Art. 1.
Le tabelle dell'indennita' di funzione e dell'assegno perequativo di cui all' art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 , sono sostituite, a decorrere dal 1 luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge.
A decorrere dalla stessa data e' aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennita' di studio spettante al personale insegnante di grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari.
Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l' art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 .
Le tabelle dell'indennita' di funzione e dell'assegno perequativo di cui all' art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130 , sono sostituite, a decorrere dal 1 luglio 1951, da quelle allegate alla presente legge.
A decorrere dalla stessa data e' aumentata di lire 900 mensili lorde l'indennita' di studio spettante al personale insegnante di grado 8° di gruppo B ed al personale di ruolo ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari.
Con effetto dal 1 luglio 1951 sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'art. 1 e l' art. 13 della legge 8 aprile 1952, n. 212 .