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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 08/08/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 396 /2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti F e r d i n a n d o P e r o n e, Parte_1
Andrea Bordone e Paolo Perucco
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
La parte convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.
Il ricorrente veniva assunto dalla convenuta il 7 aprile 2021 a tempo indeterminato, come impiegato di livello 5 Super CCNL Metalmeccanica Industria (doc. 1). Con raccomandata del 23 maggio 2024, l'azienda intimava al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in riferimento a non meglio specificate “gravi frodi da Lei perpetrate sull'orario di lavoro e sulle giornate di trasferta”, asseritamente contestate con lettera del precedente 30 aprile, rimasta giacente in posta a partire dal 7 maggio (doc. 2).
Il ricorrente ha negato decisamente di avere mai tenuto condotte inadempienti e tantomeno fraudolente.
Era onere della parte convenuta smentire nelle allegazioni e mediante i mezzi istruttori quanto dedotto dalla parte ricorrente e provare la sussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso.
In ogni caso l'illegittimità del provvedimento espulsivo appare già evidente dalla genericità dell'addebito, richiamato nella comunicazione di licenziamento mediante il semplice e laconico riferimento a “gravi frodi”, senza alcun tipo di dettaglio utile a delineare il contenuto del lamentato comportamento, nemmeno rispetto alle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato.
Non è stato allegato e provato in giudizio la sussistenza del requisito dimensionale che giustifica l'applicazione della disciplina riservata alle imprese che occupano più di 15 dipendenti. La tutela conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento è quella meramente indennitaria.
Tenuto conto delle caratteristiche del recesso, nonché dell'anzianità del lavoratore, si ritiene equo determinare la suddetta indennità risarcitoria nella misura di 10 mensilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate in dispositivo.
La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 431 cpc
P.Q.M.
Ritenuto applicabile l'art. 3, comma 1, d. lgs. 23/2015, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria in misura pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, per un importo mensile utile di € 2.879,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500, per compensi, oltre accessori. con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 08/08/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 396 /2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti F e r d i n a n d o P e r o n e, Parte_1
Andrea Bordone e Paolo Perucco
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande di parte ricorrente sono fondate e meritano accoglimento.
La parte convenuta, benché ritualmente citata, non si costituiva.
Il ricorrente veniva assunto dalla convenuta il 7 aprile 2021 a tempo indeterminato, come impiegato di livello 5 Super CCNL Metalmeccanica Industria (doc. 1). Con raccomandata del 23 maggio 2024, l'azienda intimava al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in riferimento a non meglio specificate “gravi frodi da Lei perpetrate sull'orario di lavoro e sulle giornate di trasferta”, asseritamente contestate con lettera del precedente 30 aprile, rimasta giacente in posta a partire dal 7 maggio (doc. 2).
Il ricorrente ha negato decisamente di avere mai tenuto condotte inadempienti e tantomeno fraudolente.
Era onere della parte convenuta smentire nelle allegazioni e mediante i mezzi istruttori quanto dedotto dalla parte ricorrente e provare la sussistenza dei fatti posti a fondamento del recesso.
In ogni caso l'illegittimità del provvedimento espulsivo appare già evidente dalla genericità dell'addebito, richiamato nella comunicazione di licenziamento mediante il semplice e laconico riferimento a “gravi frodi”, senza alcun tipo di dettaglio utile a delineare il contenuto del lamentato comportamento, nemmeno rispetto alle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato.
Non è stato allegato e provato in giudizio la sussistenza del requisito dimensionale che giustifica l'applicazione della disciplina riservata alle imprese che occupano più di 15 dipendenti. La tutela conseguente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento è quella meramente indennitaria.
Tenuto conto delle caratteristiche del recesso, nonché dell'anzianità del lavoratore, si ritiene equo determinare la suddetta indennità risarcitoria nella misura di 10 mensilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono liquidate in dispositivo.
La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 431 cpc
P.Q.M.
Ritenuto applicabile l'art. 3, comma 1, d. lgs. 23/2015, condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria in misura pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, per un importo mensile utile di € 2.879,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500, per compensi, oltre accessori. con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in data 08/08/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari