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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/09/2025, n. 2346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2346 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3887/2021 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Salvagni giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti M. Marazza e D. De Feo giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 8059/2021, pubblicata il 18 novembre 2021 e notificata il 25 novembre 2021.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
− dal 1999 era stato dipendente di Intesa Banca Commerciale Italiana spa, per poi passare nel
2007, a seguito di fusione societaria per incorporazione, alle dipendenze di Banca IMI spa, controllata al 100% da , e dal 1° settembre 2014 alle dipendenze di Controparte_1 quest'ultima società per cessione di contratto individuale di lavoro ex art. 1406 cc;
− al momento dell'assunzione era stato inquadrato nella III EA professionale I livello retributivo del CCNL Credito e dal 1° settembre 2006 era stato inquadrato nel III livello retributivo della categoria Quadri direttivi;
− dall'assunzione fino al 2001 aveva seguito un percorso professionale specifico arricchito via via di contenuti, operando in filiali collocate su tutto il territorio nazionale della Banca
Commerciale Italiana. Successivamente e fino a tutto il 2010 era stato inserito nell'EA funzione Investment Banking presso la direzione centrale di Milano, fornendo consulenza specializzata in operazioni di finanza straordinaria a società e a clientela selezionata;
− a partire dal 2001 la società datrice di lavoro aveva incrementato il suo trattamento economico, riconoscendogli anche un benefit consistente nell'assegnazione di un alloggio a titolo gratuito -in particolare, in un immobile di prestigio nel centro di Milano per un controvalore annuo pari a € 13.944,33, oltre alle spese condominiali fisse per € 2.324,05-;
− inaspettatamente, nell'anno 2010, mentre era ancora in forze presso la sede di Milano di
Banca IMI, gli erano state sottratte le descritte funzioni apicali ed era stato assegnato al ramo creditizio della capogruppo tramite distacco, dapprima in una task force Controparte_1 nell'Ufficio Special Situations all'interno dell'EA MID – Corporate della capogruppo e, dopo alcuni mesi, in un'altra task force denominata Fast Tracking Controparte_1 appartenente all'Ufficio della capogruppo e sempre peraltro CP_2 Controparte_1 tramite distacco- volta all'individuazione della qualità dei dati di rating aziendali e conseguente loro valutazione specialistica;
2 − conclusa l'attività della task force nell'Ufficio Special Situations Banca, a marzo 2011 IMI non lo aveva riassegnato alla sua funzione originaria nell'ambito dell'EA Investment
Banking, ma lo aveva distaccato sino al mese di maggio 2011, senza alcuno scopo, presso la capogruppo in un ufficio di Via Manzoni a Milano, lasciandolo privo di Controparte_1 mansioni;
− nel 2013 era stato poi assegnato all'Ufficio Foreign Corporates, sempre presso la capogruppo a Milano, con qualifica di Assistente Local Relationship Manager -funzione Controparte_1 di supporto al gestore per il disbrigo di pratiche amministrative attinenti al ruolo del gestore stesso-, posizione per la quale era prevista la presenza di un gestore, nel caso concreto invece assente;
− nel settembre 2014 il suo contratto individuale di lavoro era stato ceduto da Banca Imi Spa
a ed egli era stato trasferito presso la sede della società a Roma. In tale Controparte_1 sede era stato ancora privato delle mansioni corrispondenti al suo livello d'inquadramento, in quanto era stato essenzialmente relegato in un ufficio interno in condizioni di sostanziale inattività, benché anche a Roma sussistessero ormai uffici operativi nel settore Investment banking, come ad esempio gli uffici della finanza strutturata e del merger and acquisition;
− tale situazione era perdurata fino al 2019, nonostante le sue richieste alla direzione del personale di vedersi riassegnata una funzione lavorativa adeguata al proprio livello e alla propria formazione professionale;
− all'attualità era impiegato nel ramo crediti con mansioni di back office, neppure lontanamente equiparabili come contenuto professionale a un point person in operazioni di corporate finance;
− inoltre: fino al 2001 aveva percepito un'indennità giornaliera connessa alle trasferte svolte;
dal 2001 fino al 2009 il trattamento economico complessivamente riconosciutogli era stato quantificato sulla base dei parametri tipici dell'EA Investment Banking, con un bonus di entità variabile connesso al raggiungimento di obiettivi aziendali e un'utilità in natura, integrata dalla disponibilità di un alloggio di prestigio a titolo gratuito nella città di Milano;
nel periodo 2002 – 2007 aveva ricevuto, oltre a vari aumenti di stipendio sotto forma di assegni ad personam, anche lo scatto di cinque livelli d'inquadramento, da impiegato 3°
EA professionale 1° livello a Quadro direttivo di 3° livello, più vari bonus, sicché il suo reddito di lavoro era aumentato da € 27.754,00 a ben € 56.803,00 e questo in coerenza con l'elevata professionalità da lui assicurata in favore delle società datrici di lavoro. Pertanto,
3 nell'anno 2009 aveva raggiunto un trattamento economico complessivo annuo lordo pari a
€ 57.756,00, oltre il benefit foresteria pari a € 13.944,00 rivalutato per un importo pari a €
16.379,05, più spese condominiali pari a € 2.324,00;
− a partire dall'anno 2008, senza alcuna motivazione, non gli era stata più assegnata la parte variabile del pacchetto economico basata sui risultati conseguiti dall'ufficio nell'anno precedente a quello di erogazione dell'emolumento, in contrasto con la prassi aziendale e nonostante ne avessero beneficiato i suoi colleghi di pari anzianità inquadrati nella stessa funzione;
− dal mese di novembre 2009, mentre era ancora in forza presso la sede di Milano, la società datrice di lavoro gli aveva anche revocato immotivatamente il beneficio foresteria, senza compensarne l'esclusione con un'integrazione retributiva idonea a mantenere il livello economico precedente, che di fatto era stato quindi ridotto in modo unilaterale e cospicuo.
Era stato quindi costretto a sottoscrivere un contratto di locazione per continuare a risiedere a Milano a sua spese, il che gli aveva procurato un danno consistente negli oneri sostenuti per l'affitto annuale dal 1° novembre 2009 sino al 31 agosto 2014, quantificato nella somma complessiva di € 69.600,00;
− alla fine del 2014, divenuta economicamente insostenibile la permanenza a Milano, era stato trasferito a Roma;
− nel periodo 2009 – 2010 gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di un giorno lavorativo in relazione alla contestata condotta, presunta e quanto mai aleatoria, di aver attuato un'operazione di insider trading. Egli aveva impugnato tale sanzione avanti al
Tribunale di Milano e la società datrice di lavoro l'aveva ridotta a semplice richiamo scritto, così acclarando l'inesistenza o, comunque, l'irrilevanza disciplinare del fatto contestato. In ogni caso, il danno reputazionale e psicologico, unito anche alla revoca dei bonus e della foresteria, era stato per lui devastante;
− a causa del notevole disagio sofferto e del continuo stress che ne era derivato, aveva cominciato a presentare rilevanti sintomi psicofisici, che avevano poi determinato l'insorgenza di ansia e attacchi da panico, per i quali era stato costretto a rivolgersi alle cure di specialisti;
− a seguito della riduzione del trattamento economico, iniziata nel 2008 con il venir meno della parte variabile della retribuzione e proseguita nel 2009 con la revoca del benefit foresteria, non era più riuscito a far fronte alle spese e alla sostenibilità economica della propria
4 posizione personale ed era stato costretto a chiedere al datore di lavoro un mutuo ipotecario, concessogli il 25 gennaio 2015 con la condizione dell'impiego di tale liquidità per il ripianamento delle sue posizioni debitorie, tra cui lo scoperto del conto corrente n. 01876-
1000-108532 da lui acceso presso la stessa;
Controparte_1
− dopo avere ripianato le posizioni debitorie sofferte, essendo impossibilitato per un blocco di sistema a effettuare di persona la rimessa sul conto n. 01876-1000-108532, aveva chiesto inutilmente ai colleghi preposti di voler versare l'importo necessario per saldare il debito di
€ 21.800,00, corrispondente allo scoperto di detto conto. Nondimeno, nel giugno 2015 aveva ricevuto un'altra contestazione disciplinare, avente a oggetto proprio la persistente situazione relativa al detto scoperto di conto corrente, alla quale, nonostante le sue giustificazioni, era seguita la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per due giorni;
− il comportamento vessatorio e persecutorio che gli era stato riservato dal datore di lavoro nell'ambito del predetto procedimento disciplinare, lo aveva provato al punto che non aveva provveduto alla formale contestazione della sanzione irrogata, che in ogni caso permaneva all'attualità illegittima e foriera di danni. In particolare, tale sanzione aveva determinato pure la sua illegittima esclusione dal beneficio del premio variabile di risultato per il 2015, elargito dalla banca a tutti i dipendenti, nonché l'illegittima esclusione dalla valorizzazione del piano di compartecipazione ai risultati del piano d'impresa 2014 - 2018 denominato
Lecoip;
− per di più, sempre a seguito della mancata definizione della situazione debitoria, in data 15 febbraio 2018 la società datrice di lavoro lo aveva costretto ad accettare un ulteriore programma di ripianamento dei suoi scoperti di conto corrente, attuando un'ulteriore attività di controllo economico e persecutorio nei suoi confronti, che lo aveva reso incapace di reagire per paura di essere licenziato e lo aveva posto in una costante situazione di stress e disagio psicologico;
− nel continuo flusso vessatorio descritto, la società datrice di lavoro nell'anno 2019 aveva altresì formulato nei suoi confronti note di valutazione professionali “non adeguate” ovvero
“parzialmente in linea con le attese di ruolo”. A seguito delle sue contestazioni, la società aveva formalmente riconosciuto la situazione precaria e demansionante in cui egli versava, tanto da ammettere di voler procedere a dei colloqui per assegnarlo ad altre strutture più confacenti al suo livello professionale;
5 − in data 2 settembre 2019 era stato quindi assegnato all'EA Governo Chief Lendig Officer in Via del Corso 226, posizione che, pur non rispecchiando la levatura delle mansioni spettantegli, aveva comunque migliorato la sua condizione lavorativa.
Il demansionamento era tuttavia ancora in atto, perché era stato adibito all'interno del settore credito e impiegato come semplice operatore data entry e analista, occupandosi dell'elaborazione, a monte, dei dati e della loro analisi, oltre che della realizzazione dei report, ma senza alcun compito di coordinamento o di gestione di alcun reparto e senza interfacciarsi con interlocutori esterni;
− aveva quindi diritto al risarcimento del conseguente danno da demansionamento, da perdita di chance, biologico, da sofferenza, da illegittima riduzione della retribuzione.
Pertanto, domandava:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'attribuzione del ricorrente a mansioni inferiori
e dequalificanti, corrispondenti alla III area professionale, I livello retributivo del CCNL o al diverso livello o area ritenuti accertati, a far data dal 1.11.2010 sino alla data del
01.09.2014, e poi dal 01.09.2019 ad oggi, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità dell'attribuzione del ricorrente a nessuna mansione e/o a mansioni corrispondenti al livello più basso contrattuale ossia 1° EA professionale o al diverso livello ritenuto accertato, dalla data del 01.09.2014 al 01.09.2019.
2. accertare e dichiarare per l'effetto, e viste le circostanze dedotte in fatto, la sussistenza del danno da demansionamento per tutto il periodo decorrente dal 1.11.2010 sino alla data odierna, con le diverse gradazioni articolate nell'atto.
3. accertare e dichiarare la responsabilità delle società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, in ordine all'illegittima attribuzione del ricorrente alle mansioni inferiori e dequalificanti sopra descritte;
4. Nello specifico, accertare e dichiarare la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché il nesso di causalità con le condotte datoriali e condannare le società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche ex art. 2059 Parte_1
c.c. subiti e subendi, da liquidare anche in via equitativa sulla base delle disposizioni dell'art. 1226 c.c. oltre al risarcimento del danno contrattuale derivante dagli inadempimenti della società stante la violazione delle diposizioni di cui agli artt. 2103 c.c.
e 2087 c.c. e il conseguente inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c., da liquidare anche in via equitativa sulla base delle disposizioni dell'art. 1226 c.c. e comunque:
6 -per il danno patrimoniale: nella misura non inferiore al 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di € 5.828,66 (quindi l'importo di €
2.914,33) dal 1.11.2010 al 31.8.2014 (periodo alle dipendenze di Banca IMI S.p.A.) e, dunque, per 55 mensilità pari ad € 134.059,18, nonché nella misura non inferiore al 100% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di €
5.828,66 per ogni mese di illegittimo demansionamento dal 1.9.2014 al 1.9.2019 (periodo alle dipendenze Intesa San Paolo S.p.A.) e, dunque, per 60 mensilità pari ad € 349.719,60, ed infine nella misura non inferiore al 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di € 5.828,66 (quindi l'importo di €
2.914,33) per ogni mese di illegittimo demansionamento dal 1.9.2019 sino all'effettivo ripristino di mansioni equivalenti a quelle sottratte;
-per il danno non patrimoniale, condannare le società resistenti in solido tra loro, in considerazione del punteggio attribuito dal dott. Jorio, (Invalidità 21% da gennaio 2010 sino a maggio 2014, oltre invalidità 6% da maggio 2014 a ottobre 2019) al pagamento della somma di complessivi € 84.530,00 (€ 75.322,00 + € 9.208,00), oltre personalizzazione del danno e interessi, secondo i parametri delle Tabelle per la Liquidazione del Danno non patrimoniale del Tribunale di Milano - 2018.
5. In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima riduzione del trattamento retributivo del ricorrente a far data dal 1.11.2009 sino ad oggi nella misura corrispondente al valore annuo del benefit foresteria pari ad Euro 13.944,33, e per l'effetto quindi condannare le società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, o comunque la di cessionaria del contratto di lavoro del ricorrente, al Controparte_3 pagamento della differenza retributiva illegittimamente decurtata quantificata ad oggi in
Euro 74.369,28, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo e comunque al ripristino del trattamento economico dovuto per il futuro.
6. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'eliminazione del benefit non sia riconosciuta quale illegittima riduzione della retribuzione, si accerti e dichiari comunque la sussistenza di un danno emergente pari ad € 69.600,00, corrispondenti alla spesa sostenuta dal ricorrente per il contratto di locazione sottoscritto per soddisfare la esigenza abitativa presso la città di Milano dal 1.11.2009 al 31.8.2014, con condanna delle resistenti al pagamento della suddetta somma ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro.
7 Con interessi successivi, vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e Cassa Previdenza in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2. Nel contraddittorio con , che formulava plurime eccezioni per contrastare la Controparte_1 pretesa avversaria, con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande e regolava le spese di lite a carico del ricorrente. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il lavoratore non ha assolto l'onere, a suo carico, di allegare l'inesattezza dell'adempimento del datore di lavoro, il che preclude ogni spazio per verificare la riconducibilità, o meno, delle mansioni da lui svolte di fatto al profilo di suo formale inquadramento;
- circa le doglianze concernenti l'illegittima riduzione della retribuzione, va osservato che il ricorrente ha circoscritto il petitum chiedendo nelle conclusioni del ricorso unicamente la condanna della convenuta a pagare le differenze retributive dovute a seguito dell'illegittima revoca del benefit foresteria o il risarcimento del danno;
- in proposito, la convenuta ha precisato (e tale affermazione non è stata in alcun modo contestata) di aver applicato, in sostituzione del meccanismo del “contributo alloggio” previsto dal CCNL vigente all'epoca dell'assegnazione del a Milano, la disciplina Pt_1 della fornitura dell'alloggio contemplata dall'art. 72 del contratto collettivo. Pertanto, in conformità̀ a tale disposizione contrattuale, l'assegnazione al lavoratore dell'alloggio, iniziata nel novembre 2001, è legittimamente terminata nel novembre 2009, arco di tempo considerato al fine dalla norma collettiva.
D'altra parte, appare significativo che il ricorrente non abbia mai sollevato alcuna obiezione in proposito.
Peraltro, la Cassazione ha ripetutamente riconosciuto la validità delle clausole della contrattazione collettiva o aziendale che prevedono il diritto all'alloggio fissandone presupposti ed elementi costitutivi al di fuori di ogni previsione legislativa.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 22 dicembre
2021, chiedeva che, in riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti conclusioni: Parte_1
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'attribuzione del ricorrente a mansioni inferiori
e dequalificanti, corrispondenti alla III area professionale, I livello retributivo del CCNL o al diverso livello o area ritenuti accertati, a far data dal 1.11.2010 sino alla data del
01.09.2014, e poi dal 01.09.2019 ad oggi, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità dell'attribuzione del ricorrente a nessuna mansione e/o a mansioni corrispondenti al livello più basso contrattuale ossia 1° EA professionale o al diverso livello ritenuto accertato, dalla data del 01.09.2014 al 01.09.2019.
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2. accertare e dichiarare per l'effetto, e viste le circostanze dedotte in fatto, la sussistenza del danno da demansionamento per tutto il periodo decorrente dal 1.11.2010 sino alla data odierna, con le diverse gradazioni articolate nell'atto.
3. accertare e dichiarare la responsabilità delle società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, in ordine all'illegittima attribuzione del ricorrente alle mansioni inferiori e dequalificanti sopra descritte;
4. Nello specifico, accertare e dichiarare la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché il nesso di causalità con le condotte datoriali e condannare le società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche ex art. 2059 Parte_1
c.c. subiti e subendi, da liquidare anche in via equitativa sulla base delle disposizioni dell'art. 1226 c.c. oltre al risarcimento del danno contrattuale derivante dagli inadempimenti della società stante la violazione delle diposizioni di cui agli artt. 2103 c.c.
e 2087 c.c. e il conseguente inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c., da liquidare anche in via equitativa sulla base delle disposizioni dell'art. 1226 c.c. e comunque:
- per il danno patrimoniale: nella misura non inferiore al 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di € 5.828,66 (quindi l'importo di €
2.914,33) dal 1.11.2010 al 31.8.2014 (periodo alle dipendenze di Banca IMI S.p.A.) e, dunque, per 55 mensilità pari ad € 134.059,18, nonché nella misura non inferiore al 100% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di €
5.828,66 per ogni mese di illegittimo demansionamento dal 1.9.2014 al 1.9.2019 (periodo alle dipendenze Intesa San Paolo S.p.A.) e, dunque, per 60 mensilità pari ad € 349.719,60, ed infine nella misura non inferiore al 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di € 5.828,66 (quindi l'importo di €
2.914,33)per ogni mese di illegittimo demansionamento dal 1.9.2019 sino all'effettivo ripristino di mansioni equivalenti a quelle sottratte;
-per il danno non patrimoniale, condannare le società resistenti in solido tra loro, in considerazione del punteggio attribuito dal dott. Jorio, (Invalidità 21% da gennaio 2010 sino a maggio 2014, oltre invalidità 6% da maggio 2014 a ottobre 2019) al pagamento della somma di complessivi € 84.530,00 (€ 75.322,00 + € 9.208,00), oltre personalizzazione del danno e interessi, secondo i parametri delle Tabelle per la Liquidazione del Danno non patrimoniale del Tribunale di Milano - 2018.
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5. In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima riduzione del trattamento retributivo del ricorrente a far data dal 1.11.2009 sino ad oggi nella misura corrispondente al valore annuo del benefit foresteria pari ad Euro 13.944,33, e per l'effetto quindi condannare le società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, o comunque la di cessionaria del contratto di lavoro del ricorrente, al Controparte_3 pagamento della differenza retributiva illegittimamente decurtata quantificata ad oggi in
Euro 74.369,28, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo e comunque al ripristino del trattamento economico dovuto per il futuro.
6. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'eliminazione del benefit non sia riconosciuta quale illegittima riduzione della retribuzione, si accerti e dichiari comunque la sussistenza di un danno emergente pari ad € 69.600,00, corrispondenti alla spesa sostenuta dal ricorrente per il contratto di locazione sottoscritto per soddisfare la esigenza abitativa presso la città di Milano dal 1.11.2009 al 31.8.2014, con condanna della resistente al pagamento della suddetta somma.
7. Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del premio Lecoip e, per l'effetto, condannare la Intesa San Paolo spa al pagamento della somma pari a € 3.215,alla data di luglio 2017 e successivo apprezzamento.
Con interessi successivi, vittoria di spese e competenze professionali di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario (15%) IVA e Cassa Previdenza in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 2697 cc, inversione dell'onere della prova, illogicità della motivazione;
b) erronea inversione dell'onere della prova circa il demansionamento;
c) erroneo omesso rilievo dell'avvenuta deduzione della declaratoria contrattuale d'inquadramento professionale, d'interesse in giudizio;
d) erroneo omesso rilievo dell'avvenuta allegazione probatoria circa il demansionamento;
e) errata valutazione delle mansioni descritte;
f) omessa pronuncia e/o valutazione su un fatto decisivo del giudizio;
demansionamento grave;
inattività dal 1° settembre 2014 fino al 1° settembre 2019;
g) violazione dell'art. 2697 cc, pronuncia di merito manifestatamente infondata;
pronuncia di merito emessa su mera dichiarazione di parte non documentata;
mancato deposito del
CCNL 1999 da parte della resistente in relazione al benefit foresteria;
10 h) omessa pronuncia e/o valutazione sul danno da mancato riconoscimento del premio
Lecoip.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, formulando Controparte_1 eccezioni in rito e in merito e riproponendo altresì le eccezioni e questioni già dedotte.
5. La causa era istruita nel grado con la prova testimoniale e con la c.t.u. medico -legale.
Le parti erano poi autorizzate a depositare note conclusive, con le quali l'appellante formulava plurime critiche alla c.t.u e chiedeva altresì la condanna della società appellata a restituirgli le spese di lite del primo grado, pagate nelle more.
6. Quindi, all'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
8. In specie, con riguardo ai motivi da a) a f), trattati in modo congiunto stante la loro interdipendenza, vale premettere che, nel caso in cui il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile a un inadempimento dell'obbligo datoriale previsto dall'art. 2103 cc, l'onere di provare l'esatto adempimento incombe sul datore di lavoro (v., ex multis, Cass. n. 26477/2018) e può essere assolto o attraverso la dimostrazione della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che il demansionamento era stato giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 cc, che si era in presenza di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n. 29187/2018, n. 4211/2016).
9. La società appellata ha incentrato la sua difesa sul fatto -allegato come impeditivo del diritto azionato ex adverso- che le mansioni assegnate al dopo il 2010, diverse da quelle in precedenza svolte, Pt_1 fossero proprie del livello III Quadro del CCNL Credito, di formale inquadramento del dipendente, ovvero che eventuali periodi di inattività del dipendente fossero da ascrivere al suo rifiuto ingiustificato di svolgere la prestazione per come successivamente conformata, così invocando all'evidenza il legittimo esercizio dello ius variandi datoriale e, in ultima analisi, l'esatto adempimento da parte sua degli obblighi ex art. 2013 cc.
10. Ebbene, l'art. 2103 cc, nel testo anteriore alla modifiche apportate dal D.lgs. n. 81/2015, pone all'esercizio del predetto potere il limite dell'equivalenza tra le nuove mansioni del lavoratore e le mansioni svolte in precedenza.
In tema, poi, è principio di legittimità consolidato quello secondo cui, nell'indagine circa tale equivalenza, non è sufficiente il riferimento in astratto al livello d'inquadramento professionale, ma
è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, garantendone il livello professionale acquisito nonché lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali (v., ex aliis, Cass. n. 4499/2016).
11 11. Con la modifica dell'art. 2103 cc ad opera del D.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, il limite esterno per l'esercizio dello ius variandi datoriale è invece dato dalla riconducibilità delle mansioni allo stesso livello e alla stessa categoria legale d'inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
12. Quindi, le ricadute nel caso di specie sono le seguenti:
- per il periodo fino al 25 giugno 2015, la legittimità o meno della modifica mansionariale che ha interessato l'appellante va saggiata avendo riguardo alle mansioni da lui disimpegnate in precedenza. Dette mansioni sono proprie del livello di formale inquadramento dell'appellante, ossia Quadro livello III del CCNL Credito, dacché il , al di là di una Pt_1 soggettiva enfatizzazione dei compiti svolti, non ha neppure allegato che tali compiti presentassero una professionalità più spiccata, da ricondurre a un inquadramento superiore;
- per il periodo successivo all'indicato discrimine temporale, il giudizio d'interesse va formulando saggiando la riconducibili delle nuove mansioni, in sé considerate, al predetto livello di inquadramento.
