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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2834 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1488/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. EP DE Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa IS ZZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1488/2025, promossa
da
Parte_1 Parte_2
(C.F. ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LARGA, 19, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
FIORETTI, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 18 C.F. ), CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in BRESCIA, VIA VITTORIO EMANUELE II, 43, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABENI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione depositata nel giudizio di primo grado,
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più Parte_1
opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 1596/2025,
pubblicata in data 25.02.2025 (RG n. 24713/2024) non notificata;
◘ In via cautelare: sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi
svolti e che si preciseranno con separata istanza ex art. 351 c.p.c.;
◘ In via principale, in accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza in relazione ai capi
impugnati e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 12761/2018 – RG n. 21356/2018 del
Tribunale di Milano;
◘ In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza in relazione ai capi
impugnati e, per l'effetto, condannare la signora al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
dell'importo complessivo di euro 761.152,48, ovvero al diverso importo maggiore o minore che
[...]
dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dal 28.11.2017 fino all'effettivo
soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita respingere le richieste avanzate CP_1
dall'appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1596/2025, cron. n. Parte_1
1472/2025, pubblicata in data 25 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.
pagina 2 di 18 UD ON TR, nel giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
rubricato con RG n. 24713/2024 promosso dalla signora CP_1
Con vittoria di onorari, competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 12761/2018, emesso dal Tribunale di Milano in data 17.05.2018, i sigg. e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
erano stati condannati al pagamento di € 1.256.652,48 in favore di sulla base CP_1 CP_2
di una fideiussione omnibus di € 1.5000.000,00, sottoscritta in data 14 ottobre 2011, oltre a interessi e accessori, come ridotta in conseguenza del realizzo di alcune garanzie reali, rilasciata a garanzia di una pluralità di rapporti bancari, ossia del contratto di conto corrente n. 30008617, del contratto di conto corrente n. 500083908 e del contratto di finanziamento ipotecario n. 4086651, concesso in data
30.12.2009, con scadenza al 31.12.2012, prorogato al 31.12.2013.
non proponeva opposizione contro tale decreto e le veniva, quindi, notificato l'atto di CP_1
precetto per la complessiva somma di € 761.152,48 e, successivamente, l'atto di pignoramento immobiliare con procedimento pendente davanti al Tribunale di Brescia, avente a oggetto proprietà
dell'opponente già gravate da ipoteca giudiziale a garanzia del credito azionato. In tale procedura esecutiva si erano costituite rappresentata da , quale cessionaria di , e Parte_1 CP_3 CP_4
successivamente, con atto di intervento, , quale mandataria di Parte_2 CP_5
Il Giudice dell'esecuzione di Brescia rilevava: A) che la fideiussione omnibus, posta alla base del decreto, ricalcava il modello ABI emendato nell'ottobre 2002 e come tale viziato da nullità per violazione della normativa antitrust così come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005, contenendo clausole quali quella con cui veniva derogato il termine di sei mesi indicato nella pagina 3 di 18 previsione di cui all'art. 1957 c.c. e B) che il giudice del procedimento monitorio aveva omesso ogni controllo in ordine alla legittimità delle clausole abusive e/o vessatorie nei confronti della consumatrice;
indi non ravvisando alcun riferimento in tal senso nel decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano, aveva assegnato su richiesta della termine di 40 giorni per proporre CP_1
opposizione al decreto immediatamente esecutivo, relativamente alle sole clausole abusive contenute nel contratto fideiussorio posto alla base del decreto.
proponeva così opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. davanti al tribunale di Milano al CP_1
fine di ottenere la revoca del decreto. A fondamento della sua opposizione, la affermava: 1) CP_1
di avere sottoscritto una fideiussione omnibus nel 2011 in favore della debitrice principale, Gruppo
Bani RN PA, in occasione di una importante operazione di finanziamento erogato da un pool di banche, acconsentendo all'iscrizione ipotecaria volontaria su un nutrito numero di immobili di sua proprietà; 2) di avere subito, perciò, a seguito del fallimento della debitrice principale Gruppo Bani
RN, dichiarato con sentenza del 28.11.2017, un'azione esecutiva immobiliare prendente davanti al tribunale di Brescia;
3) che il credito azionato dalla banca a mezzo di esecuzione immobiliare anche su beni immobili di sua proprietà era stato oggetto di insinuazione al passivo del fallimento Gruppo
Bani RN PA ed era stato ammesso per l'importo complessivo di € 2.757.005,73, comprensivo di interessi convenzionali, di cui € 1.101.497,47 in via ipotecaria ed € 1.655.508,26 in via chirografaria;
4) che in sede di riparti parziali la banca aveva ricevuto, come creditrice ipotecaria, la somma complessiva di € 1.094.003,68; 5) di avere sottoscritto il contratto di fideiussione come consumatrice,
avendo svolto, fino alla data del fallimento, il ruolo di dipendente quale commessa addetta al reparto donna presso il punto di vendita di Brescia, via Cefalonia, di proprietà della RN PA, controllata direttamente dalla società garantita, e di essere del tutto estranea all'amministrazione della società ; 6)
che, pertanto, il decreto doveva essere revocato in quanto emesso da un giudice incompetente, atteso che sulla base del foro del consumatore era competente il tribunale di Brescia;
7) che, comunque, era pagina 4 di 18 nulla la clausola derogatrice della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che la banca era decaduta dal suo potere di agire nei confronti del fideiussore
Nel giudizio di opposizione si costituiva quale cessionaria del credito, contestando quanto Pt_1
asserito, soprattutto, in relazione alla qualificazione della opponente come consumatrice e il fatto che,
comunque, la banca non fosse decaduta dal termine di cui all'art. 1957 c.c., essendo stato avendo chiesto il pagamento in sede monitoria entro il termine decadenziale semestrale decorrente dalla revoca degli affidamenti.
Il Tribunale, con sentenza n. 1596/2025, pubblicata il 25.02.2025, ha revocato il decreto, dichiarando nulla la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione del 14 ottobre 2011, con conseguente decadenza della banca dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore, ex art. 1957 c.c., in relazione al contratto di finanziamento, e ha, comunque, condannato al pagamento CP_1
della somma di € 90.566,27, oltre interessi e spese di lite, quale credito ancora sussistente nei confronti della banca in forza degli altri rapporti contrattuali.
II) Il giudizio di secondo grado
Contro la sentenza n. 1596/2025 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base di cinque motivi così rubricati:
1) Il provvedimento di primo grado risulta emesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2
lett. b) della direttiva 93/2013 nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica, qualificando la garante soggetto CP_1
consumatore che avrebbe rilasciato la fideiussione in quanto legata da rapporti di tipo personale con il debitore;
2) Il provvedimento di primo grado risulta emesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 33, comma 2, lett. t) e 36 C.d.C. nella parte in cui il tribunale ha ritenuto vessatoria la clausola di cui pagina 5 di 18 all'art. 5 della fideiussione del 14.10.2011, derogatrice della previsione di cui all'art. 1957 c.c., avendo ritenuto erroneamente applicabile la tutela consumeristica;
3) Il provvedimento di primo grado risulta emesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1957 c.c. nella parte in cui il tribunale ha ritenuto spirato il termine di sei mesi entro il quale la parte opposta avrebbe potuto agire per il recupero del credito derivante dal contratto di mutuo, con conseguente liberazione di dal vincolo fideiussorio;
CP_1
4) Il provvedimento di primo grado risulta emesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui ha travisato il contenuto del materiale probatorio, interpretando in maniera non corretta la documentazione prodotta da cui emerge l'importo del credito residuo all'esito dei riparti eseguiti in sede fallimentare;
5) Il provvedimento di primo grado risulta erroneo laddove ha liquidato le spese di lite.
con separata istanza ex art. 283 e 351, comma 2, c.p.c., ha chiesto, poi, la sospensione Parte_1
dell'esecutività della sentenza, richiamando, in ordine al fumus, la fondatezza dei motivi di appello e deducendo, in ordine al periculum, che nel caso concreto, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 244/2020, pendente davanti al tribunale di Brescia tra la cedente in forza CP_2
del decreto ingiuntivo opposto e la debitrice vi era il rischio che venisse disposta la CP_1
cancellazione dell'ipoteca giudiziaria iscritta in forza del decreto ingiuntivo, con gravissimo e irreparabile pregiudizio, avendo l'opponente presentato istanza di conversione del pignoramento,
depositando assegno circolare dell'importo di € 17.800,00 pari a 1/6 dell'ammontare del credito unilateralmente individuato da controparte pari a € 106.656,62, tenuto conto della somma riconosciuta dal tribunale e delle spese di lite.
si è costituita nel giudizio d'appello anche ai fini della domanda cautelare, CP_1
chiedendone il rigetto, in quanto, per quanto concerne il fumus, i pagamenti effettuati dal fallimento in suo favore erano sempre stati pacificamente imputati dalla banca al credito chirografario, oggetto di pagina 6 di 18 valida fideiussione, e non a quello privilegiato, e, per quanto concerne il periculum, le contestazioni di controparte sul punto erano generiche e prive dei presupposti, non essendo stato posto in essere alcun atto diretto a sottrarre i propri beni alla disponibilità della società creditrice, essendosi limitata, nel giudizio esecutivo, a chiedere di pagare quanto dovuto in forza della sentenza emessa.
La Corte d'Appello ha accolto, con ordinanza del 2.07.2025, l'istanza sospensiva ex art. 283 c.p.c.,
ritenendo non manifestamente infondati i motivi di appello. Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, è stata fissata per la discussione davanti al collegio, ex art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
8.10.2025 previa concessione di un termine per il deposito delle memorie conclusionali. A tale udienza,
previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei termini che si vanno ad esporre.
1. Il primo motivo di appello
Il primo motivo di impugnazione ha a oggetto quella parte della sentenza di primo grado, in cui la
è stata qualificata come consumatrice. CP_1
L'appellante contesta tale qualifica, essendo stata consapevolmente esclusa dalla “barrando CP_1
la casella NO” del modulo contrattuale predisposto dalla banca. Evidenzia, inoltre, che nell'atto introduttivo del giudizio d'opposizione la si era qualificata come azionista, laddove aveva CP_1
dato atto che “il ceto bancario approvava un'importante operazione di finanziamento a vantaggio
della a fronte di una doppia garanzia: la prima, ipotecaria, su praticamente tutto il CP_6
patrimonio immobiliare della debitrice principale e la seconda, personale, raccogliendo la fideiussione
di tutti gli azionisti di (doc. 5 fascicolo di primo grado). Asserisce, infine, che la qualifica di CP_6
consumatrice della avrebbe dovuto essere esclusa anche in ragione del fatto che questa aveva CP_1
pagina 7 di 18 [.. ricoperto la carica di consigliere all'interno di società satelliti della Gruppo Bani RN, ossia e Brixiatrade S.r.l.. Controparte_7
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene, in primo luogo, irrilevante la circostanza che la abbia escluso la qualità di CP_1
consumatrice nel modulo contrattuale predisposto dalla banca (doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Si osserva, infatti, che le norme poste a tutela del consumatore - che è definito ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come “la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” - sono
imperative e inderogabili, con la conseguenza che non è possibile disporre di tale qualifica proprio al fine di non frustare la ratio della normativa posta a tutela di un soggetto debole. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un
“operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi
“consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. Cass. 6578/2021).
Il Collegio rileva, inoltre, che non risulta in alcun modo provato, in considerazione della documentazione in atti, quanto asserito in ordine al fatto che la avrebbe ricoperto il ruolo di CP_1
azionista nella società garantita, alla luce della visura camerale prodotta relativa alla Gruppo Bani
RN PA (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Si osserva, infatti, in tema di contratti stipulati dal consumatore, che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società,
devono sempre essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto pagina 8 di 18 principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19
novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché
all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (cfr. ex multis
Cass. 1666/2020). In considerazione di tali principi è, dunque, evidente che il soggetto che presti una garanzia per la società di cui è azionista non debba automaticamente qualificarsi quale professionista rispetto a tale contratto, dovendo essere valutato in concreto, caso per caso, con la conseguenza che, nel caso di specie, anche se l'appellante avesse provato che la era partecipante della società CP_1
garantita, ciò non sarebbe stato sufficiente a escludere l'applicazione della disciplina consumeristica.
Si ritiene, infine, irrilevante, ai fini di tale qualifica, il fatto che la abbia rivestito la carica di CP_1
consigliere di amministrazione in società riconducibili al Gruppo Bani RN PA, in ragione del fatto che le cariche presso la società dall'agosto 2012 al febbraio del 2015 e la società CP_7
Brixiade dal settembre 2016 al febbraio 2018 erano entrambe state ricoperte successivamente alla sottoscrizione della fideiussione, che risale al 14 ottobre 2011 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante). La qualifica di consumatore, infatti, deve essere valutata esclusivamente al momento della conclusione del contratto.
2. Il secondo motivo di appello
Oggetto del secondo motivo di appello è l'accertamento da parte del giudice di prime cure di vessatorietà per violazione degli articoli 33 e 36 C.d.C. della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione omnibus, secondo cui “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in mesi 36 dalla scadenza
dell'obbligazione garantita”.
pagina 9 di 18 Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto, da una parte, è errata l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett t), del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, mentre, dall'altra, è
rilevante il fatto che la clausola de qua sia stata oggetto di doppia sottoscrizione, ex art. 1341 c.c.,
tenuto conto dei principi giurisprudenziali secondo cui la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., inserita nel contratto, non è
considerata vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma
2, c.c., purché risulti specificamente sottoscritta.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte ritiene, in primo luogo, che non sia rilevante quanto eccepito dall'appellante in ordine al fatto che la clausola de qua sia stata oggetto di una doppia sottoscrizione, atteso che il giudice di prime cure ha dichiarato la sua nullità non alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1341 e ss. c.c., ma della previsione di cui all'art. 33, comma 2, lett t), C.d.C., come clausola presuntivamente vessatoria, in ragione dei principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui la disciplina del Codice del consumo si affianca a quella - altra e diversa ma concorrente - ex art. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (cfr. Cass. 25914/2019; Cass. 14288/2015; Cass. 6802/2010).
