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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5430/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5430/2022 R.G. promossa da
(P.IVA: ), in persona del suo titolare Parte_1 P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pagliari (C.F.: CP_1
) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), nella qualità di custode giudiziario nominato CP_2 C.F._2
nella procedura esecutiva mobiliare presso il Tribunale di Napoli n. 13745/2016 R.G. relativa all'imbarcazione da diporto mod. , tg. Roma 10688/D e denominata , CP_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Gava (C.F.: per procura alle liti C.F._3
allegata al ricorso per decreto ingiuntivo - APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7000/2022 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Parte Con citazione notificata il 15.2.2018, (di seguito, per brevità, Parte_1
proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1087/2017, con cui il Tribunale di
Napoli le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 45.990,00, oltre interessi e spese, in favore di - nella qualità di custode giudiziario nominato in seno alla procedura CP_2
esecutiva mobiliare n. 13745/2016 R.G. pendente presso il Tribunale di Napoli, instaurata con il pignoramento dell'imbarcazione da diporto mod. , tg. Roma 10688/D e denominata CP_3
“Never One” - corrispondente al 30% del canone di noleggio della suddetta imbarcazione dovuto in forza del contratto di gestione stipulato con il proprietario dell'imbarcazione in data 11.5.2017 e di quello successivamente concluso con la procedura in data 26.7.2017, detratta la somma di euro
3.900,00 corrisposta il 28.8.2017.
L'opponente deduceva che la somma ingiunta non era dovuta, in quanto non era stato depositato alcun contratto di noleggio a sostegno della dichiarazione ricognitiva resa dal comandante
Parte dell'imbarcazione, secondo la quale quale titolare di avrebbe percepito il Controparte_1
complessivo importo di euro 166.300,00 come corrispettivo dei noleggi, e tanto malgrado l'art. 47
D. Lgs. 271/2005 (recte, D. Lgs. 171/2025), cd. Codice della Nautica, stabilisca che il contratto di noleggio o subnoleggio delle imbarcazioni da diporto è redatto per iscritto, a pena di nullità, e deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme.
Parte Pertanto, non sussistendo la prova scritta richiesta dall'art 633 c.p.c., concludeva per la revoca del monitorio opposto, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
costituendosi nella qualità di custode giudiziario, resisteva all'avversa opposizione e CP_2
ne chiedeva il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. Vinte le spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, con sentenza n. 7200
pubblicata il 12.7.2022 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice giungeva al suddetto esito attraverso i seguenti passaggi motivazionali:
- l'unico motivo di opposizione, costituito dall'omesso deposito dei contratti di noleggio nonostante il disposto dell'art. 47 D. Lgs. 271/2005, era smentito dall'esibizione, da parte dell'opposta, di due contratti relativi all'imbarcazione, dell'importo di euro 40.000,00 e di euro 12.000,00;
- peraltro, e trattavasi di circostanza decisiva, l'opponente si era limitata a dedurre profili formali, e cioè l'assenza di contratti di noleggio redatti per iscritto, senza contestare in alcun modo che l'imbarcazione era stata noleggiata per i periodi e gli importi indicati nella dichiarazione del comandante, versata in atti dall'opposta, sottoscritta al termine dei noleggi quando non c'era più
l'obbligo di conservare a bordo i relativi contratti;
- inoltre, oggetto del ricorso monitorio non era il pagamento dei compensi effettuati, ma la corresponsione del 30% del compenso spettante all'opposta in virtù del distinto contratto di servizi sottoscritto con l'opponente, sicché i noleggi costituivano soltanto il presupposto per la determinazione del quantum spettante;
- l'assenza di contestazioni sull'attività di noleggio effettuata, come desumibile dalla dichiarazione sottoscritta dal comandante dell'imbarcazione e per i corrispettivi da lui indicati e le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso - che aveva confermato che il comandante aveva segnato su un'agenda i periodi di noleggio ed i corrispettivi incassati dall'opponente - costituivano elementi di prova sufficienti a ritenere provata la pretesa azionata in monitorio.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 9.12.2022 ed iscritta a ruolo il 16.12.2022 proponeva appello Parte avverso la suddetta pronuncia, non notificata, lamentando:
- l'erronea interpretazione degli scritti difensivi e delle risultanze istruttorie;
- la contraddittorietà della motivazione;
- il mancato raggiungimento della prova;
- il difetto di legittimazione e rappresentanza processuale.
