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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2024, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 7515/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7515/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.01.1971, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Giorgio Ballabio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso
Sempione n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Pantigliate, Via Cacciatori n. 1, Scala A, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Salami, ed elettivamente domiciliato in Milano, C.so Di Porta Vittoria n. 46, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito: provveda a modificare le condizioni di divorzio di cui vi è sentenza n. 2607/2016, pubbl. il
25/08/2016, (nella causa RG n. 2948/2013), del Tribunale di Bergamo, così disponendo: porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 Parte_1
, quale genitore presso il quale il figlio è collocato e quindi in costanza di detto
[...] collocamento del ragazzo presso il padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'assegno mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese dalla sottoscrizione del ricorso e così per i successivi 12 (dodici) mesi e non oltre il dodicesimo mese indipendentemente dal raggiungimento effettivo dell'autosufficienza economica di oltre alla contribuzione nella Per_1 misura del 50%, sempre per il periodo di 12 (dodici) mesi, nelle spese non coperte dall'assegno periodico secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Milano;
non doversi procedere in ordine alla collocazione e per quanto riguarda la frequentazione con la madre essendo divenuto maggiorenne. Per_1
Spese di giudizio compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 14/11/2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la modifica delle condizioni della sentenza n. 2607/2016 emessa dal Tribunale di
Bergamo in data 26.07.2026 e pubblicata il 25.08.2016 alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7515/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.01.1971, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Giorgio Ballabio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso
Sempione n. 5, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Pantigliate, Via Cacciatori n. 1, Scala A, rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Salami, ed elettivamente domiciliato in Milano, C.so Di Porta Vittoria n. 46, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito: provveda a modificare le condizioni di divorzio di cui vi è sentenza n. 2607/2016, pubbl. il
25/08/2016, (nella causa RG n. 2948/2013), del Tribunale di Bergamo, così disponendo: porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2 Parte_1
, quale genitore presso il quale il figlio è collocato e quindi in costanza di detto
[...] collocamento del ragazzo presso il padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1
l'assegno mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese dalla sottoscrizione del ricorso e così per i successivi 12 (dodici) mesi e non oltre il dodicesimo mese indipendentemente dal raggiungimento effettivo dell'autosufficienza economica di oltre alla contribuzione nella Per_1 misura del 50%, sempre per il periodo di 12 (dodici) mesi, nelle spese non coperte dall'assegno periodico secondo le linee guida adottate dal Tribunale di Milano;
non doversi procedere in ordine alla collocazione e per quanto riguarda la frequentazione con la madre essendo divenuto maggiorenne. Per_1
Spese di giudizio compensate. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali Per_1 da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 14/11/2024, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la modifica delle condizioni della sentenza n. 2607/2016 emessa dal Tribunale di
Bergamo in data 26.07.2026 e pubblicata il 25.08.2016 alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 5 dicembre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi