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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL IN, nella causa iscritta al N. 4962/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. LO MONACO Parte_1
GIORGIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
- convenuta contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, di cui dichiara la contumacia, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 3.934,96, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LO MONACO GIORGIA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1
deducendo: “Il ricorrente, sig. , ha lavorato, alle dipendenze della Parte_1
resistente - che si occupa di servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili -, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time al 65,79%, per il periodo dal
16.01.2023 al 31.12.2023, con qualifica di Giardiniere di cui al livello 1 del CCNL settore
Scuole private laiche (cfr. all.ti nn. 1 e 5). Il ricorrente, nonostante abbia sempre svolto la sua prestazione lavorativa con comprovata professionalità, non ha percepito la retribuzione di novembre e dicembre 2023, la 13° mensilità, le ferie residue non godute, i ROL, le festività, e ciò in palese violazione delle previsioni del CCNL settore applicato dalla resistente e, comunque, dei principi di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. Inoltre, all'atto della risoluzione del rapporto lavorativo il ricorrente non ha percepito il TFR.
Parte resistente non ha mai consegnato le ultime buste paga di ottobre, novembre e dicembre 2023 al ricorrente. Ne deriva - giusta i conteggi che si allegano (cfr. all. n. 3) e che costituiscono parte integrante del presente ricorso ed i criteri di calcolo di cui al CCNL di settore - un credito del ricorrente pari a €. 3.934,96 di cui € 1630,64 a titolo di omesse retribuzione di novembre e dicembre 2023, € 747,37 a titolo di ratei 13° mensilità, € 669,90 a titolo di residuo ferie non godute, € 89,38 a titolo di ROL, € 94,08 a titolo di festività, € 703,59 a titolo di TFR. Si rappresenta, inoltre, che il dato afferente il residuo ferie non godute (89,19) e il residuo ROL
(11,90), in base al quale è stato elaborato il conteggio allegato, è indicato nella busta paga di settembre 2023, e ciò rappresenta ricognizione di debito essendo il cedolino paga elaborato dalla stessa resistente. Graverà, pertanto, sulla resistente la prova dell'avvenuto pagamento. Parte resistente è stata diffidata al pagamento delle sopra voci retributive, per il tramite dell'UVL della
CGIL di Palermo in data 18.12.2024 interrompendo, altresì, il decorso di ogni prescrizione e decadenza (cfr. all. n. 2)”. Concludeva, quindi, chiedendo: “dire e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria prestazione lavorativa osservando l'orario di lavoro contrattualmente convenuto o quello maggiore che verrà accertato in corso di causa;
dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione di novembre e dicembre 2023, della 13° mensilità, dell'indennità per le ferie non godute, dei ROL, delle festività, e del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
e, conseguentemente, dichiarati gli inadempimenti e le omissioni dell'odierna resistente di cui sopra: condannare (CF Controparte_1
) in persona del legale rappresentante, con sede legale a Palermo in via Carlo P.IVA_1
Goldoni 9, pec: al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo di lavoro Email_1
svolto dal 16.01.2023 al 31.12.2023, della somma di €. 3.934,96, di cui € 1630,64 a titolo di omesse retribuzione di novembre e dicembre 2023, € 747,37 a titolo di ratei 13° mensilità,
€ 669,90 a titolo di residuo ferie non godute, € 89,38 a titolo di ROL, € 94,08 a titolo di festività, € 703,59 a titolo di TFR, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e tale sarà ritenuta equa dal G.L., se del caso previa CTU, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
condannare (CF. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante, con sede legale a Palermo in via Carlo P.IVA_1
Goldoni 9, pec: a rifondere al ricorrente le spese di giudizio con distrazione a Email_1
favore della sottoscritta procuratrice, la quale dichiara di averle anticipate e non riscosse ai sensi dell'art. 97 c.p.c. e dell'art. 142, D.P.R 30 maggio 2002, n. 115”.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, dal 16/01/2023 al 31/12/2023, con contratto a tempo determinato part-time al 65,79%, con qualifica di giardiniere di cui al livello 1 del CCNL settore
Scuole private laiche e lamenta di non aver ancora percepito la retribuzione di novembre e dicembre 2023, la tredicesima mensilità, le ferie residue non godute, i
ROL, le festività e il T.F.R..