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata pronuncia e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellato, costituendosi, deduceva l'infondatezza del gravame, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 10.5.2023 la causa veniva rinviata a quella del 26.3.2025 in cui,
sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
In primis, va scrutinato il quarto motivo, inerente al difetto di legittimazione e rappresentanza processuale, siccome avente carattere logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto a quelli che, nella ricostruzione dell'appellante, lo precedono.
Parte A suo fondamento ha dedotto che nella comparsa conclusionale aveva chiesto che CP_2
fosse condannato alle spese processuali in proprio, e non quale custode della procedura
[...]
esecutiva, in quanto questa si era estinta il 21.11.2018 con la vendita dell'imbarcazione, per cui il suddetto custode, senza alcuna autorizzazione, aveva portato avanti la causa per altri quattro anni;
nondimeno, “tale circostanza sembra non abbia suscitato interesse da parte del Giudice di primo
grado” (v. atto di appello, pag. 6).
Il motivo non coglie nel segno, atteso che, pure a voler ipotizzare il vizio di omessa pronuncia,
sebbene non dedotto chiaramente, nella comparsa conclusionale l'opponente si è limitata ad allegare l'estinzione della procedura esecutiva, ma non l'ha documentata. Peraltro, l'asserita vendita dell'imbarcazione, ove effettivamente avvenuta, non determina l'estinzione della procedura esecutiva, la quale si chiude a seguito della distribuzione della somma ricavata, sulla base del progetto previamente approvato.
Parte Venendo ora alla disamina degli altri motivi, con il primo ha lamentato l'erronea interpretazione degli scritti difensivi e delle risultanze istruttorie.
In particolare, ha dedotto che l'affermazione che si legge nella sentenza, secondo cui “l'opponente
si è limitato a dedurre profili formali (assenza di contratti di noleggio scritto) senza in alcun modo
contestare la circostanza che l'imbarcazione è stata effettivamente noleggiata per i periodi e le
cifre indicate...” palesava che il decidente non aveva letto le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e tutti i verbali di causa.
Invero, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., essa opponente:
- non si era limitata a disconoscere l'esistenza dei contratti, ma aveva sostenuto di non aver mai noleggiato l'imbarcazione Never One senza l'autorizzazione del custode durante la vigenza del contratto, tant'è che, contrariamente a quanto da lui asserito, egli era a conoscenza dei noleggi effettuati, tanto da produrre i contratti;
- aveva riconosciuto che erano stati stipulati unicamente i contratti depositati, ovvero quelli di provenienza dell'agenzia con la quale era stato sottoscritto un contratto in esclusiva, con Parte_3
la previsione di gravi penali in caso di inadempimento;
- aveva precisato che il contratto di gestione tra la procedura e era stato concluso in Parte_1
data 26.8.2017, successivamente alla sottoscrizione dei due contratti depositati, per cui la procedura esecutiva non aveva diritto a percepire i relativi compensi.
Inoltre, nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., essa opponente aveva disconosciuto anche l'esistenza di ulteriore contratto che controparte aveva prospettato con il deposito di un contratto di ormeggio a Lacco Ameno.
Il motivo è infondato. L'opponente, quale convenuta in senso sostanziale, era tenuta a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dal ricorrente a fondamento del ricorso monitorio, i quali, in via generale,
debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove nel primo atto difensivo l'opponente si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Parte Nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione, si è limitata a dedurre l'insufficienza della dichiarazione ricognitiva del comandante dell'imbarcazione a comprovare il diritto di credito azionato in sede monitoria, sul presupposto che fossero necessari i contratti stipulati per iscritto.
Ha, quindi, dedotto l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta a giustificare la concessione del decreto ingiuntivo, ma non ha contestato che i noleggi indicati nella dichiarazione ricognitiva datata 2.11.2017 fossero effettivamente avvenuti, sicché le deduzioni contenute nella prima memoria sono tardive e, peraltro, inconciliabili con la difesa svolta nell'atto di opposizione.