13. Vale allora premettere che la declaratorie d'interesse è la seguente (v. CCNL in atti):
“1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
2.Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia
e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma
a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
– gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con
12 input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
– i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
– i preposti a succursale, comunque denominate, che -in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa- svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. porto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.
Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi. A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l'ultimo alinea) della 2ª area professionale.…”.
14. La clausola collettiva in esame è chiara, stante il suo univoco tenore, nel connotare come segue la professionalità del lavoratore che ha l'inquadramento d'interesse:
- il possesso di un bagaglio di competenze e conoscenze in un certo settore estremamente affinato, complesso e perfezionato;
- la maturazione di una considerevole esperienza che ha consentito l'applicazione delle dette conoscenze e competenze in importanti strutture d'impresa;
- l'ampia autonomia decisionale, che si esplica anche in contesti nuovi e anche con decisioni adottate al di fuori dei normali schemi procedurali aziendali;
- la responsabilità della funzione oppure della gestione di altri lavoratori addetti all'unità aziendale cui egli è preposto.
Peraltro, dal contesto della norma collettiva, si evince che i livelli in cui si articola la qualifica di
Quadro non sono strettamente retributivi, ma rispondono a un contenuto mansionariale via via più pregiato, giacché l'inquadramento in un livello superiore al primo è previsto anche come livello
13 d'entrata, laddove il quadro sia preposto a uffici di maggiore complessità (infatti, è previsto: il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo con
10 addetti o più).
15. In fatto, è poi pacifico che fino al novembre 2010 il era stato assegnato all'EA funzione Pt_1
Investment Banking, con mansioni di addetto alla consulenza, in favore di uno specifico e selezionato segmento di clientela, su operazioni di finanza straordinaria -quali aumenti di capitale di società quotate alla borsa valori, offerte pubbliche di acquisto su società quotate alla borsa valori, offerte pubbliche iniziali di azioni per società quotande sul mercato azionario della borsa italiana.
16. Dalle premesse fin qui poste si deduce altresì che nel disimpegno di dette mansioni l'appellante operava effettivamente con l'alto grado di autonomia e con la peculiare responsabilità di risultato propria del livello professionale di sua spettanza.
In ogni caso, il teste ha riferito sulle mansioni svolte dall'appellante presso Testimone_1
l'EA , confermando i requisiti di professionalità, autonomia e Parte_2 responsabilità descritti (v. verbale: “…conosco l'appellante con il quale ho lavorato a Milano per vari anni, dal 2001 al 2009 salvo errore. ADR: all'epoca ero responsabile del servizio mercato primario azionario. Ero dirigente. …L'ufficio esecuzione si occupava di operazioni sul mercato azionario come ad esempio aumenti di capitale o quotazioni di nuove società. ADR: l'ufficio esecuzione una volta ricevuto il mandato dall'ufficio promozione lo eseguiva. Detta esecuzione aveva durata di vari mesi, comprendeva la realizzazione di varie attività come relazione sullo stato dell'operazione da eseguire o approfondimenti in tema. Dette attività erano eseguite da un gruppo di lavoro in cui erano presenti plurime professionalità ivi compresi studi legali, altri istituti bancari, società di revisione, società di consulenza. … preciso che l'ufficio esecuzione si occupava di qualsiasi tipo di cliente, più o meno importanti. La distribuzione delle pratiche era da me disposta sulla base del criterio first in first out quindi tutti si potevano occupare di tutto. Le relazioni informative implicavano l'approfondimento di vari profili societari in relazione alle operazioni da compiere.
Dovevano essere preventivamente nullaostate dalla e successivamente approvate. Per la CP_4 delicatezza in sé di dette operazioni per i profili di responsabilità anche penale delle dichiarazioni degli organi societari interessati la relazione di tale atto richiedeva il confronto anche con organi societari diversi. …”).
17. Ebbene, con riguardo al periodo dal 2010 fino al 2013, il teste ha riferito sulle Testimone_2 mansioni svolte dall'appellante presso l'Ufficio rating all'interno di un gruppo di circa venti persone, coordinate dal teste stesso quale responsabile, riferendo che si trattava di compiti di analisi dati in
14 base a metodi e procedure predefiniti, con programmi informatici automatici e redazione di semplici report descrittivi (v. verbale: “…EC vi fu assegnato nel 2010 quando io ancora non avevo la responsabilità della struttura ma ero un coordinatore. Ne divenni responsabile da ottobre 2012. A fine 2013 cambiò ufficio e successivamente non ho più avuto alcun riporto funzionale con lui.
Nell'intero periodo l'appellante si è sempre occupato di valutazioni specialistiche rating. Preciso che all'epoca vi era un gruppo di 20/25 persone che era nato come task force per far fronte a un incremento di volume lavorativo ma che poi nel tempo è diventato strutturale. Preciso che io all'epoca ero quadro. Detta task force era composta per lo più di quadri direttivi e anche con alta signority quindi anche con 20 anni di anzianità nella funzione di quadro, precisando che comunque non posso ora precisare per ciascuno di essi quale fosse l'effettività dell'anzianità di quadro ... ADR:
l'ufficio si occupava di analisi di dati e della loro valutazione. I dati erano stimati secondo un punteggio calcolato sulla base di modelli statistici sviluppati internamente dalla Banca. Detto punteggio poteva essere comunque anche superato dalla valutazione dell'analista motivata. I quadri direttivi ivi compreso il potevano condurre detta valutazione fino alla chiusura se si trattava Pt_1 di clienti che arrivavano ad una certa soglia di esposizione creditizia. Se la valutazione finale coincideva con il punteggio del modello la relazione andava direttamente in produzione. In caso contrario la valutazione doveva essere condivisa con il responsabile. Preciso che il responsabile conferiva agli analisti delle deleghe gestionali che all'epoca erano informali ad esempio anche via mail. La delega consentiva all'analista di valutare esposizioni creditizie più o meno ampie ed era conferita sulla base fiduciaria di apprezzamento da parte del responsabile del singolo analista. Io poi valutavo a valle e a campione il risultato delle attività delegate per poi utilizzare queste verifiche nelle successive deleghe. In forza di questa delega l'analista era autonomo nella chiusura della valutazione laddove coincidente con il punteggio del modello oppure, ove se ne volesse distaccare, ma in peius. Se invece la valutazione superava il modello e quindi la soglia delegata allora la valutazione doveva essere validata dal responsabile. Il faceva questo lavoro. Escludo che per Pt_1 alcuni mesi nel 2011 sia rimasto inattivo, noi lavoravamo anche nel weekend ... ADR Avv. D'Aversa: la delega al era di 10/15 milioni di Euro. Per i quadri del suo livello la delega era più o meno Pt_1 quello. Per i coordinatori arrivava anche ai 50 milioni di Euro. C'erano anche deleghe inferiori di 5
o 2 milioni o anche nulla perché, come ripeto, la delega era fiduciaria. Preciso che il si Pt_1 occupava di rating accentrati e si occupava di valutazioni di clienti esteri large corporate considerate le sue competenze anche della lingua straniera. Il teste spontaneamente aggiunge: l'attività di rating implica anche una valutazione dell'analista e soprattutto questa valutazione che esprime la componente esperta umana, è perciò diversa dallo scoring che riguarda soltanto l'inserimento di dati
15 nel sistema. ADR Avv. Milani: tutte le attività di governo del credito ivi compreso il rating ma anche
i deliberanti non hanno contatti con il cliente e non possono averne al fine di garantire il distacco di chi decide e l'indipendenza dell'ufficio dal commerciale che invece ha il rapporto con il cliente. Il teste aggiunge spontaneamente: il sabato lavorativo era volontario…).
18. A sua volta, con riguardo al periodo dal 2014 fino a giugno 2015, il teste ha riferito sulle Tes_3 mansioni svolte dall'appellante di Assistente local relationship manager, senza però specificare nel dettaglio in cosa consistessero, chiarendo di aver avuto conoscenza de relato del loro oggetto, rimasto nondimeno d'incerta consistenza nell'alveo della sua deposizione, e confermando altresì che il lavoratore si era lamentato con i superiori delle mansioni attribuite, in quanto non confacenti alla sua professionalità pregressa e al suo livello di Quadro direttivo (v. verbale: “… Conosco l'appellante per ragioni di lavoro e l'ho incontrato nel 2014 nel mio ufficio di Milano e nel mio ruolo attuale.
ADR: il colloquio fu richiesto dal il quale manifestò la sua non soddisfazione per l'attività Pt_1 lavorativa in essere e chiedeva la sua ricollocazione sulla piazza di Roma per motivi personali. ADR:
Detti motivi erano rappresentati dalla sua difficoltà di sostenere le spese di vita a Milano, spese che avrebbe potuto abbattere rientrando a Roma. ADR: So per conoscenza diretta che all'epoca svolgeva il ruolo di assistente local relation ship manager e si occupava delle pratiche di concessione creditizia della banca del nucleo corporate per la clientela internazionale. ADR: Mi disse di ritenere che le sue competenze non fossero adeguatamente valorizzate in tale ruolo e di voler provare un percorso professionale che gli desse possibilità di crescere;
il colloquio avvenne il 15/04/2014. ADR:
Parlammo con lui e i colleghi di questa possibilità di assegnazione su Roma piazza presso la quale avrebbe dovuto comunque iniziare con i compiti già in essere di assistente, in quanto egli non aveva competenze di gestore relazioni commerciali, competenze che quindi doveva acquisire. ADR: Avv.
Salvagni- Le mansioni di assistente local erano ricoperte dal da settembre 2013, in Pt_1 precedenza aveva fatto parte di un progetto della banca nell'area crediti. ADR: Per quanto riguarda il progetto di rating specialistico ne conosco i contenuti mentre le attività svolte dal in Pt_1 relazione ad esso mi sono state riferite. ADR: Avv. Salvagni- Per quanto riguarda il periodo successivo all'assegnazione a Roma so che il suo ruolo era di assistente, ma non so cosa in effetti facesse in quanto non l'ho visto. ADR: Avv. Salvagni- per quanto riguarda il lavoro a Milano ne conosco la tipologia in ragione del ruolo ricoperto ma non l'ho visto mai lavorare. ADR: Avv.
Salvagni- Dopo la sua assegnazione a Roma fui contattato varie volte dal che mi manifestava Pt_1 insoddisfazione per la sua attività, so che contattò anche altri colleghi tra i quali ricordo
[...]
Io lo sollecitai a impegnarsi perché per raggiungere il livello retributivo e il grado a cui Per_1 aspirava era necessario acquisire le predette competenze di gestore. Facemmo anche indagini per
16 verificare le possibilità alternative per un suo ricollocamento in altri uffici sempre a Roma. So che il
sostenne dei colloqui che poi per motivi vari non ebbero seguito. … ADR: Avv. D'Aversa- So Pt_1 per averne parlato con i superiori del dell'epoca, che egli dal 2013 in poi non ebbe periodi Pt_1 di inattività ma ebbe periodi in cui le sue energie non furono utilizzate in quanto diceva che le sue competenze erano sottoutilizzate e so che noi gliene chiedemmo conto. ADR: Avv. D'Aversa- So che all'epoca il ruolo di assistente era ricoperto anche da quadri direttivi, ne ricordo parecchi, so che
c'era una contrattazione integrativa che lo prevedeva. ADR: Avv. Salvagni- Non so fino a quando ha fatto il local…”).
19. Di poi, con riguardo al periodo dal 2016 fino al 2019, il teste ha riferito che il Testimone_4
aveva svolto compiti di supporto al gestore nel rating e nell'analisi di bilancio, mediante Pt_1 procedure predefinite e data entry dei dati di bilancio delle aziende nella Centrale Rischi, sotto controllo del responsabile (v. verbale: “… Per un certo di periodo gli avevo dato il compito di eseguire analisi di bilancio. E lui riportava sia al capo dello staff che a me. L'analisi di bilancio veniva fatto per tutte le tipologie di clienti. La tecnica di lettura del bilancio pur unica doveva essere adattata a seconda del cliente della sua consistenza o della sua natura ad es. se si trattava di cliente pubblico. Io o il capo dello staff affidavamo al i bilanci da riclassificare lui provvedeva a Pt_1 elaborare i dati poi il tutto andava al gestore che provvedeva a formulare la proposta. I dati venivano inseriti in un sistema informatico ma era necessario valutarli prima dell'inserimento dipendendo da questo l'esito dell'operazione. Per fare un esempio della predetta attività molto banale, posso dire che i crediti a bilancio si distinguono in effettivi o incagliati e come tali vanno inseriti nel sistema ai fini della riclassificazione, in precedenza l'appellante aveva svolto compiti di finanza struttura ai fini predetti. Un altro esempio di procedimento rilevante ai fini della riclassificazione è l'individuazione nel bilancio nella parte del conto economico dei costi bancari distinguendo gli oneri finanziari dai flussi negativi, rilevanti ai fini della valutazione dell'affidabilità del cliente. A.D.R.: La relazione con
l'appellante era faticosa, una volta gli chiesi di riclassificare quattro bilanci, svolse questa attività lentamente e altre volte non gradiva che dessi direttive attraverso il suo capo dello staff. Un'altra volta gli chiesi un'attività in ausilio al nucleo fideiussioni che apparteneva al suo staff, si trattava di un'attività diversa da quelle sue principali e non la volle eseguire. A.D.R.: Non ricordo con precisione
l'anno in cui il ha iniziato a lavorare con me, sicuramente prima del 2017. A.D.R.: Nello staff Pt_1
c'erano dipendenti con vari inquadramenti, anche quadro. A.D.R.: E' vero che i dati della riclassificazione andavano inseriti in un sistema chiamato CEBI, Centrale bilancio, ed è vero che i dati corrispondevano a caselle già esistenti nel sistema tuttavia era necessario individuare nei bilanci le singole voci tendendo conto della relativa nomenclatura e questa scelta dipendeva anche dal clienti
17 dal relativo bilancio e dall'attività espletava, per cui il cliente era più grande il bilancio era più complesso e ad es. se riguardava lavori a commessa durati più anni, lo stato del magazzino e quindi la correlata dichiarazione in bilancio variava a secondo dell'avanzamento dei lavori. A.D.R.: E' vero che i bilanci vanno letti anche attraverso le note integrative che possono essere chiarificatrici se il bilancio è semplice oppure meno se il bilancio è complesso o trasparente in tal caso poteva essere necessario chiamare gli uffici finanziari a tal fine. A.D.R.: Lo staff occupava due stanze al quarto piano a via Zucchelli, era in una di esse con altri componenti dello staff e anche con l'autista Pt_1 che altrimenti non avrebbe avuto posto dove allocarsi…”).
20. Per il periodo successivo al 2020 e fino al luglio 2021, il teste ha riferito che Testimone_5 Pt_1 si era occupato di realizzare report, analizzando i bilanci, estrapolando da essi i dati concernenti la situazione debitoria del cliente secondo gli standard previsti dalla banca e provvedendo al loro commento, con successiva verifica da parte del superiore gerarchico (v. verbale: “…A.D.R.: all'epoca ero responsabile dell'ufficio Credit Solution CIB che fa parte della direzione credito. L'ufficio si occupava dei crediti proattivi ossia di imprese e clienti importanti che versavano in una posizione di potenziale difficoltà economico-finanziaria. All'epoca nell'ufficio cerano 3 coordinatori e 6 specialist tra cui il . Gli specialist lavoravano in team i dossier erano ripartiti tra i Pt_1 coordinatori che poi li distribuivano agli specialist. Gli specialist erano per la maggior parti quadri
e alcuni impiegati. A.D.R.: non ricordo se gli specialist quadri erano o meno dello stesso livello retributivo. A.D.R.: L'attività svolta da tutti consisteva nell'analisi dei bilanci e dei piani Parte_3 economici dei clienti con potenziali difficoltà era poi redatto un documento che era poi trasmesso agli organi deliberanti della banca per adottare le decisioni in merito. Il coordinatore provvedeva a revisionare l'attività degli specialist prima dell'inoltro del documento agli organi deliberanti.
L'attività era revisionata anche dal responsabile dell'ufficio e a salire dai responsabili superiori.
A.D.R.: Per analizzare i dati dei bilanci e dei piani economici si utilizzavano criteri e indicazioni previsti nei regolamenti aziendali ma era tuttavia necessario valutarli in relazione al singolo cliente in quanto l'effettiva impresa dagli stessi esercitata necessitava di valutazioni specifiche uno di questi indicatori era il leverage che confrontava la posizione debitoria del cliente con la sua redditività.
L'analisi dei predetti documenti consisteva nella lettura dei bilanci nella estrapolazione dei dati
d'interesse ad es. sulla situazione debitoria del cliente nella loro esposizione secondo gli standard previsti dalla banca e del loro commento. Lo specialista valuta questi dati in relazione ad una prognosi sullo sviluppo della potenziale difficoltà del cliente. Lo specialista redige la propria valutazione che è poi verificata, commentata dai superiori mentre la rielaborazione del documento passa sempre dal confronto del superiore con lo specialista…”).
18 21. Osserva allora la Corte che le prove raccolte attestano in modo palese la non equivalenza tra le mansioni svolte dall'appellante fino al 2010 e i compiti assegnatigli in epoca successiva e fino a giugno 2015. Difatti, nel mentre un giudizio di tal genere è in radice precluso per il periodo 2014 -
2015, in relazione al quale la società appellata non ha assolto l'onere di dar conto dell'in sé della prestazione richiesta al dipendente, per il periodo residuo al vaglio l'attività del si è profilata Pt_1 priva dei caratteri di elevata e specialistica competenza, ampia autonomia decisionale e correlata gravosa responsabilità che connotavano le mansioni a lui attribuite in origine.
22. Più in particolare, le nuove mansioni hanno avuto ad oggetto compiti caratterizzati da procedure standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili;
dunque, postulavano la spendita di competenze e conoscenze sicuramente specialistiche, ma non certo elevate e fortemente perfezionate quali utilizzate in precedenza dall'appellante come quadro, nonché un'esperienza limitata al circoscritto settore d'interesse, un'autonomia nel contesto operativo di riferimento e una responsabilità contenuta al risultato del compito dato, non certo l'ampia autonomia e la responsabilità della funzione chiesta in origine al lavoratore.
23. Effettivamente, come sostenuto dall'appellante, si tratta di mansioni ascrivibili all'EA III livello III del CCNL applicato, la cui declaratoria è la seguente: “Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica
e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
3. Nell'ambito della predetta declaratoria generale: –nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici;
– nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
19
4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi:
PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 3ª AREA PROFESSIONALE
1° livello retributivo – Profili – cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi
e/o introiti di valori;
– addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari;
– addetti a compiti comportanti l'autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
– addetti ai “terminali” nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
– operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati
o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
– addetti ad attività proprie dell'area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.
4° livello retributivo – Profili – preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
– lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo
o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati”.
Difatti, le nuove mansioni richieste comportavano una delimitata autonomia funzionale, erano circoscritte da direttive superiori e da procedure definite dall'impresa, richiedevano la risoluzione di problemi che presentavano ridotte variabili e gravavano il lavoratore della responsabilità correlata all'esatta esecuzione del compito dato.
24. La formulazione del giudizio di equivalenza, d'interesse, è precluso pure per il periodo successivo al giugno 2015 (data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2103 cc).
Invero, per l'arco temporale fino al settembre 2019 la prova non ha dimostrato la consistenza effettiva delle mansioni assegnate al e, dunque, la loro ascrivibilità al livello III del Quadro. Al fine, Pt_1 ovviamente, non è sufficiente valorizzare l'attribuzione al di un determinato incarico Pt_1 rientrante in astratto nella qualifica di formale inquadramento, dacché anche la nuova versione dell'art. 2103 cc tutela la professionalità del lavoratore, dunque un bene da garantire in concreto e non solo attraverso la sua estrinseca classificazione da parte del datore di lavoro.
20 Invece, quanto all'arco temporale fino al luglio 2021 è emerso che le mansioni attribuite al lavoratore erano inferiori a quelle del Quadro di livello III, in quanto presentavano piuttosto i caratteri dell'EA
III livello III, valendo sul punto le osservazioni già svolte in tema.
25. È dunque accertata la violazione dell'art. 2103 cc da parte del datore di lavoro, il che consente di ritenere applicabile al caso di specie l'art. 1218 cc, che prevede l'insorgenza in capo al debitore inadempiente della responsabilità risarcitoria per i danni che ne sono derivati, salvo che sia dimostrata l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
26. Nel caso di specie, tale responsabilità non è esclusa dagli argomenti addotti al fine dalla società appellata, argomenti incentrati tutti sull'asserita inerzia del lavoratore a fronte della descritta situazione lavorativa, inerzia idonea a produrre -nella prospettazione dell'eccipiente- plurimi effetti giuridici impeditivi e/o estintivi del diritto al risarcimento del danno.
27. Invero, rileva immediatamente la Corte che le testimonianze hanno dimostrato che il aveva più Pt_1 volte lamentato con i suoi superiori la non congruenza delle mansioni svolte con quelle cui aveva diritto, mentre i documenti di causa attestano che il lavoratore aveva richiesto anche in modo formale la riattribuzione di compiti confacenti alla qualifica di quadro (v. docc. 17, 20 fascicolo primo grado appellante).
28. In ogni caso, non vi è riscontro in giudizio di elementi significativi e convergenti utili ad attribuire a una detta -asserita- condotta inerte del lavoratore il significato, concludente e negoziale, di abdicazione del diritto al ristoro dei pregiudizi -che costui assume- patiti in conseguenza dell'inadempimento datoriale.
29. Tanto meno questa asserita inerzia potrebbe essere considerata quale consenso tacito alla peggiorativa variazione mansionariale.
Infatti, l'art. 2103 cc stabilisce all'ultimo comma la nullità degli accordi tra lavoratore e datore di lavoro volti a regolare l'esercizio dello ius variandi in modo difforme da quanto previsto positivamente e, proprio la formulazione della norma, che con dizione inclusiva ha riguardo a “ogni patto contrario”, consente di ritenere compresi nella previsione di legge anche i “patti taciti”, categoria cui andrebbe ricondotto quello invocato dal datore di lavoro nel caso in esame.
30. A ciò si aggiunga, in ragionata aderenza a conformi principio di legittimità, che il “patto di demansionamento” involgente la mera regolamentazione delle mansioni è consentito se la modifica peggiorativa delle mansioni avviene nel precipuo interesse del dipendente e, proprio per questa ragione, è richiesto che il consenso del lavoratore, ove prestato tacitamente, sia comunque apprezzabile in modo univoco e che il patto si perfezioni in un contesto che renda il demansionamento alternativo al licenziamento per l'impossibilità sopravvenuta di assegnare al dipendente mansioni
21 equivalenti alle ultime esercitate. Nondimeno, la società appellata non ha argomentato in alcun modo sull'effettivo rischio di licenziabilità dell'appellante ove costui non avesse accettato di svolgere mansioni meno qualificate.
31. Inoltre, e in via dirimente, va tenuto a mente che la banca datrice di lavoro ha eccepito l'esatto adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 2103 cc, sicché una difesa imperniata sull'esistenza di un “demansionamento legittimo” è in radice incompatibile con un'eccezione di tal genere, rendendo così ultronea la verifica più approfondita della sussistenza in concreto di cause di esonero dell'eccipiente da responsabilità, cause -come si è detto- comunque neppure puntualmente dedotte.
32. Sotto altro profilo, osserva la Corte che l'atto, con cui il lavoratore creditore mette in mora il datore di lavoro per ottenere il ripristino di mansioni confacenti al suo livello inquadramentale, non è -come invece pretende la società appellata- un requisito costituto della fattispecie risarcitoria.
Invero, l'art. 1223 cc connette l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria al solo fatto dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento. Al contrario, la costituzione in mora del debitore, che si realizza nelle forme perviste dall'art. 1219 cc e, in primis, con l'intimazione ad adempiere, produce effetti tipici, quali porre a carico del debitore il rischio in caso d'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1221 cc), interrompere la prescrizione (art. 2943, u.c. cc), determinare il regime di decorrenza degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1223 cc), rendere risolubile il contratto ove il creditore lo richieda a fronte del persistente inadempimento del debitore (artt. 1453 e 1454 cc).
