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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 988/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
8756/2021 emessa dal Tribunale di Napoli – II Sezione Civile, pubblicata 25 ottobre 2021, vertente
TRA
la (codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Rubinetti (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
1 -appellante-
E
la (partita iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano
Ruggiero Malagnini (codice fiscale ), in virtù della C.F._2
procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 1615/2020 del 28 febbraio 2020, emesso su ricorso della il Tribunale di Napoli ingiungeva nei Controparte_1
confronti della il pagamento della somma di €. 17.000,00 Parte_1
oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la conclusione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore R_
, così come da mandato in esclusiva conferito il 6 luglio 2018 dalla
[...]
alla Parte_1 Controparte_1
A fondamento della domanda monitoria, la ricorrente allegava il contratto di rappresentanza del 6 luglio 2018 sottoscritto da , Controparte_2
quale legale rappresentante ed amministratore unico della Parte_1
da un lato, e , quale procuratore sportivo e legale
[...] CP_3
rappresentante della predetta dall'altro. Controparte_1
2 I.2. Avverso detto D.I. – con citazione per l'udienza del 22 febbraio
2021, ritualmente notificato alla controparte - la Parte_1
proponeva opposizione, articolando i seguenti motivi come si seguito rubricati:
-“eccezione di incompetenza territoriale”;
- “inesistenza del contratto di rappresentanza”;
- “inesistenza assoluta del credito”.
Tanto premesso, la società opponente chiedeva al Tribunale:
-“ preliminarmente dichiarare la incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale essendo competente il Tribunale di Potenza”:
-“revocare l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarare che , CP_3
quale unico procuratore sportivo, non ha mai prestato in data 06.07.2018 alcuna attività di consulenza ed assistenza nella formazione e conclusione del contratto di prestazione sportiva del calciatore ”; Persona_1
-“ritenere e in ogni caso dichiarare inesistenza e/o nullo ed inefficace i contratto di rappresentanza del 06.07.2018 per essere stato dolosamente firmato da soggetto ) estraneo alla Parte_2 Controparte_1
e diverso dal procuratore sportivo e legale rappresentante (dr
[...] CP_3
), come pure precisato nelle premesse contrattuali, e conseguentemente
[...]
ritenere del tutto inesistente e non dovuto il credito vantato di euro diciassettemila richiesto con l'opposto decreto ingiuntivo… per attività di consulenza mai svolta, obbligando la opposta alla restituzione dei due assegni di conto corrente rilasciati a garanzia” (cfr. atto di citazione in opposizione)
3 I.3. Si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda e la totale conferma del decreto ingiuntivo n.
1615/2020.
I.4. Con sentenza n. 8756/2021, pubblicata in data 25 ottobre 2021, il
Tribunale di Napoli così decideva: “1) Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Luciano Ruggiero
Malagnini” (cfr. sentenza gravata).
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 14 luglio
2022, notificato il 3 marzo 2022 – la proponeva appello, Parte_1
articolando distinti motivi di gravame con cui censurava la sentenza:
- per avere rigettato l' eccezione di incompetenza territoriale;
- per avere ritenuto che il contratto di rappresentanza fosse titolo autonomo del corrispettivo pattuito ovvero scrittura privata idonea ai fini della concessione dell'ingiunzione di pagamento del corrispettivo pattuito;
- per avere dedotto che “avendo il contestato solo di Parte_1
avere stipulato il “contratto di rappresentanza” con un soggetto diverso dal legale rappresentante e procuratore sportivo della e di non Controparte_1
aver mai negato che la firma apposta sul contratto fosse proprio del dr CP_3
(…) anche se il contratto di rappresentanza fosse stato sottoscritto da
[...]
altri – a nome del ”, comunque “si sarebbe avuta, da parte della CP_1
4 la ratifica di quel contratto, comprovata dalla sua Controparte_1
utilizzazione nella domanda monitoria”.
Pertanto, chiedeva all'adita Corte di volere:
“in riforma della impugnata sentenza, accogliere il gravame, dichiarando
inesistente e non dovuto il credito di euro 17.000,00 preteso dalla
[...]
nei confronti del e conseguentemente CP_1 Parte_1
revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3954/2020 rgac emesso dal Tribunale di Napoli il 28 febbraio 2020, il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio” (cfr. atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 4 luglio 2022 si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., nel merito la sua infondatezza chiedendone l'integrale rigetto.
II.3 All'udienza del 6 febbraio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (40 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere l'8 aprile 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi a cura della sola parte appellata, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della Controparte_1
[...]
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.
134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata,
che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado” (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n.
13535; 29.10.2018 n.27391; Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il
6 motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. 19.3.2019 n. 7675).
2.1 Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.
15.4.2019 n.10422).
7 Pertanto, ogni accertamento in proposito è da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e la ordinanza di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409).
2. Venendo al merito, il Tribunale di Napoli - II Sezione Civile - con l'impugnata sentenza, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, ha rigettato l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1615/2020 emesso su ricorso Parte_1
della con il quale era stata ad esso ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 17.000,00 oltre interessi e spese di procedura,
quale corrispettivo pattuito di “un mandato conferito in data 6/7/2018 dalla intimata alla ricorrente, eseguito quando, come previsto nel mandato, in data
9/7/2018 aveva concluso un contratto di prestazione Parte_1
sportiva col calciatore ” (cfr. pag. 2 della sentenza). Persona_1
A fondamento della decisione, il Tribunale di Napoli ha osservato:
- “che abbia invece effettivamente assistito e Controparte_1
rappresentato nel concludere il contratto di prestazione Parte_1
sportiva con , lo si ricava dallo stesso contratto del 9/7/2018 Persona_1
in cui è barrata la casella “Presenza di Procuratore Sportivo nella trattativa” e sotto si legge “Le parti si danno atto, altresì, che la Società è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dal
Procuratore Sportivo Fedele Gaetano”;
8 - “il fatto che il contratto di rappresentanza possa non essere stato sottoscritto dal fedele nono dimostra affatto di per sé che il Fedele non abbia prestato la propria assistenza e rappresentanza per far concludere il contratto col calciatore . R_
3.Con il primo motivo di gravame, la richiamando le Parte_1
medesime argomentazioni espresse in primo grado, si duole che il primo
Giudice abbia respinto l'eccezione di incompetenza territoriale da essa tempestivamente e ritualmente sollevata, in favore del Tribunale di Potenza, ove, assume che “ lì tutto era sorto, discusso e sottoscritto ed ove il procuratore sportivo e legale rappresentante della Controparte_1
avrebbe espletato l'attività di consulenza ed assistenza nella trattativa per
l'ingaggio del giocatore (cfr. atto di appello) R_
Il motivo è infondato.
Come sapientemente esposto dal primo Giudice, “il Tribunale di Napoli
è competente a decidere della presente controversia” perché:
- ai sensi dell'art 6 del contratto di rappresentanza del 6 luglio 2018
“ogni controversia nascente dal presente mandato sarà devoluta al
Tribunale di Napoli”: trattasi clausola derogatoria della competenza specificamente sottoscritta dalla parti;
- a prescindere dalla clausola devolutiva della competenza, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche
competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”: ergo il foro di Napoli è il foro
9 territorialmente competente in quanto a Napoli è sorta l'obbligazione
(ed invero, il contratto di rappresentanza del 06 luglio 2018, veniva letto, redatto e sottoscritto in Napoli, così come prima facie si legge dal documento stesso);
- inoltre, ai sensi dell'art. 1182 c.c., l' obbligazione che abbia ad oggetto una somma di danaro va di regola adempiuta al domicilio del creditore: trattasi del foro competente alternativo quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e nel caso che occupa a Napoli ha sede la dedotta creditrice Controparte_1
A supporto, va menzionato il principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i
presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (Sent. n. 17989 del 13.9.2016).
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento tradizionale, il quale richiede l'effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20
c.p.c: fattispecie nel caso in esame sussistente.
10 La decisione va sul punto confermata.
4. Con il secondo motivo di gravame, la argomenta Parte_1
in merito alla dedotta inesistenza del contratto di rappresentanza: in particolare si duole che il Giudice di primo grado abbia concesso il decreto ingiuntivo sulla base del c.d. “contratto di rappresentanza” non rilevando che tale contratto non poteva costituire titolo idoneo ai fini della ingiunzione di pagamento del corrispettivo pattuito perché “condizionava il pagamento del corrispettivo al verificarsi della condizione ivi prevista e cioè la conclusione positiva, dietro espletamento della relativa attività di assistenza e consulenza sa parte del dr. , della stipula del contratto sportivo con il CP_3
calciatore ” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello). Persona_1
Di contro, asserisce che il Tribunale avrebbe dovuto revocare il decreto
“non solo perché lo stesso dr. , nella sua duplice qualità, aveva CP_3
ammesso e dichiarato, in sede di interrogatorio formale di non essere mai stato a e di non avere espletato alcuna attività di assistenza e Pt_1
consulenza nella trattativa per l'ingaggio del calciatore, ma quanto, non aveva
neppure tentato di provare la fondatezza della propria domanda monitoria e del proprio credito” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello).
Le deduzioni dell'appellante sono infondate.
Si rammenta che con il contratto di rappresentanza del 6 luglio 2018, la in persona del suo procuratore sportivo e legale Controparte_1
rappresentante, si impegnava ad “assistere” e “rappresentare” la
[...]
nella conclusione del contratto con il calciatore Parte_1 Persona_1
11 In particolare, al rubricato articolo “
2. Oggetto” del predetto contratto era previsto che: “
2.2 La Società conferisce mandato al Procuratore Sportivo affinché lo stesso curi i suoi interessi, improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando opera di assistenza e
rappresentanza, relativamente alla conclusione del contratto di prestazione sportiva ai sensi della Legge 23 marzo 1991, n. 81, del calciatore
[...]
, nato [...], matricola federale numero 5804955.” R_
Quanto al corrispettivo pattuito, al successivo articolo 4 era stabilito che
“il corrispettivo che la società riconoscerà al procuratore per la conclusione del contratto di prestazione sportiva del calciatore , oggetto Persona_1
del presente mandato, è pattuito tra le parti come di seguito indicato: a) la somma forfettaria di € 17.000,00, oltre IVA (…), da corrispondersi con le seguenti modalità (…) il corrispettivo sopra convenuto, in caso di perfezionamento dell'affare indicato all'art.2) che precede, sarà dovuto integralmente al Procuratore Sportivo, anche in caso di cessione del contratto di prestazione sportiva del Calciatore ad altro Club (…)”.
Orbene, risulta documentalmente che il contratto di prestazione sportiva tra la ed il calciatore professionista, a seguito dell'attività Parte_1
di assistenza e rappresentanza del Procuratore Sportivo , sia CP_3
stato concluso efficacemente in data 9 luglio 2018, tanto è vero che sul relativo documento risulta flaggata la casella “IPOTESI A – Presenza di
Procuratore Sportivo nella trattativa”, e: “Le parti si danno atto, altresì, che la Società è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dal Procuratore Sportivo Gaetano iscritto nel CP_1
12 registro dei Procuratori Sportivi …” : il che dimostra la presenza e l'attività espletata dal nella trattativa necessaria per la conclusione del contratto CP_1
con il calciatore.
Ergo, avendo la ricevuto l'ingaggio del calciatore Parte_1
andava ( va) riconosciuto in capo a , quale Persona_1 CP_3
Procuratore Sportivo della il diritto a ricevere il Controparte_1
pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di rappresentanza pari ad
€ 17.000,00.
A fronte di tali evidenze documentali - contrariamente a quanto sostiene l'appellante - a nulla rileva la dichiarazione resa del in sede CP_3
di interrogatorio formale deferitogli, in cui lo stesso avrebbe semplicemente ammesso di non essere mai stato a , giacchè, nel corso dello stesso Pt_1
interrogatorio, comunque avrebbe dichiarato di avere apposto lui la firma a suo nome e di avere messo in contatto il on la R_ Parte_1
5. Con il terzo motivo di gravame, la si duole che il Parte_1
Tribunale - pur avendo ammesso che il contratto di rappresentanza sembrerebbe essere stato firmato da altri (nello specifico da
[...]