Alla luce della documentazione prodotta (UNILAV e buste paga) può dirsi raggiunta la prova in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro e agli orari di lavoro eseguiti da ricorrente, nei periodi di lavoro risultanti dai documenti, orari su cui si fondano le differenze retributive da lui dedotte e richieste.
A fronte del quadro probatorio sopra descritto, la società convenuta - non costituita in giudizio né comparsa all'udienza ex art. 420 c.p.c., ciò che va negativamente valutato a norma della stessa norma citata, - non ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del
CCNL assunto a parametro ex art. 36 Cost, né il T.F.R., che sono certamente dovute al ricorrente, in relazione ai quali appaiono congrui i conteggi analitici effettuati e allegati al ricorso (effettuati dal sindacato).
Negli stessi, infatti, la retribuzione base calcolata è anche lievemente inferiore a quella riportata nelle buste paga in atti, rilasciate dalla convenuta al lavoratore per i mesi precedenti a quelli dei quali egli ha richiesto il pagamento, unitamente a quello del TFR, mesi in cui esse non sono state invece rilasciate al ricorrente.
Inoltre, risultano nei conteggi esattamente calcolate le voci retributive dovute, in relazione alla percentuale di part-time, che emergono da quelle buste paga redatte dalla parte convenuta nel corso del rapporto di lavoro, proseguito sino al
31.12.2023, come emerge da UNILAV e comunicazione di proroga del contratto a tempo determinato, inviata dal datore di lavoro al ricorrente e risultante dal mod.
UNILAV. Sulla scorta dei medesimi corretti dati retributivi sono stati poi calcolati la 13° mensilità e il TFR dovuti al lavoratore.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore del lavoratore della somma complessiva di € 3.934,96, risultante dai predetti conteggi allegati in atti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al saldo effettivo. Vanno, dunque, emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite - ivi liquidate e distratte - che seguono la soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo lì 9/10/2025, a seguito dell'udienza sostitutiva con note scritte del 10/09/2025
LA GIUDICE
OL IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL IN, nella causa iscritta al N. 4962/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. LO MONACO Parte_1
GIORGIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore predetto in
INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore
- convenuta contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 10/09/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, di cui dichiara la contumacia, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 3.934,96, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge, dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente delle spese di lite di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LO MONACO GIORGIA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/03/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio Controparte_1
deducendo: “Il ricorrente, sig. , ha lavorato, alle dipendenze della Parte_1
resistente - che si occupa di servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili -, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time al 65,79%, per il periodo dal
16.01.2023 al 31.12.2023, con qualifica di Giardiniere di cui al livello 1 del CCNL settore
Scuole private laiche (cfr. all.ti nn. 1 e 5). Il ricorrente, nonostante abbia sempre svolto la sua prestazione lavorativa con comprovata professionalità, non ha percepito la retribuzione di novembre e dicembre 2023, la 13° mensilità, le ferie residue non godute, i ROL, le festività, e ciò in palese violazione delle previsioni del CCNL settore applicato dalla resistente e, comunque, dei principi di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost. Inoltre, all'atto della risoluzione del rapporto lavorativo il ricorrente non ha percepito il TFR.
Parte resistente non ha mai consegnato le ultime buste paga di ottobre, novembre e dicembre 2023 al ricorrente. Ne deriva - giusta i conteggi che si allegano (cfr. all. n. 3) e che costituiscono parte integrante del presente ricorso ed i criteri di calcolo di cui al CCNL di settore - un credito del ricorrente pari a €. 3.934,96 di cui € 1630,64 a titolo di omesse retribuzione di novembre e dicembre 2023, € 747,37 a titolo di ratei 13° mensilità, € 669,90 a titolo di residuo ferie non godute, € 89,38 a titolo di ROL, € 94,08 a titolo di festività, € 703,59 a titolo di TFR. Si rappresenta, inoltre, che il dato afferente il residuo ferie non godute (89,19) e il residuo ROL
(11,90), in base al quale è stato elaborato il conteggio allegato, è indicato nella busta paga di settembre 2023, e ciò rappresenta ricognizione di debito essendo il cedolino paga elaborato dalla stessa resistente. Graverà, pertanto, sulla resistente la prova dell'avvenuto pagamento. Parte resistente è stata diffidata al pagamento delle sopra voci retributive, per il tramite dell'UVL della
