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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 29/10/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1573/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
(Codice Fiscale: , cittadina italiana, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in GG MI (RI), Piazza Martiri della Libertà n. 67, presso lo studio dell'Avv.
IO PA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3,
c.p.c. e allegata alla busta contenente il ricorso ricorrente e da
(Codice Fiscale: ), cittadino moldavo, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in GG MI (RI), Piazza Martiri della Libertà n. 67, presso e nello studio dell'Avv.
IO PA che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3,
c.p.c. e allegata alla busta contenente il ricorso ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio civile in data 26.08.2008 nel Comune di Parte_1 Parte_2
AN CA (Moldavia), trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di
GG MI (atto n. 18, anno 2020, parte II, serie C), optando per il regime della comunione dei beni.
1 Dall'unione coniugale sono nati due figli: , il 28.07.2009 e , il Persona_1 Per_2
16.12.2013; la dimora coniugale nonché la residenza anagrafica della famiglia è stata fissata nell'immobile in comproprietà dei coniugi sito nel Comune di GG MI (RI), Via di Villa
Marini n. 1, acquistato in data 28.10.2022 attraverso il contratto di mutuo cointestato n. 994214312 con Banca Monte dei Paschi di Siena, della durata di anni 30 con rata mensile di circa € 740,00.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale e descrivendo la propria condizione reddituale ed economica e le varie attività svolte dai figli minori, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Separazione personale dei coniugi.
I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2.Affidamento condiviso dei figli minori. Per_ I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Fermo quanto sopra, tutte le principali decisioni inerenti ai figli (scolastiche/educative, salute, extrascolastiche e curriculari, religiose, disciplinari, altri bisogni) dovranno essere assunte in modo condiviso dai genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a condividere direttamente di persona o telefonicamente tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc.) nonché ad essere flessibile e a sostenere la relazione dei stessi con l'altro genitore, senza controllare o interferire nella loro comunicazione.
I figli potranno telefonare ad entrambi i genitori in qualsiasi momento.
Ciascun genitore, in particolare:
• dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate relative ai figli, di persona o telefonicamente e avrà facoltà di prendere decisioni relativamente alla cura quotidiana del figlio o decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore quando si trova presso di lui, informando al più presto possibile l'altro genitore;
2 • dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
• dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche e avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti delle scuole frequentate dai figli;
• dovrà mantenere una comunicazione regolare ed essere collaborativo con l'altro genitore, contattandolo immediatamente in caso di emergenze che riguardano i figli, evitando di utilizzare i figli come messaggeri o mezzi di comunicazione.
• dovrà assicurarsi che l'altro abbia il rispettivo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
• dovrà mantenere una comunicazione funzionale con i figli evitando di coinvolgere gli stessi in eventuali discussioni con l'altro genitore, di fornire informazioni denigranti, squalificanti o alienanti dell'altro genitore, o di farli assistere a manifestazioni di rabbia, sarcasmo o comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
• dovrà garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore e garantire i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti, effetti personali che hanno portato con loro;
• è autorizzato dall'altro a portare i figli fuori dall'Italia per viaggi, vacanze o motivi familiari, previa comunicazione e accordo al riguardo e presta reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
3.Casa coniugale e collocamento dei figli.
• La dimora coniugale ubicata nel Comune di GG MI (RI) in Via di Villa Marini n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà messa da subito in vendita e il ricavato sarà destinato all'estinzione del mutuo esistente con equa ripartizione delle eventuali somme residue.
• Fino a quando la casa coniugale non sarà venduta la stessa rimarrà momentaneamente assegnata, Per_ nell'interesse dei figli e , alla coniuge che continuerà ad abitarvi Per_1 Parte_1 unitamente agli stessi, ad eccezione del locale garage che continuerà ad essere utilizzato anche dal sig. come deposito attrezzi Parte_2
Per_
• I figli e restano in ogni caso collocati prevalentemente presso la dimora materna, Per_1 ivi mantenendo la propria residenza.