La conferma, che la costituzione in mora non sia un requisito costitutivo della fattispecie risarcitoria,
è peraltro offerta indirettamente dall'artt. 1453, co. 1 cc, che, con specifico riguardo alla obbligazioni con prestazioni corrispettive -qual è l'obbligazione oggetto di causa-, dispone che, in caso di inadempimento, il creditore possa scegliere se intimare l'adempimento (così costituendo in mora il debitore) o chiedere la risoluzione del contratto, facendo salvo “in ogni caso” il risarcimento del danno.
33. Né tale -asserita- inerzia del lavoratore ha determinato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Invero, con ordinanza n. 31558/2021 la Suprema Corte ha affermato: “Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della
22 domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata”.
Nel caso di specie, è dimostrato in giudizio che il demansionamento del lavoratore era ancora in atto al momento della notifica del ricorso originario (e oltre: v. infra), con le palesi conseguenze per quanto qui interessa.
34. In ogni caso, con la sentenza n. 774/2024 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n.
92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tenuto conto che diritto dell'appellante al risarcimento del danno è soggetto a prescrizione decennale, stante la sua fonte contrattuale, che esso al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, non era ancora prescritto e che all'attualità il lavoratore è ancora dipendente della società eccipiente,
è chiaro che il diritto al risarcimento del danno è, comunque, ancora esigibile.
35. Di nessun ausilio alle ragioni dell'appellante, poi, è l'argomento secondo cui il avrebbe rifiutato Pt_1 di svolgere le mansioni attribuite.
Difatti, sul punto ha riferito soltanto il teste dichiarando: “… Ho lavorato con Testimone_5
dal giugno 2020 a luglio 2021 e dico che il suo atteggiamento non è stato proattivo perché Pt_1 diceva di non voler fare questo lavoro in quanto non coerente con la sua professionalità di fatto alcune volte svolgeva i compiti dati altre volte no. A.D.R. avv. Salvato: a seguito della condotta descritta del , io gli ho rappresentato che mi aspettavo da lui che facesse quanto da me Pt_1 richiesto, ho rappresentato questi accadimenti anche ai miei superiori gerarchici e all'ufficio personale non mi risulta che siano state intraprese iniziative disciplinari a suo carico…” (v. verbale).
Dunque, nella stessa prospettazione del teste, si tratta di una condotta del lavoratore limitata nel tempo, sporadica e ritenuta dallo stesso datore di lavoro di scarsa importanza, dal momento che non era stata avviata nei confronti del dipendente alcuna iniziativa sanzionatoria.
36. Va allora tenuto a mente che, ai sensi dell'art. 1460 cc, il rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni inferiori può ritenersi legittimo se è conforme a buona fede (v. Cass. n. 11408/2018) e tale situazione ricorre nel caso di specie, considerato che, all'epoca dei fatti riferiti dal teste, l'appellante aveva visto violato il suo diritto ex art. 2103 cc già da tempo e, già da tempo, aveva tentato un confronto la società datrice di lavoro per ricondurre il rapporto negoziale alla sua fisiologica funzionalità, limitandosi a
23 fronte di tanto alla riferita forma di autotutela, del tutto moderata e dunque ex se priva d'incidenza significativa sul sinallagma contrattuale.
37. Confermata, quindi, conclusione che si è sopra tratta, va allora evidenziato che il ha chiesto il Pt_1 risarcimento di pregiudizi di natura sia patrimoniale, sia non patrimoniali derivati dall'acclarato inadempimento datoriale.
38. Con riguardo, allora, ai danni non patrimoniali, vale rammentare, in continuità con principi di diritto ormai tralatizi, che al fine del loro ristoro il Giudice deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento pregiudizievole, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti c.d. “bagatellari” (v., ex multis, Cass. n. 7766/2016, n.
18746/2016, n. 26805/2017, n. 901/2018).
Questa indagine va condotta, da un lato, tenendo conto della “doppia dimensione fenomenologica” del danno derivante dalla lesione (da ogni lesione) di interessi della persona costituzionalmente protetti, quella di tipo dinamico/relazionale e quella di natura interiore (la sofferenza morale stricto sensu intesa) e, dall'altro lato, tenendo fermo che il danno non patrimoniale risarcibile (come del resto anche il danno patrimoniale) è danno “conseguenza” e non danno “evento” e che la sua valutazione e liquidazione ha riguardo pertanto alle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno e non già all'evento stesso, ciò tra l'altro comportando che, così come la lesione d'un solo interesse può provocare pregiudizi diversi, per converso la lesione d'interessi diversi può provocare pregiudizi identici o sovrapponibili (in questo senso, v. ex multis Cass. n. 9320/2015, n. 11851/2015, n.
901/2018).
Se è vero, dunque, che ogni lesione va indagata nella sua duplice predetta componente dannosa è anche vero che, in caso di illeciti plurioffensivi, se le conseguenze pregiudizievoli rilevate risultino in tutto o in parte sovrapponibili, le stesse non possono essere liquidate due o più volte quanti sono gli interessi lesi cui sono al contempo riconducibili.
Proprio qui si colgono il senso e l'importanza del principio di unitarietà di liquidazione del danno non patrimoniale, il quale non vuol certo dire che, quando l'illecito produca pregiudizi non patrimoniali eterogenei anche in ragione della diversità degli interessi lesi (es. danno alla salute, danno alla libertà personale, etc.), la liquidazione di un tipo di danno non patrimoniale (es. danno alla salute) assorbe sempre e necessariamente tutte le altre, ma vuol piuttosto dire che lo stesso danno non può essere liquidato due volte sol perché lo si chiami con nomi diversi (Cass. n. 9320/2015, cit.).
39. Di poi, con particolare riguardo al danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, lamentato dal , la Suprema Corte, in naturale applicazione dei descritti Pt_1
24 principi generali, ha chiarito che, “É risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (v., ex multis, Cass. n. 24585/2019. V. anche Cass. n. 21527/2024).
40. Ebbene, l'appellante ha assolto l'onere a suo carico, posto che negli atti di causa sono apprezzabili plurimi significativi elementi che, considerati sia individualmente sia nel loro complesso, offrono riscontro ex art. 2729 cc del pregiudizio alla professionalità, di cui egli si duole. Infatti:
- le mansioni proprie del livello di formale inquadramento del (Quadro III livello) sono Pt_1 connotate da competenze altamente specializzate e da attitudine a operare in contesti complessi e con l'autonoma adozione di iniziative operative anche non standard;
- come riconosciuto dall'appellata, dette mansioni sono state disimpegnate lungamente fino al 2010, dunque per un arco di tempo utile, secondo normalità causale, ad affinare il bagaglio professionale del lavoratore, di tipo funzionariale, che quindi a novembre 2010 -inizio del periodo di demansionamento e d'inattività- era, com'è verosimile, pregevole;
- la successiva adibizione del , peraltro in periodi inframmezzati da inattività, a Pt_1 mansioni per il vero meramente impiegatizie, non richiedenti autonomia per la gestione di variabili né responsabilità per i risultati del segmento lavorativo di pertinenza, ha comportato una sotto-utilizzazione del lavoratore, che ha impattato sul suo bagaglio professionale, segnatamente per avere l'appellante perso l'attitudine alle capacità relazionali con clienti di primaria importanza e per non aver mantenuto aggiornate le sue competenze in materie altamente specializzate;
- il lavoratore ha altresì patito un lungo periodo di sostanziale inattività (2014 - 2019), che ha viepiù inciso sulla conservazione del suo livello di competenze, conoscenze e attitudini;
- il lungo periodo di adibizione del EC a mansioni inferiori quanto meno di tre livelli e/o a nessuna mansione ha carattere di gravità, in ragione del percettibile svilimento della prestazione lavorativa, privata della sua componente tecnica e dei caratteri connotanti la funzione del quadro;
25 - anche sul piano dell'immagine dell'appellante all'interno dell'azienda, non può non apparire frustrante, nel contesto lavorativo e nei confronti dei colleghi, la sua adibizione a compiti propri di personale con competenze e funzioni di un livello di gran lunga più basso e, viepiù, la sua condizione di sostanziale inoccupazione, con connessa lesione alla sua dignità morale sul luogo di lavoro;
- la situazione descritta risulta protratta fino al deposito del ricorso di appello, in difetto dell'allegazione e della prova di sviluppi favorevoli della situazione oggetto di causa, situazione che nella stessa allegazione delle parti vede il lavoratore impiegato nei compiti, molto meno qualificati, da ultimo attribuitigli.
41. Poiché la capacità professionale è bene suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto il valore di mercato della prestazione lavorativa è determinato per l'appunto dall'attitudine alle mansioni, la predetta lesione patita dal è, dunque, risarcibile secondo le regole generali della materia. Pt_1
42. Quanto alla liquidazione del ristoro, al fine ben può essere utilizzato quale parametro la retribuzione mensile percepita dal dipendente, tenuto conto delle pronunce di segno conforme rese in materia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa Corte di appello.
Tale retribuzione mensile, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è stata indicata dall'appellante in € 5.828,66 giusta l'ammontare dell'emolumento di cui all'ultima busta paga (v. pag. 38 ricorso originario, v. doc. 1 fascicolo primo grado appellante), senza puntuale e seria contestazione avversaria e, quindi, viene condivisa.
43. Ritiene pertanto la Corte che, in ragione della durata e dell'entità del demansionamento nonché della sua plurioffensività come sopra descritto, il risarcimento del danno patito dal alla Pt_1 professionalità (intesa rettamente come “sfera professionale”) possa essere liquidato in via equitativa
(art. 1226 cc) nella misura;
- del 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento dal 1° novembre 2010 fino al
31 agosto 2014 pari a € 134.059,18 (ossia € 5.828,66 x 50% = € 2.914,33. Da novembre
2010 fino ad agosto 2014 sono 2, 12, 12, 12, 8 mesi ogni anno = 46 mesi;
€ 2.914,33 x 46
- € 134.059,18. Si rileva che nel conteggio attoreo è scritto in modo errato il numero complessivo dei mesi, ma il calcolo poi sviluppato dà il risultato corretto, quale accertato dalla Corte);
- del 100% di una mensilità per ogni mese di demansionamento dal 1° settembre 2014 fino al 31 agosto 2019 pari a € 349.719,60 (sono complessivi 60 mesi da moltiplicare per €
5.828,66);
26 - del 100% di una mensilità per ogni mese di demansionamento da settembre 2019 fino a
31 dicembre 2021, data del deposito del ricorso in appello, pari a € 163.202,48 (sono 4,
12, 12 mesi l'anno = 28 mesi;
€ 5.828,66 x 28 = € 163.202,48),
e così complessivamente € 646.981,26.
44. Sul credito così accertato spettano al lavoratore ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'attualità (momento in cui si è liquidato il credito) fino al saldo.
45. Evidenzia peraltro la Corte che deve essere escluso che la liquidazione del danno fino a dicembre 2021
-dunque, anche per l'arco temporale successivo al deposito del ricorso ex art. 414 cpc e fino al deposito del ricorso di appello- comporti un vizio di ultrapetizione.
Difatti, il lavoratore ha chiesto di essere risarcito fino al momento del ripristino delle mansioni originarie, così formulando un petitum che guarda anche agli sviluppi della fattispecie lesiva allegata a base della causa petendi, invocando dunque implicitamente la natura di illecito permanente del demansionamento, che si rinnova giorno per giorno finché il lavoratore continua a svolgere compiti con professionalità inferiore a quelli di sua spettanza (v. giurisprudenza di legittimità già citata).
Ebbene, se è vero che la domanda in esame non è accoglibile per la parte de futuro rispetto alla pronuncia giudiziale sull'oggetto del contendere per come temporalmente circoscritto (v. infra), giacché il risarcimento, per escludere ingiustificate locupletazioni, deve ripianare pregiudizi effettivi e non certo ipotetici, è altrettanto vero che la Suprema Corte ha chiarito: “Nel rito del lavoro, proposta una domanda risarcitoria con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., la richiesta del risarcimento degli ulteriori danni maturati nel corso del processo e di una somma maggiore rispetto a quella inizialmente indicata in relazione ad un più ampio periodo temporale maturato nel corso dello svolgimento del giudizio, non comporta alcuna immutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non introducendo alcun nuovo tema di indagine sul quale la controparte non abbia potuto svolgere le proprie difese, né un ampliamento del tema sottoposto all'indagine del Giudice, versandosi in tema di conseguenze risarcitorie dipendenti dall'unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo e maturate in corso di causa, e non già di eventi provocati da circostanze diverse successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria un'ulteriore indagine in punto di fatto. (Nella specie, relativa ad una controversia nella quale il ricorrente, dopo aver delimitato temporalmente i danni da demansionamento, nel corso del giudizio di primo grado aveva chiesto il risarcimento anche per gli ulteriori danni verificatisi nel corso del giudizio, la S.C., nel rigettare il ricorso in relazione alla domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti e
"patiendi" proposta con il ricorso introduttivo, ha ritenuto che, in relazione agli importi maturati in corso di causa, la richiesta avesse lasciato inalterati i termini della questione, incidendo solo sulla
27 precisazione del "petitum" mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, immutata la domanda nella sua entità ontologica)” (Cass. n. 17101/2009. V. anche Cass. n. 23949/2013, ultima parte della motivazione, e Cass. n. 31558/2021).
La decisione della Corte si raccorda con questo principio di diritto, posto che il risarcimento attribuito al lavoratore è stato complessivamente liquidato con riguardo al medesimo fatto da lui allegato a fondamento della domanda risarcitoria, ossia l'adibizione a mansioni estranee al livello III Quadro, di sua pertinenza, senza l'aggiunta di circostanze oggettive ulteriori che hanno introdotto nel tema del contendere temi d'indagine nuovi.
Inoltre, il dies ad quem della liquidazione è stato individuato con riferimento a una data -quella del deposito del ricorso di appello- che non solo è certa, ma ha garantito il diritto di difesa a entrambi i contraddittori, i quali invero anche nel grado prendono posizione sui fatti di causa negli atti introduttivi della lite (riproponendo i fatti di causa originari, ovvero indicando elementi accaduti nelle more del processo che incidono sul detto quadro fattuale).
Si tenga viepiù conto dell'evenienza che la società appellata -su cui, si rammenta, grava l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo ex art. 2103 cc- ha essa stessa introdotto il teste ( Tes_5 che ha riferito sul periodo controverso fino a luglio 2021, nondimeno senza allegare la sopravvenienza di una modifica migliorativa della condizione lavorativa del rilevante in suo favore giusta la Pt_1 norma indicata.
46. Con riguardo, invece, alla seconda posta di danno non patrimoniale lamentata dall'appellante, vale premettere che, in forza dell'art. 2087 cc, il datore di lavoro ha l'obbligo di salvaguardare l'integrità psico-fisica e l'integrità morale del dipendente, osservando non solo le norme di fonte legale in materia antinfortunistica, ma anche tutte quelle cautele, pur innominate, che garantiscono un tale risultato.
In particolare, giusta l'art. 18 lett. c) e l'art. 15, lett. d) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m., il datore di lavoro
“nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” ed è tenuto al “rispetto dei principi ergonomici … nella definizione dei metodi di lavoro e produzione”.
47. La Suprema Corte ha poi chiarito l'ambito applicativo di tale norma, affermato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n.
81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
28 lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il lavoratore versava "in condizioni di sostanziale inoperosità", con progressivo "svuotamento" delle mansioni affidate, non aveva verificato se dalla condotta del datore di lavoro, anche se colposa, erano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore a contenuto non patrimoniale) (Cass. n. 33639/2022);
- “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli,
è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi” (Cass. n. 3692/2023.
48. Tenuto conto di questo quadro normativo di riferimento, la Corte ha quindi disposto c.t.u. medico - legale sul seguente quesito:
“Il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, chiesta alle parti ogni necessaria certificazione medica e sottoposto l'appellante ai necessari accertamenti:
-dica quali siano le malattie a carico dell'appellante;
-dica se queste malattie siano o meno in nesso di causa ovvero di concausa, per la loro insorgenza ovvero per il loro aggravamento anche tenuto conto di condizioni preesistenti o coeve, con la prestazione di lavoro di pertinenza dell'appellante nel periodo dedotto in giudizio, essa considerata nei termini in cui è stata descritta nel ricorso ex art. 414 cpc;
-dica se da tali patologie sia residuato o meno all'appellante un danno biologico;
-nella prima ipotesi, dica quale sia la percentuale di danno determinato con criteri civilistici;
ove detta percentuale sia superiore al 6%, detragga il valore della prestazione riconosciuta ovvero riconoscibile dall' e destinata a ristorare, in forza del Dlgs CP_5
38/2000 il danno biologico permanente, se del caso valutando in capitale la quota della
29 rendita, autorizzandolo al fine, ove necessario, ad accedere ai competenti uffici dell' CP_5 nonché a richiedere all'Istituto assicuratore informazioni utili”.
49. Il c.t.u. ha così risposto al quesito:
“… ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA: tonsillectomia a 6-7 anni. Asportazione di granuloma a livello ombelicale nel 2024. Nega ulteriori patologie degne di nota.
Riferisce che dal 2010 ha iniziato a soffrire di attacchi di panico;
tale disturbo si è protratto sino al
2014 e non è più residuato.
Si è sottoposto a controlli da parte del Dott. psichiatra e del Dott. , psichiatra;
ha Per_2 Per_3 assunto terapia antipanico con paroxetina.
Dichiara che attualmente presenta ancora difficoltà nel sonno (risveglio precoce); avverte un forte sentimento di frustrazione, di stress con tremori alle mani insorti dal 2019 (è in cura con Gabapentin
300 mg sia per il tremore che per l'ansia).
Da 2 anni, nell'ambito della prevenzione dell'ipertensione arteriosa sofferta dal padre, assume
Triatec 5 mg.
Dichiara che l'ansia e lo stato di tensione è attualmente abbastanza controllata dalla terapia con
Gabapentin.
…
Allo stato attuale, esaminata la documentazione in atti, considerata l'evidenza clinica emersa in sede di accertamenti, è possibile affermare che l'appellante IN ATTO è affetto da un disturbo dell'adattamento non complicato aspecifico, con ansia e umore depresso, frustrazione latente, insoddisfazione latente
….
All'attuale obiettività clinica è stato possibile rilevare: si tratta di soggetto in buone condizioni generali;
all'esame delle funzioni psichiche si è accertato: soggetto curato nell'aspetto e nel vestiario con atteggiamento validamente collaborativo, sostanzialmente sintonico, accessibile e disponibile al colloquio;
risulta normalmente orientato nel tempo e nello spazio e rispetto alle cose e alle persone.
Non emergono apparenti deficit di critica e di giudizio né alterazioni delle capacità mnesiche sia per quanto riguarda la fissazione che la rievocazione dei ricordi. Il tono dell'umore appare orientato in senso sfumatamente depresso con tensione interiore che si accentua nel rammentare le note vicende lavorative, che riferisce da lui vissute come estremamente avversative. Sono presenti tremori a carico di entrambe le mani (al riguardo l'appellante riferisce insorgenza di tremori dal 2019). Dichiara che non presenta più disturbi con attacchi di panico.
30 L'obiettività attuale rilevata dal sottoscritto nel corso della presente indagine peritale ha permesso di inquadrare la distimia sofferta nell'ambito di un disturbo di adattamento non complicato aspecifico con ansia e depressione, frustrazione latente, insoddisfazione latente.
Si deve rimarcare che, nel caso di specie, al fine di un inquadramento valutativo corretto nell'ambito della valutazione del danno eventualmente residuato in rapporto causativo con i riferiti fatti di lavoro, risulta indispensabile eseguire una approfondita disamina dei dati documentali a disposizione del sottoscritto: è emerso che sussiste in atti solo una relazione clinica e valutazione psicodiagnostica redatta in data 17/2/2020 dal dott. , psicologo/psicoterapeuta, che riferisce vari Persona_4 controlli specialistici psichiatrici, che peraltro il sottoscritto non ha potuto prendere in visione, per cui non risulta possibile approfondire in modo adeguato l'iter diagnostico.
Sussistono pertanto difficoltà nel ritenere valido ed acclarato il nesso di causalità tra l'asserito comportamento illegittimo datoriale e l'insorgenza di una patologia a causa della totale carenza documentale attestante un alterato status di natura psichiatrica.
Per quanto concerne la eventuale percentualizzazione del danno alla integrità psicofisica quale conseguenza della patologia psichiatrica, a motivo della mancanza di elementi strutturali e diagnostici e medici in ambito psichiatrico non si è in grado di inquadrare appieno, la natura e gravità dello sfumato stato d'ansia tuttora presente e rilevato clinicamente;
in particolare non esiste un qualche documento sanitario comprovante uno stato di patologia acuta protratto e come tale in grado di provocare una cronicizzazione del quadro.
Inoltre, risulta difficoltoso riconoscere la sussistenza di uno stretto rapporto causativo tra la asserita ancorché sfumata distimia accertata e i riferiti fatti lavorativi vissuti come avversativi;
volendo comunque esprimere una valutazione percentuale secondo parametri con riferimento al danno CP_5 biologico di cui all'art. 13 del Dlgs 38/2000 dall' , è possibile valutare il quadro clinico CP_5 attualmente accertato con una percentuale di danno biologico permanente nella misura al 5%
(cinque per cento) (e pertanto al di sotto della franchigia); al riguardo si segnala che nella guida valutativa sono descritti unicamente i disturbi post traumatici da stress, per cui vi è necessità CP_5 di procedere con criterio analogico con riguardo alle infermità non espressamente previste nel baréme . CP_5
Per quanto concerne la valutazione del danno biologico determinato con criteri civilistici secondo le tabelle redatte sotto l'egida della SIMLA, si tratta -nel caso di specie- di un disturbo dell'adattamento non complicato, aspecifico con ansia e depressione, frustrazione latente, insoddisfazione latente, con un quadro particolarmente sfumato, che deve essere valutato nella misura del 5% (cinque per cento) con riferimento alla validità biologica del soggetto.
31 Pertanto, il valore della prestazione eventualmente riconoscibile dall' e destinata a ristorare, CP_5 in forza del Dlgs 38/2000, il danno biologico permanente, è sovrapponibile al grado di danno biologico accertato e comunque verte totalmente nella franchigia . CP_5
Volendo rispondere alle note controperitali redatte dal Dott. per conto del Sig. , Persona_5 Pt_1
è doveroso segnalare che -così come dichiarato anche dal dott. Persona_4 psicologo/psicoterapeuta che ha redatto in data 17/2/2020 relazione clinica e psicodiagnostica- il quadro clinico ha presentato nel tempo un andamento caratterizzato da un miglioramento significativo.
Il sottoscritto ha ripercorso correttamente l'iter clinico del;
ha altresì ribadito che sussiste in Pt_1
Per_ atti solo la relazione clinica e la valutazione diagnostica redatta dal Dott. (psicologo), che riferisce vari controlli specialistici psichiatrici che peraltro non sono stati depositati nel fascicolo telematico, per cui non è stato possibile approfondire in modo adeguato l'iter diagnostico;
non è stata prodotta alcuna documentazione attestante neppure un giorno di malattia e non risulta accettabile dal punto di vista medico-legale come verosimile una terapia farmacologica di cui non si produce alcuna documentazione.
Chiaramente la ricostruzione di un nesso causale in medicina legale non può prescindere dall'elemento documentale che permette di attestare lo stato di patologia, eventuali postumi residuati
e la derivazione causale con un qualche evento. Dal 2010 sino al 2020 non esiste alcun documento medico;
l'unico documento su cui il consulente di parte appellante basa l'attestazione della asserita patologia patita è costituito da una relazione psicologica e non medica, che risulta assolutamente impropria sia per giustificare lo stato di malattia ma soprattutto per valutarne ed attestarne eventuali postumi.
Pertanto, la correlazione della patologia diagnosticata allo stato attuale e i fatti accaduti tra il 2010
e 2020 desta al sottoscritto non poche perplessità per ciò che attiene il nesso di causalità tra l'asserito comportamento illegittimo datoriale e l'insorgenza della patologia stessa.
Alla luce di quanto sopra il sottoscritto ha ribadito che la sfumata sindrome distimica, che potrebbe essere posta in relazione di causa ad effetto con i fatti lavorativi riferiti come avversativi, può essere verosimilmente valutata nella misura del 5%; non esistono i presupposti per una rivalutazione del danno nella misura dell'8% ipotizzata dal Dottor Persona_5
Si rimarca che il fatto che il sottoscritto non abbia ritenuto necessario far sottoporre l'appellante ad ulteriori controlli specialistici non rappresenta una contraddizione con l'asserzione di non essere “in grado di inquadrare appieno la natura e gravità dello sfumato stato d'ansia tuttora presente e rilevato clinicamente”, in quanto a causa della totale carenza documentale esistente in atti risulta
32 estremamente complesso se non impossibile colmare tale carenza con una eventuale certificazione attuale…”.