In ordine alla vessatorietà o meno di una clausola che, come quella di specie, deroghi alla disciplina tipica di cui all'art. 1957 c.c., deroga che, in via generale, è lecita vista la natura dispositiva della norma, per contrasto alla normativa del consumatore, la Corte ritiene che sia del tutto condivisibile quanto rilevato dal giudice di primo grado in ordine al fatto che tale clausola deve essere valutata alla luce della disposizione di cui all'art. 33, comma 2, lett t), del D.Lgs. n. 206/2005, in quanto si tratta di una clausola che pone dei limiti alla facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Tale interpretazione,
peraltro, è conforme a quanto affermato anche recentemente dalla Suprema Corte, laddove ha rilevato pagina 10 di 18 che l'art. 1957 c.c. prevede un'eccezione opponibile al creditore dal fideiussore, con la conseguenza che la rinuncia ad avvalersi dell'eccezione prevista d tale disposizione normativa, ha come indefettibile conseguenza quella di precludere al garante la facoltà di eccepire l'estinzione del vincolo fideiussorio nell'ipotesi in cui il creditore non abbia agito contro il debitore nel termine semestrale (cfr. Cass.
20773/2025). Si osserva, al riguardo, che tra le clausole limitative della facoltà di opporre eccezioni, ex
art. 33, comma 2, lett t), C.d.C., debbano rientrare non solo quelle che hanno a oggetto tale limitazione,
ma anche quelle che hanno solo l'effetto di sancire a carico del consumatore tali limitazioni, posto che il fideiussore implicitamente rinuncia al diritto di opporre al creditore, che non abbia agito tempestivamente, l'eccezione di decadenza inerente allo stesso contratto di garanzia che la norma gli riconosce. Non rileva, nel caso di specie, il fatto che si tratti di una rinuncia parziale, essendo stata disposta non una vera e propria rinuncia, ma solo un'estensione del termine da sei a trentasei mesi,
giacché si tratta pur sempre di una limitazione della possibilità per il consumatore di proporre nei confronti del creditore una eccezione in senso sostanziale, rispetto a fatti estintivi inerenti al rapporto obbligatorio.
Si evidenzia, peraltro, che l'appellante, peraltro, non ha assolto l'onere di provare, al fine di evitare la sanzione della nullità, che la clausola fosse stata oggetto di trattativa individuale, onere che ricadeva in forza del disposto di cui all'art. 34, comma 5, C.d.C. sulla banca o sul suo cessionario, posto che il contratto di fideiussione, di cui si tratta, è stato pacificamente predisposto unilateralmente dall'istituto di credito attraverso un modulo volto a disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Per i motivi sopra illustrati è, dunque, del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto sussistente la nullità parziale ed inefficacia della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione sottoscritta in data 14.10.2011 (doc. 9 del fascicolo di parte appellata del giudizio di primo pagina 11 di 18 grado), ai sensi dell'art. 36 C.d.C., con conseguente riviviscenza del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c..
3. Il terzo motivo di appello
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la statuizione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto la banca decaduta dalla possibilità di agire in giudizio nei confronti del fideiussore limitatamente al rapporto sottostante il contratto di finanziamento ipotecario n. 4086651 per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. Secondo il giudice di prime cure, infatti, il termine ultimo per agire nei confronti del debitore principale in relazione a tale rapporto era stato originariamente fissato in quello del 31.12.2012, poi prorogato in quello del 31.12.2013, mentre la prima iniziativa stragiudiziale per il recupero del credito riferibile al finanziamento risalirebbe al
10.11.2017, ossia a distanza di quasi quattro anni, quando ormai era decorso il termine dei sei mesi di cui all'art. 1957 c.c..
Secondo Aporti tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che la scadenza dell'obbligazione principale doveva essere correttamente individuata nel 31 ottobre 2017, data in cui la Banca aveva trasmesso alla società la comunicazione di revoca dei rapporti e di messa in mora. Secondo l'appellante non rileverebbe, infatti, la data di scadenza del piano di ammortamento, individuata nel 31.12.2013,
giacché andrebbero “considerate le rinegoziazioni che sono successivamente intervenute, nonché la
facoltà della Banca di rimettere in bonis la mutuataria (come già fatto in occasione della prima
rinegoziazione del rapporto) fino all'invio della comunicazione di risoluzione”.
Il motivo è infondato.
È, innanzitutto, condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al fatto che, nel caso di specie, non sono rilevanti le eventuali rinegoziazioni intervenute tra la banca e la debitrice principale, peraltro non provate da parte appellante, atteso che si ritiene, conformemente a quanto pagina 12 di 18 statuito anche dalla Cassazione, che, nell'ambito delle obbligazioni solidali, all'interno delle quali rientra anche il contratto di fideiussione de quo, eventuali accordi tra il creditore ed il debitore principale, successivi al negozio che regola l'obbligazione principale, che ad esempio dilazionino il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto all'art.1957 c.c. in favore del fideiussore, vincolando solo le parti contraenti e non il fideiussore, che è a essi estraneo (cfr. Cass. 12901/1993).
È, dunque, corretta, la decisione del tribunale che ha ritenuto, con riferimento al contratto di finanziamento ipotecario, che il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. fosse già decorso al momento della istanza stragiudiziale avanzata dalla banca in data 11.10.2017 (doc. 17 del fascicolo del procedimento monitorio depositato in primo grado da parte appellante) e volta al pagamento di quanto dovuto, con conseguente estinzione del rapporto di garanzia relativamente a tale contratto.
4. Il quarto motivo di appello
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza del giudice di primo grado, laddove ha rideterminato il credito di nei confronti di in € 90.566,26, tenuto conto dei Parte_1 CP_1
pagamenti avvenuti nelle more, a seguito di tre riparti in favore della banca da parte del fallimento del
Gruppo Bani RN PA.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il tribunale non avrebbe correttamente interpretato la documentazione prodotta, non tenendo conto del credito chirografo residuo di € 761.162,48, al netto degli incassi già avvenuti, dovendo essere imputati i pagamenti effettuati in sede fallimentare esclusivamente al credito privilegiato, relativo al contratto di finanziamento ipotecario.
Tale motivo deve ritenersi fondato.
pagina 13 di 18 Ai fini di un corretto inquadramento, è opportuno precisare che la garanzia prestata dalla in CP_1
quanto fideiussione omnibus, si estende a tutti i debiti contratti del Gruppo Bani RN PA, assistiti o meno da garanzia, verso fino alla concorrenza di € 1.500.000,00. CP_4
Dalla documentazione prodotta nell'ambito della procedura fallimentare 220/2017 della Gruppo Bani
RN S.p.A. risulta che:
a) è stata ammessa al passivo per € 2.757.005,73 dei quali € 1.101.497,47 in relazione al CP_2
credito ipotecario di cui al finanziamento n. 4086651 ed € 1.655.508,26 in via chirografaria, in relazione – tra gli altri – anche ai conti correnti nn. 30008617 e 500083908 (doc. 18 del fascicolo di primo grado del procedimento monitorio depositato da parte appellante)
b) la banca ha ricevuto i seguenti incassi:
- € 822.613,08 in sede del primo riparto parziale del 22 gennaio 2020 (doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellata);
- € 188.318,12 in sede del secondo riparto parziale del 14 aprile 2021 (doc. 14 del fascicolo di primo grado di parte appellata);
- € 83.072,48 in sede del terzo riparto parziale del 28 ottobre 2021 (doc. 15 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Le somme ricevute da pari a € 1.094.003,68, contrariamente da quanto affermato dal CP_2
tribunale, non possono che essere tutte imputate al soddisfacimento del credito ipotecario, ai sensi dell'art. 111 L.F. il quale individua l'ordine con cui devono essere utilizzate e distribuite le somme pagina 14 di 18 ricavate dall'attivo fallimentare, indicando, dapprima, le spese sostenute per la procedura, dei debiti di massa e delle spese anticipate dall'erario ex art. 91 L.F. (cd. campione fallimentare), poi, i crediti ammessi in privilegio, con diritto di prelazione sui beni venduti secondo l'ordine assegnato dal codice civile, di cui dall' art. 2745 all'art. 2783 c.c., i crediti chirografari, in misura proporzionale all'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso e, infine, i crediti postergati, ossia del socio della società in procedura, nella misura in cui sono stati integramente soddisfatti i creditori chirografari, o in un piano concordatario, dopo che sono stati pagati della percentuale promessa i creditori chirografari. In ragione di ciò, è, dunque, evidente che in tal modo la banca ha quasi integralmente soddisfatto il proprio credito assistito da ipoteca, residuando un credito di € 7.493,79 (€
1.101.497,47 - € 1.094.003,68), di cui, comunque, la non è tenuta a rispondere, essendo la CP_1
banca decaduta dalla garanzia prestata solo in relazione a tale contratto di finanziamento.
Nessuna somma pagata in sede di riparto dal fallimento, invece, può essere imputata al credito chirografario, di cui la in qualità di fideiussore omnibus, continua a risponderne in forza CP_1
della fideiussione omnibus rilasciata in data 14.10.2011, non essendo la banca decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. con riferimento agli altri rapporti contrattuali sussistenti tra le parti.
In relazione al quantum, la Corte rileva che il credito chirografario, inizialmente ammontante ad €
1.655.508,26, è stato pacificamente ridotto a € 1.256.652,48, a seguito del realizzo di alcune garanzie reali e, poi, a € 761.152,48, dedotte le quote ideali di debito di due fideiussori solidali in conseguenza del raggiungimento di un accordo transattivo, come rilevato anche dal giudice di primo grado e non oggetto sul punto di uno specifico motivo di impugnazione.
In considerazione di ciò, è, pertanto, evidente l'errore in cui è caduto il tribunale, il quale ha individuato il residuo credito a cui è stata condannata al pagamento la pari a € 90.566,27, CP_1
facendo la differenza, alla luce di un mero calcolo matematico, tra il credito privilegiato, pari a €
1.101.497,47 e la somma corrisposta alla banca a seguito dei primi due riparti, pari a € 822.613,08, in pagina 15 di 18 data 22 gennaio 2020 e a € 188.318,12 in data 14 aprile 2021, senza tenere conto della somma ricevuta nel terzo riparto pari a € 83.072,48.
Nessuna rilevanza assume sul punto quanto asserito da parte appellata in ordine al fatto che la banca non avrebbe mai contestato che i pagamenti effettuati dal fallimento, oggetto di riparti, fossero sempre stati imputati dalla banca al credito chirografario, non trovando tale circostanza alcun fondamento alla luce della documentazione in atti e delle specifiche contestazioni svolte da controparte fin dal giudizio di primo grado.
In considerazione dell'approdo decisionale sopra raggiunto la somma che è condannata CP_1
a pagare in favore di ammonta a € 761.152,48, oltre interessi di mora nella misura legale ai Parte_1
sensi dell'art. 1284 cc sulla base del tasso di interesse legale pro tempore vigente, a far data dal
28.11.2017 fino all'effettivo soddisfo.
5. Il quinto motivo di appello
Nell'accoglimento del quarto motivo di appello, resta assorbito quello relativo alle spese liquidate nel giudizio di primo grado.
6. Le spese di lite
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, stante, da una parte, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna a una somma inferiore a quella ingiunta (pari a € 1.256.652,48) e, dall'altra, il parziale accoglimento dei motivi di appello. La restante quota di 2/3 di entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€ 761.152,48) e delle questioni affrontate,
applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva di entrambi i gradi di giudizio rispettivamente e per quella di istruttoria – trattazione relativa al giudizio di primo grado, e i parametri pagina 16 di 18 minimi per la fase decisionale del presente giudizio e di quello di primo grado, atteso che le decisioni sono state assunte ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. , dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel giudizio d'appello. Si rileva che in tale liquidazione si procederà anche al riconoscimento dell'IVA, contrariamente a quanto avvenuto nella sentenza di primo grado, nella quale è stata esclusa in ragione del fatto che la parte appellante, essendo soggetto passivo d'imposta, in tale qualità, avrebbe portato a credito l'IVA esposta in fattura dal suo patrocinante. Si
ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione che in tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è
un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca, con la conseguenza che spetta a colui che pretende di non pagare l'I.V.A. dimostrare che si verte in ipotesi in cui la controparte non dovrà sopportare il costo corrispondente (cfr. Cass.
22789/2014), dimostrazione che non può certo consistere, come nel caso di specie, nella mera affermazione di non debenza dell'imposta.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata n.
1596/2025 del tribunale di Milano, condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
e per essa della sua mandataria della somma di € 761.152,48,
[...] Parte_2
oltre interessi di mora nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 cc sulla base del tasso di interesse legale pro tempore vigente, a far data dal 28.11.2017 fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di e per essa della sua mandataria CP_1 Parte_1
della quota di 2/3 delle spese di lite, quota che liquida per il giudizio di Parte_2
primo grado in € 16.791,50 per compensi (di cui € 3.071,00 per la fase di studio, € 2.026,00 per la pagina 17 di 18 fase introduttiva, € 9.023,50 per la fase istruttoria ed € 2.671,00 per la fase decisionale) e il presente giudizio in € 9.178,50 per compensi (di cui € 3.804,00 per la fase di studio, € 2.212,00 per la fase introduttiva ed € 3.162,50 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante quota di 1/3.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IS ZZ EP DE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Luca Pellicano.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Signori:
dott. EP DE Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa IS ZZ Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1488/2025, promossa
da
Parte_1 Parte_2
(C.F. ), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA LARGA, 19, presso lo studio dell'avvocato ANDREA
FIORETTI, che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE
nei confronti di
pagina 1 di 18 C.F. ), CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in BRESCIA, VIA VITTORIO EMANUELE II, 43, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ABENI, che la rappresenta e difende giusta delega allegata all'atto di citazione depositata nel giudizio di primo grado,
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni più Parte_1
opportuno accertamento e declaratoria, anche incidentale, con riferimento alla sentenza n. 1596/2025,
pubblicata in data 25.02.2025 (RG n. 24713/2024) non notificata;
◘ In via cautelare: sospendere la provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi
svolti e che si preciseranno con separata istanza ex art. 351 c.p.c.;
◘ In via principale, in accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza in relazione ai capi
impugnati e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 12761/2018 – RG n. 21356/2018 del
Tribunale di Milano;
◘ In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello riformare la sentenza in relazione ai capi
impugnati e, per l'effetto, condannare la signora al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
dell'importo complessivo di euro 761.152,48, ovvero al diverso importo maggiore o minore che
[...]
dovesse essere ritenuto di giustizia, oltre agli interessi al tasso legale dal 28.11.2017 fino all'effettivo
soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita respingere le richieste avanzate CP_1
dall'appellante e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1596/2025, cron. n. Parte_1
1472/2025, pubblicata in data 25 febbraio 2025 dal Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.
pagina 2 di 18 UD ON TR, nel giudizio in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
rubricato con RG n. 24713/2024 promosso dalla signora CP_1
Con vittoria di onorari, competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I) Il giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 12761/2018, emesso dal Tribunale di Milano in data 17.05.2018, i sigg. e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
erano stati condannati al pagamento di € 1.256.652,48 in favore di sulla base CP_1 CP_2
di una fideiussione omnibus di € 1.5000.000,00, sottoscritta in data 14 ottobre 2011, oltre a interessi e accessori, come ridotta in conseguenza del realizzo di alcune garanzie reali, rilasciata a garanzia di una pluralità di rapporti bancari, ossia del contratto di conto corrente n. 30008617, del contratto di conto corrente n. 500083908 e del contratto di finanziamento ipotecario n. 4086651, concesso in data
30.12.2009, con scadenza al 31.12.2012, prorogato al 31.12.2013.
non proponeva opposizione contro tale decreto e le veniva, quindi, notificato l'atto di CP_1
precetto per la complessiva somma di € 761.152,48 e, successivamente, l'atto di pignoramento immobiliare con procedimento pendente davanti al Tribunale di Brescia, avente a oggetto proprietà
dell'opponente già gravate da ipoteca giudiziale a garanzia del credito azionato. In tale procedura esecutiva si erano costituite rappresentata da , quale cessionaria di , e Parte_1 CP_3 CP_4
successivamente, con atto di intervento, , quale mandataria di Parte_2 CP_5
Il Giudice dell'esecuzione di Brescia rilevava: A) che la fideiussione omnibus, posta alla base del decreto, ricalcava il modello ABI emendato nell'ottobre 2002 e come tale viziato da nullità per violazione della normativa antitrust così come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005, contenendo clausole quali quella con cui veniva derogato il termine di sei mesi indicato nella pagina 3 di 18 previsione di cui all'art. 1957 c.c. e B) che il giudice del procedimento monitorio aveva omesso ogni controllo in ordine alla legittimità delle clausole abusive e/o vessatorie nei confronti della consumatrice;
indi non ravvisando alcun riferimento in tal senso nel decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Milano, aveva assegnato su richiesta della termine di 40 giorni per proporre CP_1
opposizione al decreto immediatamente esecutivo, relativamente alle sole clausole abusive contenute nel contratto fideiussorio posto alla base del decreto.
proponeva così opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. davanti al tribunale di Milano al CP_1
fine di ottenere la revoca del decreto. A fondamento della sua opposizione, la affermava: 1) CP_1
di avere sottoscritto una fideiussione omnibus nel 2011 in favore della debitrice principale, Gruppo
Bani RN PA, in occasione di una importante operazione di finanziamento erogato da un pool di banche, acconsentendo all'iscrizione ipotecaria volontaria su un nutrito numero di immobili di sua proprietà; 2) di avere subito, perciò, a seguito del fallimento della debitrice principale Gruppo Bani
RN, dichiarato con sentenza del 28.11.2017, un'azione esecutiva immobiliare prendente davanti al tribunale di Brescia;
3) che il credito azionato dalla banca a mezzo di esecuzione immobiliare anche su beni immobili di sua proprietà era stato oggetto di insinuazione al passivo del fallimento Gruppo
Bani RN PA ed era stato ammesso per l'importo complessivo di € 2.757.005,73, comprensivo di interessi convenzionali, di cui € 1.101.497,47 in via ipotecaria ed € 1.655.508,26 in via chirografaria;
4) che in sede di riparti parziali la banca aveva ricevuto, come creditrice ipotecaria, la somma complessiva di € 1.094.003,68; 5) di avere sottoscritto il contratto di fideiussione come consumatrice,
avendo svolto, fino alla data del fallimento, il ruolo di dipendente quale commessa addetta al reparto donna presso il punto di vendita di Brescia, via Cefalonia, di proprietà della RN PA, controllata direttamente dalla società garantita, e di essere del tutto estranea all'amministrazione della società ; 6)
che, pertanto, il decreto doveva essere revocato in quanto emesso da un giudice incompetente, atteso che sulla base del foro del consumatore era competente il tribunale di Brescia;
7) che, comunque, era pagina 4 di 18 nulla la clausola derogatrice della disposizione di cui all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che la banca era decaduta dal suo potere di agire nei confronti del fideiussore
Nel giudizio di opposizione si costituiva quale cessionaria del credito, contestando quanto Pt_1
asserito, soprattutto, in relazione alla qualificazione della opponente come consumatrice e il fatto che,
comunque, la banca non fosse decaduta dal termine di cui all'art. 1957 c.c., essendo stato avendo chiesto il pagamento in sede monitoria entro il termine decadenziale semestrale decorrente dalla revoca degli affidamenti.
Il Tribunale, con sentenza n. 1596/2025, pubblicata il 25.02.2025, ha revocato il decreto, dichiarando nulla la clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione del 14 ottobre 2011, con conseguente decadenza della banca dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore, ex art. 1957 c.c., in relazione al contratto di finanziamento, e ha, comunque, condannato al pagamento CP_1
della somma di € 90.566,27, oltre interessi e spese di lite, quale credito ancora sussistente nei confronti della banca in forza degli altri rapporti contrattuali.
II) Il giudizio di secondo grado
Contro la sentenza n. 1596/2025 ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base di cinque motivi così rubricati:
1) Il provvedimento di primo grado risulta emesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2
lett. b) della direttiva 93/2013 nella parte in cui il tribunale ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo per l'applicazione della disciplina consumeristica, qualificando la garante soggetto CP_1
consumatore che avrebbe rilasciato la fideiussione in quanto legata da rapporti di tipo personale con il debitore;
2) Il provvedimento di primo grado risulta emesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 33, comma 2, lett. t) e 36 C.d.C. nella parte in cui il tribunale ha ritenuto vessatoria la clausola di cui pagina 5 di 18 all'art. 5 della fideiussione del 14.10.2011, derogatrice della previsione di cui all'art. 1957 c.c., avendo ritenuto erroneamente applicabile la tutela consumeristica;
3) Il provvedimento di primo grado risulta emesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1957 c.c. nella parte in cui il tribunale ha ritenuto spirato il termine di sei mesi entro il quale la parte opposta avrebbe potuto agire per il recupero del credito derivante dal contratto di mutuo, con conseguente liberazione di dal vincolo fideiussorio;
CP_1
4) Il provvedimento di primo grado risulta emesso in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nella parte in cui ha travisato il contenuto del materiale probatorio, interpretando in maniera non corretta la documentazione prodotta da cui emerge l'importo del credito residuo all'esito dei riparti eseguiti in sede fallimentare;
5) Il provvedimento di primo grado risulta erroneo laddove ha liquidato le spese di lite.
con separata istanza ex art. 283 e 351, comma 2, c.p.c., ha chiesto, poi, la sospensione Parte_1
dell'esecutività della sentenza, richiamando, in ordine al fumus, la fondatezza dei motivi di appello e deducendo, in ordine al periculum, che nel caso concreto, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 244/2020, pendente davanti al tribunale di Brescia tra la cedente in forza CP_2
del decreto ingiuntivo opposto e la debitrice vi era il rischio che venisse disposta la CP_1
cancellazione dell'ipoteca giudiziaria iscritta in forza del decreto ingiuntivo, con gravissimo e irreparabile pregiudizio, avendo l'opponente presentato istanza di conversione del pignoramento,
depositando assegno circolare dell'importo di € 17.800,00 pari a 1/6 dell'ammontare del credito unilateralmente individuato da controparte pari a € 106.656,62, tenuto conto della somma riconosciuta dal tribunale e delle spese di lite.
si è costituita nel giudizio d'appello anche ai fini della domanda cautelare, CP_1
chiedendone il rigetto, in quanto, per quanto concerne il fumus, i pagamenti effettuati dal fallimento in suo favore erano sempre stati pacificamente imputati dalla banca al credito chirografario, oggetto di pagina 6 di 18 valida fideiussione, e non a quello privilegiato, e, per quanto concerne il periculum, le contestazioni di controparte sul punto erano generiche e prive dei presupposti, non essendo stato posto in essere alcun atto diretto a sottrarre i propri beni alla disponibilità della società creditrice, essendosi limitata, nel giudizio esecutivo, a chiedere di pagare quanto dovuto in forza della sentenza emessa.
La Corte d'Appello ha accolto, con ordinanza del 2.07.2025, l'istanza sospensiva ex art. 283 c.p.c.,
ritenendo non manifestamente infondati i motivi di appello. Ritenuta, poi, la causa matura per la decisione, è stata fissata per la discussione davanti al collegio, ex art. 350 bis c.p.c., l'udienza del
8.10.2025 previa concessione di un termine per il deposito delle memorie conclusionali. A tale udienza,
previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei termini che si vanno ad esporre.
1. Il primo motivo di appello
Il primo motivo di impugnazione ha a oggetto quella parte della sentenza di primo grado, in cui la
è stata qualificata come consumatrice. CP_1
L'appellante contesta tale qualifica, essendo stata consapevolmente esclusa dalla “barrando CP_1
la casella NO” del modulo contrattuale predisposto dalla banca. Evidenzia, inoltre, che nell'atto introduttivo del giudizio d'opposizione la si era qualificata come azionista, laddove aveva CP_1
dato atto che “il ceto bancario approvava un'importante operazione di finanziamento a vantaggio
della a fronte di una doppia garanzia: la prima, ipotecaria, su praticamente tutto il CP_6
patrimonio immobiliare della debitrice principale e la seconda, personale, raccogliendo la fideiussione
di tutti gli azionisti di (doc. 5 fascicolo di primo grado). Asserisce, infine, che la qualifica di CP_6
consumatrice della avrebbe dovuto essere esclusa anche in ragione del fatto che questa aveva CP_1
pagina 7 di 18 [.. ricoperto la carica di consigliere all'interno di società satelliti della Gruppo Bani RN, ossia e Brixiatrade S.r.l.. Controparte_7
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene, in primo luogo, irrilevante la circostanza che la abbia escluso la qualità di CP_1
consumatrice nel modulo contrattuale predisposto dalla banca (doc. 9 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Si osserva, infatti, che le norme poste a tutela del consumatore - che è definito ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come “la persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” - sono
imperative e inderogabili, con la conseguenza che non è possibile disporre di tale qualifica proprio al fine di non frustare la ratio della normativa posta a tutela di un soggetto debole. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il “non possesso”, da parte della “persona fisica” che ha contratto con un
“operatore commerciale”, della qualifica di “imprenditore commerciale” bensì lo scopo (obiettivato o obiettivabile) avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto, con la conseguenza che la stessa persona fisica svolgente attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi
“consumatore” quando conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. Cass. 6578/2021).
Il Collegio rileva, inoltre, che non risulta in alcun modo provato, in considerazione della documentazione in atti, quanto asserito in ordine al fatto che la avrebbe ricoperto il ruolo di CP_1
azionista nella società garantita, alla luce della visura camerale prodotta relativa alla Gruppo Bani
RN PA (doc. 10 del fascicolo di primo grado di parte appellata). Si osserva, infatti, in tema di contratti stipulati dal consumatore, che i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società,
devono sempre essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto pagina 8 di 18 principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19
novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau) - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché
all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (cfr. ex multis
Cass. 1666/2020). In considerazione di tali principi è, dunque, evidente che il soggetto che presti una garanzia per la società di cui è azionista non debba automaticamente qualificarsi quale professionista rispetto a tale contratto, dovendo essere valutato in concreto, caso per caso, con la conseguenza che, nel caso di specie, anche se l'appellante avesse provato che la era partecipante della società CP_1
garantita, ciò non sarebbe stato sufficiente a escludere l'applicazione della disciplina consumeristica.
Si ritiene, infine, irrilevante, ai fini di tale qualifica, il fatto che la abbia rivestito la carica di CP_1
consigliere di amministrazione in società riconducibili al Gruppo Bani RN PA, in ragione del fatto che le cariche presso la società dall'agosto 2012 al febbraio del 2015 e la società CP_7
Brixiade dal settembre 2016 al febbraio 2018 erano entrambe state ricoperte successivamente alla sottoscrizione della fideiussione, che risale al 14 ottobre 2011 (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte appellante). La qualifica di consumatore, infatti, deve essere valutata esclusivamente al momento della conclusione del contratto.
2. Il secondo motivo di appello
Oggetto del secondo motivo di appello è l'accertamento da parte del giudice di prime cure di vessatorietà per violazione degli articoli 33 e 36 C.d.C. della clausola di cui all'art. 5 del contratto di fideiussione omnibus, secondo cui “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore ed il termine entro il quale agire per
l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in mesi 36 dalla scadenza
dell'obbligazione garantita”.
pagina 9 di 18 Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto, da una parte, è errata l'applicazione dell'art. 33, comma 2, lett t), del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, mentre, dall'altra, è
rilevante il fatto che la clausola de qua sia stata oggetto di doppia sottoscrizione, ex art. 1341 c.c.,
tenuto conto dei principi giurisprudenziali secondo cui la clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., inserita nel contratto, non è
considerata vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma
2, c.c., purché risulti specificamente sottoscritta.
Anche questo motivo è infondato.
La Corte ritiene, in primo luogo, che non sia rilevante quanto eccepito dall'appellante in ordine al fatto che la clausola de qua sia stata oggetto di una doppia sottoscrizione, atteso che il giudice di prime cure ha dichiarato la sua nullità non alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1341 e ss. c.c., ma della previsione di cui all'art. 33, comma 2, lett t), C.d.C., come clausola presuntivamente vessatoria, in ragione dei principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui la disciplina del Codice del consumo si affianca a quella - altra e diversa ma concorrente - ex art. 1341, secondo comma, e 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (cfr. Cass. 25914/2019; Cass. 14288/2015; Cass. 6802/2010).
