della signora , del Parte_1
pagina 1 di 6 titolo esecutivo costituito dal decreto del Tribunale di Bergamo del 05.03.2024 e dichiarare, per l'effetto, l'inefficacia, l'annullabilità e/o la nullità del precetto per rilascio opposto.
In via istruttoria: con riserva di dedurre, produrre, instare e capitolare nei termini di legge.
In ogni caso: con vittoria delle spese del giudizio”.
Per parte opposta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, respingere l'opposizione a precetto siccome inammissibile e infondata.
Vittoria di spese e competenze di causa, con richiesta di distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
per il rilascio dell'immobile sito in Verbania F.lli Cervi n. 9 chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, che fosse accertato che il signor CP_1 non ha diritto di procedere all'esecuzione nei confronti dell'attrice. In particolare ha esposto:
- che con atto di precetto di rilascio di immobile del 08.04.2024, notificato a mani in data CP_1
16.04.2024 unitamente al provvedimento del Tribunale di Verbania del 05.03.2024, munito di formula esecutiva, ha intimato a di lasciare libero da persone e cose l'immobile sito in Verbania Parte_1
F.lli Cervi n. 9;
- che aveva notificato all'odierna attrice il predetto precetto di rilascio in forza del CP_1 provvedimento di convalida emesso dal Tribunale di Verbania nell'ambito del procedimento civile n.
1524/2023 r.g.;
- che il suddetto procedimento veniva instaurato dal signor in ragione del fatto che, a suo CP_1 dire, “la conduttrice, approfittando del trasferimento in Cina del locatore per motivi familiari nell'ottobre 2019, si è resa morosa nel pagamento del canone di locazione dal mese di novembre 2019 ad oggi per 49 mensilità, per complessivi € 24.500,00, oltre interessi di mora”;
- che - per ragioni a lei non note - era venuta a conoscenza dell'esistenza del Parte_1
procedimento civile n. 1524/2023 r.g., pendente innanzi al Tribunale di Verbania, solo al suo termine, ovvero dopo che le era stato esibito il provvedimento di convalida dello sfratto per morosità emesso dal
Tribunale di Verbania da parte dell'intimante ; CP_1 pagina 2 di 6 - che l'odierna attrice non aveva mai rinvenuto nella propria cassetta postale avvisi di giacenza o altre comunicazioni riferite al procedimento di sfratto avviato nei suoi confronti;
- che la stessa prestava la propria attività lavorativa nell'esercizio commerciale di cui era amministratrice, sito nel Comune di Como, e trascorreva quasi tutte le giornate fuori dalla propria abitazione, circostanza peraltro nota al signor;
CP_1
- che era comproprietario, unitamente alla (ex) moglie , dell'unità immobiliare CP_1 Persona_1
sita in Verbania, via Fratelli Cervi n. 9, immobile oggetto del procedimento di sfratto;
- che tale unità immobiliare veniva concessa in locazione alla signora dai signori Parte_1 [...]
e (sorella dell'odierna attrice) e ciò in virtù di un contratto sottoscritto tra le parti in CP_1 Persona_1 data 31.08.2028 e registrato all'Ufficio delle Entrate in data 03.09.2018;
- che il canone mensile era stato convenuto in € 500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
- che contrariamente a quanto sostenuto dal signor nel proprio atto di intimazione e sfratto CP_1
per morosità, la signora non si era mai resa morosa nel pagamento del canone per Parte_1 complessivi € 24.500,00, oltre interessi di mora, avendo l'odierna attrice sempre corrisposto il suddetto canone mensile di € 500,00 a mani della signora , comproprietaria e co-locatrice Persona_1 dell'immobile concesso in locazione;
- che tale circostanza era dimostrata dalla dichiarazione resa dalla signora in data Persona_1
18.04.2024, e con la quale confermava di aver sempre ricevuto dalla signora l'importo a Parte_1
lei dovuto a titolo di canone mensile.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
proposta. In particolare ha esposto:
- che la legale conoscenza degli atti risultava dalla rituale notifica dell'intimazione di sfratto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., comprovata dalla relata di notifica e dai relativi allegati, non contestata dall'opponente;
- che la questione relativa alla conoscenza dell'intimazione di sfratto non avrebbe potuto essere comunque esaminata in sede di opposizione a precetto, trattandosi di vizio che si era verificato nel procedimento di formazione del titolo esecutivo, da far valere con gli strumenti appositi previsti dall'ordinamento e, quindi, nella specie, con l'opposizione tardiva avverso la convalida ex art.668 c.c.;
pagina 3 di 6 - che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale potevano essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione;
- che non era verosimile che i canoni, per un importo complessivo di 24.500 euro, fossero stati versati in contanti senza mai farsi rilasciare neppure una ricevuta.