50. La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., che ha riscontrato in modo esaustivo il quesito postogli, argomentando al fine senza errori logici, giuridici e medico -legali.
51. In particolare, al riguardo vale premettere che, sulla fattispecie d'interesse, la Suprema Corte ha in effetti affermato il principio di diritto, secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (v. ex multis, Cass. n. 38123/2021).
52. Va però tenuto a mente che la Suprema Corte ha pure chiarito: “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti “(Cass. n. 8773/2018).
Inoltre, con la più recente sentenza n. 9468/2025 la Suprema Corte ha ribadito che “… va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del 2012, 8773 del 2018,
9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr. Cass. S.U. n. 576 del 2008 e succ. conf.)…” (v. in motivazione).
53. Dunque, è vero che, ove sussistano più cause cui ricondurre una malattia, ciascuna di esse è da considerare, quanto a forza eziologica, equivalente alle altre, ma è altrettanto vero che, intanto si può parlare di causa di lavoro rilevante ai fini che interessano, in quanto la lavorazione, per condizioni o modalità di espletamento, abbia esposto il lavoratore a un rischio tecnopatico probabile in concreto e
33 non soltanto possibile in astratto. Di conseguenza, la lavorazione cui è addetto il lavoratore deve essere tale da averlo esposto a un reale rischio di contrarre la malattia, sì da aver contribuito alla sua insorgenza o al suo aggravamento.
54. Ebbene, il c.t.u. ha formulato il suo giudizio appunto escludendo la probabilità di un nesso eziologico tra la situazione lavorativa denunciata come avversativa dal e il quadro nosologico da lui Pt_1 presentato all'attualità e lo ha fatto dando ragionevolmente spazio, al fine, alla mancanza di riscontri clinici dell'evenienza che lo “sfumato stato d'ansia”, che affligge il , fosse il frutto di uno stato Pt_1 morbigeno acuto coevo alle condizioni occupazionali, protrattosi nel tempo e quindi cronicizzatosi.
Difatti, come deve dirsi secondo normalità causale, una malattia diagnosticata all'attualità, per essere espressione di una condizione di salute preesistente, non può che essere una malattia caratterizzata da sintomi persistenti e da un decorso lento, che richiede un costante trattamento medico;
dunque, deve essere una condizione di salute interessata via via da accertamenti clinici e da trattamenti terapeutici, che vanno ex se dimostrati con pertinente documentazione sanitaria.
Anzi, questa prova è viepiù necessaria laddove -come nel caso di specie- la malattia diagnosticata al lavoratore consista in una “sfumata distimia”, ossia in una deflessione del tono dell'umore del tutto lieve, che, come tale, necessita di accertamenti clinici più che costanti al fine di acclararne la durevolezza.
55. Il convincimento della Corte non è condotto in senso contrario dalle critiche che l'appellante ha opposto al giudizio medico -legale del c.t.u..
56. Difatti, il ha richiamato tre certificati medici del dott. relativi all'assenza Pt_1 Persona_6 dal lavoro per sindrome ansioso-depressiva per i seguenti periodi: 30 - 31 maggio 2018; 12 - 14 giugno 2018; 3- 4 luglio 2018.
Nondimeno, si tratta di certificazione che, all'evidenza, attesta una sintomatologia momentanea con prognosi modestissima e che quindi non è idonea a riscontrare l'allegata severa storia clinica del lavoratore, viepiù in difetto di altri significativi elementi dimostrativi di quanto preteso, quale in particolare la prescrizione di una confacente farmacoterapia volta a sollevare il tono dell'umore dell'appellante, ovvero di una prolungata psicoterapia cui lo stesso si sarebbe sottoposto.
57. Non sono di ausilio alle ragioni dell'appellante nemmeno i certificati medici prodotti nel grado. In particolare, si tratta:
- del certificato di visita neurologica del 21 marzo 2022, che attesta: “Paziente con storia di sospetta ischemia celebrale, disturbo d'ansia ed attacchi di panico. Tremore essenziale in terapia del Gabapentin. Da alcuni mesi difficoltà nella eiaculazione.
Si richiede RMN encefalo senza m. di c. RMN del rachide in toto.
34 Terapia: Gabapentin 300 mg…
Da rivalutare a breve + EMG e neurografia arti inferiori con studio del nervo pudendo”.
- del referto delle RMN del 30 marzo 2022, che attesta: “esiti di pregressa lesione vascolare ischemica … Reperto di disco-spondiloartrosi cervicale di maggior rilievo a carico di C4-
C5, C5-C6 e C6-C7. Protrusione posteriore ad ampio raggio del disco intersomatico C4-C5 con riduzione dello spazio epidurale anteriore. Di maggior rilievo la protrusione posteriore ad ampio raggio, mediana-paramediana sinistra, del disco intersomatico C5-C6 con lieve impronta sul versante ventrale del sacco durale. Protrusione posteriore ad ampio raggio, medianaparamediana, del disco intersomatico C6-C7 con lieve riduzione dello spazio epidurale anteriore. … Segni di spondiloartrosi dorsale … Segni di spondiloartrosi lombare.
Segni involutivi disidratativi si osservano a carico dei dischi intersomatici L3-L4, L4-L5 e
L5-S1 ipointensi nelle sequenze a TR lungo. Protrusione posteriore ad ampio raggio, medianaparamediana, dei dischi intersomatici L3-L4 e L4-L5 con lieve impronta sul versante ventrale del sacco durale. Protrusione posteriore ad ampio raggio, mediana- paramediana, del disco intersomatico L5-S1 con parziale impegno del versante prossimale del forame di coniugazione sinistro… Cisti radicolare di circa 16 mm all'altezza di S2 …”;
- del certificato di visita neurologica del 2 maggio 2022, che attesta: “Terapia: Gabapentin
300 mg … Neurodine … Normast 600 mg”;
- di cinque ricette mediche elettroniche del 14 giugno 2023, 11 ottobre 2023, 1° febbraio
2024, 16 luglio 2024 e 6 settembre 2024 con prescrizione del Gabapentin.
58. Vale allora evidenziare -così come dimostrato dall'appellata: v. documenti nel fascicolo di secondo grado- che:
- il Gabapentin è un farmaco per il trattamento dell'epilessia e del dolore neuropatico periferico;
l'integratore Neurodine è un coadiuvante nei casi di dolore neuropatico;
l'integratore Normast è volto al trattamento di neuropatie periferiche e del dolore lombare.
Dunque, si tratta di una terapia che non riguarda la distimia presentata dal lavoratore;
- l' , ai fini del controllo degli effetti indesiderati, sollecita gli Controparte_6 assuntori del Gabapentin a informare “…il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto medicinali per convulsioni, disturbi del sonno, depressione, ansia o altri problemi neurologici o psichiatrici..”. Tuttavia, il non ha dimostrato di aver Pt_1 assunto, contestualmente alla terapia con il Gabapentin, anche uno specifico farmaco antidepressivo per far fronte alla già menzionata patologia distimica.
35 59. Portando a sintesi le osservazioni svolte, si deve allora dire che l'appellante non ha assolto l'onere di provare il danno biologico asseritamente patito a causa della condotta datoriale denunciata, con inevitabile infondatezza della pretesa al relativo risarcimento.
60. Per completezza espositiva, va aggiunto che, per la decisione sulla questione fin qui conosciuta, non ha alcun peso l'esame delle deduzioni dell'appellante concernenti l'avvenuta irrogazione, nel periodo oggetto di causa, di due sanzioni disciplinari, dell'avvenuta sua assegnazione a un ufficio disagevole e delle altre condotte datoriali denunciate come avversative.
Difatti -e in disparte ogni diversa considerazione in merito-, si tratta di condotte datoriali che, pur ove fossero in ipotesi accertate come illegittime, non esonererebbero comunque il lavoratore dal dimostrare la sussistenza di una lesione alla sua sfera biologica, da esse derivante e risarcibile alle condizioni già descritte, onere per quanto esposto non assolto dal . Pt_1
61. Resta altresì assorbito l'esame dell'eccezione d'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico riproposta al grado dall'appellata avuto riguardo all'art. 10 del TUIL.
62. Per completare l'esame delle ragioni creditorie azionate dal lavoratore, osserva la Corte che il Pt_1 ha allegato di aver subito anche un danno per la sofferenza patita e un danno da perdita di chance.
63. Tuttavia, non risultano dedotti nel tema dell'appello argomenti specifici e prove per avvalorare l'esistenza nel caso di specie di un danno “esistenziale” autonomamente risarcibile, in quanto espressione di lesioni a beni interessi di rilevanza costituzionale, non bagatellari, in sé differenti dalle poste già considerate dalla Corte ristorabili e, in effetti, ristorate (in questo senso v., ex multis, Cass.
n. 28742/2018).
64. Con riguardo, invece, al danno da perdita di chance, osserva la Corte che, per consolidata giurisprudenza di legittimità -a cui si accede e a cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc-, tale pregiudizio consiste nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito del debitore ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (v. Cass. n. 2737/2015).
Più in particolare, questo danno consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tener conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto ed esige la prova, anche presuntiva purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (v. Cass. n. 18207/2014, n. 16877/2008,
n. 19604/2016, n. 2293/2018).
36 Al riguardo, la Suprema Corte richiama un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili (cfr. Cass. n. 15759/2001; v. anche Cass. n. 22524/2004).
Occorre inoltre aggiungere, sulla scorta della pronuncia della SS.UU. n. 6752/2006, che l'inadempimento del datore di lavoro per violazione di obblighi derivanti dal contratto è regolato dagli artt. 1218 e 1223 cc, sicché anche nel caso di danno da perdita di chance vale la distinzione tra
“inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento, restando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio.
Incombe, ovviamente, su chi se ne duole allegare e provare effettività ed entità del pregiudizio addotto.
65. Tuttavia, sul punto il non ha riproposto al tema dell'appello elementi univoci e di sicuro Pt_1 riscontro oggettivo, idonei a offrire adeguata dimostrazione della perdita di possibilità di vantaggi economici connessi alla violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi a suo carico, con i negativi effetti dell'art. 2697 cc.
66. Pure infondato è il motivo di appello sub g).
67. Vale premettere che, in relazione alla questione d'interesse, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il godimento a titolo gratuito dell'alloggio costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce e costituisca, dunque, emolumento collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni e non piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa;
in quanto condizione di miglior favore, quale componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non è coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost. nè è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c., non essendovi compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa
o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. (Cass. n. 38169/2022).
Con la sentenza n. 25985/2018 la Suprema Corte, in coerenza con precedenti conformi, aveva peraltro già chiarito: “…3. in via preliminare, occorre considerare che i fringe benefits sono quei beni o servizi che le imprese accordano ad alcuni dipendenti, in aggiunta alla retribuzione e che, proprio con riferimento all'attribuzione del godimento di un alloggio, questa Corte ha affermato che essa costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del
37 dipendente che ne fruisce, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti (Cass. 12 aprile 1995, n.
4197; Cass. 22 giugno 2004, n. 11644; Cass. 26 luglio 2006, n. 17013): non avendo natura retributiva le voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore (Cass. 31 agosto
2018, n. 21519; Cass. 20 settembre 2022, n. 27534, entrambe in riferimento alla computabilità o meno nella base di determinazione del T.f.r.);
3.1. nel caso di specie, il godimento a titolo gratuito dell'alloggio, assicurato al lavoratore per un periodo continuativo di un quinquennio circa (integrante pattuizione tacita per la libertà di forma del contratto di lavoro e dei suoi elementi), è tuttavia emolumento non collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni (di addetto alla manutenzione, occupato nella gestione del verde), quanto piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa (in Milano) lontano dal luogo di residenza (Rimini);
3.2. in quanto condizione di miglior favore, esso è componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost., che si riferisce ai minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva e idonei a garantire la proporzionalità della retribuzione stessa alla qualità e quantità del lavoro prestato (Cass. 18 marzo 2013, n. 6709): sicché, neppure è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c. c., dovendo il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, così garantito, essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, ossia attinenti alla professionalità tipica della qualifica rivestita;
non essendo compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati (Cass. 6 dicembre 2017, n. 29247; Cass. 24 agosto 2021, n. 23329)…”.
68. Esaminando la fattispecie controversa in questo quadro normativo di riferimento -ritenendo la Corte di dar seguito ai riferiti principi di diritto-, va allora osservato che dall'esame degli atti di causa non si evince alcun elemento a sostegno del carattere retributivo del benefit alloggio, di cui l'appellante aveva fruito fino al 2009, dacché, per come emerge dalle stesse allegazioni attoree, la sua erogazione era stata collegata al fatto che la prestazione lavorativa era eseguita nella sede di Milano, diversa da quella residenza del , e non anche all'intrinseca gravosità della detta prestazione. Pt_1
69. D'altro canto, nel grado l'appellante si è limitato a ribadire l'allegato carattere retributivo dell'emolumento, ma non ha indicato la prova che ne avvalorerebbe la sinallagmaticità con l'in sé della prestazione lavorativa, piuttosto che con specifici disagi connessi alla sua esecuzione.
38 70. Di conseguenza, la revoca del beneficio foresteria, operata dal datore di lavoro da un certo momento in poi, non ha fatto sorgere in capo al il diritto a ottenere il pagamento del relativo controvalore Pt_1 economico al fine di mantenere il pregresso livello retributivo.
71. Sotto altro profilo, osserva la Corte che il Tribunale ha respinto la pretesa del lavoratore, al vaglio, sull'assunto che la società datrice di lavoro aveva “… applicato, in sostituzione del meccanismo del
“contributo alloggio” previsto dal CCNL vigente all'epoca dell'assegnazione del lavoro a Milano, la disciplina della fornitura dell'alloggio prevista dall'art. 72 secondo cui: “L'azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l'alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell'art. 1 del d.m. 5 marzo 1999 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale)”. “Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per
i trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999).
Pertanto, in conformità̀ a tali disposizioni contrattuali, l'assegnazione dell'alloggio, iniziata nel novembre 2001 è legittimamente terminata nel novembre 2009 (d'altra parte appare estremamente significativo che il ricorrente non abbia mai sollevato alcuna obiezione in proposito). Peraltro la
Cassazione ha ripetutamente affermato la validità delle clausole della contrattazione collettiva o aziendale che prevedono il diritto all'alloggio fissandone presupposti ed elementi costitutivi al di fuori di ogni previsione legislativa...” (pagg. 5, 6 sentenza).
72. Osserva allora la Corte che la società datrice di lavoro ha allegato fin dall'originaria memoria il contenuto dell'art. 72 del CCNL Credito, applicato dal Giudice di primo grado per comporre la controversia sul punto in esame.
L'appellante, dal canto suo, lamenta -tra l'altro- l'omesso rilievo, da parte del Tribunale, della mancanza di prova di tale disposizione collettiva, per omessa produzione, ad onere della controparte, del contratto collettivo vigente pro tempore.
Nondimeno, l'appellante non ha contestato che il contenuto della clausola collettiva in parola fosse proprio quello riportato dalla società datrice di lavoro nella memoria ex art. 416 cpc, sebbene una tale contestazione fosse esigibile, in quanto il CCNL Credito è, pacificamente, applicato al rapporto di lavoro tra le parti e, dunque, rientra nella sfera di conoscibilità del lavoratore.
In senso contrario non può certo considerarsi sufficiente l'evenienza che nella prima difesa utile il avesse ribadito la natura retributiva del benefit alloggio, perché la contestazione che qui Pt_1 interessa avrebbe dovuto piuttosto involgere il contenuto oggettivo della detta clausola, in ordine al
39 quale, invece, non risulta sollevata alcuna conferente e specifica critica, neppure nel ricorso introduttivo del grado.
73. Corollario di quanto fin qui premesso è che -più correttamente rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale- nel caso di specie la relevatio ab onere probandi ha riguardato l'esistenza della norma collettiva in esame, mentre costituisce giudizio ex art. 116 cpc l'applicazione di tale norma ai fatti controversi e la dedotta conseguente perdita del diritto del lavoratore al benefit dopo otto anni dalla data d'inizio della sua erogazione.
74. In ogni caso, la lacuna probatoria censurata dall'appellante può ritenersi colmata considerando che l'appellata ha prodotto nel grado i testi dei CCNL Credito vigenti nel periodo di rilievo in giudizio e tali documenti ben possono essere acquisiti al tema probatorio giusta l'art. 437 cpc (Cass.
n. 11845/2018), trattandosi di prove decisive a dimostrazione di un fatto impeditivo del diritto controverso -come si è detto, tempestivamente allegato- e che si collocano nel solco di una pista probatoria già tracciata -in specie, la reiterazione della clausola di cui all'art. 72 CCNL 1999 nelle tornate contrattuali successive, dedotta dalla società datrice di lavoro nella memoria originaria, mentre è in atti fin dal primo grado il CCNL 2015, che effettivamente la riporta all'art. 88-.
75. Da quanto fin qui postulato deriva allora che, secondo le previsioni del contatto collettivo, effettivamente l'appellante non aveva più diritto al benefit foresteria dopo otto anni dall'inizio della sua erogazione, fermo restando che le osservazioni già svolte circa la mancata dimostrazione della natura retributiva di tale benefit escludono viepiù il suo diritto a mantenerne il controvalore economico.
76. Sotto altro ulteriore profilo, osserva la Corte che la ratio decidendi sottesa dal Tribunale alla statuizione impugnata è duplice, dacché si fonda sia sull'argomento fin qui esaminato, sia sull'argomento per cui l'assenza di qualsiasi contestazione del a fronte della revoca del Pt_1 benefit, avvenuta nel 2009 e doluta con il ricorso originario del 2020, è significativa della legittimità del provvedimento datoriale.
77. Ebbene, questo secondo argomento fa evidente leva sull'esistenza di una condotta del da Pt_1 considerare concludente all'effetto negoziale di acquiescenza al nuovo assetto giuridico-patrimoniale inter partes, assetto che quindi risulta legittimo anche per questa via, ma non è stato attinto da alcuna specifica critica da parte dell'appellante, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc.
78. Pertanto tale argomento -giusto o sbagliato che sia- continua a sostenere in modo autonomo l'affermata, dal Tribunale, insussistenza del diritto controverso, in esame.
79. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, risulta quindi che la statuizione impugnata va confermata con questa più ampia e precisa motivazione.
40 80. Pure infondato è il motivo di appello sub h).
Invero, il Tribunale ha ritenuto che la domanda attorea fosse circoscritta al pagamento delle differenze retributive ovvero al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del benefit foresteria, così escludendo implicitamente che l'azione era stata introdotta anche per ottenere il pagamento del premio Lecoip.
Si tratta di ratio decidendi fondata sull'esatta lettura del ricorso originario, che infatti nelle conclusioni ivi formulate non include un petitum con tale oggetto.
81. D'altro canto, l'appellante non ha sottoposto a specifica censura il riferito convincimento del
Tribunale, deducendo, come suo onere, qual era l'errore percettivo o valutativo in cui -asseritamente- sarebbe incorso il Giudice di primo grado, ma si è piuttosto risolto a modificare nel grado le conclusioni, inserendovi, per l'appunto, la domanda in questione (v. punto 7 delle conclusioni di cui al ricorso ex art. 434 cpc).
Fondatamente, quindi, la società appellata ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda, dacché essa costituisce un novum nel tema del contendere, come tale precluso dall'art. 437 cpc.
82. Resta quindi infondata la doglianza dell'appellante, di avvenuta violazione da parte del Tribunale dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda in parola, domanda che, invece, anche nel grado è inesaminabile nel merito.
83. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va condannata a pagare a Controparte_1 Pt_1
la somma complessiva di € 646.981,26 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento
[...] in relazione al periodo 1° novembre 2010 – 31 dicembre 2021, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'attualità fino al saldo.
84. Non vi è peraltro dubbio sulla legittimazione passiva di rispetto all'obbligazione Controparte_1 accertata, perché l'odierna appellata non ha sollevato alcuna seria questione in merito e, in ogni caso, perché tale legittimazione va affermata in virtù sia delle -incontestate- vicende societarie che hanno interessato i precedenti datori di lavori del , sia dell'avvenuta cessione del contratto di lavoro Pt_1 individuale dell'appellante dall'ultimo di essi alla società convenuta, sia, infine, della fusione per incorporazione di Banca IMI spa in (art. 2504 bis, co. 1 cc nel testo applicabile Controparte_1 ratione temporis;
art. 1406 cc. V. pag. 4 memoria originaria).
85. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza prevalente, sebbene non integrale, della società appellata (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito attribuito al lavoratore);
41 - in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il primo grado, va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Per il secondo grado, va inclusa la fase istruttoria, che è stata svolta. Per entrambi i gradi, va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, comunque prive di profili di novità, e dell'impegno procuratorio profuso.
86. Le spese di lite sono altresì distratte in favore dell'Avv. Michelangelo Salvagni, procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario (pur se costituito solo in secondo grado, v. Cass. civ. n.
16244/2019: “L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il Giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori;
tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo”).
87. Le spese di c.t.u. sono liquidate con separato decreto e sono poste a carico solidale delle parti nei confronti del consulente dell'ufficio e in misura della metà per ciascuna di esse nei rapporti interni, tenuto conto del precipuo interesse dell'appellante all'espletamento del mezzo e dell'esito, per lui negativo, dell'accertamento tecnico medico-legale (sulla possibilità di ripartire le spese di c.t.u. anche in modo diverso dal regime adottato per le spese di lite, quale espressione del potere del Giudice di compensare in parte gli oneri processuali, v. Cass. n. 17739/2016).
88. Infine, ai sensi dell'art. 336 cpc, la società appellata va condannata a restituire all'appellante le spese di lite del primo grado, pagatele dal nelle more del giudizio (v. bonifico del 7 marzo 2022, in Pt_1 atti;
circostanza incontestata).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
42 Condanna a pagare a la somma complessiva di € 646.981,26 a titolo Controparte_1 Parte_1 di risarcimento del danno da demansionamento in relazione al periodo 1° novembre 2010 – 31 dicembre 2021, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'attualità fino al saldo.
Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 12.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 20.000 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone a carico solidale delle parti nei confronti del c.t.u. e in misura della metà per ciascuna nei rapporti interni.
Condanna la società appellata a restituire all'appellante quanto già pagato a titolo di spese del giudizio di primo grado.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 2 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3887/2021 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. M. Salvagni giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti M. Marazza e D. De Feo giusta procura in atti
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 8059/2021, pubblicata il 18 novembre 2021 e notificata il 25 novembre 2021.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc esponeva: Parte_1
− dal 1999 era stato dipendente di Intesa Banca Commerciale Italiana spa, per poi passare nel
2007, a seguito di fusione societaria per incorporazione, alle dipendenze di Banca IMI spa, controllata al 100% da , e dal 1° settembre 2014 alle dipendenze di Controparte_1 quest'ultima società per cessione di contratto individuale di lavoro ex art. 1406 cc;
− al momento dell'assunzione era stato inquadrato nella III EA professionale I livello retributivo del CCNL Credito e dal 1° settembre 2006 era stato inquadrato nel III livello retributivo della categoria Quadri direttivi;
− dall'assunzione fino al 2001 aveva seguito un percorso professionale specifico arricchito via via di contenuti, operando in filiali collocate su tutto il territorio nazionale della Banca
Commerciale Italiana. Successivamente e fino a tutto il 2010 era stato inserito nell'EA funzione Investment Banking presso la direzione centrale di Milano, fornendo consulenza specializzata in operazioni di finanza straordinaria a società e a clientela selezionata;
− a partire dal 2001 la società datrice di lavoro aveva incrementato il suo trattamento economico, riconoscendogli anche un benefit consistente nell'assegnazione di un alloggio a titolo gratuito -in particolare, in un immobile di prestigio nel centro di Milano per un controvalore annuo pari a € 13.944,33, oltre alle spese condominiali fisse per € 2.324,05-;
− inaspettatamente, nell'anno 2010, mentre era ancora in forze presso la sede di Milano di
Banca IMI, gli erano state sottratte le descritte funzioni apicali ed era stato assegnato al ramo creditizio della capogruppo tramite distacco, dapprima in una task force Controparte_1 nell'Ufficio Special Situations all'interno dell'EA MID – Corporate della capogruppo e, dopo alcuni mesi, in un'altra task force denominata Fast Tracking Controparte_1 appartenente all'Ufficio della capogruppo e sempre peraltro CP_2 Controparte_1 tramite distacco- volta all'individuazione della qualità dei dati di rating aziendali e conseguente loro valutazione specialistica;
2 − conclusa l'attività della task force nell'Ufficio Special Situations Banca, a marzo 2011 IMI non lo aveva riassegnato alla sua funzione originaria nell'ambito dell'EA Investment
Banking, ma lo aveva distaccato sino al mese di maggio 2011, senza alcuno scopo, presso la capogruppo in un ufficio di Via Manzoni a Milano, lasciandolo privo di Controparte_1 mansioni;
− nel 2013 era stato poi assegnato all'Ufficio Foreign Corporates, sempre presso la capogruppo a Milano, con qualifica di Assistente Local Relationship Manager -funzione Controparte_1 di supporto al gestore per il disbrigo di pratiche amministrative attinenti al ruolo del gestore stesso-, posizione per la quale era prevista la presenza di un gestore, nel caso concreto invece assente;
− nel settembre 2014 il suo contratto individuale di lavoro era stato ceduto da Banca Imi Spa
a ed egli era stato trasferito presso la sede della società a Roma. In tale Controparte_1 sede era stato ancora privato delle mansioni corrispondenti al suo livello d'inquadramento, in quanto era stato essenzialmente relegato in un ufficio interno in condizioni di sostanziale inattività, benché anche a Roma sussistessero ormai uffici operativi nel settore Investment banking, come ad esempio gli uffici della finanza strutturata e del merger and acquisition;
− tale situazione era perdurata fino al 2019, nonostante le sue richieste alla direzione del personale di vedersi riassegnata una funzione lavorativa adeguata al proprio livello e alla propria formazione professionale;
− all'attualità era impiegato nel ramo crediti con mansioni di back office, neppure lontanamente equiparabili come contenuto professionale a un point person in operazioni di corporate finance;
− inoltre: fino al 2001 aveva percepito un'indennità giornaliera connessa alle trasferte svolte;
dal 2001 fino al 2009 il trattamento economico complessivamente riconosciutogli era stato quantificato sulla base dei parametri tipici dell'EA Investment Banking, con un bonus di entità variabile connesso al raggiungimento di obiettivi aziendali e un'utilità in natura, integrata dalla disponibilità di un alloggio di prestigio a titolo gratuito nella città di Milano;
nel periodo 2002 – 2007 aveva ricevuto, oltre a vari aumenti di stipendio sotto forma di assegni ad personam, anche lo scatto di cinque livelli d'inquadramento, da impiegato 3°
EA professionale 1° livello a Quadro direttivo di 3° livello, più vari bonus, sicché il suo reddito di lavoro era aumentato da € 27.754,00 a ben € 56.803,00 e questo in coerenza con l'elevata professionalità da lui assicurata in favore delle società datrici di lavoro. Pertanto,
3 nell'anno 2009 aveva raggiunto un trattamento economico complessivo annuo lordo pari a
€ 57.756,00, oltre il benefit foresteria pari a € 13.944,00 rivalutato per un importo pari a €
16.379,05, più spese condominiali pari a € 2.324,00;
− a partire dall'anno 2008, senza alcuna motivazione, non gli era stata più assegnata la parte variabile del pacchetto economico basata sui risultati conseguiti dall'ufficio nell'anno precedente a quello di erogazione dell'emolumento, in contrasto con la prassi aziendale e nonostante ne avessero beneficiato i suoi colleghi di pari anzianità inquadrati nella stessa funzione;
− dal mese di novembre 2009, mentre era ancora in forza presso la sede di Milano, la società datrice di lavoro gli aveva anche revocato immotivatamente il beneficio foresteria, senza compensarne l'esclusione con un'integrazione retributiva idonea a mantenere il livello economico precedente, che di fatto era stato quindi ridotto in modo unilaterale e cospicuo.
Era stato quindi costretto a sottoscrivere un contratto di locazione per continuare a risiedere a Milano a sua spese, il che gli aveva procurato un danno consistente negli oneri sostenuti per l'affitto annuale dal 1° novembre 2009 sino al 31 agosto 2014, quantificato nella somma complessiva di € 69.600,00;
− alla fine del 2014, divenuta economicamente insostenibile la permanenza a Milano, era stato trasferito a Roma;
− nel periodo 2009 – 2010 gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di un giorno lavorativo in relazione alla contestata condotta, presunta e quanto mai aleatoria, di aver attuato un'operazione di insider trading. Egli aveva impugnato tale sanzione avanti al
Tribunale di Milano e la società datrice di lavoro l'aveva ridotta a semplice richiamo scritto, così acclarando l'inesistenza o, comunque, l'irrilevanza disciplinare del fatto contestato. In ogni caso, il danno reputazionale e psicologico, unito anche alla revoca dei bonus e della foresteria, era stato per lui devastante;
− a causa del notevole disagio sofferto e del continuo stress che ne era derivato, aveva cominciato a presentare rilevanti sintomi psicofisici, che avevano poi determinato l'insorgenza di ansia e attacchi da panico, per i quali era stato costretto a rivolgersi alle cure di specialisti;
− a seguito della riduzione del trattamento economico, iniziata nel 2008 con il venir meno della parte variabile della retribuzione e proseguita nel 2009 con la revoca del benefit foresteria, non era più riuscito a far fronte alle spese e alla sostenibilità economica della propria
4 posizione personale ed era stato costretto a chiedere al datore di lavoro un mutuo ipotecario, concessogli il 25 gennaio 2015 con la condizione dell'impiego di tale liquidità per il ripianamento delle sue posizioni debitorie, tra cui lo scoperto del conto corrente n. 01876-
1000-108532 da lui acceso presso la stessa;
Controparte_1
− dopo avere ripianato le posizioni debitorie sofferte, essendo impossibilitato per un blocco di sistema a effettuare di persona la rimessa sul conto n. 01876-1000-108532, aveva chiesto inutilmente ai colleghi preposti di voler versare l'importo necessario per saldare il debito di
€ 21.800,00, corrispondente allo scoperto di detto conto. Nondimeno, nel giugno 2015 aveva ricevuto un'altra contestazione disciplinare, avente a oggetto proprio la persistente situazione relativa al detto scoperto di conto corrente, alla quale, nonostante le sue giustificazioni, era seguita la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro per due giorni;
− il comportamento vessatorio e persecutorio che gli era stato riservato dal datore di lavoro nell'ambito del predetto procedimento disciplinare, lo aveva provato al punto che non aveva provveduto alla formale contestazione della sanzione irrogata, che in ogni caso permaneva all'attualità illegittima e foriera di danni. In particolare, tale sanzione aveva determinato pure la sua illegittima esclusione dal beneficio del premio variabile di risultato per il 2015, elargito dalla banca a tutti i dipendenti, nonché l'illegittima esclusione dalla valorizzazione del piano di compartecipazione ai risultati del piano d'impresa 2014 - 2018 denominato
Lecoip;
− per di più, sempre a seguito della mancata definizione della situazione debitoria, in data 15 febbraio 2018 la società datrice di lavoro lo aveva costretto ad accettare un ulteriore programma di ripianamento dei suoi scoperti di conto corrente, attuando un'ulteriore attività di controllo economico e persecutorio nei suoi confronti, che lo aveva reso incapace di reagire per paura di essere licenziato e lo aveva posto in una costante situazione di stress e disagio psicologico;
− nel continuo flusso vessatorio descritto, la società datrice di lavoro nell'anno 2019 aveva altresì formulato nei suoi confronti note di valutazione professionali “non adeguate” ovvero
“parzialmente in linea con le attese di ruolo”. A seguito delle sue contestazioni, la società aveva formalmente riconosciuto la situazione precaria e demansionante in cui egli versava, tanto da ammettere di voler procedere a dei colloqui per assegnarlo ad altre strutture più confacenti al suo livello professionale;
5 − in data 2 settembre 2019 era stato quindi assegnato all'EA Governo Chief Lendig Officer in Via del Corso 226, posizione che, pur non rispecchiando la levatura delle mansioni spettantegli, aveva comunque migliorato la sua condizione lavorativa.
Il demansionamento era tuttavia ancora in atto, perché era stato adibito all'interno del settore credito e impiegato come semplice operatore data entry e analista, occupandosi dell'elaborazione, a monte, dei dati e della loro analisi, oltre che della realizzazione dei report, ma senza alcun compito di coordinamento o di gestione di alcun reparto e senza interfacciarsi con interlocutori esterni;
− aveva quindi diritto al risarcimento del conseguente danno da demansionamento, da perdita di chance, biologico, da sofferenza, da illegittima riduzione della retribuzione.
Pertanto, domandava:
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'attribuzione del ricorrente a mansioni inferiori
e dequalificanti, corrispondenti alla III area professionale, I livello retributivo del CCNL o al diverso livello o area ritenuti accertati, a far data dal 1.11.2010 sino alla data del
01.09.2014, e poi dal 01.09.2019 ad oggi, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità dell'attribuzione del ricorrente a nessuna mansione e/o a mansioni corrispondenti al livello più basso contrattuale ossia 1° EA professionale o al diverso livello ritenuto accertato, dalla data del 01.09.2014 al 01.09.2019.
2. accertare e dichiarare per l'effetto, e viste le circostanze dedotte in fatto, la sussistenza del danno da demansionamento per tutto il periodo decorrente dal 1.11.2010 sino alla data odierna, con le diverse gradazioni articolate nell'atto.
3. accertare e dichiarare la responsabilità delle società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, in ordine all'illegittima attribuzione del ricorrente alle mansioni inferiori e dequalificanti sopra descritte;
4. Nello specifico, accertare e dichiarare la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché il nesso di causalità con le condotte datoriali e condannare le società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche ex art. 2059 Parte_1
c.c. subiti e subendi, da liquidare anche in via equitativa sulla base delle disposizioni dell'art. 1226 c.c. oltre al risarcimento del danno contrattuale derivante dagli inadempimenti della società stante la violazione delle diposizioni di cui agli artt. 2103 c.c.
e 2087 c.c. e il conseguente inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c., da liquidare anche in via equitativa sulla base delle disposizioni dell'art. 1226 c.c. e comunque:
6 -per il danno patrimoniale: nella misura non inferiore al 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di € 5.828,66 (quindi l'importo di €
2.914,33) dal 1.11.2010 al 31.8.2014 (periodo alle dipendenze di Banca IMI S.p.A.) e, dunque, per 55 mensilità pari ad € 134.059,18, nonché nella misura non inferiore al 100% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di €
5.828,66 per ogni mese di illegittimo demansionamento dal 1.9.2014 al 1.9.2019 (periodo alle dipendenze Intesa San Paolo S.p.A.) e, dunque, per 60 mensilità pari ad € 349.719,60, ed infine nella misura non inferiore al 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di € 5.828,66 (quindi l'importo di €
2.914,33) per ogni mese di illegittimo demansionamento dal 1.9.2019 sino all'effettivo ripristino di mansioni equivalenti a quelle sottratte;
-per il danno non patrimoniale, condannare le società resistenti in solido tra loro, in considerazione del punteggio attribuito dal dott. Jorio, (Invalidità 21% da gennaio 2010 sino a maggio 2014, oltre invalidità 6% da maggio 2014 a ottobre 2019) al pagamento della somma di complessivi € 84.530,00 (€ 75.322,00 + € 9.208,00), oltre personalizzazione del danno e interessi, secondo i parametri delle Tabelle per la Liquidazione del Danno non patrimoniale del Tribunale di Milano - 2018.
5. In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima riduzione del trattamento retributivo del ricorrente a far data dal 1.11.2009 sino ad oggi nella misura corrispondente al valore annuo del benefit foresteria pari ad Euro 13.944,33, e per l'effetto quindi condannare le società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, o comunque la di cessionaria del contratto di lavoro del ricorrente, al Controparte_3 pagamento della differenza retributiva illegittimamente decurtata quantificata ad oggi in
Euro 74.369,28, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo e comunque al ripristino del trattamento economico dovuto per il futuro.
6. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'eliminazione del benefit non sia riconosciuta quale illegittima riduzione della retribuzione, si accerti e dichiari comunque la sussistenza di un danno emergente pari ad € 69.600,00, corrispondenti alla spesa sostenuta dal ricorrente per il contratto di locazione sottoscritto per soddisfare la esigenza abitativa presso la città di Milano dal 1.11.2009 al 31.8.2014, con condanna delle resistenti al pagamento della suddetta somma ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro.
7 Con interessi successivi, vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e Cassa Previdenza in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
2. Nel contraddittorio con , che formulava plurime eccezioni per contrastare la Controparte_1 pretesa avversaria, con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande e regolava le spese di lite a carico del ricorrente. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- il lavoratore non ha assolto l'onere, a suo carico, di allegare l'inesattezza dell'adempimento del datore di lavoro, il che preclude ogni spazio per verificare la riconducibilità, o meno, delle mansioni da lui svolte di fatto al profilo di suo formale inquadramento;
- circa le doglianze concernenti l'illegittima riduzione della retribuzione, va osservato che il ricorrente ha circoscritto il petitum chiedendo nelle conclusioni del ricorso unicamente la condanna della convenuta a pagare le differenze retributive dovute a seguito dell'illegittima revoca del benefit foresteria o il risarcimento del danno;
- in proposito, la convenuta ha precisato (e tale affermazione non è stata in alcun modo contestata) di aver applicato, in sostituzione del meccanismo del “contributo alloggio” previsto dal CCNL vigente all'epoca dell'assegnazione del a Milano, la disciplina Pt_1 della fornitura dell'alloggio contemplata dall'art. 72 del contratto collettivo. Pertanto, in conformità̀ a tale disposizione contrattuale, l'assegnazione al lavoratore dell'alloggio, iniziata nel novembre 2001, è legittimamente terminata nel novembre 2009, arco di tempo considerato al fine dalla norma collettiva.
D'altra parte, appare significativo che il ricorrente non abbia mai sollevato alcuna obiezione in proposito.
Peraltro, la Cassazione ha ripetutamente riconosciuto la validità delle clausole della contrattazione collettiva o aziendale che prevedono il diritto all'alloggio fissandone presupposti ed elementi costitutivi al di fuori di ogni previsione legislativa.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 22 dicembre
2021, chiedeva che, in riforma della sentenza, fossero accolte le seguenti conclusioni: Parte_1
“1. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'attribuzione del ricorrente a mansioni inferiori
e dequalificanti, corrispondenti alla III area professionale, I livello retributivo del CCNL o al diverso livello o area ritenuti accertati, a far data dal 1.11.2010 sino alla data del
01.09.2014, e poi dal 01.09.2019 ad oggi, nonché accertare e dichiarare l'illegittimità dell'attribuzione del ricorrente a nessuna mansione e/o a mansioni corrispondenti al livello più basso contrattuale ossia 1° EA professionale o al diverso livello ritenuto accertato, dalla data del 01.09.2014 al 01.09.2019.
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2. accertare e dichiarare per l'effetto, e viste le circostanze dedotte in fatto, la sussistenza del danno da demansionamento per tutto il periodo decorrente dal 1.11.2010 sino alla data odierna, con le diverse gradazioni articolate nell'atto.
3. accertare e dichiarare la responsabilità delle società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, in ordine all'illegittima attribuzione del ricorrente alle mansioni inferiori e dequalificanti sopra descritte;
4. Nello specifico, accertare e dichiarare la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale nonché il nesso di causalità con le condotte datoriali e condannare le società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, al risarcimento in favore del sig. dei danni patrimoniali e non patrimoniali anche ex art. 2059 Parte_1
c.c. subiti e subendi, da liquidare anche in via equitativa sulla base delle disposizioni dell'art. 1226 c.c. oltre al risarcimento del danno contrattuale derivante dagli inadempimenti della società stante la violazione delle diposizioni di cui agli artt. 2103 c.c.
e 2087 c.c. e il conseguente inadempimento contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c., da liquidare anche in via equitativa sulla base delle disposizioni dell'art. 1226 c.c. e comunque:
- per il danno patrimoniale: nella misura non inferiore al 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di € 5.828,66 (quindi l'importo di €
2.914,33) dal 1.11.2010 al 31.8.2014 (periodo alle dipendenze di Banca IMI S.p.A.) e, dunque, per 55 mensilità pari ad € 134.059,18, nonché nella misura non inferiore al 100% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di €
5.828,66 per ogni mese di illegittimo demansionamento dal 1.9.2014 al 1.9.2019 (periodo alle dipendenze Intesa San Paolo S.p.A.) e, dunque, per 60 mensilità pari ad € 349.719,60, ed infine nella misura non inferiore al 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento sulla base della retribuzione di € 5.828,66 (quindi l'importo di €
2.914,33)per ogni mese di illegittimo demansionamento dal 1.9.2019 sino all'effettivo ripristino di mansioni equivalenti a quelle sottratte;
-per il danno non patrimoniale, condannare le società resistenti in solido tra loro, in considerazione del punteggio attribuito dal dott. Jorio, (Invalidità 21% da gennaio 2010 sino a maggio 2014, oltre invalidità 6% da maggio 2014 a ottobre 2019) al pagamento della somma di complessivi € 84.530,00 (€ 75.322,00 + € 9.208,00), oltre personalizzazione del danno e interessi, secondo i parametri delle Tabelle per la Liquidazione del Danno non patrimoniale del Tribunale di Milano - 2018.
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5. In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittima riduzione del trattamento retributivo del ricorrente a far data dal 1.11.2009 sino ad oggi nella misura corrispondente al valore annuo del benefit foresteria pari ad Euro 13.944,33, e per l'effetto quindi condannare le società resistenti, ciascuna per i periodi di propria competenza e/o in solido tra loro, o comunque la di cessionaria del contratto di lavoro del ricorrente, al Controparte_3 pagamento della differenza retributiva illegittimamente decurtata quantificata ad oggi in
Euro 74.369,28, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo e comunque al ripristino del trattamento economico dovuto per il futuro.
6. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'eliminazione del benefit non sia riconosciuta quale illegittima riduzione della retribuzione, si accerti e dichiari comunque la sussistenza di un danno emergente pari ad € 69.600,00, corrispondenti alla spesa sostenuta dal ricorrente per il contratto di locazione sottoscritto per soddisfare la esigenza abitativa presso la città di Milano dal 1.11.2009 al 31.8.2014, con condanna della resistente al pagamento della suddetta somma.
7. Accertare e dichiarare l'illegittimità della revoca del premio Lecoip e, per l'effetto, condannare la Intesa San Paolo spa al pagamento della somma pari a € 3.215,alla data di luglio 2017 e successivo apprezzamento.
Con interessi successivi, vittoria di spese e competenze professionali di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario (15%) IVA e Cassa Previdenza in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno, formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione dell'art. 2697 cc, inversione dell'onere della prova, illogicità della motivazione;
b) erronea inversione dell'onere della prova circa il demansionamento;
c) erroneo omesso rilievo dell'avvenuta deduzione della declaratoria contrattuale d'inquadramento professionale, d'interesse in giudizio;
d) erroneo omesso rilievo dell'avvenuta allegazione probatoria circa il demansionamento;
e) errata valutazione delle mansioni descritte;
f) omessa pronuncia e/o valutazione su un fatto decisivo del giudizio;
demansionamento grave;
inattività dal 1° settembre 2014 fino al 1° settembre 2019;
g) violazione dell'art. 2697 cc, pronuncia di merito manifestatamente infondata;
pronuncia di merito emessa su mera dichiarazione di parte non documentata;
mancato deposito del
CCNL 1999 da parte della resistente in relazione al benefit foresteria;
10 h) omessa pronuncia e/o valutazione sul danno da mancato riconoscimento del premio
Lecoip.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello, formulando Controparte_1 eccezioni in rito e in merito e riproponendo altresì le eccezioni e questioni già dedotte.
5. La causa era istruita nel grado con la prova testimoniale e con la c.t.u. medico -legale.
Le parti erano poi autorizzate a depositare note conclusive, con le quali l'appellante formulava plurime critiche alla c.t.u e chiedeva altresì la condanna della società appellata a restituirgli le spese di lite del primo grado, pagate nelle more.
6. Quindi, all'udienza del 2 luglio 2025, la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è fondato nei limiti che si esporranno.
8. In specie, con riguardo ai motivi da a) a f), trattati in modo congiunto stante la loro interdipendenza, vale premettere che, nel caso in cui il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile a un inadempimento dell'obbligo datoriale previsto dall'art. 2103 cc, l'onere di provare l'esatto adempimento incombe sul datore di lavoro (v., ex multis, Cass. n. 26477/2018) e può essere assolto o attraverso la dimostrazione della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che il demansionamento era stato giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 cc, che si era in presenza di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n. 29187/2018, n. 4211/2016).
9. La società appellata ha incentrato la sua difesa sul fatto -allegato come impeditivo del diritto azionato ex adverso- che le mansioni assegnate al dopo il 2010, diverse da quelle in precedenza svolte, Pt_1 fossero proprie del livello III Quadro del CCNL Credito, di formale inquadramento del dipendente, ovvero che eventuali periodi di inattività del dipendente fossero da ascrivere al suo rifiuto ingiustificato di svolgere la prestazione per come successivamente conformata, così invocando all'evidenza il legittimo esercizio dello ius variandi datoriale e, in ultima analisi, l'esatto adempimento da parte sua degli obblighi ex art. 2013 cc.
10. Ebbene, l'art. 2103 cc, nel testo anteriore alla modifiche apportate dal D.lgs. n. 81/2015, pone all'esercizio del predetto potere il limite dell'equivalenza tra le nuove mansioni del lavoratore e le mansioni svolte in precedenza.
In tema, poi, è principio di legittimità consolidato quello secondo cui, nell'indagine circa tale equivalenza, non è sufficiente il riferimento in astratto al livello d'inquadramento professionale, ma
è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, garantendone il livello professionale acquisito nonché lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali (v., ex aliis, Cass. n. 4499/2016).
11 11. Con la modifica dell'art. 2103 cc ad opera del D.lgs. n. 81/2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, il limite esterno per l'esercizio dello ius variandi datoriale è invece dato dalla riconducibilità delle mansioni allo stesso livello e alla stessa categoria legale d'inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
12. Quindi, le ricadute nel caso di specie sono le seguenti:
- per il periodo fino al 25 giugno 2015, la legittimità o meno della modifica mansionariale che ha interessato l'appellante va saggiata avendo riguardo alle mansioni da lui disimpegnate in precedenza. Dette mansioni sono proprie del livello di formale inquadramento dell'appellante, ossia Quadro livello III del CCNL Credito, dacché il , al di là di una Pt_1 soggettiva enfatizzazione dei compiti svolti, non ha neppure allegato che tali compiti presentassero una professionalità più spiccata, da ricondurre a un inquadramento superiore;
- per il periodo successivo all'indicato discrimine temporale, il giudizio d'interesse va formulando saggiando la riconducibili delle nuove mansioni, in sé considerate, al predetto livello di inquadramento.
13. Vale allora premettere che la declaratorie d'interesse è la seguente (v. CCNL in atti):
“1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in quattro livelli retributivi.
2.Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di autonomia
e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma
a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
4. Nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
– gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con
12 input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
– i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
– i preposti a succursale, comunque denominate, che -in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa- svolgono, con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. porto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima.
Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi. A tali fini va computato il personale appartenente almeno alla 3ª area professionale e al 3° livello retributivo (escluso l'ultimo alinea) della 2ª area professionale.…”.
14. La clausola collettiva in esame è chiara, stante il suo univoco tenore, nel connotare come segue la professionalità del lavoratore che ha l'inquadramento d'interesse:
- il possesso di un bagaglio di competenze e conoscenze in un certo settore estremamente affinato, complesso e perfezionato;
- la maturazione di una considerevole esperienza che ha consentito l'applicazione delle dette conoscenze e competenze in importanti strutture d'impresa;
- l'ampia autonomia decisionale, che si esplica anche in contesti nuovi e anche con decisioni adottate al di fuori dei normali schemi procedurali aziendali;
- la responsabilità della funzione oppure della gestione di altri lavoratori addetti all'unità aziendale cui egli è preposto.
Peraltro, dal contesto della norma collettiva, si evince che i livelli in cui si articola la qualifica di
Quadro non sono strettamente retributivi, ma rispondono a un contenuto mansionariale via via più pregiato, giacché l'inquadramento in un livello superiore al primo è previsto anche come livello
13 d'entrata, laddove il quadro sia preposto a uffici di maggiore complessità (infatti, è previsto: il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
il 2° livello retributivo se gli addetti sono 7; il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti e il 4° livello retributivo con
10 addetti o più).