In ordine alla vessatorietà o meno di una clausola che, come quella di specie, deroghi alla disciplina tipica di cui all'art. 1957 c.c., deroga che, in via generale, è lecita vista la natura dispositiva della norma, per contrasto alla normativa del consumatore, la Corte ritiene che sia del tutto condivisibile quanto rilevato dal giudice di primo grado in ordine al fatto che tale clausola deve essere valutata alla luce della disposizione di cui all'art. 33, comma 2, lett t), del D.Lgs. n. 206/2005, in quanto si tratta di una clausola che pone dei limiti alla facoltà del consumatore di opporre eccezioni. Tale interpretazione,
peraltro, è conforme a quanto affermato anche recentemente dalla Suprema Corte, laddove ha rilevato pagina 10 di 18 che l'art. 1957 c.c. prevede un'eccezione opponibile al creditore dal fideiussore, con la conseguenza che la rinuncia ad avvalersi dell'eccezione prevista d tale disposizione normativa, ha come indefettibile conseguenza quella di precludere al garante la facoltà di eccepire l'estinzione del vincolo fideiussorio nell'ipotesi in cui il creditore non abbia agito contro il debitore nel termine semestrale (cfr. Cass.
20773/2025). Si osserva, al riguardo, che tra le clausole limitative della facoltà di opporre eccezioni, ex
art. 33, comma 2, lett t), C.d.C., debbano rientrare non solo quelle che hanno a oggetto tale limitazione,
ma anche quelle che hanno solo l'effetto di sancire a carico del consumatore tali limitazioni, posto che il fideiussore implicitamente rinuncia al diritto di opporre al creditore, che non abbia agito tempestivamente, l'eccezione di decadenza inerente allo stesso contratto di garanzia che la norma gli riconosce. Non rileva, nel caso di specie, il fatto che si tratti di una rinuncia parziale, essendo stata disposta non una vera e propria rinuncia, ma solo un'estensione del termine da sei a trentasei mesi,
giacché si tratta pur sempre di una limitazione della possibilità per il consumatore di proporre nei confronti del creditore una eccezione in senso sostanziale, rispetto a fatti estintivi inerenti al rapporto obbligatorio.
Si evidenzia, peraltro, che l'appellante, peraltro, non ha assolto l'onere di provare, al fine di evitare la sanzione della nullità, che la clausola fosse stata oggetto di trattativa individuale, onere che ricadeva in forza del disposto di cui all'art. 34, comma 5, C.d.C. sulla banca o sul suo cessionario, posto che il contratto di fideiussione, di cui si tratta, è stato pacificamente predisposto unilateralmente dall'istituto di credito attraverso un modulo volto a disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali.
Per i motivi sopra illustrati è, dunque, del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto sussistente la nullità parziale ed inefficacia della clausola di cui all'art. 5 della fideiussione sottoscritta in data 14.10.2011 (doc. 9 del fascicolo di parte appellata del giudizio di primo pagina 11 di 18 grado), ai sensi dell'art. 36 C.d.C., con conseguente riviviscenza del termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c..
3. Il terzo motivo di appello
Con il terzo motivo di appello l'appellante censura la statuizione del giudice di primo grado laddove ha ritenuto la banca decaduta dalla possibilità di agire in giudizio nei confronti del fideiussore limitatamente al rapporto sottostante il contratto di finanziamento ipotecario n. 4086651 per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.. Secondo il giudice di prime cure, infatti, il termine ultimo per agire nei confronti del debitore principale in relazione a tale rapporto era stato originariamente fissato in quello del 31.12.2012, poi prorogato in quello del 31.12.2013, mentre la prima iniziativa stragiudiziale per il recupero del credito riferibile al finanziamento risalirebbe al
10.11.2017, ossia a distanza di quasi quattro anni, quando ormai era decorso il termine dei sei mesi di cui all'art. 1957 c.c..
Secondo Aporti tale decisione non sarebbe condivisibile, atteso che la scadenza dell'obbligazione principale doveva essere correttamente individuata nel 31 ottobre 2017, data in cui la Banca aveva trasmesso alla società la comunicazione di revoca dei rapporti e di messa in mora. Secondo l'appellante non rileverebbe, infatti, la data di scadenza del piano di ammortamento, individuata nel 31.12.2013,
giacché andrebbero “considerate le rinegoziazioni che sono successivamente intervenute, nonché la
facoltà della Banca di rimettere in bonis la mutuataria (come già fatto in occasione della prima
rinegoziazione del rapporto) fino all'invio della comunicazione di risoluzione”.
Il motivo è infondato.
È, innanzitutto, condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al fatto che, nel caso di specie, non sono rilevanti le eventuali rinegoziazioni intervenute tra la banca e la debitrice principale, peraltro non provate da parte appellante, atteso che si ritiene, conformemente a quanto pagina 12 di 18 statuito anche dalla Cassazione, che, nell'ambito delle obbligazioni solidali, all'interno delle quali rientra anche il contratto di fideiussione de quo, eventuali accordi tra il creditore ed il debitore principale, successivi al negozio che regola l'obbligazione principale, che ad esempio dilazionino il termine di pagamento del debitore principale, non hanno rilevanza sul termine di decadenza previsto all'art.1957 c.c. in favore del fideiussore, vincolando solo le parti contraenti e non il fideiussore, che è a essi estraneo (cfr. Cass. 12901/1993).
È, dunque, corretta, la decisione del tribunale che ha ritenuto, con riferimento al contratto di finanziamento ipotecario, che il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 c.c. fosse già decorso al momento della istanza stragiudiziale avanzata dalla banca in data 11.10.2017 (doc. 17 del fascicolo del procedimento monitorio depositato in primo grado da parte appellante) e volta al pagamento di quanto dovuto, con conseguente estinzione del rapporto di garanzia relativamente a tale contratto.
4. Il quarto motivo di appello
Con il quarto motivo l'appellante censura la sentenza del giudice di primo grado, laddove ha rideterminato il credito di nei confronti di in € 90.566,26, tenuto conto dei Parte_1 CP_1
pagamenti avvenuti nelle more, a seguito di tre riparti in favore della banca da parte del fallimento del
Gruppo Bani RN PA.
Secondo l'appellante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto il tribunale non avrebbe correttamente interpretato la documentazione prodotta, non tenendo conto del credito chirografo residuo di € 761.162,48, al netto degli incassi già avvenuti, dovendo essere imputati i pagamenti effettuati in sede fallimentare esclusivamente al credito privilegiato, relativo al contratto di finanziamento ipotecario.