Invero, ove il contratto di servizi con la procedura esecutiva fosse stato concluso il 26.8.2017, come dedotto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (malgrado esso risalga al 26.7.2017), nessuna somma sarebbe dovuta, risultando dalla dichiarazione ricognitiva del comandante che l'ultimo noleggio ha avuto luogo dal 14 agosto al 20 agosto;
conseguentemente, nel primo atto difensivo l'opponente avrebbe dovuto contestare non l'insufficienza della documentazione prodotta, come di fatto è avvenuto, bensì l'insussistenza dei presupposti fattuali del diritto.
Inoltre, la circostanza che i contratti prodotti risultino stipulati per il tramite di MYBA Charter, e
Parte non di Sea&Sea, corrobora il convincimento che le deduzioni di prescindono dalle obiettive risultanze processuali.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in quanto il
Giudice di prime cure aveva scritto a pag. 2 della sentenza “la pretesa creditoria azionata in
monitorio è relativa ai noleggi di una imbarcazione sottoposta a procedura esecutiva...”, ma,
proseguendo, aveva affermato che “la pretesa creditoria non è la corresponsione dei noleggi
effettuati, ma la corresponsione del 30% spettante all'allora parte opposta in virtù del contratto di servizi sottoscritto con la . Secondo l'appellante, tale affermazione era “del tutto Parte_1
superflua, contraddittoria ed assolutamente non condivisibile ed insufficiente laddove sostiene che
questa difesa abbia disconosciuto soltanto i noleggi e non gli importi. Gli importi richiesti
sarebbero stati il corrispettivo dell'esecuzione e sottoscrizione dei contratti di noleggio stessi frutto
della ricognizione - non provata - del ed oggetto di prova. Disconoscendone il titolo Pt_4
presupposto si disconosce la pretesa creditoria ad essa collegata”.
La doglianza, oltre ad essere esposta confusamente (l'opponente non spiega quali conseguenze, in termini di riforma della sentenza, possano derivare da un'affermazione che egli definisce
“superflua”) non è conforme al ragionamento seguito dal primo giudice, il quale non ha mai menzionato l'asserito disconoscimento dei noleggi da parte dell'opponente, avendo fondato la motivazione sulle rationes decidendi indicate nel precedente paragrafo.
Peraltro, lo si ribadisce, le deduzioni contenute nella cd. appendice scritta di trattazione non possono trovare ingresso nel giudizio per quanto precedentemente esposto.
Con il terzo motivo, rubricato “Mancato raggiungimento della prova - inammissibilità della prova per testi - prova de relato”, l'appellante ha lamentato l'ammissione della prova orale con i testi
(autore della ricognizione mendace) - mai presentatosi, nonostante Tes_1
l'accompagnamento coattivo e la condanna al pagamento di un'ammenda - e Testimone_2
relativamente all'esistenza e all'esecuzione dei presunti contratti, malgrado questi avessero dovuto
Parte essere conclusi in forma scritta, a pena di nullità, e l'opposizione espressa da essa trattandosi di persone completamente estranee e, quindi, non in grado di rappresentare quanto richiesto da controparte.
L'appellante, proseguendo, ha dedotto che il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione proprio sulle dichiarazioni rese dal , scrivendo che questi aveva confermato che Tes_2
“effettivamente il comandante aveva segnato su una agenda i periodi di noleggio ed i corrispettivi
incassi dall'attuale opponente”, sebbene il teste avesse riferito di non conoscere l'imbarcazione Parte prima del mese di settembre 2017, né e non avesse mai confermato date, importi e periodi di noleggio. In tal modo, il primo giudice non solo aveva fondato la decisione di confermare il decreto ingiuntivo su una testimonianza de relato, ma aveva alterato il contenuto di questa.
Il motivo è infondato.
