TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1543/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NA Parte_1 C.F._1
Reitano;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NA Reitano;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 06.10.2025, i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 richiesto pronuncia di separazione personale ricorrendone i presupposti di legge e alle
1 condizioni concordate. Premettevano di aver contratto matrimonio con rito civile il
30.06.2001 a Bernareggio (MI), in regime di comunione dei beni, e che dalla loro unione Per_ erano nati due figli di cui uno minorenne: (19.07.2003) e (23.09.2009). Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta, ricorrendone tuti i presupposti di legge e le condizioni stabilite dall'art. 473 bis 51 c.p.c. essendo la prosecuzione della convivenza divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. per come dichiarato dai coniugi.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Rapporti patrimoniali
La signora si obbliga a cedere, dietro ricezione del corrispettivo di Controparte_1
€140.000,00=, al signor che si obbliga ad acquistare, la propria quota della Parte_1 casa coniugale in comunione, sita in Missaglia (LC), alla via Lavandaia n. 1 int.6, censito al
Catasto Terreni al Foglio 13, Particella 2409 sub 21, acquistato dai coniugi in pendenza di matrimonio con atto di compravendita a firma Notaio Dott. del 24/03/2005, Persona_3 numero di repertorio 55579.
Con la cessione della predetta quota, da perfezionarsi mediante atto di compravendita entro 60 giorni dall'omologa di separazione, la casa coniugale diverrà quindi di proprietà esclusiva del marito. La moglie si trasferirà in altro alloggio, asportando i beni di uso personale.
2 I coniugi dichiarano di aver già regolato in separata sede la suddivisione degli arredi e corredi presenti nella casa coniugale.
I coniugi dichiarano che, con la cessione della quota di proprietà della casa coniugale da parte del marito a favore della moglie, i rapporti patrimoniali tutti intercorsi tra loro si intenderanno integralmente definiti tra le parti, di tal che nulla i coniugi avranno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando sin d'ora ad ogni ulteriore pretesa e/o azione.
3. Affidamento e mantenimento dei figli
Per_ I coniugi concordano l'affido condiviso del figlio minore che sarà collocato, con la sorella, presso il padre, al quale viene dunque assegnata la casa famigliare sita in Missaglia
(LC), alla via Lavandaia n. 1 int.6.
La madre potrà vedere e tenere con sé i figli con ampia libertà.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
La signora i impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli la somma complessiva mensile di € 300,00, (150,00 euro ciascuno) da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Lecco.
4. Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
5. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé stessi ed i figli.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'accordo di cui sopra poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
3 Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Bernareggio (MI) il 30.06.2001, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e personali e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bernareggio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio del 01.12.2025;
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Gaia Calafiore dott. Marco Tremolada
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Alessandro Colnaghi Giudice dott.ssa Gaia Calafiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1543/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NA Parte_1 C.F._1
Reitano;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
NA Reitano;
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
Conclusioni: come da verbali e atti di causa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 06.10.2025, i coniugi e hanno Parte_1 Controparte_1 richiesto pronuncia di separazione personale ricorrendone i presupposti di legge e alle
1 condizioni concordate. Premettevano di aver contratto matrimonio con rito civile il
30.06.2001 a Bernareggio (MI), in regime di comunione dei beni, e che dalla loro unione Per_ erano nati due figli di cui uno minorenne: (19.07.2003) e (23.09.2009). Per_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
Il giudice relatore ha riservato la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e va accolta, ricorrendone tuti i presupposti di legge e le condizioni stabilite dall'art. 473 bis 51 c.p.c. essendo la prosecuzione della convivenza divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. per come dichiarato dai coniugi.
I coniugi hanno regolamentato i loro rapporti secondo le condizioni indicate in ricorso e che di seguito pedissequamente si riportano:
“
1. Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Rapporti patrimoniali
La signora si obbliga a cedere, dietro ricezione del corrispettivo di Controparte_1
€140.000,00=, al signor che si obbliga ad acquistare, la propria quota della Parte_1 casa coniugale in comunione, sita in Missaglia (LC), alla via Lavandaia n. 1 int.6, censito al
Catasto Terreni al Foglio 13, Particella 2409 sub 21, acquistato dai coniugi in pendenza di matrimonio con atto di compravendita a firma Notaio Dott. del 24/03/2005, Persona_3 numero di repertorio 55579.
Con la cessione della predetta quota, da perfezionarsi mediante atto di compravendita entro 60 giorni dall'omologa di separazione, la casa coniugale diverrà quindi di proprietà esclusiva del marito. La moglie si trasferirà in altro alloggio, asportando i beni di uso personale.
2 I coniugi dichiarano di aver già regolato in separata sede la suddivisione degli arredi e corredi presenti nella casa coniugale.
I coniugi dichiarano che, con la cessione della quota di proprietà della casa coniugale da parte del marito a favore della moglie, i rapporti patrimoniali tutti intercorsi tra loro si intenderanno integralmente definiti tra le parti, di tal che nulla i coniugi avranno più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando sin d'ora ad ogni ulteriore pretesa e/o azione.
3. Affidamento e mantenimento dei figli
Per_ I coniugi concordano l'affido condiviso del figlio minore che sarà collocato, con la sorella, presso il padre, al quale viene dunque assegnata la casa famigliare sita in Missaglia
(LC), alla via Lavandaia n. 1 int.6.
La madre potrà vedere e tenere con sé i figli con ampia libertà.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
La signora i impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1 figli la somma complessiva mensile di € 300,00, (150,00 euro ciascuno) da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Lecco.
4. Mantenimento del coniuge
I coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e rinunciano reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento.
5. Consenso all'espatrio
I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio per sé stessi ed i figli.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione l'accordo di cui sopra poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
3 Trattandosi di procedura camerale ad istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in Bernareggio (MI) il 30.06.2001, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2001, parte II, numero 4;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e personali e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Spese di lite interamente compensate.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bernareggio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, così deciso nella camera di consiglio del 01.12.2025;
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Gaia Calafiore dott. Marco Tremolada
4