• Il sig. di comune accordo con la coniuge nei primi giorni del Parte_2 Parte_1 mese di settembre ha già provveduto a lasciare la casa coniugale portando via con sé i propri effetti
3 personali, stabilendo la sua nuova dimora presso altra abitazione nel medesimo circondario del
Comune di residenza dei figli.
4. Pagamento del mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale e delle relative utenze.
• Il sig. a fronte della momentanea assegnazione alla sig.ra della Parte_2 Parte_1 casa coniugale sita in GG MI (RI) in Via di Villa Marini n. 1, e fino a quanto la casa stessa non sarà venduta, continuerà a versare il 50% della rata del mutuo Monte dei Paschi di Siena n.
994214312, relativo all'acquisto della medesima abitazione, procedendo a versare sul c/c bancario n. 26838 presso Banca Monte dei Paschi di Siena, cointestato ad entrambi i coniugi e che pertanto rimarrà aperto e dedicato al solo pagamento del mutuo e fino alla totale estinzione dello stesso con spese di gestione a carico di entrambe le parti, l'importo mensile di € 370,00 entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, e comunque entro la data di addebito della rata.
• La sig.ra provvederà a pagare il 50% della rata del mutuo secondo le medesime Parte_1 modalità e condizioni sopra stabilite, nonché a garantire le quotidiane esigenze alimentari e di vita dei propri figli, oltre al pagamento di tutte le utenze relative all'immobile momentaneamente assegnatole, nello specifico: riscaldamento, acqua, luce, gas, telefono, quote ordinarie condominio,
Tari, spese di manutenzione ordinaria, ad eccezione delle spese di manutenzione straordinaria che resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
5.Diritto di visita e frequentazione dei figli.
Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con l'altro genitore e che tengano conto dell'esigenze dei figli e del loro preminente interesse, potrà vedere e tenere con sé i figli:
• Nel week end: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo l'orario di cena, compreso pernotto presso la sua abitazione, quando li riporterà presso la dimora materna entro le ore 22:00, e comunque, volendo, ogni fine settimana dal sabato mattino ore
10:00 alla domenica sera ore 22:00 compreso pernotto;
• Giorni infrasettimanali: un pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00, da concordarsi con i figli compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi. Se necessario, il padre potrà sempre prelevare i figli dall'abitazione materna per accompagnarli alle attività scolastiche ed extrascolastiche e poi riaccompagnarli sempre presso la casa materna;
• Pernotti extra: eventuali ulteriori pernotti extra presso l'abitazione del padre, i ricorrenti concordano nella libera organizzazione tra padre e figli;
• Festività: nelle festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua il padre potrà tenere con sé i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale. Nello specifico, durante il periodo natalizio il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni nei giorni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre e 6 gennaio. Stesso discorso per le altre festività sempre con il criterio
4 dell'alternanza annuale e previo accordo tra le parti, restando ferma, in ogni caso, la possibilità per le parti di prevedere che i minori possano trascorrere le festività, alternativamente, a pranzo da un genitore e a cena dall'altro.
• Vacanze estive: durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
• Compleanni: il compleanno dei figli sarà festeggiato da entrambi i genitori nella stessa giornata, ad anni alterni, l'uno a pranzo l'altro a cena, ovvero unitamente se d'accordo, e laddove ciò non sia possibile, ciascun genitore avrà diritto di festeggiare il proprio compleanno con i figli a pranzo o a cena in diverso giorno a prescindere dal giorno di spettanza, sempre previo accordo.
• Cerimonie religiose: le cerimonie religiose che dovessero riguardare i minori saranno celebrate d'accordo tra i genitori e festeggiate congiuntamente. Qualora ciò non fosse possibile si applicherà la regola dell'alternanza tra il pranzo e la cena;
• In caso di malattia dei figli: il genitore al momento non collocatario avrà facoltà di visitarli presso l'abitazione dell'altro genitore nei giorni/orari concordati;
6.Mantenimento dei figli e spese straordinarie.
Tenuto conto della forte incidenza delle spese che la sig.ra dovrà sostenere per la Parte_1 gestione ordinaria dell'abitazione momentaneamente assegnatale e per garantire le quotidiane esigenze alimentari e di vita dei propri figli conviventi, le parti stabiliscono che:
• il sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre al pagamento del Parte_2
50% della rata del mutuo dell'abitazione familiare di cui al punto 4 delle presenti condizioni, verserà alla sig.ra sul rispettivo conto Postepay Evolution con IBAN: Parte_1
[...], anticipatamente ed entro il giorno cinque di ogni mese, un contributo per il mantenimento di complessivi € 250,00 per entrambi i figli;
tale importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
• la sig.ra a partire dall'anno 2026 e fino al raggiungimento della maggiore Parte_1 età e indipendenza economica dei figli, percepirà l'intero assegno unico relativo ai figli e a tal riguardo il sig. rilascerà il proprio consenso sottoscrivendo i relativi documenti Parte_2 necessari. Per l'anno in corso, il sig. continuerà ad incassare sul proprio conto Parte_2 corrente n. c/c n. 103849917 presso banca Unicredit S.p.A. l'importo dell'assegno unico relativo ai figli con impegno a versare immediatamente il corrispondente importo alla sig.ra Parte_1 unitamente al contributo di mantenimento dei figli;
• le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Rieti, conosciuto dai coniugi, il
5 quale deve intendersi in questa sede integralmente richiamato, purché debitamente documentate e previamente concordate laddove previsto. Resta inteso che, anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
• ciascun genitore provvederà a portare in detrazione fiscale le spese individuali ordinarie sostenute per i figli, mentre, per le spese straordinarie, ciascuno genitore, salvo diverso accordo, provvederà a portare in detrazione la quota parte di spese sostenute;
• in caso di vendita dell'abitazione coniugale secondo le previsioni di cui al punto 3 delle presenti condizioni, e da quel momento, il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1 tramite accredito sul rispettivo conto Postepay Evolution con IBAN:
[...], ovvero su diverso conto dalla stessa indicato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 600,00
(€ 300,00 per ciascun figlio), importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Ferme tutte le altre pattuizioni sopraindicate. Gli arredi e corredi dell'abitazione coniugale, nell'interesse dei figli, resteranno in proprietà esclusiva della sig.ra
. Parte_1
7.Nessuna previsione di mantenimento per i coniugi.
I coniugi danno atto e dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti e, che, pertanto, rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
8.Regime patrimoniale.
• Con il presente accordo di separazione il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_2
la proprietà esclusiva dell'autovettura familiare Toyota Avensis targata EP873MR Parte_1 attualmente intestata allo stesso, ma ricadente in comunione, con impegno a sottoscrivere tutte le necessarie pratiche di trasferimento. La sig.ra provvederà a sostenere i relativi oneri Parte_1
e costi per il passaggio di proprietà a suo nome dell'autoveicolo, mentre, gli eventuali bolli non pagati fino a quel momento resteranno a carico del sig. Parte_2
• I coniugi, inoltre, dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore reciproca questione di carattere patrimoniale afferente la vita coniugale e che, comunque, non sussistono altri beni, ad eccezione dell'immobile cointestato sito in GG MI (RI), Via di Villa Marini n. 1 adibito a casa coniugale, sui quali avanzino pretese o rivendicazioni di sorta, cui espressamente rinunciano, compresi gli importi dei risparmi provenienti dal lavoro dei due coniugi, non consumati al momento della separazione, e detenuti nei rispettivi conti correnti personali, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6 9.Spese legali del presente procedimento di separazione interamente compensate tra le parti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli minori;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in data 26.08.2008 nel Comune di AN CA (Moldavia), trascritto in
Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di GG MI (atto n. 18, anno 2020, parte II, serie C);
7 - recepisce l'accordo riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GG MI (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da da
(Codice Fiscale: , cittadina italiana, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in GG MI (RI), Piazza Martiri della Libertà n. 67, presso lo studio dell'Avv.
IO PA che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3,
c.p.c. e allegata alla busta contenente il ricorso ricorrente e da
(Codice Fiscale: ), cittadino moldavo, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in GG MI (RI), Piazza Martiri della Libertà n. 67, presso e nello studio dell'Avv.
IO PA che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83, comma 3,
c.p.c. e allegata alla busta contenente il ricorso ricorrente con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio civile in data 26.08.2008 nel Comune di Parte_1 Parte_2
AN CA (Moldavia), trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di
GG MI (atto n. 18, anno 2020, parte II, serie C), optando per il regime della comunione dei beni.
1 Dall'unione coniugale sono nati due figli: , il 28.07.2009 e , il Persona_1 Per_2
16.12.2013; la dimora coniugale nonché la residenza anagrafica della famiglia è stata fissata nell'immobile in comproprietà dei coniugi sito nel Comune di GG MI (RI), Via di Villa
Marini n. 1, acquistato in data 28.10.2022 attraverso il contratto di mutuo cointestato n. 994214312 con Banca Monte dei Paschi di Siena, della durata di anni 30 con rata mensile di circa € 740,00.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale e descrivendo la propria condizione reddituale ed economica e le varie attività svolte dai figli minori, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Separazione personale dei coniugi.
I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di
Legge.
2.Affidamento condiviso dei figli minori. Per_ I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Fermo quanto sopra, tutte le principali decisioni inerenti ai figli (scolastiche/educative, salute, extrascolastiche e curriculari, religiose, disciplinari, altri bisogni) dovranno essere assunte in modo condiviso dai genitori.
Entrambi i genitori si impegnano a condividere direttamente di persona o telefonicamente tutte le informazioni riguardanti i figli (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc.) nonché ad essere flessibile e a sostenere la relazione dei stessi con l'altro genitore, senza controllare o interferire nella loro comunicazione.
I figli potranno telefonare ad entrambi i genitori in qualsiasi momento.
Ciascun genitore, in particolare:
• dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate relative ai figli, di persona o telefonicamente e avrà facoltà di prendere decisioni relativamente alla cura quotidiana del figlio o decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore quando si trova presso di lui, informando al più presto possibile l'altro genitore;
2 • dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e dovrà firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
• dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche e avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti delle scuole frequentate dai figli;
• dovrà mantenere una comunicazione regolare ed essere collaborativo con l'altro genitore, contattandolo immediatamente in caso di emergenze che riguardano i figli, evitando di utilizzare i figli come messaggeri o mezzi di comunicazione.
• dovrà assicurarsi che l'altro abbia il rispettivo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
• dovrà mantenere una comunicazione funzionale con i figli evitando di coinvolgere gli stessi in eventuali discussioni con l'altro genitore, di fornire informazioni denigranti, squalificanti o alienanti dell'altro genitore, o di farli assistere a manifestazioni di rabbia, sarcasmo o comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
• dovrà garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore e garantire i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti, effetti personali che hanno portato con loro;
• è autorizzato dall'altro a portare i figli fuori dall'Italia per viaggi, vacanze o motivi familiari, previa comunicazione e accordo al riguardo e presta reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
3.Casa coniugale e collocamento dei figli.
• La dimora coniugale ubicata nel Comune di GG MI (RI) in Via di Villa Marini n. 1, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, verrà messa da subito in vendita e il ricavato sarà destinato all'estinzione del mutuo esistente con equa ripartizione delle eventuali somme residue.
• Fino a quando la casa coniugale non sarà venduta la stessa rimarrà momentaneamente assegnata, Per_ nell'interesse dei figli e , alla coniuge che continuerà ad abitarvi Per_1 Parte_1 unitamente agli stessi, ad eccezione del locale garage che continuerà ad essere utilizzato anche dal sig. come deposito attrezzi Parte_2
Per_
• I figli e restano in ogni caso collocati prevalentemente presso la dimora materna, Per_1 ivi mantenendo la propria residenza.
• Il sig. di comune accordo con la coniuge nei primi giorni del Parte_2 Parte_1 mese di settembre ha già provveduto a lasciare la casa coniugale portando via con sé i propri effetti
3 personali, stabilendo la sua nuova dimora presso altra abitazione nel medesimo circondario del
Comune di residenza dei figli.
4. Pagamento del mutuo relativo all'acquisto della casa coniugale e delle relative utenze.
• Il sig. a fronte della momentanea assegnazione alla sig.ra della Parte_2 Parte_1 casa coniugale sita in GG MI (RI) in Via di Villa Marini n. 1, e fino a quanto la casa stessa non sarà venduta, continuerà a versare il 50% della rata del mutuo Monte dei Paschi di Siena n.
994214312, relativo all'acquisto della medesima abitazione, procedendo a versare sul c/c bancario n. 26838 presso Banca Monte dei Paschi di Siena, cointestato ad entrambi i coniugi e che pertanto rimarrà aperto e dedicato al solo pagamento del mutuo e fino alla totale estinzione dello stesso con spese di gestione a carico di entrambe le parti, l'importo mensile di € 370,00 entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, e comunque entro la data di addebito della rata.
• La sig.ra provvederà a pagare il 50% della rata del mutuo secondo le medesime Parte_1 modalità e condizioni sopra stabilite, nonché a garantire le quotidiane esigenze alimentari e di vita dei propri figli, oltre al pagamento di tutte le utenze relative all'immobile momentaneamente assegnatole, nello specifico: riscaldamento, acqua, luce, gas, telefono, quote ordinarie condominio,
Tari, spese di manutenzione ordinaria, ad eccezione delle spese di manutenzione straordinaria che resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
5.Diritto di visita e frequentazione dei figli.
Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta con l'altro genitore e che tengano conto dell'esigenze dei figli e del loro preminente interesse, potrà vedere e tenere con sé i figli:
• Nel week end: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica sera dopo l'orario di cena, compreso pernotto presso la sua abitazione, quando li riporterà presso la dimora materna entro le ore 22:00, e comunque, volendo, ogni fine settimana dal sabato mattino ore
10:00 alla domenica sera ore 22:00 compreso pernotto;
• Giorni infrasettimanali: un pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00, da concordarsi con i figli compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche degli stessi. Se necessario, il padre potrà sempre prelevare i figli dall'abitazione materna per accompagnarli alle attività scolastiche ed extrascolastiche e poi riaccompagnarli sempre presso la casa materna;
• Pernotti extra: eventuali ulteriori pernotti extra presso l'abitazione del padre, i ricorrenti concordano nella libera organizzazione tra padre e figli;
• Festività: nelle festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua il padre potrà tenere con sé i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale. Nello specifico, durante il periodo natalizio il padre potrà tenere con sé i figli ad anni alterni nei giorni dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre e 6 gennaio. Stesso discorso per le altre festività sempre con il criterio
4 dell'alternanza annuale e previo accordo tra le parti, restando ferma, in ogni caso, la possibilità per le parti di prevedere che i minori possano trascorrere le festività, alternativamente, a pranzo da un genitore e a cena dall'altro.
• Vacanze estive: durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno;
• Compleanni: il compleanno dei figli sarà festeggiato da entrambi i genitori nella stessa giornata, ad anni alterni, l'uno a pranzo l'altro a cena, ovvero unitamente se d'accordo, e laddove ciò non sia possibile, ciascun genitore avrà diritto di festeggiare il proprio compleanno con i figli a pranzo o a cena in diverso giorno a prescindere dal giorno di spettanza, sempre previo accordo.
• Cerimonie religiose: le cerimonie religiose che dovessero riguardare i minori saranno celebrate d'accordo tra i genitori e festeggiate congiuntamente. Qualora ciò non fosse possibile si applicherà la regola dell'alternanza tra il pranzo e la cena;
• In caso di malattia dei figli: il genitore al momento non collocatario avrà facoltà di visitarli presso l'abitazione dell'altro genitore nei giorni/orari concordati;
6.Mantenimento dei figli e spese straordinarie.
Tenuto conto della forte incidenza delle spese che la sig.ra dovrà sostenere per la Parte_1 gestione ordinaria dell'abitazione momentaneamente assegnatale e per garantire le quotidiane esigenze alimentari e di vita dei propri figli conviventi, le parti stabiliscono che:
• il sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli, oltre al pagamento del Parte_2
50% della rata del mutuo dell'abitazione familiare di cui al punto 4 delle presenti condizioni, verserà alla sig.ra sul rispettivo conto Postepay Evolution con IBAN: Parte_1
[...], anticipatamente ed entro il giorno cinque di ogni mese, un contributo per il mantenimento di complessivi € 250,00 per entrambi i figli;
tale importo sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
• la sig.ra a partire dall'anno 2026 e fino al raggiungimento della maggiore Parte_1 età e indipendenza economica dei figli, percepirà l'intero assegno unico relativo ai figli e a tal riguardo il sig. rilascerà il proprio consenso sottoscrivendo i relativi documenti Parte_2 necessari. Per l'anno in corso, il sig. continuerà ad incassare sul proprio conto Parte_2 corrente n. c/c n. 103849917 presso banca Unicredit S.p.A. l'importo dell'assegno unico relativo ai figli con impegno a versare immediatamente il corrispondente importo alla sig.ra Parte_1 unitamente al contributo di mantenimento dei figli;
• le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Rieti, conosciuto dai coniugi, il
5 quale deve intendersi in questa sede integralmente richiamato, purché debitamente documentate e previamente concordate laddove previsto. Resta inteso che, anche nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
• ciascun genitore provvederà a portare in detrazione fiscale le spese individuali ordinarie sostenute per i figli, mentre, per le spese straordinarie, ciascuno genitore, salvo diverso accordo, provvederà a portare in detrazione la quota parte di spese sostenute;
• in caso di vendita dell'abitazione coniugale secondo le previsioni di cui al punto 3 delle presenti condizioni, e da quel momento, il sig. verserà alla sig.ra Parte_2 Parte_1 tramite accredito sul rispettivo conto Postepay Evolution con IBAN:
[...], ovvero su diverso conto dalla stessa indicato, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, un contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi € 600,00
(€ 300,00 per ciascun figlio), importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Ferme tutte le altre pattuizioni sopraindicate. Gli arredi e corredi dell'abitazione coniugale, nell'interesse dei figli, resteranno in proprietà esclusiva della sig.ra
. Parte_1
7.Nessuna previsione di mantenimento per i coniugi.
I coniugi danno atto e dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti e, che, pertanto, rinunciano ad ogni reciproco mantenimento.
8.Regime patrimoniale.
• Con il presente accordo di separazione il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra Parte_2
la proprietà esclusiva dell'autovettura familiare Toyota Avensis targata EP873MR Parte_1 attualmente intestata allo stesso, ma ricadente in comunione, con impegno a sottoscrivere tutte le necessarie pratiche di trasferimento. La sig.ra provvederà a sostenere i relativi oneri Parte_1
e costi per il passaggio di proprietà a suo nome dell'autoveicolo, mentre, gli eventuali bolli non pagati fino a quel momento resteranno a carico del sig. Parte_2
• I coniugi, inoltre, dichiarano di avere già risolto ogni ulteriore reciproca questione di carattere patrimoniale afferente la vita coniugale e che, comunque, non sussistono altri beni, ad eccezione dell'immobile cointestato sito in GG MI (RI), Via di Villa Marini n. 1 adibito a casa coniugale, sui quali avanzino pretese o rivendicazioni di sorta, cui espressamente rinunciano, compresi gli importi dei risparmi provenienti dal lavoro dei due coniugi, non consumati al momento della separazione, e detenuti nei rispettivi conti correnti personali, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
6 9.Spese legali del presente procedimento di separazione interamente compensate tra le parti.
Con note scritte depositate per l'udienza del 23.10.2025 le parti hanno confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso e il Giudice ha riservato la decisione al Collegio previo parere del PM.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli minori;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione dei minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figli, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per i minori e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in data 26.08.2008 nel Comune di AN CA (Moldavia), trascritto in
Italia nei registri dello Stato Civile del Comune di GG MI (atto n. 18, anno 2020, parte II, serie C);
7 - recepisce l'accordo riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GG MI (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 24.10.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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