15. In fatto, è poi pacifico che fino al novembre 2010 il era stato assegnato all'EA funzione Pt_1
Investment Banking, con mansioni di addetto alla consulenza, in favore di uno specifico e selezionato segmento di clientela, su operazioni di finanza straordinaria -quali aumenti di capitale di società quotate alla borsa valori, offerte pubbliche di acquisto su società quotate alla borsa valori, offerte pubbliche iniziali di azioni per società quotande sul mercato azionario della borsa italiana.
16. Dalle premesse fin qui poste si deduce altresì che nel disimpegno di dette mansioni l'appellante operava effettivamente con l'alto grado di autonomia e con la peculiare responsabilità di risultato propria del livello professionale di sua spettanza.
In ogni caso, il teste ha riferito sulle mansioni svolte dall'appellante presso Testimone_1
l'EA , confermando i requisiti di professionalità, autonomia e Parte_2 responsabilità descritti (v. verbale: “…conosco l'appellante con il quale ho lavorato a Milano per vari anni, dal 2001 al 2009 salvo errore. ADR: all'epoca ero responsabile del servizio mercato primario azionario. Ero dirigente. …L'ufficio esecuzione si occupava di operazioni sul mercato azionario come ad esempio aumenti di capitale o quotazioni di nuove società. ADR: l'ufficio esecuzione una volta ricevuto il mandato dall'ufficio promozione lo eseguiva. Detta esecuzione aveva durata di vari mesi, comprendeva la realizzazione di varie attività come relazione sullo stato dell'operazione da eseguire o approfondimenti in tema. Dette attività erano eseguite da un gruppo di lavoro in cui erano presenti plurime professionalità ivi compresi studi legali, altri istituti bancari, società di revisione, società di consulenza. … preciso che l'ufficio esecuzione si occupava di qualsiasi tipo di cliente, più o meno importanti. La distribuzione delle pratiche era da me disposta sulla base del criterio first in first out quindi tutti si potevano occupare di tutto. Le relazioni informative implicavano l'approfondimento di vari profili societari in relazione alle operazioni da compiere.
Dovevano essere preventivamente nullaostate dalla e successivamente approvate. Per la CP_4 delicatezza in sé di dette operazioni per i profili di responsabilità anche penale delle dichiarazioni degli organi societari interessati la relazione di tale atto richiedeva il confronto anche con organi societari diversi. …”).
17. Ebbene, con riguardo al periodo dal 2010 fino al 2013, il teste ha riferito sulle Testimone_2 mansioni svolte dall'appellante presso l'Ufficio rating all'interno di un gruppo di circa venti persone, coordinate dal teste stesso quale responsabile, riferendo che si trattava di compiti di analisi dati in
14 base a metodi e procedure predefiniti, con programmi informatici automatici e redazione di semplici report descrittivi (v. verbale: “…EC vi fu assegnato nel 2010 quando io ancora non avevo la responsabilità della struttura ma ero un coordinatore. Ne divenni responsabile da ottobre 2012. A fine 2013 cambiò ufficio e successivamente non ho più avuto alcun riporto funzionale con lui.
Nell'intero periodo l'appellante si è sempre occupato di valutazioni specialistiche rating. Preciso che all'epoca vi era un gruppo di 20/25 persone che era nato come task force per far fronte a un incremento di volume lavorativo ma che poi nel tempo è diventato strutturale. Preciso che io all'epoca ero quadro. Detta task force era composta per lo più di quadri direttivi e anche con alta signority quindi anche con 20 anni di anzianità nella funzione di quadro, precisando che comunque non posso ora precisare per ciascuno di essi quale fosse l'effettività dell'anzianità di quadro ... ADR:
l'ufficio si occupava di analisi di dati e della loro valutazione. I dati erano stimati secondo un punteggio calcolato sulla base di modelli statistici sviluppati internamente dalla Banca. Detto punteggio poteva essere comunque anche superato dalla valutazione dell'analista motivata. I quadri direttivi ivi compreso il potevano condurre detta valutazione fino alla chiusura se si trattava Pt_1 di clienti che arrivavano ad una certa soglia di esposizione creditizia. Se la valutazione finale coincideva con il punteggio del modello la relazione andava direttamente in produzione. In caso contrario la valutazione doveva essere condivisa con il responsabile. Preciso che il responsabile conferiva agli analisti delle deleghe gestionali che all'epoca erano informali ad esempio anche via mail. La delega consentiva all'analista di valutare esposizioni creditizie più o meno ampie ed era conferita sulla base fiduciaria di apprezzamento da parte del responsabile del singolo analista. Io poi valutavo a valle e a campione il risultato delle attività delegate per poi utilizzare queste verifiche nelle successive deleghe. In forza di questa delega l'analista era autonomo nella chiusura della valutazione laddove coincidente con il punteggio del modello oppure, ove se ne volesse distaccare, ma in peius. Se invece la valutazione superava il modello e quindi la soglia delegata allora la valutazione doveva essere validata dal responsabile. Il faceva questo lavoro. Escludo che per Pt_1 alcuni mesi nel 2011 sia rimasto inattivo, noi lavoravamo anche nel weekend ... ADR Avv. D'Aversa: la delega al era di 10/15 milioni di Euro. Per i quadri del suo livello la delega era più o meno Pt_1 quello. Per i coordinatori arrivava anche ai 50 milioni di Euro. C'erano anche deleghe inferiori di 5
o 2 milioni o anche nulla perché, come ripeto, la delega era fiduciaria. Preciso che il si Pt_1 occupava di rating accentrati e si occupava di valutazioni di clienti esteri large corporate considerate le sue competenze anche della lingua straniera. Il teste spontaneamente aggiunge: l'attività di rating implica anche una valutazione dell'analista e soprattutto questa valutazione che esprime la componente esperta umana, è perciò diversa dallo scoring che riguarda soltanto l'inserimento di dati
15 nel sistema. ADR Avv. Milani: tutte le attività di governo del credito ivi compreso il rating ma anche
i deliberanti non hanno contatti con il cliente e non possono averne al fine di garantire il distacco di chi decide e l'indipendenza dell'ufficio dal commerciale che invece ha il rapporto con il cliente. Il teste aggiunge spontaneamente: il sabato lavorativo era volontario…).
18. A sua volta, con riguardo al periodo dal 2014 fino a giugno 2015, il teste ha riferito sulle Tes_3 mansioni svolte dall'appellante di Assistente local relationship manager, senza però specificare nel dettaglio in cosa consistessero, chiarendo di aver avuto conoscenza de relato del loro oggetto, rimasto nondimeno d'incerta consistenza nell'alveo della sua deposizione, e confermando altresì che il lavoratore si era lamentato con i superiori delle mansioni attribuite, in quanto non confacenti alla sua professionalità pregressa e al suo livello di Quadro direttivo (v. verbale: “… Conosco l'appellante per ragioni di lavoro e l'ho incontrato nel 2014 nel mio ufficio di Milano e nel mio ruolo attuale.
ADR: il colloquio fu richiesto dal il quale manifestò la sua non soddisfazione per l'attività Pt_1 lavorativa in essere e chiedeva la sua ricollocazione sulla piazza di Roma per motivi personali. ADR:
Detti motivi erano rappresentati dalla sua difficoltà di sostenere le spese di vita a Milano, spese che avrebbe potuto abbattere rientrando a Roma. ADR: So per conoscenza diretta che all'epoca svolgeva il ruolo di assistente local relation ship manager e si occupava delle pratiche di concessione creditizia della banca del nucleo corporate per la clientela internazionale. ADR: Mi disse di ritenere che le sue competenze non fossero adeguatamente valorizzate in tale ruolo e di voler provare un percorso professionale che gli desse possibilità di crescere;
il colloquio avvenne il 15/04/2014. ADR:
Parlammo con lui e i colleghi di questa possibilità di assegnazione su Roma piazza presso la quale avrebbe dovuto comunque iniziare con i compiti già in essere di assistente, in quanto egli non aveva competenze di gestore relazioni commerciali, competenze che quindi doveva acquisire. ADR: Avv.
Salvagni- Le mansioni di assistente local erano ricoperte dal da settembre 2013, in Pt_1 precedenza aveva fatto parte di un progetto della banca nell'area crediti. ADR: Per quanto riguarda il progetto di rating specialistico ne conosco i contenuti mentre le attività svolte dal in Pt_1 relazione ad esso mi sono state riferite. ADR: Avv. Salvagni- Per quanto riguarda il periodo successivo all'assegnazione a Roma so che il suo ruolo era di assistente, ma non so cosa in effetti facesse in quanto non l'ho visto. ADR: Avv. Salvagni- per quanto riguarda il lavoro a Milano ne conosco la tipologia in ragione del ruolo ricoperto ma non l'ho visto mai lavorare. ADR: Avv.
Salvagni- Dopo la sua assegnazione a Roma fui contattato varie volte dal che mi manifestava Pt_1 insoddisfazione per la sua attività, so che contattò anche altri colleghi tra i quali ricordo
[...]
Io lo sollecitai a impegnarsi perché per raggiungere il livello retributivo e il grado a cui Per_1 aspirava era necessario acquisire le predette competenze di gestore. Facemmo anche indagini per
16 verificare le possibilità alternative per un suo ricollocamento in altri uffici sempre a Roma. So che il
sostenne dei colloqui che poi per motivi vari non ebbero seguito. … ADR: Avv. D'Aversa- So Pt_1 per averne parlato con i superiori del dell'epoca, che egli dal 2013 in poi non ebbe periodi Pt_1 di inattività ma ebbe periodi in cui le sue energie non furono utilizzate in quanto diceva che le sue competenze erano sottoutilizzate e so che noi gliene chiedemmo conto. ADR: Avv. D'Aversa- So che all'epoca il ruolo di assistente era ricoperto anche da quadri direttivi, ne ricordo parecchi, so che
c'era una contrattazione integrativa che lo prevedeva. ADR: Avv. Salvagni- Non so fino a quando ha fatto il local…”).
19. Di poi, con riguardo al periodo dal 2016 fino al 2019, il teste ha riferito che il Testimone_4
aveva svolto compiti di supporto al gestore nel rating e nell'analisi di bilancio, mediante Pt_1 procedure predefinite e data entry dei dati di bilancio delle aziende nella Centrale Rischi, sotto controllo del responsabile (v. verbale: “… Per un certo di periodo gli avevo dato il compito di eseguire analisi di bilancio. E lui riportava sia al capo dello staff che a me. L'analisi di bilancio veniva fatto per tutte le tipologie di clienti. La tecnica di lettura del bilancio pur unica doveva essere adattata a seconda del cliente della sua consistenza o della sua natura ad es. se si trattava di cliente pubblico. Io o il capo dello staff affidavamo al i bilanci da riclassificare lui provvedeva a Pt_1 elaborare i dati poi il tutto andava al gestore che provvedeva a formulare la proposta. I dati venivano inseriti in un sistema informatico ma era necessario valutarli prima dell'inserimento dipendendo da questo l'esito dell'operazione. Per fare un esempio della predetta attività molto banale, posso dire che i crediti a bilancio si distinguono in effettivi o incagliati e come tali vanno inseriti nel sistema ai fini della riclassificazione, in precedenza l'appellante aveva svolto compiti di finanza struttura ai fini predetti. Un altro esempio di procedimento rilevante ai fini della riclassificazione è l'individuazione nel bilancio nella parte del conto economico dei costi bancari distinguendo gli oneri finanziari dai flussi negativi, rilevanti ai fini della valutazione dell'affidabilità del cliente. A.D.R.: La relazione con
l'appellante era faticosa, una volta gli chiesi di riclassificare quattro bilanci, svolse questa attività lentamente e altre volte non gradiva che dessi direttive attraverso il suo capo dello staff. Un'altra volta gli chiesi un'attività in ausilio al nucleo fideiussioni che apparteneva al suo staff, si trattava di un'attività diversa da quelle sue principali e non la volle eseguire. A.D.R.: Non ricordo con precisione
l'anno in cui il ha iniziato a lavorare con me, sicuramente prima del 2017. A.D.R.: Nello staff Pt_1
c'erano dipendenti con vari inquadramenti, anche quadro. A.D.R.: E' vero che i dati della riclassificazione andavano inseriti in un sistema chiamato CEBI, Centrale bilancio, ed è vero che i dati corrispondevano a caselle già esistenti nel sistema tuttavia era necessario individuare nei bilanci le singole voci tendendo conto della relativa nomenclatura e questa scelta dipendeva anche dal clienti
17 dal relativo bilancio e dall'attività espletava, per cui il cliente era più grande il bilancio era più complesso e ad es. se riguardava lavori a commessa durati più anni, lo stato del magazzino e quindi la correlata dichiarazione in bilancio variava a secondo dell'avanzamento dei lavori. A.D.R.: E' vero che i bilanci vanno letti anche attraverso le note integrative che possono essere chiarificatrici se il bilancio è semplice oppure meno se il bilancio è complesso o trasparente in tal caso poteva essere necessario chiamare gli uffici finanziari a tal fine. A.D.R.: Lo staff occupava due stanze al quarto piano a via Zucchelli, era in una di esse con altri componenti dello staff e anche con l'autista Pt_1 che altrimenti non avrebbe avuto posto dove allocarsi…”).
20. Per il periodo successivo al 2020 e fino al luglio 2021, il teste ha riferito che Testimone_5 Pt_1 si era occupato di realizzare report, analizzando i bilanci, estrapolando da essi i dati concernenti la situazione debitoria del cliente secondo gli standard previsti dalla banca e provvedendo al loro commento, con successiva verifica da parte del superiore gerarchico (v. verbale: “…A.D.R.: all'epoca ero responsabile dell'ufficio Credit Solution CIB che fa parte della direzione credito. L'ufficio si occupava dei crediti proattivi ossia di imprese e clienti importanti che versavano in una posizione di potenziale difficoltà economico-finanziaria. All'epoca nell'ufficio cerano 3 coordinatori e 6 specialist tra cui il . Gli specialist lavoravano in team i dossier erano ripartiti tra i Pt_1 coordinatori che poi li distribuivano agli specialist. Gli specialist erano per la maggior parti quadri
e alcuni impiegati. A.D.R.: non ricordo se gli specialist quadri erano o meno dello stesso livello retributivo. A.D.R.: L'attività svolta da tutti consisteva nell'analisi dei bilanci e dei piani Parte_3 economici dei clienti con potenziali difficoltà era poi redatto un documento che era poi trasmesso agli organi deliberanti della banca per adottare le decisioni in merito. Il coordinatore provvedeva a revisionare l'attività degli specialist prima dell'inoltro del documento agli organi deliberanti.
L'attività era revisionata anche dal responsabile dell'ufficio e a salire dai responsabili superiori.
A.D.R.: Per analizzare i dati dei bilanci e dei piani economici si utilizzavano criteri e indicazioni previsti nei regolamenti aziendali ma era tuttavia necessario valutarli in relazione al singolo cliente in quanto l'effettiva impresa dagli stessi esercitata necessitava di valutazioni specifiche uno di questi indicatori era il leverage che confrontava la posizione debitoria del cliente con la sua redditività.
L'analisi dei predetti documenti consisteva nella lettura dei bilanci nella estrapolazione dei dati
d'interesse ad es. sulla situazione debitoria del cliente nella loro esposizione secondo gli standard previsti dalla banca e del loro commento. Lo specialista valuta questi dati in relazione ad una prognosi sullo sviluppo della potenziale difficoltà del cliente. Lo specialista redige la propria valutazione che è poi verificata, commentata dai superiori mentre la rielaborazione del documento passa sempre dal confronto del superiore con lo specialista…”).
18 21. Osserva allora la Corte che le prove raccolte attestano in modo palese la non equivalenza tra le mansioni svolte dall'appellante fino al 2010 e i compiti assegnatigli in epoca successiva e fino a giugno 2015. Difatti, nel mentre un giudizio di tal genere è in radice precluso per il periodo 2014 -
2015, in relazione al quale la società appellata non ha assolto l'onere di dar conto dell'in sé della prestazione richiesta al dipendente, per il periodo residuo al vaglio l'attività del si è profilata Pt_1 priva dei caratteri di elevata e specialistica competenza, ampia autonomia decisionale e correlata gravosa responsabilità che connotavano le mansioni a lui attribuite in origine.
22. Più in particolare, le nuove mansioni hanno avuto ad oggetto compiti caratterizzati da procedure standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili;
dunque, postulavano la spendita di competenze e conoscenze sicuramente specialistiche, ma non certo elevate e fortemente perfezionate quali utilizzate in precedenza dall'appellante come quadro, nonché un'esperienza limitata al circoscritto settore d'interesse, un'autonomia nel contesto operativo di riferimento e una responsabilità contenuta al risultato del compito dato, non certo l'ampia autonomia e la responsabilità della funzione chiesta in origine al lavoratore.
23. Effettivamente, come sostenuto dall'appellante, si tratta di mansioni ascrivibili all'EA III livello III del CCNL applicato, la cui declaratoria è la seguente: “Appartengono a questa area i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica
e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori.
3. Nell'ambito della predetta declaratoria generale: –nel 1° livello retributivo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici;
– nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
19
4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi:
PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 3ª AREA PROFESSIONALE
1° livello retributivo – Profili – cassieri e addetti agli sportelli, compresi coloro che effettuino esborsi
e/o introiti di valori;
– addetti all'incasso degli effetti, delle bollette e similari;
– addetti a compiti comportanti l'autonoma determinazione o scelta di dati variabili (ad es. commissioni, spese, valute, cambi, controvalori) da utilizzare per la compilazione di documenti o lettere di natura contabile, moduli e distinte;
– addetti ai “terminali” nell'ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” – e, cioè, ad apparecchiature operanti in collegamento diretto con l'elaboratore centrale – in quanto svolgano compiti che richiedano l'autonoma determinazione o scelta di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l'elaboratore centrale;
– operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati
o a mezzi periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
– addetti ad attività proprie dell'area che richiedano adeguata conoscenza di una lingua straniera.
4° livello retributivo – Profili – preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare;
– lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo
o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati”.
Difatti, le nuove mansioni richieste comportavano una delimitata autonomia funzionale, erano circoscritte da direttive superiori e da procedure definite dall'impresa, richiedevano la risoluzione di problemi che presentavano ridotte variabili e gravavano il lavoratore della responsabilità correlata all'esatta esecuzione del compito dato.
24. La formulazione del giudizio di equivalenza, d'interesse, è precluso pure per il periodo successivo al giugno 2015 (data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2103 cc).
Invero, per l'arco temporale fino al settembre 2019 la prova non ha dimostrato la consistenza effettiva delle mansioni assegnate al e, dunque, la loro ascrivibilità al livello III del Quadro. Al fine, Pt_1 ovviamente, non è sufficiente valorizzare l'attribuzione al di un determinato incarico Pt_1 rientrante in astratto nella qualifica di formale inquadramento, dacché anche la nuova versione dell'art. 2103 cc tutela la professionalità del lavoratore, dunque un bene da garantire in concreto e non solo attraverso la sua estrinseca classificazione da parte del datore di lavoro.
20 Invece, quanto all'arco temporale fino al luglio 2021 è emerso che le mansioni attribuite al lavoratore erano inferiori a quelle del Quadro di livello III, in quanto presentavano piuttosto i caratteri dell'EA
III livello III, valendo sul punto le osservazioni già svolte in tema.
25. È dunque accertata la violazione dell'art. 2103 cc da parte del datore di lavoro, il che consente di ritenere applicabile al caso di specie l'art. 1218 cc, che prevede l'insorgenza in capo al debitore inadempiente della responsabilità risarcitoria per i danni che ne sono derivati, salvo che sia dimostrata l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile.
26. Nel caso di specie, tale responsabilità non è esclusa dagli argomenti addotti al fine dalla società appellata, argomenti incentrati tutti sull'asserita inerzia del lavoratore a fronte della descritta situazione lavorativa, inerzia idonea a produrre -nella prospettazione dell'eccipiente- plurimi effetti giuridici impeditivi e/o estintivi del diritto al risarcimento del danno.
27. Invero, rileva immediatamente la Corte che le testimonianze hanno dimostrato che il aveva più Pt_1 volte lamentato con i suoi superiori la non congruenza delle mansioni svolte con quelle cui aveva diritto, mentre i documenti di causa attestano che il lavoratore aveva richiesto anche in modo formale la riattribuzione di compiti confacenti alla qualifica di quadro (v. docc. 17, 20 fascicolo primo grado appellante).
28. In ogni caso, non vi è riscontro in giudizio di elementi significativi e convergenti utili ad attribuire a una detta -asserita- condotta inerte del lavoratore il significato, concludente e negoziale, di abdicazione del diritto al ristoro dei pregiudizi -che costui assume- patiti in conseguenza dell'inadempimento datoriale.
29. Tanto meno questa asserita inerzia potrebbe essere considerata quale consenso tacito alla peggiorativa variazione mansionariale.
Infatti, l'art. 2103 cc stabilisce all'ultimo comma la nullità degli accordi tra lavoratore e datore di lavoro volti a regolare l'esercizio dello ius variandi in modo difforme da quanto previsto positivamente e, proprio la formulazione della norma, che con dizione inclusiva ha riguardo a “ogni patto contrario”, consente di ritenere compresi nella previsione di legge anche i “patti taciti”, categoria cui andrebbe ricondotto quello invocato dal datore di lavoro nel caso in esame.
30. A ciò si aggiunga, in ragionata aderenza a conformi principio di legittimità, che il “patto di demansionamento” involgente la mera regolamentazione delle mansioni è consentito se la modifica peggiorativa delle mansioni avviene nel precipuo interesse del dipendente e, proprio per questa ragione, è richiesto che il consenso del lavoratore, ove prestato tacitamente, sia comunque apprezzabile in modo univoco e che il patto si perfezioni in un contesto che renda il demansionamento alternativo al licenziamento per l'impossibilità sopravvenuta di assegnare al dipendente mansioni
21 equivalenti alle ultime esercitate. Nondimeno, la società appellata non ha argomentato in alcun modo sull'effettivo rischio di licenziabilità dell'appellante ove costui non avesse accettato di svolgere mansioni meno qualificate.
31. Inoltre, e in via dirimente, va tenuto a mente che la banca datrice di lavoro ha eccepito l'esatto adempimento dell'obbligazione di cui all'art. 2103 cc, sicché una difesa imperniata sull'esistenza di un “demansionamento legittimo” è in radice incompatibile con un'eccezione di tal genere, rendendo così ultronea la verifica più approfondita della sussistenza in concreto di cause di esonero dell'eccipiente da responsabilità, cause -come si è detto- comunque neppure puntualmente dedotte.
32. Sotto altro profilo, osserva la Corte che l'atto, con cui il lavoratore creditore mette in mora il datore di lavoro per ottenere il ripristino di mansioni confacenti al suo livello inquadramentale, non è -come invece pretende la società appellata- un requisito costituto della fattispecie risarcitoria.
Invero, l'art. 1223 cc connette l'insorgenza dell'obbligazione risarcitoria al solo fatto dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento. Al contrario, la costituzione in mora del debitore, che si realizza nelle forme perviste dall'art. 1219 cc e, in primis, con l'intimazione ad adempiere, produce effetti tipici, quali porre a carico del debitore il rischio in caso d'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1221 cc), interrompere la prescrizione (art. 2943, u.c. cc), determinare il regime di decorrenza degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1223 cc), rendere risolubile il contratto ove il creditore lo richieda a fronte del persistente inadempimento del debitore (artt. 1453 e 1454 cc).
La conferma, che la costituzione in mora non sia un requisito costitutivo della fattispecie risarcitoria,
è peraltro offerta indirettamente dall'artt. 1453, co. 1 cc, che, con specifico riguardo alla obbligazioni con prestazioni corrispettive -qual è l'obbligazione oggetto di causa-, dispone che, in caso di inadempimento, il creditore possa scegliere se intimare l'adempimento (così costituendo in mora il debitore) o chiedere la risoluzione del contratto, facendo salvo “in ogni caso” il risarcimento del danno.
33. Né tale -asserita- inerzia del lavoratore ha determinato la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Invero, con ordinanza n. 31558/2021 la Suprema Corte ha affermato: “Il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore, non può essere intesa semplicemente come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente. Ne consegue che la pretesa risarcitoria per il danno alla professionalità si rinnova in relazione al protrarsi dell'evento dannoso, impedendo il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento "contra jus" non sia cessato, né sussistono limiti alla proposizione della
22 domanda ed al conseguente soddisfacimento del diritto ad essa sotteso per tutto il tempo durante il quale la condotta è stata perpetuata”.
Nel caso di specie, è dimostrato in giudizio che il demansionamento del lavoratore era ancora in atto al momento della notifica del ricorso originario (e oltre: v. infra), con le palesi conseguenze per quanto qui interessa.
34. In ogni caso, con la sentenza n. 774/2024 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n.
92/2012 e del d.lgs n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Tenuto conto che diritto dell'appellante al risarcimento del danno è soggetto a prescrizione decennale, stante la sua fonte contrattuale, che esso al 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, non era ancora prescritto e che all'attualità il lavoratore è ancora dipendente della società eccipiente,
è chiaro che il diritto al risarcimento del danno è, comunque, ancora esigibile.
35. Di nessun ausilio alle ragioni dell'appellante, poi, è l'argomento secondo cui il avrebbe rifiutato Pt_1 di svolgere le mansioni attribuite.
Difatti, sul punto ha riferito soltanto il teste dichiarando: “… Ho lavorato con Testimone_5
dal giugno 2020 a luglio 2021 e dico che il suo atteggiamento non è stato proattivo perché Pt_1 diceva di non voler fare questo lavoro in quanto non coerente con la sua professionalità di fatto alcune volte svolgeva i compiti dati altre volte no. A.D.R. avv. Salvato: a seguito della condotta descritta del , io gli ho rappresentato che mi aspettavo da lui che facesse quanto da me Pt_1 richiesto, ho rappresentato questi accadimenti anche ai miei superiori gerarchici e all'ufficio personale non mi risulta che siano state intraprese iniziative disciplinari a suo carico…” (v. verbale).
Dunque, nella stessa prospettazione del teste, si tratta di una condotta del lavoratore limitata nel tempo, sporadica e ritenuta dallo stesso datore di lavoro di scarsa importanza, dal momento che non era stata avviata nei confronti del dipendente alcuna iniziativa sanzionatoria.
36. Va allora tenuto a mente che, ai sensi dell'art. 1460 cc, il rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni inferiori può ritenersi legittimo se è conforme a buona fede (v. Cass. n. 11408/2018) e tale situazione ricorre nel caso di specie, considerato che, all'epoca dei fatti riferiti dal teste, l'appellante aveva visto violato il suo diritto ex art. 2103 cc già da tempo e, già da tempo, aveva tentato un confronto la società datrice di lavoro per ricondurre il rapporto negoziale alla sua fisiologica funzionalità, limitandosi a
23 fronte di tanto alla riferita forma di autotutela, del tutto moderata e dunque ex se priva d'incidenza significativa sul sinallagma contrattuale.
37. Confermata, quindi, conclusione che si è sopra tratta, va allora evidenziato che il ha chiesto il Pt_1 risarcimento di pregiudizi di natura sia patrimoniale, sia non patrimoniali derivati dall'acclarato inadempimento datoriale.
38. Con riguardo, allora, ai danni non patrimoniali, vale rammentare, in continuità con principi di diritto ormai tralatizi, che al fine del loro ristoro il Giudice deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento pregiudizievole, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, onde evitare risarcimenti c.d. “bagatellari” (v., ex multis, Cass. n. 7766/2016, n.
18746/2016, n. 26805/2017, n. 901/2018).
Questa indagine va condotta, da un lato, tenendo conto della “doppia dimensione fenomenologica” del danno derivante dalla lesione (da ogni lesione) di interessi della persona costituzionalmente protetti, quella di tipo dinamico/relazionale e quella di natura interiore (la sofferenza morale stricto sensu intesa) e, dall'altro lato, tenendo fermo che il danno non patrimoniale risarcibile (come del resto anche il danno patrimoniale) è danno “conseguenza” e non danno “evento” e che la sua valutazione e liquidazione ha riguardo pertanto alle conseguenze pregiudizievoli dell'evento di danno e non già all'evento stesso, ciò tra l'altro comportando che, così come la lesione d'un solo interesse può provocare pregiudizi diversi, per converso la lesione d'interessi diversi può provocare pregiudizi identici o sovrapponibili (in questo senso, v. ex multis Cass. n. 9320/2015, n. 11851/2015, n.
901/2018).
Se è vero, dunque, che ogni lesione va indagata nella sua duplice predetta componente dannosa è anche vero che, in caso di illeciti plurioffensivi, se le conseguenze pregiudizievoli rilevate risultino in tutto o in parte sovrapponibili, le stesse non possono essere liquidate due o più volte quanti sono gli interessi lesi cui sono al contempo riconducibili.
Proprio qui si colgono il senso e l'importanza del principio di unitarietà di liquidazione del danno non patrimoniale, il quale non vuol certo dire che, quando l'illecito produca pregiudizi non patrimoniali eterogenei anche in ragione della diversità degli interessi lesi (es. danno alla salute, danno alla libertà personale, etc.), la liquidazione di un tipo di danno non patrimoniale (es. danno alla salute) assorbe sempre e necessariamente tutte le altre, ma vuol piuttosto dire che lo stesso danno non può essere liquidato due volte sol perché lo si chiami con nomi diversi (Cass. n. 9320/2015, cit.).
39. Di poi, con particolare riguardo al danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, lamentato dal , la Suprema Corte, in naturale applicazione dei descritti Pt_1
24 principi generali, ha chiarito che, “É risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (v., ex multis, Cass. n. 24585/2019. V. anche Cass. n. 21527/2024).
40. Ebbene, l'appellante ha assolto l'onere a suo carico, posto che negli atti di causa sono apprezzabili plurimi significativi elementi che, considerati sia individualmente sia nel loro complesso, offrono riscontro ex art. 2729 cc del pregiudizio alla professionalità, di cui egli si duole. Infatti:
- le mansioni proprie del livello di formale inquadramento del (Quadro III livello) sono Pt_1 connotate da competenze altamente specializzate e da attitudine a operare in contesti complessi e con l'autonoma adozione di iniziative operative anche non standard;
- come riconosciuto dall'appellata, dette mansioni sono state disimpegnate lungamente fino al 2010, dunque per un arco di tempo utile, secondo normalità causale, ad affinare il bagaglio professionale del lavoratore, di tipo funzionariale, che quindi a novembre 2010 -inizio del periodo di demansionamento e d'inattività- era, com'è verosimile, pregevole;
- la successiva adibizione del , peraltro in periodi inframmezzati da inattività, a Pt_1 mansioni per il vero meramente impiegatizie, non richiedenti autonomia per la gestione di variabili né responsabilità per i risultati del segmento lavorativo di pertinenza, ha comportato una sotto-utilizzazione del lavoratore, che ha impattato sul suo bagaglio professionale, segnatamente per avere l'appellante perso l'attitudine alle capacità relazionali con clienti di primaria importanza e per non aver mantenuto aggiornate le sue competenze in materie altamente specializzate;
- il lavoratore ha altresì patito un lungo periodo di sostanziale inattività (2014 - 2019), che ha viepiù inciso sulla conservazione del suo livello di competenze, conoscenze e attitudini;
- il lungo periodo di adibizione del EC a mansioni inferiori quanto meno di tre livelli e/o a nessuna mansione ha carattere di gravità, in ragione del percettibile svilimento della prestazione lavorativa, privata della sua componente tecnica e dei caratteri connotanti la funzione del quadro;
25 - anche sul piano dell'immagine dell'appellante all'interno dell'azienda, non può non apparire frustrante, nel contesto lavorativo e nei confronti dei colleghi, la sua adibizione a compiti propri di personale con competenze e funzioni di un livello di gran lunga più basso e, viepiù, la sua condizione di sostanziale inoccupazione, con connessa lesione alla sua dignità morale sul luogo di lavoro;
- la situazione descritta risulta protratta fino al deposito del ricorso di appello, in difetto dell'allegazione e della prova di sviluppi favorevoli della situazione oggetto di causa, situazione che nella stessa allegazione delle parti vede il lavoratore impiegato nei compiti, molto meno qualificati, da ultimo attribuitigli.
41. Poiché la capacità professionale è bene suscettibile di valutazione patrimoniale, in quanto il valore di mercato della prestazione lavorativa è determinato per l'appunto dall'attitudine alle mansioni, la predetta lesione patita dal è, dunque, risarcibile secondo le regole generali della materia. Pt_1
42. Quanto alla liquidazione del ristoro, al fine ben può essere utilizzato quale parametro la retribuzione mensile percepita dal dipendente, tenuto conto delle pronunce di segno conforme rese in materia dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, anche di questa Corte di appello.
Tale retribuzione mensile, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, è stata indicata dall'appellante in € 5.828,66 giusta l'ammontare dell'emolumento di cui all'ultima busta paga (v. pag. 38 ricorso originario, v. doc. 1 fascicolo primo grado appellante), senza puntuale e seria contestazione avversaria e, quindi, viene condivisa.
43. Ritiene pertanto la Corte che, in ragione della durata e dell'entità del demansionamento nonché della sua plurioffensività come sopra descritto, il risarcimento del danno patito dal alla Pt_1 professionalità (intesa rettamente come “sfera professionale”) possa essere liquidato in via equitativa
(art. 1226 cc) nella misura;
- del 50% di una mensilità per ogni mese di demansionamento dal 1° novembre 2010 fino al
31 agosto 2014 pari a € 134.059,18 (ossia € 5.828,66 x 50% = € 2.914,33. Da novembre
2010 fino ad agosto 2014 sono 2, 12, 12, 12, 8 mesi ogni anno = 46 mesi;
€ 2.914,33 x 46
- € 134.059,18. Si rileva che nel conteggio attoreo è scritto in modo errato il numero complessivo dei mesi, ma il calcolo poi sviluppato dà il risultato corretto, quale accertato dalla Corte);
- del 100% di una mensilità per ogni mese di demansionamento dal 1° settembre 2014 fino al 31 agosto 2019 pari a € 349.719,60 (sono complessivi 60 mesi da moltiplicare per €
5.828,66);
26 - del 100% di una mensilità per ogni mese di demansionamento da settembre 2019 fino a
31 dicembre 2021, data del deposito del ricorso in appello, pari a € 163.202,48 (sono 4,
12, 12 mesi l'anno = 28 mesi;
€ 5.828,66 x 28 = € 163.202,48),
e così complessivamente € 646.981,26.
44. Sul credito così accertato spettano al lavoratore ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'attualità (momento in cui si è liquidato il credito) fino al saldo.
45. Evidenzia peraltro la Corte che deve essere escluso che la liquidazione del danno fino a dicembre 2021
-dunque, anche per l'arco temporale successivo al deposito del ricorso ex art. 414 cpc e fino al deposito del ricorso di appello- comporti un vizio di ultrapetizione.
Difatti, il lavoratore ha chiesto di essere risarcito fino al momento del ripristino delle mansioni originarie, così formulando un petitum che guarda anche agli sviluppi della fattispecie lesiva allegata a base della causa petendi, invocando dunque implicitamente la natura di illecito permanente del demansionamento, che si rinnova giorno per giorno finché il lavoratore continua a svolgere compiti con professionalità inferiore a quelli di sua spettanza (v. giurisprudenza di legittimità già citata).
Ebbene, se è vero che la domanda in esame non è accoglibile per la parte de futuro rispetto alla pronuncia giudiziale sull'oggetto del contendere per come temporalmente circoscritto (v. infra), giacché il risarcimento, per escludere ingiustificate locupletazioni, deve ripianare pregiudizi effettivi e non certo ipotetici, è altrettanto vero che la Suprema Corte ha chiarito: “Nel rito del lavoro, proposta una domanda risarcitoria con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., la richiesta del risarcimento degli ulteriori danni maturati nel corso del processo e di una somma maggiore rispetto a quella inizialmente indicata in relazione ad un più ampio periodo temporale maturato nel corso dello svolgimento del giudizio, non comporta alcuna immutazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non introducendo alcun nuovo tema di indagine sul quale la controparte non abbia potuto svolgere le proprie difese, né un ampliamento del tema sottoposto all'indagine del Giudice, versandosi in tema di conseguenze risarcitorie dipendenti dall'unico fatto dedotto con il ricorso introduttivo e maturate in corso di causa, e non già di eventi provocati da circostanze diverse successive alla proposizione della domanda e sulle quali sarebbe necessaria un'ulteriore indagine in punto di fatto. (Nella specie, relativa ad una controversia nella quale il ricorrente, dopo aver delimitato temporalmente i danni da demansionamento, nel corso del giudizio di primo grado aveva chiesto il risarcimento anche per gli ulteriori danni verificatisi nel corso del giudizio, la S.C., nel rigettare il ricorso in relazione alla domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti e
"patiendi" proposta con il ricorso introduttivo, ha ritenuto che, in relazione agli importi maturati in corso di causa, la richiesta avesse lasciato inalterati i termini della questione, incidendo solo sulla
27 precisazione del "petitum" mediato, relativo all'entità del bene da attribuire, immutata la domanda nella sua entità ontologica)” (Cass. n. 17101/2009. V. anche Cass. n. 23949/2013, ultima parte della motivazione, e Cass. n. 31558/2021).
La decisione della Corte si raccorda con questo principio di diritto, posto che il risarcimento attribuito al lavoratore è stato complessivamente liquidato con riguardo al medesimo fatto da lui allegato a fondamento della domanda risarcitoria, ossia l'adibizione a mansioni estranee al livello III Quadro, di sua pertinenza, senza l'aggiunta di circostanze oggettive ulteriori che hanno introdotto nel tema del contendere temi d'indagine nuovi.
Inoltre, il dies ad quem della liquidazione è stato individuato con riferimento a una data -quella del deposito del ricorso di appello- che non solo è certa, ma ha garantito il diritto di difesa a entrambi i contraddittori, i quali invero anche nel grado prendono posizione sui fatti di causa negli atti introduttivi della lite (riproponendo i fatti di causa originari, ovvero indicando elementi accaduti nelle more del processo che incidono sul detto quadro fattuale).
Si tenga viepiù conto dell'evenienza che la società appellata -su cui, si rammenta, grava l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo ex art. 2103 cc- ha essa stessa introdotto il teste ( Tes_5 che ha riferito sul periodo controverso fino a luglio 2021, nondimeno senza allegare la sopravvenienza di una modifica migliorativa della condizione lavorativa del rilevante in suo favore giusta la Pt_1 norma indicata.
46. Con riguardo, invece, alla seconda posta di danno non patrimoniale lamentata dall'appellante, vale premettere che, in forza dell'art. 2087 cc, il datore di lavoro ha l'obbligo di salvaguardare l'integrità psico-fisica e l'integrità morale del dipendente, osservando non solo le norme di fonte legale in materia antinfortunistica, ma anche tutte quelle cautele, pur innominate, che garantiscono un tale risultato.
In particolare, giusta l'art. 18 lett. c) e l'art. 15, lett. d) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m., il datore di lavoro
“nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza” ed è tenuto al “rispetto dei principi ergonomici … nella definizione dei metodi di lavoro e produzione”.
47. La Suprema Corte ha poi chiarito l'ambito applicativo di tale norma, affermato i seguenti principi di diritto:
- “In tema di obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n.
81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
28 lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il lavoratore versava "in condizioni di sostanziale inoperosità", con progressivo "svuotamento" delle mansioni affidate, non aveva verificato se dalla condotta del datore di lavoro, anche se colposa, erano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore a contenuto non patrimoniale) (Cass. n. 33639/2022);
- “In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli,
è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi” (Cass. n. 3692/2023.
48. Tenuto conto di questo quadro normativo di riferimento, la Corte ha quindi disposto c.t.u. medico - legale sul seguente quesito:
“Il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, chiesta alle parti ogni necessaria certificazione medica e sottoposto l'appellante ai necessari accertamenti:
-dica quali siano le malattie a carico dell'appellante;
-dica se queste malattie siano o meno in nesso di causa ovvero di concausa, per la loro insorgenza ovvero per il loro aggravamento anche tenuto conto di condizioni preesistenti o coeve, con la prestazione di lavoro di pertinenza dell'appellante nel periodo dedotto in giudizio, essa considerata nei termini in cui è stata descritta nel ricorso ex art. 414 cpc;
-dica se da tali patologie sia residuato o meno all'appellante un danno biologico;
-nella prima ipotesi, dica quale sia la percentuale di danno determinato con criteri civilistici;
ove detta percentuale sia superiore al 6%, detragga il valore della prestazione riconosciuta ovvero riconoscibile dall' e destinata a ristorare, in forza del Dlgs CP_5
38/2000 il danno biologico permanente, se del caso valutando in capitale la quota della
29 rendita, autorizzandolo al fine, ove necessario, ad accedere ai competenti uffici dell' CP_5 nonché a richiedere all'Istituto assicuratore informazioni utili”.
49. Il c.t.u. ha così risposto al quesito:
“… ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA: tonsillectomia a 6-7 anni. Asportazione di granuloma a livello ombelicale nel 2024. Nega ulteriori patologie degne di nota.
Riferisce che dal 2010 ha iniziato a soffrire di attacchi di panico;
tale disturbo si è protratto sino al
2014 e non è più residuato.
Si è sottoposto a controlli da parte del Dott. psichiatra e del Dott. , psichiatra;
ha Per_2 Per_3 assunto terapia antipanico con paroxetina.
Dichiara che attualmente presenta ancora difficoltà nel sonno (risveglio precoce); avverte un forte sentimento di frustrazione, di stress con tremori alle mani insorti dal 2019 (è in cura con Gabapentin
300 mg sia per il tremore che per l'ansia).
Da 2 anni, nell'ambito della prevenzione dell'ipertensione arteriosa sofferta dal padre, assume
Triatec 5 mg.
Dichiara che l'ansia e lo stato di tensione è attualmente abbastanza controllata dalla terapia con
Gabapentin.
…
Allo stato attuale, esaminata la documentazione in atti, considerata l'evidenza clinica emersa in sede di accertamenti, è possibile affermare che l'appellante IN ATTO è affetto da un disturbo dell'adattamento non complicato aspecifico, con ansia e umore depresso, frustrazione latente, insoddisfazione latente
….
All'attuale obiettività clinica è stato possibile rilevare: si tratta di soggetto in buone condizioni generali;
all'esame delle funzioni psichiche si è accertato: soggetto curato nell'aspetto e nel vestiario con atteggiamento validamente collaborativo, sostanzialmente sintonico, accessibile e disponibile al colloquio;
risulta normalmente orientato nel tempo e nello spazio e rispetto alle cose e alle persone.
Non emergono apparenti deficit di critica e di giudizio né alterazioni delle capacità mnesiche sia per quanto riguarda la fissazione che la rievocazione dei ricordi. Il tono dell'umore appare orientato in senso sfumatamente depresso con tensione interiore che si accentua nel rammentare le note vicende lavorative, che riferisce da lui vissute come estremamente avversative. Sono presenti tremori a carico di entrambe le mani (al riguardo l'appellante riferisce insorgenza di tremori dal 2019). Dichiara che non presenta più disturbi con attacchi di panico.
30 L'obiettività attuale rilevata dal sottoscritto nel corso della presente indagine peritale ha permesso di inquadrare la distimia sofferta nell'ambito di un disturbo di adattamento non complicato aspecifico con ansia e depressione, frustrazione latente, insoddisfazione latente.
Si deve rimarcare che, nel caso di specie, al fine di un inquadramento valutativo corretto nell'ambito della valutazione del danno eventualmente residuato in rapporto causativo con i riferiti fatti di lavoro, risulta indispensabile eseguire una approfondita disamina dei dati documentali a disposizione del sottoscritto: è emerso che sussiste in atti solo una relazione clinica e valutazione psicodiagnostica redatta in data 17/2/2020 dal dott. , psicologo/psicoterapeuta, che riferisce vari Persona_4 controlli specialistici psichiatrici, che peraltro il sottoscritto non ha potuto prendere in visione, per cui non risulta possibile approfondire in modo adeguato l'iter diagnostico.
Sussistono pertanto difficoltà nel ritenere valido ed acclarato il nesso di causalità tra l'asserito comportamento illegittimo datoriale e l'insorgenza di una patologia a causa della totale carenza documentale attestante un alterato status di natura psichiatrica.
Per quanto concerne la eventuale percentualizzazione del danno alla integrità psicofisica quale conseguenza della patologia psichiatrica, a motivo della mancanza di elementi strutturali e diagnostici e medici in ambito psichiatrico non si è in grado di inquadrare appieno, la natura e gravità dello sfumato stato d'ansia tuttora presente e rilevato clinicamente;
in particolare non esiste un qualche documento sanitario comprovante uno stato di patologia acuta protratto e come tale in grado di provocare una cronicizzazione del quadro.
Inoltre, risulta difficoltoso riconoscere la sussistenza di uno stretto rapporto causativo tra la asserita ancorché sfumata distimia accertata e i riferiti fatti lavorativi vissuti come avversativi;
volendo comunque esprimere una valutazione percentuale secondo parametri con riferimento al danno CP_5 biologico di cui all'art. 13 del Dlgs 38/2000 dall' , è possibile valutare il quadro clinico CP_5 attualmente accertato con una percentuale di danno biologico permanente nella misura al 5%
(cinque per cento) (e pertanto al di sotto della franchigia); al riguardo si segnala che nella guida valutativa sono descritti unicamente i disturbi post traumatici da stress, per cui vi è necessità CP_5 di procedere con criterio analogico con riguardo alle infermità non espressamente previste nel baréme . CP_5
Per quanto concerne la valutazione del danno biologico determinato con criteri civilistici secondo le tabelle redatte sotto l'egida della SIMLA, si tratta -nel caso di specie- di un disturbo dell'adattamento non complicato, aspecifico con ansia e depressione, frustrazione latente, insoddisfazione latente, con un quadro particolarmente sfumato, che deve essere valutato nella misura del 5% (cinque per cento) con riferimento alla validità biologica del soggetto.
31 Pertanto, il valore della prestazione eventualmente riconoscibile dall' e destinata a ristorare, CP_5 in forza del Dlgs 38/2000, il danno biologico permanente, è sovrapponibile al grado di danno biologico accertato e comunque verte totalmente nella franchigia . CP_5
Volendo rispondere alle note controperitali redatte dal Dott. per conto del Sig. , Persona_5 Pt_1
è doveroso segnalare che -così come dichiarato anche dal dott. Persona_4 psicologo/psicoterapeuta che ha redatto in data 17/2/2020 relazione clinica e psicodiagnostica- il quadro clinico ha presentato nel tempo un andamento caratterizzato da un miglioramento significativo.
Il sottoscritto ha ripercorso correttamente l'iter clinico del;
ha altresì ribadito che sussiste in Pt_1
Per_ atti solo la relazione clinica e la valutazione diagnostica redatta dal Dott. (psicologo), che riferisce vari controlli specialistici psichiatrici che peraltro non sono stati depositati nel fascicolo telematico, per cui non è stato possibile approfondire in modo adeguato l'iter diagnostico;
non è stata prodotta alcuna documentazione attestante neppure un giorno di malattia e non risulta accettabile dal punto di vista medico-legale come verosimile una terapia farmacologica di cui non si produce alcuna documentazione.
Chiaramente la ricostruzione di un nesso causale in medicina legale non può prescindere dall'elemento documentale che permette di attestare lo stato di patologia, eventuali postumi residuati
e la derivazione causale con un qualche evento. Dal 2010 sino al 2020 non esiste alcun documento medico;
l'unico documento su cui il consulente di parte appellante basa l'attestazione della asserita patologia patita è costituito da una relazione psicologica e non medica, che risulta assolutamente impropria sia per giustificare lo stato di malattia ma soprattutto per valutarne ed attestarne eventuali postumi.
Pertanto, la correlazione della patologia diagnosticata allo stato attuale e i fatti accaduti tra il 2010
e 2020 desta al sottoscritto non poche perplessità per ciò che attiene il nesso di causalità tra l'asserito comportamento illegittimo datoriale e l'insorgenza della patologia stessa.
Alla luce di quanto sopra il sottoscritto ha ribadito che la sfumata sindrome distimica, che potrebbe essere posta in relazione di causa ad effetto con i fatti lavorativi riferiti come avversativi, può essere verosimilmente valutata nella misura del 5%; non esistono i presupposti per una rivalutazione del danno nella misura dell'8% ipotizzata dal Dottor Persona_5
Si rimarca che il fatto che il sottoscritto non abbia ritenuto necessario far sottoporre l'appellante ad ulteriori controlli specialistici non rappresenta una contraddizione con l'asserzione di non essere “in grado di inquadrare appieno la natura e gravità dello sfumato stato d'ansia tuttora presente e rilevato clinicamente”, in quanto a causa della totale carenza documentale esistente in atti risulta
32 estremamente complesso se non impossibile colmare tale carenza con una eventuale certificazione attuale…”.
50. La Corte condivide le conclusioni del c.t.u., che ha riscontrato in modo esaustivo il quesito postogli, argomentando al fine senza errori logici, giuridici e medico -legali.
51. In particolare, al riguardo vale premettere che, sulla fattispecie d'interesse, la Suprema Corte ha in effetti affermato il principio di diritto, secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni” (v. ex multis, Cass. n. 38123/2021).
52. Va però tenuto a mente che la Suprema Corte ha pure chiarito: “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti “(Cass. n. 8773/2018).
Inoltre, con la più recente sentenza n. 9468/2025 la Suprema Corte ha ribadito che “… va esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, quest'ultima potendo essere ravvisata solo in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. nn. 17438 del 2012, 8773 del 2018,
9342 del 2022), ossia secondo il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” (cfr. Cass. S.U. n. 576 del 2008 e succ. conf.)…” (v. in motivazione).
53. Dunque, è vero che, ove sussistano più cause cui ricondurre una malattia, ciascuna di esse è da considerare, quanto a forza eziologica, equivalente alle altre, ma è altrettanto vero che, intanto si può parlare di causa di lavoro rilevante ai fini che interessano, in quanto la lavorazione, per condizioni o modalità di espletamento, abbia esposto il lavoratore a un rischio tecnopatico probabile in concreto e
33 non soltanto possibile in astratto. Di conseguenza, la lavorazione cui è addetto il lavoratore deve essere tale da averlo esposto a un reale rischio di contrarre la malattia, sì da aver contribuito alla sua insorgenza o al suo aggravamento.
54. Ebbene, il c.t.u. ha formulato il suo giudizio appunto escludendo la probabilità di un nesso eziologico tra la situazione lavorativa denunciata come avversativa dal e il quadro nosologico da lui Pt_1 presentato all'attualità e lo ha fatto dando ragionevolmente spazio, al fine, alla mancanza di riscontri clinici dell'evenienza che lo “sfumato stato d'ansia”, che affligge il , fosse il frutto di uno stato Pt_1 morbigeno acuto coevo alle condizioni occupazionali, protrattosi nel tempo e quindi cronicizzatosi.
Difatti, come deve dirsi secondo normalità causale, una malattia diagnosticata all'attualità, per essere espressione di una condizione di salute preesistente, non può che essere una malattia caratterizzata da sintomi persistenti e da un decorso lento, che richiede un costante trattamento medico;
dunque, deve essere una condizione di salute interessata via via da accertamenti clinici e da trattamenti terapeutici, che vanno ex se dimostrati con pertinente documentazione sanitaria.
Anzi, questa prova è viepiù necessaria laddove -come nel caso di specie- la malattia diagnosticata al lavoratore consista in una “sfumata distimia”, ossia in una deflessione del tono dell'umore del tutto lieve, che, come tale, necessita di accertamenti clinici più che costanti al fine di acclararne la durevolezza.
55. Il convincimento della Corte non è condotto in senso contrario dalle critiche che l'appellante ha opposto al giudizio medico -legale del c.t.u..
56. Difatti, il ha richiamato tre certificati medici del dott. relativi all'assenza Pt_1 Persona_6 dal lavoro per sindrome ansioso-depressiva per i seguenti periodi: 30 - 31 maggio 2018; 12 - 14 giugno 2018; 3- 4 luglio 2018.
Nondimeno, si tratta di certificazione che, all'evidenza, attesta una sintomatologia momentanea con prognosi modestissima e che quindi non è idonea a riscontrare l'allegata severa storia clinica del lavoratore, viepiù in difetto di altri significativi elementi dimostrativi di quanto preteso, quale in particolare la prescrizione di una confacente farmacoterapia volta a sollevare il tono dell'umore dell'appellante, ovvero di una prolungata psicoterapia cui lo stesso si sarebbe sottoposto.
57. Non sono di ausilio alle ragioni dell'appellante nemmeno i certificati medici prodotti nel grado. In particolare, si tratta:
- del certificato di visita neurologica del 21 marzo 2022, che attesta: “Paziente con storia di sospetta ischemia celebrale, disturbo d'ansia ed attacchi di panico. Tremore essenziale in terapia del Gabapentin. Da alcuni mesi difficoltà nella eiaculazione.
Si richiede RMN encefalo senza m. di c. RMN del rachide in toto.
34 Terapia: Gabapentin 300 mg…
Da rivalutare a breve + EMG e neurografia arti inferiori con studio del nervo pudendo”.
- del referto delle RMN del 30 marzo 2022, che attesta: “esiti di pregressa lesione vascolare ischemica … Reperto di disco-spondiloartrosi cervicale di maggior rilievo a carico di C4-
C5, C5-C6 e C6-C7. Protrusione posteriore ad ampio raggio del disco intersomatico C4-C5 con riduzione dello spazio epidurale anteriore. Di maggior rilievo la protrusione posteriore ad ampio raggio, mediana-paramediana sinistra, del disco intersomatico C5-C6 con lieve impronta sul versante ventrale del sacco durale. Protrusione posteriore ad ampio raggio, medianaparamediana, del disco intersomatico C6-C7 con lieve riduzione dello spazio epidurale anteriore. … Segni di spondiloartrosi dorsale … Segni di spondiloartrosi lombare.
Segni involutivi disidratativi si osservano a carico dei dischi intersomatici L3-L4, L4-L5 e
L5-S1 ipointensi nelle sequenze a TR lungo. Protrusione posteriore ad ampio raggio, medianaparamediana, dei dischi intersomatici L3-L4 e L4-L5 con lieve impronta sul versante ventrale del sacco durale. Protrusione posteriore ad ampio raggio, mediana- paramediana, del disco intersomatico L5-S1 con parziale impegno del versante prossimale del forame di coniugazione sinistro… Cisti radicolare di circa 16 mm all'altezza di S2 …”;
- del certificato di visita neurologica del 2 maggio 2022, che attesta: “Terapia: Gabapentin
300 mg … Neurodine … Normast 600 mg”;
- di cinque ricette mediche elettroniche del 14 giugno 2023, 11 ottobre 2023, 1° febbraio
2024, 16 luglio 2024 e 6 settembre 2024 con prescrizione del Gabapentin.
58. Vale allora evidenziare -così come dimostrato dall'appellata: v. documenti nel fascicolo di secondo grado- che:
- il Gabapentin è un farmaco per il trattamento dell'epilessia e del dolore neuropatico periferico;
l'integratore Neurodine è un coadiuvante nei casi di dolore neuropatico;
l'integratore Normast è volto al trattamento di neuropatie periferiche e del dolore lombare.
Dunque, si tratta di una terapia che non riguarda la distimia presentata dal lavoratore;
- l' , ai fini del controllo degli effetti indesiderati, sollecita gli Controparte_6 assuntori del Gabapentin a informare “…il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto medicinali per convulsioni, disturbi del sonno, depressione, ansia o altri problemi neurologici o psichiatrici..”. Tuttavia, il non ha dimostrato di aver Pt_1 assunto, contestualmente alla terapia con il Gabapentin, anche uno specifico farmaco antidepressivo per far fronte alla già menzionata patologia distimica.
35 59. Portando a sintesi le osservazioni svolte, si deve allora dire che l'appellante non ha assolto l'onere di provare il danno biologico asseritamente patito a causa della condotta datoriale denunciata, con inevitabile infondatezza della pretesa al relativo risarcimento.
60. Per completezza espositiva, va aggiunto che, per la decisione sulla questione fin qui conosciuta, non ha alcun peso l'esame delle deduzioni dell'appellante concernenti l'avvenuta irrogazione, nel periodo oggetto di causa, di due sanzioni disciplinari, dell'avvenuta sua assegnazione a un ufficio disagevole e delle altre condotte datoriali denunciate come avversative.
Difatti -e in disparte ogni diversa considerazione in merito-, si tratta di condotte datoriali che, pur ove fossero in ipotesi accertate come illegittime, non esonererebbero comunque il lavoratore dal dimostrare la sussistenza di una lesione alla sua sfera biologica, da esse derivante e risarcibile alle condizioni già descritte, onere per quanto esposto non assolto dal . Pt_1
61. Resta altresì assorbito l'esame dell'eccezione d'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno biologico riproposta al grado dall'appellata avuto riguardo all'art. 10 del TUIL.
62. Per completare l'esame delle ragioni creditorie azionate dal lavoratore, osserva la Corte che il Pt_1 ha allegato di aver subito anche un danno per la sofferenza patita e un danno da perdita di chance.
63. Tuttavia, non risultano dedotti nel tema dell'appello argomenti specifici e prove per avvalorare l'esistenza nel caso di specie di un danno “esistenziale” autonomamente risarcibile, in quanto espressione di lesioni a beni interessi di rilevanza costituzionale, non bagatellari, in sé differenti dalle poste già considerate dalla Corte ristorabili e, in effetti, ristorate (in questo senso v., ex multis, Cass.
n. 28742/2018).
64. Con riguardo, invece, al danno da perdita di chance, osserva la Corte che, per consolidata giurisprudenza di legittimità -a cui si accede e a cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc-, tale pregiudizio consiste nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito del debitore ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (v. Cass. n. 2737/2015).
Più in particolare, questo danno consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tener conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto ed esige la prova, anche presuntiva purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (v. Cass. n. 18207/2014, n. 16877/2008,
n. 19604/2016, n. 2293/2018).
36 Al riguardo, la Suprema Corte richiama un criterio prognostico basato sulle concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili (cfr. Cass. n. 15759/2001; v. anche Cass. n. 22524/2004).
Occorre inoltre aggiungere, sulla scorta della pronuncia della SS.UU. n. 6752/2006, che l'inadempimento del datore di lavoro per violazione di obblighi derivanti dal contratto è regolato dagli artt. 1218 e 1223 cc, sicché anche nel caso di danno da perdita di chance vale la distinzione tra
“inadempimento” e “danno risarcibile” secondo gli ordinari principi civilistici, per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento, restando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio.
Incombe, ovviamente, su chi se ne duole allegare e provare effettività ed entità del pregiudizio addotto.
65. Tuttavia, sul punto il non ha riproposto al tema dell'appello elementi univoci e di sicuro Pt_1 riscontro oggettivo, idonei a offrire adeguata dimostrazione della perdita di possibilità di vantaggi economici connessi alla violazione, da parte del datore di lavoro, degli obblighi a suo carico, con i negativi effetti dell'art. 2697 cc.
66. Pure infondato è il motivo di appello sub g).
67. Vale premettere che, in relazione alla questione d'interesse, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Il godimento a titolo gratuito dell'alloggio costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del dipendente che ne fruisce e costituisca, dunque, emolumento collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni e non piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa;
in quanto condizione di miglior favore, quale componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non è coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost. nè è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c.c., non essendovi compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa
o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. (Cass. n. 38169/2022).
Con la sentenza n. 25985/2018 la Suprema Corte, in coerenza con precedenti conformi, aveva peraltro già chiarito: “…3. in via preliminare, occorre considerare che i fringe benefits sono quei beni o servizi che le imprese accordano ad alcuni dipendenti, in aggiunta alla retribuzione e che, proprio con riferimento all'attribuzione del godimento di un alloggio, questa Corte ha affermato che essa costituisce una componente in natura della retribuzione, da considerare ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, solo qualora vi sia connessione con la posizione lavorativa del
37 dipendente che ne fruisce, a prescindere dal nomen iuris dato dalle parti (Cass. 12 aprile 1995, n.
4197; Cass. 22 giugno 2004, n. 11644; Cass. 26 luglio 2006, n. 17013): non avendo natura retributiva le voci che abbiano la finalità di tenere indenne il lavoratore da spese che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito, sostenute nell'interesse dell'imprenditore (Cass. 31 agosto
2018, n. 21519; Cass. 20 settembre 2022, n. 27534, entrambe in riferimento alla computabilità o meno nella base di determinazione del T.f.r.);
3.1. nel caso di specie, il godimento a titolo gratuito dell'alloggio, assicurato al lavoratore per un periodo continuativo di un quinquennio circa (integrante pattuizione tacita per la libertà di forma del contratto di lavoro e dei suoi elementi), è tuttavia emolumento non collegato alle qualità intrinseche delle sue mansioni (di addetto alla manutenzione, occupato nella gestione del verde), quanto piuttosto allo specifico disagio di una prestazione dell'attività lavorativa (in Milano) lontano dal luogo di residenza (Rimini);
3.2. in quanto condizione di miglior favore, esso è componente aggiuntiva ai minimi tabellari, non coperta dalla tutela dell'art. 36 Cost., che si riferisce ai minimi retributivi fissati dalla contrattazione collettiva e idonei a garantire la proporzionalità della retribuzione stessa alla qualità e quantità del lavoro prestato (Cass. 18 marzo 2013, n. 6709): sicché, neppure è in contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione, previsto dall'art. 2103 c. c., dovendo il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, così garantito, essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, ossia attinenti alla professionalità tipica della qualifica rivestita;
non essendo compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati (Cass. 6 dicembre 2017, n. 29247; Cass. 24 agosto 2021, n. 23329)…”.
68. Esaminando la fattispecie controversa in questo quadro normativo di riferimento -ritenendo la Corte di dar seguito ai riferiti principi di diritto-, va allora osservato che dall'esame degli atti di causa non si evince alcun elemento a sostegno del carattere retributivo del benefit alloggio, di cui l'appellante aveva fruito fino al 2009, dacché, per come emerge dalle stesse allegazioni attoree, la sua erogazione era stata collegata al fatto che la prestazione lavorativa era eseguita nella sede di Milano, diversa da quella residenza del , e non anche all'intrinseca gravosità della detta prestazione. Pt_1
69. D'altro canto, nel grado l'appellante si è limitato a ribadire l'allegato carattere retributivo dell'emolumento, ma non ha indicato la prova che ne avvalorerebbe la sinallagmaticità con l'in sé della prestazione lavorativa, piuttosto che con specifici disagi connessi alla sua esecuzione.
38 70. Di conseguenza, la revoca del beneficio foresteria, operata dal datore di lavoro da un certo momento in poi, non ha fatto sorgere in capo al il diritto a ottenere il pagamento del relativo controvalore Pt_1 economico al fine di mantenere il pregresso livello retributivo.
71. Sotto altro profilo, osserva la Corte che il Tribunale ha respinto la pretesa del lavoratore, al vaglio, sull'assunto che la società datrice di lavoro aveva “… applicato, in sostituzione del meccanismo del
“contributo alloggio” previsto dal CCNL vigente all'epoca dell'assegnazione del lavoro a Milano, la disciplina della fornitura dell'alloggio prevista dall'art. 72 secondo cui: “L'azienda, inoltre, direttamente o tramite terzi, fornisce al quadro direttivo l'alloggio nella nuova sede di residenza, stipulando con lo stesso un contratto di locazione o sublocazione al canone determinato secondo i criteri dell'art. 1 del d.m. 5 marzo 1999 (recante criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale)”. “Ove tale contratto non si risolva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro o per nuovo trasferimento, lo stesso sarà rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo fino ad una durata complessiva di 8 anni dalla data del trasferimento (10 anni per
i trasferimenti in atto al 31 ottobre 1999).
Pertanto, in conformità̀ a tali disposizioni contrattuali, l'assegnazione dell'alloggio, iniziata nel novembre 2001 è legittimamente terminata nel novembre 2009 (d'altra parte appare estremamente significativo che il ricorrente non abbia mai sollevato alcuna obiezione in proposito). Peraltro la
Cassazione ha ripetutamente affermato la validità delle clausole della contrattazione collettiva o aziendale che prevedono il diritto all'alloggio fissandone presupposti ed elementi costitutivi al di fuori di ogni previsione legislativa...” (pagg. 5, 6 sentenza).
72. Osserva allora la Corte che la società datrice di lavoro ha allegato fin dall'originaria memoria il contenuto dell'art. 72 del CCNL Credito, applicato dal Giudice di primo grado per comporre la controversia sul punto in esame.
L'appellante, dal canto suo, lamenta -tra l'altro- l'omesso rilievo, da parte del Tribunale, della mancanza di prova di tale disposizione collettiva, per omessa produzione, ad onere della controparte, del contratto collettivo vigente pro tempore.
Nondimeno, l'appellante non ha contestato che il contenuto della clausola collettiva in parola fosse proprio quello riportato dalla società datrice di lavoro nella memoria ex art. 416 cpc, sebbene una tale contestazione fosse esigibile, in quanto il CCNL Credito è, pacificamente, applicato al rapporto di lavoro tra le parti e, dunque, rientra nella sfera di conoscibilità del lavoratore.
In senso contrario non può certo considerarsi sufficiente l'evenienza che nella prima difesa utile il avesse ribadito la natura retributiva del benefit alloggio, perché la contestazione che qui Pt_1 interessa avrebbe dovuto piuttosto involgere il contenuto oggettivo della detta clausola, in ordine al
39 quale, invece, non risulta sollevata alcuna conferente e specifica critica, neppure nel ricorso introduttivo del grado.
73. Corollario di quanto fin qui premesso è che -più correttamente rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale- nel caso di specie la relevatio ab onere probandi ha riguardato l'esistenza della norma collettiva in esame, mentre costituisce giudizio ex art. 116 cpc l'applicazione di tale norma ai fatti controversi e la dedotta conseguente perdita del diritto del lavoratore al benefit dopo otto anni dalla data d'inizio della sua erogazione.
74. In ogni caso, la lacuna probatoria censurata dall'appellante può ritenersi colmata considerando che l'appellata ha prodotto nel grado i testi dei CCNL Credito vigenti nel periodo di rilievo in giudizio e tali documenti ben possono essere acquisiti al tema probatorio giusta l'art. 437 cpc (Cass.
n. 11845/2018), trattandosi di prove decisive a dimostrazione di un fatto impeditivo del diritto controverso -come si è detto, tempestivamente allegato- e che si collocano nel solco di una pista probatoria già tracciata -in specie, la reiterazione della clausola di cui all'art. 72 CCNL 1999 nelle tornate contrattuali successive, dedotta dalla società datrice di lavoro nella memoria originaria, mentre è in atti fin dal primo grado il CCNL 2015, che effettivamente la riporta all'art. 88-.
75. Da quanto fin qui postulato deriva allora che, secondo le previsioni del contatto collettivo, effettivamente l'appellante non aveva più diritto al benefit foresteria dopo otto anni dall'inizio della sua erogazione, fermo restando che le osservazioni già svolte circa la mancata dimostrazione della natura retributiva di tale benefit escludono viepiù il suo diritto a mantenerne il controvalore economico.
76. Sotto altro ulteriore profilo, osserva la Corte che la ratio decidendi sottesa dal Tribunale alla statuizione impugnata è duplice, dacché si fonda sia sull'argomento fin qui esaminato, sia sull'argomento per cui l'assenza di qualsiasi contestazione del a fronte della revoca del Pt_1 benefit, avvenuta nel 2009 e doluta con il ricorso originario del 2020, è significativa della legittimità del provvedimento datoriale.
77. Ebbene, questo secondo argomento fa evidente leva sull'esistenza di una condotta del da Pt_1 considerare concludente all'effetto negoziale di acquiescenza al nuovo assetto giuridico-patrimoniale inter partes, assetto che quindi risulta legittimo anche per questa via, ma non è stato attinto da alcuna specifica critica da parte dell'appellante, ai negativi effetti dell'art. 434 cpc.
78. Pertanto tale argomento -giusto o sbagliato che sia- continua a sostenere in modo autonomo l'affermata, dal Tribunale, insussistenza del diritto controverso, in esame.
79. Portando a sintesi le osservazioni fin qui svolte, risulta quindi che la statuizione impugnata va confermata con questa più ampia e precisa motivazione.
40 80. Pure infondato è il motivo di appello sub h).
Invero, il Tribunale ha ritenuto che la domanda attorea fosse circoscritta al pagamento delle differenze retributive ovvero al risarcimento del danno patrimoniale per la perdita del benefit foresteria, così escludendo implicitamente che l'azione era stata introdotta anche per ottenere il pagamento del premio Lecoip.
Si tratta di ratio decidendi fondata sull'esatta lettura del ricorso originario, che infatti nelle conclusioni ivi formulate non include un petitum con tale oggetto.
81. D'altro canto, l'appellante non ha sottoposto a specifica censura il riferito convincimento del
Tribunale, deducendo, come suo onere, qual era l'errore percettivo o valutativo in cui -asseritamente- sarebbe incorso il Giudice di primo grado, ma si è piuttosto risolto a modificare nel grado le conclusioni, inserendovi, per l'appunto, la domanda in questione (v. punto 7 delle conclusioni di cui al ricorso ex art. 434 cpc).
Fondatamente, quindi, la società appellata ha eccepito l'inammissibilità di tale domanda, dacché essa costituisce un novum nel tema del contendere, come tale precluso dall'art. 437 cpc.
82. Resta quindi infondata la doglianza dell'appellante, di avvenuta violazione da parte del Tribunale dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sulla domanda in parola, domanda che, invece, anche nel grado è inesaminabile nel merito.
83. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va condannata a pagare a Controparte_1 Pt_1
la somma complessiva di € 646.981,26 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento
[...] in relazione al periodo 1° novembre 2010 – 31 dicembre 2021, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'attualità fino al saldo.
84. Non vi è peraltro dubbio sulla legittimazione passiva di rispetto all'obbligazione Controparte_1 accertata, perché l'odierna appellata non ha sollevato alcuna seria questione in merito e, in ogni caso, perché tale legittimazione va affermata in virtù sia delle -incontestate- vicende societarie che hanno interessato i precedenti datori di lavori del , sia dell'avvenuta cessione del contratto di lavoro Pt_1 individuale dell'appellante dall'ultimo di essi alla società convenuta, sia, infine, della fusione per incorporazione di Banca IMI spa in (art. 2504 bis, co. 1 cc nel testo applicabile Controparte_1 ratione temporis;
art. 1406 cc. V. pag. 4 memoria originaria).
85. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza prevalente, sebbene non integrale, della società appellata (art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito attribuito al lavoratore);
41 - in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il primo grado, va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Per il secondo grado, va inclusa la fase istruttoria, che è stata svolta. Per entrambi i gradi, va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, comunque prive di profili di novità, e dell'impegno procuratorio profuso.
86. Le spese di lite sono altresì distratte in favore dell'Avv. Michelangelo Salvagni, procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario (pur se costituito solo in secondo grado, v. Cass. civ. n.
16244/2019: “L'art. 93 c.p.c., nel prevedere che il difensore con procura può chiedere che il Giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori;
tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all'interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo”).
87. Le spese di c.t.u. sono liquidate con separato decreto e sono poste a carico solidale delle parti nei confronti del consulente dell'ufficio e in misura della metà per ciascuna di esse nei rapporti interni, tenuto conto del precipuo interesse dell'appellante all'espletamento del mezzo e dell'esito, per lui negativo, dell'accertamento tecnico medico-legale (sulla possibilità di ripartire le spese di c.t.u. anche in modo diverso dal regime adottato per le spese di lite, quale espressione del potere del Giudice di compensare in parte gli oneri processuali, v. Cass. n. 17739/2016).
88. Infine, ai sensi dell'art. 336 cpc, la società appellata va condannata a restituire all'appellante le spese di lite del primo grado, pagatele dal nelle more del giudizio (v. bonifico del 7 marzo 2022, in Pt_1 atti;
circostanza incontestata).
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:
42 Condanna a pagare a la somma complessiva di € 646.981,26 a titolo Controparte_1 Parte_1 di risarcimento del danno da demansionamento in relazione al periodo 1° novembre 2010 – 31 dicembre 2021, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dall'attualità fino al saldo.
Condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 12.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 20.000 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone a carico solidale delle parti nei confronti del c.t.u. e in misura della metà per ciascuna nei rapporti interni.
Condanna la società appellata a restituire all'appellante quanto già pagato a titolo di spese del giudizio di primo grado.
Roma, 2 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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