) in nome di abbia comunque riconosciuto il Parte_2 Controparte_3
diritto di credito del al pagamento del corrispettivo € 17.000, per la CP_1
sua attività di intermediazione, da parte della ritenendo Parte_1
che il suo operato sarebbe stato comunque ratificato dalla società
[...]
attraverso la sua utilizzazione nella domanda monitoria Controparte_1
(nello specifico, censura la sentenza laddove è scritto che : “avendo il
13 contestato solo di avere stipulato il “contratto di Parte_1
rappresentanza” con un soggetto diverso dal legale rappresentante e procuratore sportivo della e di non aver mai negato che Controparte_1
la firma apposta sul contratto fosse proprio del dr (…) anche CP_3
se il contratto di rappresentanza fosse stato sottoscritto da altri – a nome del
”, comunque “si sarebbe avuta, da parte della CP_1 Controparte_1
la ratifica di quel contratto, comprovata dalla sua utilizzazione nella domanda monitoria” ).
Di contro sostiene che, per le medesime ragioni addotte dal Tribunale, a fronte della supposta stipulazione del contratto di rappresentanza ad opera di tale , estraneo alla società il Parte_2 Parte_1
contratto sarebbe nullo /inesistente e quindi non ratificabile.
Anche il terzo motivo va respinto.
È opportuno ribadire che , nell'interrogatorio formale deferitogli, CP_3
non ha affatto ammesso che la sua firma fu apposta al contratto di
[...]
rappresentanza da tale , bensì ha dichiarato che fu lui, in Parte_2
persona a firmare il contratto, ma a distanza (cfr. verbale di interrogatorio:
“Fui io, su incarico di , a mettere in contatto on il club. Parte_1 R_
All'epoca era in viaggio di nozze in una località esotica, forse le R_
Maldive, e feci fatica a trovarlo. Non mi recai a , ma l'ordinamento lo Pt_1
consente: l'attività l'ho espletata”).
Tra l'altro, con una motivazione del tutto condivisibile, il primo Giudice ha riconosciuto la paternità della firma apposta sul contratto di
14 rappresentanza, proprio al Fedele, mediante la comparazione tra detta firma apposta sul contratto e quella presente sulla procura ad litem allegata al ricorso monitorio: e sul punto non è stata formulata alcuna contestazione.
Ebbene, la dichiarazione resa dal in sede di interrogatorio formale, CP_1
unitamente a quanto previsto e sottoscritto nel successivo contratto di prestazione sportiva concluso tra la ed il calciatore Parte_1
professionista ( laddove è riportato “ le parti si danno atto, altresì, che la
Società è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dal Procuratore Sportivo , iscritto nel registro dei CP_3
Procuratori Sportivi (…)”) a parere di chi scrive, consente di ritenere compiutamente provata l'attività di intermediazione nella conclusione del contratto di prestazione sportiva, tra il e il ad R_ Parte_1
opera di . CP_3
Pertanto, avendo questi positivamente assolto l'obbligazione assunta nel contratto di rappresentanza, aveva (recte ha) certamente diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo pattuito in contratto.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello va integralmente rigettato e la decisione confermata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in
15 concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da €.
5.200,01 e fino a €. 26.000,00 tenuto conto del decisum ovvero del credito ingiunto in monitorio e riconosciuto dal Tribunale, non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014)
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
16 legale rappresentante pro tempore – con citazione per l'udienza del 14 luglio notificata il 3 marzo 2022 - avverso la sentenza n. 8756/2021 pronunziata dal
Tribunale di Napoli - II Sezione Civile, pubblicata il giorno 25 ottobre 2021 così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese del grado di appello, che liquida in € Controparte_1
3.966,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avvocato Luciano Ruggiero Malagnini;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. ssa Aurelia D'Ambrosio - Presidente -
- dr. Michele Magliulo - Consigliere -
- dr.ssa Marielda Montefusco - Consigliere Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 988/2022 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
8756/2021 emessa dal Tribunale di Napoli – II Sezione Civile, pubblicata 25 ottobre 2021, vertente
TRA
la (codice fiscale ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Rubinetti (codice fiscale ), in virtù della procura in atti C.F._1
1 -appellante-
E
la (partita iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano
Ruggiero Malagnini (codice fiscale ), in virtù della C.F._2
procura in atti
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
I.1. Con decreto ingiuntivo n. 1615/2020 del 28 febbraio 2020, emesso su ricorso della il Tribunale di Napoli ingiungeva nei Controparte_1
confronti della il pagamento della somma di €. 17.000,00 Parte_1
oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per la conclusione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore R_
, così come da mandato in esclusiva conferito il 6 luglio 2018 dalla
[...]
