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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1193 /2025
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1193 /2025 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 19.12.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per il ricorrente l'avv. BLASI GIANLUCA;
nessuno per il
. Controparte_1 Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica in data 7.11.2025 nei confronti del CP_1 convenuto, ne dichiara la contumacia. Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1193/2025 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e domicilio eletto in Milano Corso Venezia 24
-ricorrente-
contro
) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.05.2025, esponeva quanto segue: Parte_1
“L'odierna parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 con la qualifica di docente supplente in scuole di ordine superiore (medie o superiori) con contratti a tempo determinato per i seguenti periodi:” a. s. 2015/2016, contratto dal 25.09.2015 al 20.12.2025 per n. 8 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsano e dal 21.12.2015 al 30.06.2016 per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsamo;
a. s. 2016/2017, contratto dal 26.09.2016 al 06.11.2016, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsano e dal 07.11.2016 al 30.06.2017, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsano;
a. s. 2017/2018, contratto dal 09.10.2017 al 30.06.2018, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Caterina Da Siena” di Milano;
2 a. s. 2018/2019, contratto dal 15.10.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Caterina Da Siena” di Milano;
a. s. 2019/2020, contratto dal 23.09.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Caterina Da Siena” di Milano;
a. s. 2020/2021, contratto dal 09.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Caterina Da Siena” di Milano;
Nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18). Durante l'anno scolastico 2015/2016 ha prestato 266 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 25,17 ferie;
durante l'anno scolastico 2016/2017 ha prestato 11 + 235 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 0,92 + 19,58 giorni di ferie + 3 + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 3,92 + 22,58 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2017/2018 ha prestato 264 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25 di ferie;
durante l'anno scolastico 2018/2019 ha prestato 350 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 29,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 32,17 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/2020 ha prestato 281 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,42 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,42 di ferie;
durante l'anno scolastico 2020/2021 ha prestato 264 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,47 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,47 di ferie;
Parte ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data inziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), non ha fruito di nessun giorno di ferie;
parte ricorrente, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e per i giorni di festività soppresse come da tabella che segue:
3 Benché parte ricorrente non abbia chiesto di fruire delle ferie, i Dirigenti Scolastici non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. Secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza, invece, il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Cont Il ha, dunque, illegittimamente negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno
- destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola”. Chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 9.682,88 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Il , malgrado la regolare notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto ex art. 415 c.p.c., non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato e, perciò, deve essere accolto. Il tema, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di disamina da parte della Suprema Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, il ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare – unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire – l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Il ricorrente ha compiutamente allegato il computo dei giorni di ferie non godute, unitamente all'entità degli importi richiesti, per effetto dell'operata conversione monetaria, e nulla è stato eccepito e dedotto in senso contrario da parte convenuta, rimasta contumace. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta. Il deve pertanto essere condannato a pagare in favore del ricorrente la somma CP_1 complessiva di euro 9.682,88 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni 2015/2016, 2016/2017 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite di lite, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza di merito parzialmente allineati alla tesi difensiva di parte convenuta, possono essere compensate in
4 misura pari alla metà, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condanna il a pagare in suo favore la Controparte_1 somma di euro 9.682,88 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in misura Controparte_1 pari alla metà, spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 2.109,00 per compensi, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
5
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1193 /2025 tra
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
Oggi, 19.12.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per il ricorrente l'avv. BLASI GIANLUCA;
nessuno per il
. Controparte_1 Il Giudice, rilevata la regolarità della notifica in data 7.11.2025 nei confronti del CP_1 convenuto, ne dichiara la contumacia. Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1193/2025 di R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLASI GIANLUCA Parte_1 C.F._1
e domicilio eletto in Milano Corso Venezia 24
-ricorrente-
contro
) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07.05.2025, esponeva quanto segue: Parte_1
“L'odierna parte ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 con la qualifica di docente supplente in scuole di ordine superiore (medie o superiori) con contratti a tempo determinato per i seguenti periodi:” a. s. 2015/2016, contratto dal 25.09.2015 al 20.12.2025 per n. 8 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsano e dal 21.12.2015 al 30.06.2016 per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsamo;
a. s. 2016/2017, contratto dal 26.09.2016 al 06.11.2016, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsano e dal 07.11.2016 al 30.06.2017, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Superiore “Eugenio Montale” di Cinisello Balsano;
a. s. 2017/2018, contratto dal 09.10.2017 al 30.06.2018, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Caterina Da Siena” di Milano;
2 a. s. 2018/2019, contratto dal 15.10.2018 al 30.06.2019, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Caterina Da Siena” di Milano;
a. s. 2019/2020, contratto dal 23.09.2019 al 30.06.2020, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Caterina Da Siena” di Milano;
a. s. 2020/2021, contratto dal 09.10.2020 al 30.06.2021, per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'I.I.S. “Caterina Da Siena” di Milano;
Nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18). Durante l'anno scolastico 2015/2016 ha prestato 266 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 25,17 ferie;
durante l'anno scolastico 2016/2017 ha prestato 11 + 235 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 0,92 + 19,58 giorni di ferie + 3 + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di 3,92 + 22,58 giorni di ferie;
durante l'anno scolastico 2017/2018 ha prestato 264 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25 di ferie;
durante l'anno scolastico 2018/2019 ha prestato 350 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 29,17 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 32,17 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/2020 ha prestato 281 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,42 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,42 di ferie;
durante l'anno scolastico 2020/2021 ha prestato 264 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,47 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,47 di ferie;
Parte ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data inziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), non ha fruito di nessun giorno di ferie;
parte ricorrente, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie maturati e per i giorni di festività soppresse come da tabella che segue:
3 Benché parte ricorrente non abbia chiesto di fruire delle ferie, i Dirigenti Scolastici non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva. Secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza, invece, il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”. Cont Il ha, dunque, illegittimamente negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno
- destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola”. Chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 9.682,88 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
Il , malgrado la regolare notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto ex art. 415 c.p.c., non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Il ricorso è fondato e, perciò, deve essere accolto. Il tema, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di disamina da parte della Suprema Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui “al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55 l. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, il ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare – unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire – l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Il ricorrente ha compiutamente allegato il computo dei giorni di ferie non godute, unitamente all'entità degli importi richiesti, per effetto dell'operata conversione monetaria, e nulla è stato eccepito e dedotto in senso contrario da parte convenuta, rimasta contumace. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta. Il deve pertanto essere condannato a pagare in favore del ricorrente la somma CP_1 complessiva di euro 9.682,88 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni 2015/2016, 2016/2017 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite di lite, tenuto conto degli orientamenti della giurisprudenza di merito parzialmente allineati alla tesi difensiva di parte convenuta, possono essere compensate in
4 misura pari alla metà, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM 55/14, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, condanna il a pagare in suo favore la Controparte_1 somma di euro 9.682,88 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in misura Controparte_1 pari alla metà, spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 2.109,00 per compensi, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.12.2025
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Dott.ssa Simona Improta
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