Tale motivo deve ritenersi fondato.
pagina 13 di 18 Ai fini di un corretto inquadramento, è opportuno precisare che la garanzia prestata dalla in CP_1
quanto fideiussione omnibus, si estende a tutti i debiti contratti del Gruppo Bani RN PA, assistiti o meno da garanzia, verso fino alla concorrenza di € 1.500.000,00. CP_4
Dalla documentazione prodotta nell'ambito della procedura fallimentare 220/2017 della Gruppo Bani
RN S.p.A. risulta che:
a) è stata ammessa al passivo per € 2.757.005,73 dei quali € 1.101.497,47 in relazione al CP_2
credito ipotecario di cui al finanziamento n. 4086651 ed € 1.655.508,26 in via chirografaria, in relazione – tra gli altri – anche ai conti correnti nn. 30008617 e 500083908 (doc. 18 del fascicolo di primo grado del procedimento monitorio depositato da parte appellante)
b) la banca ha ricevuto i seguenti incassi:
- € 822.613,08 in sede del primo riparto parziale del 22 gennaio 2020 (doc. 13 del fascicolo di primo grado di parte appellata);
- € 188.318,12 in sede del secondo riparto parziale del 14 aprile 2021 (doc. 14 del fascicolo di primo grado di parte appellata);
- € 83.072,48 in sede del terzo riparto parziale del 28 ottobre 2021 (doc. 15 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
Le somme ricevute da pari a € 1.094.003,68, contrariamente da quanto affermato dal CP_2
tribunale, non possono che essere tutte imputate al soddisfacimento del credito ipotecario, ai sensi dell'art. 111 L.F. il quale individua l'ordine con cui devono essere utilizzate e distribuite le somme pagina 14 di 18 ricavate dall'attivo fallimentare, indicando, dapprima, le spese sostenute per la procedura, dei debiti di massa e delle spese anticipate dall'erario ex art. 91 L.F. (cd. campione fallimentare), poi, i crediti ammessi in privilegio, con diritto di prelazione sui beni venduti secondo l'ordine assegnato dal codice civile, di cui dall' art. 2745 all'art. 2783 c.c., i crediti chirografari, in misura proporzionale all'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso e, infine, i crediti postergati, ossia del socio della società in procedura, nella misura in cui sono stati integramente soddisfatti i creditori chirografari, o in un piano concordatario, dopo che sono stati pagati della percentuale promessa i creditori chirografari. In ragione di ciò, è, dunque, evidente che in tal modo la banca ha quasi integralmente soddisfatto il proprio credito assistito da ipoteca, residuando un credito di € 7.493,79 (€
1.101.497,47 - € 1.094.003,68), di cui, comunque, la non è tenuta a rispondere, essendo la CP_1
banca decaduta dalla garanzia prestata solo in relazione a tale contratto di finanziamento.
Nessuna somma pagata in sede di riparto dal fallimento, invece, può essere imputata al credito chirografario, di cui la in qualità di fideiussore omnibus, continua a risponderne in forza CP_1
della fideiussione omnibus rilasciata in data 14.10.2011, non essendo la banca decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c. con riferimento agli altri rapporti contrattuali sussistenti tra le parti.
In relazione al quantum, la Corte rileva che il credito chirografario, inizialmente ammontante ad €
1.655.508,26, è stato pacificamente ridotto a € 1.256.652,48, a seguito del realizzo di alcune garanzie reali e, poi, a € 761.152,48, dedotte le quote ideali di debito di due fideiussori solidali in conseguenza del raggiungimento di un accordo transattivo, come rilevato anche dal giudice di primo grado e non oggetto sul punto di uno specifico motivo di impugnazione.
In considerazione di ciò, è, pertanto, evidente l'errore in cui è caduto il tribunale, il quale ha individuato il residuo credito a cui è stata condannata al pagamento la pari a € 90.566,27, CP_1
facendo la differenza, alla luce di un mero calcolo matematico, tra il credito privilegiato, pari a €
1.101.497,47 e la somma corrisposta alla banca a seguito dei primi due riparti, pari a € 822.613,08, in pagina 15 di 18 data 22 gennaio 2020 e a € 188.318,12 in data 14 aprile 2021, senza tenere conto della somma ricevuta nel terzo riparto pari a € 83.072,48.
Nessuna rilevanza assume sul punto quanto asserito da parte appellata in ordine al fatto che la banca non avrebbe mai contestato che i pagamenti effettuati dal fallimento, oggetto di riparti, fossero sempre stati imputati dalla banca al credito chirografario, non trovando tale circostanza alcun fondamento alla luce della documentazione in atti e delle specifiche contestazioni svolte da controparte fin dal giudizio di primo grado.
In considerazione dell'approdo decisionale sopra raggiunto la somma che è condannata CP_1
a pagare in favore di ammonta a € 761.152,48, oltre interessi di mora nella misura legale ai Parte_1
sensi dell'art. 1284 cc sulla base del tasso di interesse legale pro tempore vigente, a far data dal
28.11.2017 fino all'effettivo soddisfo.
5. Il quinto motivo di appello
Nell'accoglimento del quarto motivo di appello, resta assorbito quello relativo alle spese liquidate nel giudizio di primo grado.
6. Le spese di lite
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/3, stante, da una parte, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna a una somma inferiore a quella ingiunta (pari a € 1.256.652,48) e, dall'altra, il parziale accoglimento dei motivi di appello. La restante quota di 2/3 di entrambi i gradi di giudizio segue la soccombenza ed è liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (€ 761.152,48) e delle questioni affrontate,
applicando i parametri medi per la fase di studio e per quella introduttiva di entrambi i gradi di giudizio rispettivamente e per quella di istruttoria – trattazione relativa al giudizio di primo grado, e i parametri pagina 16 di 18 minimi per la fase decisionale del presente giudizio e di quello di primo grado, atteso che le decisioni sono state assunte ai sensi degli artt. 281 sexies c.p.c. e 350 bis c.p.c. , dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel giudizio d'appello. Si rileva che in tale liquidazione si procederà anche al riconoscimento dell'IVA, contrariamente a quanto avvenuto nella sentenza di primo grado, nella quale è stata esclusa in ragione del fatto che la parte appellante, essendo soggetto passivo d'imposta, in tale qualità, avrebbe portato a credito l'IVA esposta in fattura dal suo patrocinante. Si
ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione che in tema di spese processuali, grava sulla parte soccombente, condannata al relativo pagamento, l'onere della prova che la parte vittoriosa è
un soggetto IVA e che può, pertanto, rivalersi del tributo in questione, a meno che la stessa non lo riconosca, con la conseguenza che spetta a colui che pretende di non pagare l'I.V.A. dimostrare che si verte in ipotesi in cui la controparte non dovrà sopportare il costo corrispondente (cfr. Cass.
22789/2014), dimostrazione che non può certo consistere, come nel caso di specie, nella mera affermazione di non debenza dell'imposta.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata n.
1596/2025 del tribunale di Milano, condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
e per essa della sua mandataria della somma di € 761.152,48,
[...] Parte_2
oltre interessi di mora nella misura legale ai sensi dell'art. 1284 cc sulla base del tasso di interesse legale pro tempore vigente, a far data dal 28.11.2017 fino all'effettivo soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di e per essa della sua mandataria CP_1 Parte_1
della quota di 2/3 delle spese di lite, quota che liquida per il giudizio di Parte_2
primo grado in € 16.791,50 per compensi (di cui € 3.071,00 per la fase di studio, € 2.026,00 per la pagina 17 di 18 fase introduttiva, € 9.023,50 per la fase istruttoria ed € 2.671,00 per la fase decisionale) e il presente giudizio in € 9.178,50 per compensi (di cui € 3.804,00 per la fase di studio, € 2.212,00 per la fase introduttiva ed € 3.162,50 per la fase decisionale), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
compensa tra le parti la restante quota di 1/3.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
IS ZZ EP DE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT Luca Pellicano.
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