alla Parte_1 Controparte_1
A fondamento della domanda monitoria, la ricorrente allegava il contratto di rappresentanza del 6 luglio 2018 sottoscritto da , Controparte_2
quale legale rappresentante ed amministratore unico della Parte_1
da un lato, e , quale procuratore sportivo e legale
[...] CP_3
rappresentante della predetta dall'altro. Controparte_1
2 I.2. Avverso detto D.I. – con citazione per l'udienza del 22 febbraio
2021, ritualmente notificato alla controparte - la Parte_1
proponeva opposizione, articolando i seguenti motivi come si seguito rubricati:
-“eccezione di incompetenza territoriale”;
- “inesistenza del contratto di rappresentanza”;
- “inesistenza assoluta del credito”.
Tanto premesso, la società opponente chiedeva al Tribunale:
-“ preliminarmente dichiarare la incompetenza territoriale dell'adito
Tribunale essendo competente il Tribunale di Potenza”:
-“revocare l'opposto decreto ingiuntivo e dichiarare che , CP_3
quale unico procuratore sportivo, non ha mai prestato in data 06.07.2018 alcuna attività di consulenza ed assistenza nella formazione e conclusione del contratto di prestazione sportiva del calciatore ”; Persona_1
-“ritenere e in ogni caso dichiarare inesistenza e/o nullo ed inefficace i contratto di rappresentanza del 06.07.2018 per essere stato dolosamente firmato da soggetto ) estraneo alla Parte_2 Controparte_1
e diverso dal procuratore sportivo e legale rappresentante (dr
[...] CP_3
), come pure precisato nelle premesse contrattuali, e conseguentemente
[...]
ritenere del tutto inesistente e non dovuto il credito vantato di euro diciassettemila richiesto con l'opposto decreto ingiuntivo… per attività di consulenza mai svolta, obbligando la opposta alla restituzione dei due assegni di conto corrente rilasciati a garanzia” (cfr. atto di citazione in opposizione)
3 I.3. Si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1
rigetto della domanda e la totale conferma del decreto ingiuntivo n.
1615/2020.
I.4. Con sentenza n. 8756/2021, pubblicata in data 25 ottobre 2021, il
Tribunale di Napoli così decideva: “1) Conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 4000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Luciano Ruggiero
Malagnini” (cfr. sentenza gravata).
II.1 Avverso detta decisione - con citazione per l'udienza del 14 luglio
2022, notificato il 3 marzo 2022 – la proponeva appello, Parte_1
articolando distinti motivi di gravame con cui censurava la sentenza:
- per avere rigettato l' eccezione di incompetenza territoriale;
- per avere ritenuto che il contratto di rappresentanza fosse titolo autonomo del corrispettivo pattuito ovvero scrittura privata idonea ai fini della concessione dell'ingiunzione di pagamento del corrispettivo pattuito;
- per avere dedotto che “avendo il contestato solo di Parte_1
avere stipulato il “contratto di rappresentanza” con un soggetto diverso dal legale rappresentante e procuratore sportivo della e di non Controparte_1
aver mai negato che la firma apposta sul contratto fosse proprio del dr CP_3
(…) anche se il contratto di rappresentanza fosse stato sottoscritto da
[...]
altri – a nome del ”, comunque “si sarebbe avuta, da parte della CP_1
4 la ratifica di quel contratto, comprovata dalla sua Controparte_1
utilizzazione nella domanda monitoria”.
Pertanto, chiedeva all'adita Corte di volere:
“in riforma della impugnata sentenza, accogliere il gravame, dichiarando
inesistente e non dovuto il credito di euro 17.000,00 preteso dalla
[...]
nei confronti del e conseguentemente CP_1 Parte_1
revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 3954/2020 rgac emesso dal Tribunale di Napoli il 28 febbraio 2020, il tutto con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio” (cfr. atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 4 luglio 2022 si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., nel merito la sua infondatezza chiedendone l'integrale rigetto.
II.3 All'udienza del 6 febbraio 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art. 127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini (40 + 20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere l'8 aprile 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi a cura della sola parte appellata, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa della Controparte_1
[...]
L'atto di appello proposto consente, infatti, di individuare con chiarezza le specifiche critiche alla sentenza impugnata;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata. Invero, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.
134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena
di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata,
che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre
a quella di primo grado” (Cass. Sez. Un. 16.11.2017 n. 27199; 30.5.2018 n.
13535; 29.10.2018 n.27391; Sez. Un. 20.11.2018 n. 12587). Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. È sufficiente, quindi, che “il
6 motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che
l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (Cass. 19.3.2019 n. 7675).
2.1 Quanto, poi, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello in ragione di una ritenuta non ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., pure auspicata dall'appellata, la questione deve ritenersi superata, poiché questa Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione.
In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sull'ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass.
15.4.2019 n.10422).
7 Pertanto, ogni accertamento in proposito è da ritenersi ormai precluso ed assorbito dalla decisione di merito e la ordinanza di inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. “ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità” (Cass.
1.6.2020 n.10409).
2. Venendo al merito, il Tribunale di Napoli - II Sezione Civile - con l'impugnata sentenza, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, ha rigettato l'opposizione proposta dalla
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 1615/2020 emesso su ricorso Parte_1
della con il quale era stata ad esso ingiunto il Controparte_1
pagamento della somma di € 17.000,00 oltre interessi e spese di procedura,
quale corrispettivo pattuito di “un mandato conferito in data 6/7/2018 dalla intimata alla ricorrente, eseguito quando, come previsto nel mandato, in data
9/7/2018 aveva concluso un contratto di prestazione Parte_1
sportiva col calciatore ” (cfr. pag. 2 della sentenza). Persona_1
A fondamento della decisione, il Tribunale di Napoli ha osservato:
- “che abbia invece effettivamente assistito e Controparte_1
rappresentato nel concludere il contratto di prestazione Parte_1
sportiva con , lo si ricava dallo stesso contratto del 9/7/2018 Persona_1
in cui è barrata la casella “Presenza di Procuratore Sportivo nella trattativa” e sotto si legge “Le parti si danno atto, altresì, che la Società è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dal
Procuratore Sportivo Fedele Gaetano”;
8 - “il fatto che il contratto di rappresentanza possa non essere stato sottoscritto dal fedele nono dimostra affatto di per sé che il Fedele non abbia prestato la propria assistenza e rappresentanza per far concludere il contratto col calciatore . R_
3.Con il primo motivo di gravame, la richiamando le Parte_1
medesime argomentazioni espresse in primo grado, si duole che il primo
Giudice abbia respinto l'eccezione di incompetenza territoriale da essa tempestivamente e ritualmente sollevata, in favore del Tribunale di Potenza, ove, assume che “ lì tutto era sorto, discusso e sottoscritto ed ove il procuratore sportivo e legale rappresentante della Controparte_1
avrebbe espletato l'attività di consulenza ed assistenza nella trattativa per
l'ingaggio del giocatore (cfr. atto di appello) R_
Il motivo è infondato.
Come sapientemente esposto dal primo Giudice, “il Tribunale di Napoli
è competente a decidere della presente controversia” perché:
- ai sensi dell'art 6 del contratto di rappresentanza del 6 luglio 2018
“ogni controversia nascente dal presente mandato sarà devoluta al
Tribunale di Napoli”: trattasi clausola derogatoria della competenza specificamente sottoscritta dalla parti;
- a prescindere dalla clausola devolutiva della competenza, ai sensi dell'art. 20 c.p.c. “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche
competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione dedotta in giudizio”: ergo il foro di Napoli è il foro
9 territorialmente competente in quanto a Napoli è sorta l'obbligazione
(ed invero, il contratto di rappresentanza del 06 luglio 2018, veniva letto, redatto e sottoscritto in Napoli, così come prima facie si legge dal documento stesso);
- inoltre, ai sensi dell'art. 1182 c.c., l' obbligazione che abbia ad oggetto una somma di danaro va di regola adempiuta al domicilio del creditore: trattasi del foro competente alternativo quello del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita e nel caso che occupa a Napoli ha sede la dedotta creditrice Controparte_1
A supporto, va menzionato il principio di diritto enunciato dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo il quale “Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” ai sensi dell'art. 20 c.p.c. – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i
presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (Sent. n. 17989 del 13.9.2016).
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno confermato l'orientamento tradizionale, il quale richiede l'effettiva liquidità dell'obbligazione, in base al titolo, ai fini della qualificazione dell'obbligazione stessa come portabile, per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1182, terzo comma, c.c. e 20
c.p.c: fattispecie nel caso in esame sussistente.
10 La decisione va sul punto confermata.
4. Con il secondo motivo di gravame, la argomenta Parte_1
in merito alla dedotta inesistenza del contratto di rappresentanza: in particolare si duole che il Giudice di primo grado abbia concesso il decreto ingiuntivo sulla base del c.d. “contratto di rappresentanza” non rilevando che tale contratto non poteva costituire titolo idoneo ai fini della ingiunzione di pagamento del corrispettivo pattuito perché “condizionava il pagamento del corrispettivo al verificarsi della condizione ivi prevista e cioè la conclusione positiva, dietro espletamento della relativa attività di assistenza e consulenza sa parte del dr. , della stipula del contratto sportivo con il CP_3
calciatore ” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello). Persona_1
Di contro, asserisce che il Tribunale avrebbe dovuto revocare il decreto
“non solo perché lo stesso dr. , nella sua duplice qualità, aveva CP_3
ammesso e dichiarato, in sede di interrogatorio formale di non essere mai stato a e di non avere espletato alcuna attività di assistenza e Pt_1
consulenza nella trattativa per l'ingaggio del calciatore, ma quanto, non aveva
neppure tentato di provare la fondatezza della propria domanda monitoria e del proprio credito” (cfr. pag. 5 dell'atto di appello).
Le deduzioni dell'appellante sono infondate.
Si rammenta che con il contratto di rappresentanza del 6 luglio 2018, la in persona del suo procuratore sportivo e legale Controparte_1
rappresentante, si impegnava ad “assistere” e “rappresentare” la
[...]
nella conclusione del contratto con il calciatore Parte_1 Persona_1
11 In particolare, al rubricato articolo “
2. Oggetto” del predetto contratto era previsto che: “
2.2 La Società conferisce mandato al Procuratore Sportivo affinché lo stesso curi i suoi interessi, improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando opera di assistenza e
rappresentanza, relativamente alla conclusione del contratto di prestazione sportiva ai sensi della Legge 23 marzo 1991, n. 81, del calciatore
[...]
, nato [...], matricola federale numero 5804955.” R_
Quanto al corrispettivo pattuito, al successivo articolo 4 era stabilito che
“il corrispettivo che la società riconoscerà al procuratore per la conclusione del contratto di prestazione sportiva del calciatore , oggetto Persona_1
del presente mandato, è pattuito tra le parti come di seguito indicato: a) la somma forfettaria di € 17.000,00, oltre IVA (…), da corrispondersi con le seguenti modalità (…) il corrispettivo sopra convenuto, in caso di perfezionamento dell'affare indicato all'art.2) che precede, sarà dovuto integralmente al Procuratore Sportivo, anche in caso di cessione del contratto di prestazione sportiva del Calciatore ad altro Club (…)”.
Orbene, risulta documentalmente che il contratto di prestazione sportiva tra la ed il calciatore professionista, a seguito dell'attività Parte_1
di assistenza e rappresentanza del Procuratore Sportivo , sia CP_3
stato concluso efficacemente in data 9 luglio 2018, tanto è vero che sul relativo documento risulta flaggata la casella “IPOTESI A – Presenza di
Procuratore Sportivo nella trattativa”, e: “Le parti si danno atto, altresì, che la Società è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dal Procuratore Sportivo Gaetano iscritto nel CP_1
12 registro dei Procuratori Sportivi …” : il che dimostra la presenza e l'attività espletata dal nella trattativa necessaria per la conclusione del contratto CP_1
con il calciatore.
Ergo, avendo la ricevuto l'ingaggio del calciatore Parte_1
andava ( va) riconosciuto in capo a , quale Persona_1 CP_3
Procuratore Sportivo della il diritto a ricevere il Controparte_1
pagamento del corrispettivo pattuito nel contratto di rappresentanza pari ad
€ 17.000,00.
A fronte di tali evidenze documentali - contrariamente a quanto sostiene l'appellante - a nulla rileva la dichiarazione resa del in sede CP_3
di interrogatorio formale deferitogli, in cui lo stesso avrebbe semplicemente ammesso di non essere mai stato a , giacchè, nel corso dello stesso Pt_1
interrogatorio, comunque avrebbe dichiarato di avere apposto lui la firma a suo nome e di avere messo in contatto il on la R_ Parte_1
5. Con il terzo motivo di gravame, la si duole che il Parte_1
Tribunale - pur avendo ammesso che il contratto di rappresentanza sembrerebbe essere stato firmato da altri (nello specifico da
[...]
) in nome di abbia comunque riconosciuto il Parte_2 Controparte_3
diritto di credito del al pagamento del corrispettivo € 17.000, per la CP_1
sua attività di intermediazione, da parte della ritenendo Parte_1
che il suo operato sarebbe stato comunque ratificato dalla società
[...]
attraverso la sua utilizzazione nella domanda monitoria Controparte_1
(nello specifico, censura la sentenza laddove è scritto che : “avendo il
13 contestato solo di avere stipulato il “contratto di Parte_1
rappresentanza” con un soggetto diverso dal legale rappresentante e procuratore sportivo della e di non aver mai negato che Controparte_1
la firma apposta sul contratto fosse proprio del dr (…) anche CP_3
se il contratto di rappresentanza fosse stato sottoscritto da altri – a nome del
”, comunque “si sarebbe avuta, da parte della CP_1 Controparte_1
la ratifica di quel contratto, comprovata dalla sua utilizzazione nella domanda monitoria” ).
Di contro sostiene che, per le medesime ragioni addotte dal Tribunale, a fronte della supposta stipulazione del contratto di rappresentanza ad opera di tale , estraneo alla società il Parte_2 Parte_1
contratto sarebbe nullo /inesistente e quindi non ratificabile.
Anche il terzo motivo va respinto.
È opportuno ribadire che , nell'interrogatorio formale deferitogli, CP_3
non ha affatto ammesso che la sua firma fu apposta al contratto di
[...]
rappresentanza da tale , bensì ha dichiarato che fu lui, in Parte_2
persona a firmare il contratto, ma a distanza (cfr. verbale di interrogatorio:
“Fui io, su incarico di , a mettere in contatto on il club. Parte_1 R_
All'epoca era in viaggio di nozze in una località esotica, forse le R_
Maldive, e feci fatica a trovarlo. Non mi recai a , ma l'ordinamento lo Pt_1
consente: l'attività l'ho espletata”).
Tra l'altro, con una motivazione del tutto condivisibile, il primo Giudice ha riconosciuto la paternità della firma apposta sul contratto di
14 rappresentanza, proprio al Fedele, mediante la comparazione tra detta firma apposta sul contratto e quella presente sulla procura ad litem allegata al ricorso monitorio: e sul punto non è stata formulata alcuna contestazione.
Ebbene, la dichiarazione resa dal in sede di interrogatorio formale, CP_1
unitamente a quanto previsto e sottoscritto nel successivo contratto di prestazione sportiva concluso tra la ed il calciatore Parte_1
professionista ( laddove è riportato “ le parti si danno atto, altresì, che la
Società è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dal Procuratore Sportivo , iscritto nel registro dei CP_3
Procuratori Sportivi (…)”) a parere di chi scrive, consente di ritenere compiutamente provata l'attività di intermediazione nella conclusione del contratto di prestazione sportiva, tra il e il ad R_ Parte_1
opera di . CP_3
Pertanto, avendo questi positivamente assolto l'obbligazione assunta nel contratto di rappresentanza, aveva (recte ha) certamente diritto a vedersi riconosciuto il corrispettivo pattuito in contratto.
Per tutte le suesposte ragioni, l'appello va integralmente rigettato e la decisione confermata.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre 2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in
15 concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione di valore da €.
5.200,01 e fino a €. 26.000,00 tenuto conto del decisum ovvero del credito ingiunto in monitorio e riconosciuto dal Tribunale, non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello) ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014)
(cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli
importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento
e la misura di questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.13, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla in persona del Parte_1
16 legale rappresentante pro tempore – con citazione per l'udienza del 14 luglio notificata il 3 marzo 2022 - avverso la sentenza n. 8756/2021 pronunziata dal
Tribunale di Napoli - II Sezione Civile, pubblicata il giorno 25 ottobre 2021 così provvede:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
B) condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
delle spese del grado di appello, che liquida in € Controparte_1
3.966,00 per i compensi, oltre al 15% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dell'avvocato Luciano Ruggiero Malagnini;
C) dichiara l'appellante tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per l'impugnazione a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115\02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228\12.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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