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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.1468 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da con il patrocinio dell'Avv.to NASO DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
Contro
- in persona del Controparte_1
Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. CITRIGNO GAETANO RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorso non può essere accolto dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze. Circostanza questa ultima solo allegata e solo per l'anno 2023/2024 e non documentata.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare una azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
Le spese di lite debbono essere interamente compensate fra le parti dal momento che il ha CP_1 sollevato eccezioni che non erano idonee a frustrare la domanda di pare ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 15.1.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da con il patrocinio dell'Avv.to NASO DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
Contro
- in persona del Controparte_1
Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. CITRIGNO GAETANO RESISTENTE
OGGETTO: carta del docente
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorso non può essere accolto dal momento che non risulta integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 co. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 che dispone “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” . La Corte di Cassazione ritiene persistere l'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze. Circostanza questa ultima solo allegata e solo per l'anno 2023/2024 e non documentata.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetta al creditore formulare una azione risarcitoria.
Parte ricorrente avrebbe dovuto quindi richiedere gli importi corrispondenti alla carta docente a titolo di risarcimento del danno, allegando e provando, sia pure per presunzioni, il pregiudizio derivante dalla mancata attribuzione della carta.
Le spese di lite debbono essere interamente compensate fra le parti dal momento che il ha CP_1 sollevato eccezioni che non erano idonee a frustrare la domanda di pare ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 15.1.2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Franca Molinari