La pretesa azionata con il ricorso monitorio si fonda sul mancato pagamento del 30% del corrispettivo dei noleggi dovuto in base al contratto di gestione dell'imbarcazione, stipulato con
Parte dapprima dai proprietari della e successivamente dalla procedura esecutiva. CP_4
Rispetto a detto contratto di gestione, i noleggi costituiscono un mero fatto, sicché non richiedono di essere provati attraverso la forma scritta prescritta dall'art. 47, comma 2, Codice della nautica da diporto, potendo essere dimostrati liberamente e, quindi, anche con la prova testimoniale e con le presunzioni, ove siano gravi, precise e concordanti, ex art. 2729 c.c.
Peraltro, l'appellante non considera che tenuto a conservare i contratti di noleggio al loro termine è
il gerente, per cui l'onere del deposito in giudizio non poteva essere posto a carico di controparte,
che, secondo l'id quod plerumque accidit, non ha accesso a documenti relativi a contratti di cui non
è stata parte.
Parte Ebbene, avuto riguardo al fatto che costituendosi, si è limitata ad eccepire il mancato deposito di detti contratti a sostegno della dichiarazione ricognitiva resa dal comandante dell'imbarcazione,
senza contestare specificamente che l'imbarcazione sia stata noleggiata nei periodi e per le cifre indicate, le dichiarazioni rese dal teste sono ad colorandum. Peraltro, l'assunto secondo Tes_2
cui la sua deposizione è de relato è privo di fondamento, avendo egli riferito di essere stato a bordo dell'imbarcazione con il nel mese di settembre 2017 e che, in quell'occasione, il comandante CP_2
mostrò un'agenda in cui erano annotati i vari noleggi con cifre e date, relativamente alle quali non poteva essere preciso (v. deposizione rese all'udienza dell'11.2.2020).
In conclusione, l'appello è totalmente privo di fondamento.
§ 4. Le spese di lite. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1
c.p.c. e vanno liquidate applicando i parametri medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria per la quale si ritengono congrui i parametri minimi, tenuto conto che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 10.5.2023 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-
quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
9.282,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 2.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5430/2022 R.G. promossa da
(P.IVA: ), in persona del suo titolare Parte_1 P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pagliari (C.F.: CP_1
) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), nella qualità di custode giudiziario nominato CP_2 C.F._2
nella procedura esecutiva mobiliare presso il Tribunale di Napoli n. 13745/2016 R.G. relativa all'imbarcazione da diporto mod. , tg. Roma 10688/D e denominata , CP_3 CP_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Gava (C.F.: per procura alle liti C.F._3
allegata al ricorso per decreto ingiuntivo - APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7000/2022 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Parte Con citazione notificata il 15.2.2018, (di seguito, per brevità, Parte_1
proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1087/2017, con cui il Tribunale di
Napoli le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 45.990,00, oltre interessi e spese, in favore di - nella qualità di custode giudiziario nominato in seno alla procedura CP_2
esecutiva mobiliare n. 13745/2016 R.G. pendente presso il Tribunale di Napoli, instaurata con il pignoramento dell'imbarcazione da diporto mod. , tg. Roma 10688/D e denominata CP_3
“Never One” - corrispondente al 30% del canone di noleggio della suddetta imbarcazione dovuto in forza del contratto di gestione stipulato con il proprietario dell'imbarcazione in data 11.5.2017 e di quello successivamente concluso con la procedura in data 26.7.2017, detratta la somma di euro
3.900,00 corrisposta il 28.8.2017.
L'opponente deduceva che la somma ingiunta non era dovuta, in quanto non era stato depositato alcun contratto di noleggio a sostegno della dichiarazione ricognitiva resa dal comandante
Parte dell'imbarcazione, secondo la quale quale titolare di avrebbe percepito il Controparte_1
complessivo importo di euro 166.300,00 come corrispettivo dei noleggi, e tanto malgrado l'art. 47
D. Lgs. 271/2005 (recte, D. Lgs. 171/2025), cd. Codice della Nautica, stabilisca che il contratto di noleggio o subnoleggio delle imbarcazioni da diporto è redatto per iscritto, a pena di nullità, e deve essere tenuto a bordo in originale o in copia conforme.
Parte Pertanto, non sussistendo la prova scritta richiesta dall'art 633 c.p.c., concludeva per la revoca del monitorio opposto, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi.
costituendosi nella qualità di custode giudiziario, resisteva all'avversa opposizione e CP_2
ne chiedeva il rigetto, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo. Vinte le spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e depositate le relative memorie, istruita la causa con documenti e prova testimoniale, con sentenza n. 7200
pubblicata il 12.7.2022 il Tribunale rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice giungeva al suddetto esito attraverso i seguenti passaggi motivazionali:
- l'unico motivo di opposizione, costituito dall'omesso deposito dei contratti di noleggio nonostante il disposto dell'art. 47 D. Lgs. 271/2005, era smentito dall'esibizione, da parte dell'opposta, di due contratti relativi all'imbarcazione, dell'importo di euro 40.000,00 e di euro 12.000,00;
- peraltro, e trattavasi di circostanza decisiva, l'opponente si era limitata a dedurre profili formali, e cioè l'assenza di contratti di noleggio redatti per iscritto, senza contestare in alcun modo che l'imbarcazione era stata noleggiata per i periodi e gli importi indicati nella dichiarazione del comandante, versata in atti dall'opposta, sottoscritta al termine dei noleggi quando non c'era più
l'obbligo di conservare a bordo i relativi contratti;
- inoltre, oggetto del ricorso monitorio non era il pagamento dei compensi effettuati, ma la corresponsione del 30% del compenso spettante all'opposta in virtù del distinto contratto di servizi sottoscritto con l'opponente, sicché i noleggi costituivano soltanto il presupposto per la determinazione del quantum spettante;
- l'assenza di contestazioni sull'attività di noleggio effettuata, come desumibile dalla dichiarazione sottoscritta dal comandante dell'imbarcazione e per i corrispettivi da lui indicati e le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso - che aveva confermato che il comandante aveva segnato su un'agenda i periodi di noleggio ed i corrispettivi incassati dall'opponente - costituivano elementi di prova sufficienti a ritenere provata la pretesa azionata in monitorio.
§ 2. Il giudizio di appello.
Con citazione notificata il 9.12.2022 ed iscritta a ruolo il 16.12.2022 proponeva appello Parte avverso la suddetta pronuncia, non notificata, lamentando:
- l'erronea interpretazione degli scritti difensivi e delle risultanze istruttorie;
- la contraddittorietà della motivazione;
- il mancato raggiungimento della prova;
- il difetto di legittimazione e rappresentanza processuale.
Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata pronuncia e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellato, costituendosi, deduceva l'infondatezza del gravame, per cui concludeva per il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 10.5.2023 la causa veniva rinviata a quella del 26.3.2025 in cui,
sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Analisi dei motivi di appello.
In primis, va scrutinato il quarto motivo, inerente al difetto di legittimazione e rappresentanza processuale, siccome avente carattere logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto a quelli che, nella ricostruzione dell'appellante, lo precedono.
Parte A suo fondamento ha dedotto che nella comparsa conclusionale aveva chiesto che CP_2
fosse condannato alle spese processuali in proprio, e non quale custode della procedura
[...]
esecutiva, in quanto questa si era estinta il 21.11.2018 con la vendita dell'imbarcazione, per cui il suddetto custode, senza alcuna autorizzazione, aveva portato avanti la causa per altri quattro anni;
nondimeno, “tale circostanza sembra non abbia suscitato interesse da parte del Giudice di primo
grado” (v. atto di appello, pag. 6).
Il motivo non coglie nel segno, atteso che, pure a voler ipotizzare il vizio di omessa pronuncia,
sebbene non dedotto chiaramente, nella comparsa conclusionale l'opponente si è limitata ad allegare l'estinzione della procedura esecutiva, ma non l'ha documentata. Peraltro, l'asserita vendita dell'imbarcazione, ove effettivamente avvenuta, non determina l'estinzione della procedura esecutiva, la quale si chiude a seguito della distribuzione della somma ricavata, sulla base del progetto previamente approvato.
Parte Venendo ora alla disamina degli altri motivi, con il primo ha lamentato l'erronea interpretazione degli scritti difensivi e delle risultanze istruttorie.
In particolare, ha dedotto che l'affermazione che si legge nella sentenza, secondo cui “l'opponente
si è limitato a dedurre profili formali (assenza di contratti di noleggio scritto) senza in alcun modo
contestare la circostanza che l'imbarcazione è stata effettivamente noleggiata per i periodi e le
cifre indicate...” palesava che il decidente non aveva letto le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. e tutti i verbali di causa.
Invero, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., essa opponente:
- non si era limitata a disconoscere l'esistenza dei contratti, ma aveva sostenuto di non aver mai noleggiato l'imbarcazione Never One senza l'autorizzazione del custode durante la vigenza del contratto, tant'è che, contrariamente a quanto da lui asserito, egli era a conoscenza dei noleggi effettuati, tanto da produrre i contratti;
- aveva riconosciuto che erano stati stipulati unicamente i contratti depositati, ovvero quelli di provenienza dell'agenzia con la quale era stato sottoscritto un contratto in esclusiva, con Parte_3
la previsione di gravi penali in caso di inadempimento;
- aveva precisato che il contratto di gestione tra la procedura e era stato concluso in Parte_1
data 26.8.2017, successivamente alla sottoscrizione dei due contratti depositati, per cui la procedura esecutiva non aveva diritto a percepire i relativi compensi.
Inoltre, nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., essa opponente aveva disconosciuto anche l'esistenza di ulteriore contratto che controparte aveva prospettato con il deposito di un contratto di ormeggio a Lacco Ameno.
Il motivo è infondato. L'opponente, quale convenuta in senso sostanziale, era tenuta a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dal ricorrente a fondamento del ricorso monitorio, i quali, in via generale,
debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove nel primo atto difensivo l'opponente si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica.
Parte Nel caso di specie, nell'atto di citazione in opposizione, si è limitata a dedurre l'insufficienza della dichiarazione ricognitiva del comandante dell'imbarcazione a comprovare il diritto di credito azionato in sede monitoria, sul presupposto che fossero necessari i contratti stipulati per iscritto.
Ha, quindi, dedotto l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta a giustificare la concessione del decreto ingiuntivo, ma non ha contestato che i noleggi indicati nella dichiarazione ricognitiva datata 2.11.2017 fossero effettivamente avvenuti, sicché le deduzioni contenute nella prima memoria sono tardive e, peraltro, inconciliabili con la difesa svolta nell'atto di opposizione.
Invero, ove il contratto di servizi con la procedura esecutiva fosse stato concluso il 26.8.2017, come dedotto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (malgrado esso risalga al 26.7.2017), nessuna somma sarebbe dovuta, risultando dalla dichiarazione ricognitiva del comandante che l'ultimo noleggio ha avuto luogo dal 14 agosto al 20 agosto;
conseguentemente, nel primo atto difensivo l'opponente avrebbe dovuto contestare non l'insufficienza della documentazione prodotta, come di fatto è avvenuto, bensì l'insussistenza dei presupposti fattuali del diritto.
Inoltre, la circostanza che i contratti prodotti risultino stipulati per il tramite di MYBA Charter, e
Parte non di Sea&Sea, corrobora il convincimento che le deduzioni di prescindono dalle obiettive risultanze processuali.
Con il secondo motivo l'appellante ha dedotto la contraddittorietà della motivazione in quanto il
Giudice di prime cure aveva scritto a pag. 2 della sentenza “la pretesa creditoria azionata in
monitorio è relativa ai noleggi di una imbarcazione sottoposta a procedura esecutiva...”, ma,
proseguendo, aveva affermato che “la pretesa creditoria non è la corresponsione dei noleggi
effettuati, ma la corresponsione del 30% spettante all'allora parte opposta in virtù del contratto di servizi sottoscritto con la . Secondo l'appellante, tale affermazione era “del tutto Parte_1
superflua, contraddittoria ed assolutamente non condivisibile ed insufficiente laddove sostiene che
questa difesa abbia disconosciuto soltanto i noleggi e non gli importi. Gli importi richiesti
sarebbero stati il corrispettivo dell'esecuzione e sottoscrizione dei contratti di noleggio stessi frutto
della ricognizione - non provata - del ed oggetto di prova. Disconoscendone il titolo Pt_4
presupposto si disconosce la pretesa creditoria ad essa collegata”.