L'istanza di sospensione del titolo esecutivo, essendo stata proposta dopo l'inizio dell'esecuzione, è stata trasmessa al Giudice dell'esecuzione ed è stata rigettata.
All'udienza di comparizione delle parti del 30.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data
12.3.2025 celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che nella specie lo sfratto per morosità è stato convalidato in data 28.3.2024 e, nelle more del giudizio, è stato eseguito in data 01.07.2024 a mezzo ufficiale giudiziario.
Com'è noto, l'ordinanza di convalida di sfratto produce effetti assimilabili al giudicato sostanziale tra le parti sulla risoluzione del contratto e sull'obbligo di restituire il bene e che avverso alla stessa non è ammessa altra impugnazione che l'opposizione ex art. 668 c.p.c. cui non può sostituirsi l'opposizione ex art. 615-617 c.p.c. L'eventuale illegittimità della convalida di sfratto avrebbe dovuto essere fatta valere con lo strumento previsto dall'art. 668 c.p.c., anziché mediante la presente opposizione all'esecuzione.
Inoltre, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che “il titolo esecutivo giudiziale copre
i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la
pagina 4 di 6 persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr.
Cass. sez. III, 05/09/2022 n.26110, Cass., sez. L, 14/02/2013, n. 3667). Pertanto, se l'azione esecutiva è instaurata sulla base di un titolo di formazione giudiziale il giudice dell'opposizione all'esecuzione si deve limitare all'accertamento della portata esecutiva del titolo ed i suoi poteri cognitivi non possono spingersi fino al vaglio di eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo, e quindi anteriori alla formazione dello stesso, che possono essere fatte valere solo tramite i mezzi d'impugnazione previsti dall'ordinamento. Difatti, l'opposizione all'esecuzione è un rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificatesi in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (cfr. Cass. 24 luglio 2012 n.12911; Cass. 14 ottobre 2011 n.21293; Cass. 18 febbraio 2015 n.3277).
Le allegazioni in merito all'insussistenza della morosità in ragione dei pagamenti dei canoni intervenuti brevi manu avrebbero, quindi, dovuto essere dedotti nel giudizio di convalida di sfratto, di cui l'attrice ha avuto la legale conoscenza, essendo intervenuta rituale notifica dell'intimazione di sfratto ai sensi dell'art.140 c.p.c. In ogni caso, la questione relativa alla conoscenza dell'intimazione di sfratto non può essere esaminata in sede di opposizione a precetto, trattandosi di vizio che si sarebbe verificato nel procedimento di formazione del titolo esecutivo, da far valere con gli strumenti appositi previsti dall'ordinamento e, quindi, nella specie, con l'opposizione tardiva avverso la convalida ex art. 668 c.c.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, tenuto conto del valore CP_1
indeterminato della controversia, sulla base dei parametri ministeriali minimi, così come aggiornati dal
D.M. 147/2022, stante la natura documentale della vertenza, in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna a rifondere favore di le spese di lite liquidate in € 3.809,00 per Parte_1 CP_1
compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Verbania, 9.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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