CGIL di Palermo in data 18.12.2024 interrompendo, altresì, il decorso di ogni prescrizione e decadenza (cfr. all. n. 2)”. Concludeva, quindi, chiedendo: “dire e dichiarare che il ricorrente ha svolto la propria prestazione lavorativa osservando l'orario di lavoro contrattualmente convenuto o quello maggiore che verrà accertato in corso di causa;
dire e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento della retribuzione di novembre e dicembre 2023, della 13° mensilità, dell'indennità per le ferie non godute, dei ROL, delle festività, e del TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
e, conseguentemente, dichiarati gli inadempimenti e le omissioni dell'odierna resistente di cui sopra: condannare (CF Controparte_1
) in persona del legale rappresentante, con sede legale a Palermo in via Carlo P.IVA_1
Goldoni 9, pec: al pagamento in favore del ricorrente, per il periodo di lavoro Email_1
svolto dal 16.01.2023 al 31.12.2023, della somma di €. 3.934,96, di cui € 1630,64 a titolo di omesse retribuzione di novembre e dicembre 2023, € 747,37 a titolo di ratei 13° mensilità,
€ 669,90 a titolo di residuo ferie non godute, € 89,38 a titolo di ROL, € 94,08 a titolo di festività, € 703,59 a titolo di TFR, ovvero la somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa e tale sarà ritenuta equa dal G.L., se del caso previa CTU, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali come per legge dalla maturazione di ogni singola voce di credito fino all'effettivo soddisfo;
condannare (CF. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante, con sede legale a Palermo in via Carlo P.IVA_1
Goldoni 9, pec: a rifondere al ricorrente le spese di giudizio con distrazione a Email_1
favore della sottoscritta procuratrice, la quale dichiara di averle anticipate e non riscosse ai sensi dell'art. 97 c.p.c. e dell'art. 142, D.P.R 30 maggio 2002, n. 115”.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note conclusionali e in quelle sostitutive dell'udienza, il procuratore della parte ricorrente insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta, dal 16/01/2023 al 31/12/2023, con contratto a tempo determinato part-time al 65,79%, con qualifica di giardiniere di cui al livello 1 del CCNL settore
Scuole private laiche e lamenta di non aver ancora percepito la retribuzione di novembre e dicembre 2023, la tredicesima mensilità, le ferie residue non godute, i
ROL, le festività e il T.F.R..
Alla luce della documentazione prodotta (UNILAV e buste paga) può dirsi raggiunta la prova in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro e agli orari di lavoro eseguiti da ricorrente, nei periodi di lavoro risultanti dai documenti, orari su cui si fondano le differenze retributive da lui dedotte e richieste.
A fronte del quadro probatorio sopra descritto, la società convenuta - non costituita in giudizio né comparsa all'udienza ex art. 420 c.p.c., ciò che va negativamente valutato a norma della stessa norma citata, - non ha dimostrato di avere corrisposto le retribuzioni e indennità dovute per legge sulla scorta del
CCNL assunto a parametro ex art. 36 Cost, né il T.F.R., che sono certamente dovute al ricorrente, in relazione ai quali appaiono congrui i conteggi analitici effettuati e allegati al ricorso (effettuati dal sindacato).
Negli stessi, infatti, la retribuzione base calcolata è anche lievemente inferiore a quella riportata nelle buste paga in atti, rilasciate dalla convenuta al lavoratore per i mesi precedenti a quelli dei quali egli ha richiesto il pagamento, unitamente a quello del TFR, mesi in cui esse non sono state invece rilasciate al ricorrente.
Inoltre, risultano nei conteggi esattamente calcolate le voci retributive dovute, in relazione alla percentuale di part-time, che emergono da quelle buste paga redatte dalla parte convenuta nel corso del rapporto di lavoro, proseguito sino al
31.12.2023, come emerge da UNILAV e comunicazione di proroga del contratto a tempo determinato, inviata dal datore di lavoro al ricorrente e risultante dal mod.
UNILAV. Sulla scorta dei medesimi corretti dati retributivi sono stati poi calcolati la 13° mensilità e il TFR dovuti al lavoratore.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento in favore del lavoratore della somma complessiva di € 3.934,96, risultante dai predetti conteggi allegati in atti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sul rivalutato ex art. 429 c.p.c., dal dovuto al saldo effettivo. Vanno, dunque, emesse le statuizioni di cui in parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite - ivi liquidate e distratte - che seguono la soccombenza della società convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo lì 9/10/2025, a seguito dell'udienza sostitutiva con note scritte del 10/09/2025
LA GIUDICE
OL IN