La doglianza, oltre ad essere esposta confusamente (l'opponente non spiega quali conseguenze, in termini di riforma della sentenza, possano derivare da un'affermazione che egli definisce
“superflua”) non è conforme al ragionamento seguito dal primo giudice, il quale non ha mai menzionato l'asserito disconoscimento dei noleggi da parte dell'opponente, avendo fondato la motivazione sulle rationes decidendi indicate nel precedente paragrafo.
Peraltro, lo si ribadisce, le deduzioni contenute nella cd. appendice scritta di trattazione non possono trovare ingresso nel giudizio per quanto precedentemente esposto.
Con il terzo motivo, rubricato “Mancato raggiungimento della prova - inammissibilità della prova per testi - prova de relato”, l'appellante ha lamentato l'ammissione della prova orale con i testi
(autore della ricognizione mendace) - mai presentatosi, nonostante Tes_1
l'accompagnamento coattivo e la condanna al pagamento di un'ammenda - e Testimone_2
relativamente all'esistenza e all'esecuzione dei presunti contratti, malgrado questi avessero dovuto
Parte essere conclusi in forma scritta, a pena di nullità, e l'opposizione espressa da essa trattandosi di persone completamente estranee e, quindi, non in grado di rappresentare quanto richiesto da controparte.
L'appellante, proseguendo, ha dedotto che il giudice di primo grado aveva fondato la propria decisione proprio sulle dichiarazioni rese dal , scrivendo che questi aveva confermato che Tes_2
“effettivamente il comandante aveva segnato su una agenda i periodi di noleggio ed i corrispettivi
incassi dall'attuale opponente”, sebbene il teste avesse riferito di non conoscere l'imbarcazione Parte prima del mese di settembre 2017, né e non avesse mai confermato date, importi e periodi di noleggio. In tal modo, il primo giudice non solo aveva fondato la decisione di confermare il decreto ingiuntivo su una testimonianza de relato, ma aveva alterato il contenuto di questa.
Il motivo è infondato.
La pretesa azionata con il ricorso monitorio si fonda sul mancato pagamento del 30% del corrispettivo dei noleggi dovuto in base al contratto di gestione dell'imbarcazione, stipulato con
Parte dapprima dai proprietari della e successivamente dalla procedura esecutiva. CP_4
Rispetto a detto contratto di gestione, i noleggi costituiscono un mero fatto, sicché non richiedono di essere provati attraverso la forma scritta prescritta dall'art. 47, comma 2, Codice della nautica da diporto, potendo essere dimostrati liberamente e, quindi, anche con la prova testimoniale e con le presunzioni, ove siano gravi, precise e concordanti, ex art. 2729 c.c.
Peraltro, l'appellante non considera che tenuto a conservare i contratti di noleggio al loro termine è
il gerente, per cui l'onere del deposito in giudizio non poteva essere posto a carico di controparte,
che, secondo l'id quod plerumque accidit, non ha accesso a documenti relativi a contratti di cui non
è stata parte.
Parte Ebbene, avuto riguardo al fatto che costituendosi, si è limitata ad eccepire il mancato deposito di detti contratti a sostegno della dichiarazione ricognitiva resa dal comandante dell'imbarcazione,
senza contestare specificamente che l'imbarcazione sia stata noleggiata nei periodi e per le cifre indicate, le dichiarazioni rese dal teste sono ad colorandum. Peraltro, l'assunto secondo Tes_2
cui la sua deposizione è de relato è privo di fondamento, avendo egli riferito di essere stato a bordo dell'imbarcazione con il nel mese di settembre 2017 e che, in quell'occasione, il comandante CP_2
mostrò un'agenda in cui erano annotati i vari noleggi con cifre e date, relativamente alle quali non poteva essere preciso (v. deposizione rese all'udienza dell'11.2.2020).
In conclusione, l'appello è totalmente privo di fondamento.
§ 4. Le spese di lite. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1
c.p.c. e vanno liquidate applicando i parametri medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria per la quale si ritengono congrui i parametri minimi, tenuto conto che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 10.5.2023 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-
quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in euro
9.282,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 2.7.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi