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Ordinanza 17 marzo 2025
Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
Seconda Sezione Civile
In data 17 marzo 2025 il giudice istruttore dott. Valerio Brecciaroli dà atto di avere esaminato la causa n. 4870/2024 R.G., la cui trattazione è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. tramite deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
Dà altresì atto che sono state depositate note scritte da
Avv. Rosario Barbagallo per parte ricorrente;
Avv. Daniela Cingari per parte resistente.
Ciò premesso
Il giudice ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 4870/2024 R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Parte_1 C.F._1
Barbagallo;
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' avv. Daniela Cingari;
resistenteavente per oggetto: ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.
§§§
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 26 novembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio affinché venisse ordinato a quest'ultima di procedere Controparte_1 all'apertura di un conto corrente base e alla contestuale ed immediata attivazione di una carta prepagata postepay evolution dotata di iban. In particolare, il ricorrente ha esposto: di essere cittadino extracomunitario richiedente asilo e in possesso di un permesso di soggiorno provvisorio, di lavorare con regolare contratto presso il ristorante New Word Sushi, di essersi recato numerose volte presso gli sportelli postali per richiedere l'apertura di un conto corrente base e l'attivazione di una carta prepagata, di aver ricevuto un rifiuto alla suddetta richiesta per mancanza della documentazione necessaria. Il ricorrente ha, altresì, dedotto che tale condotta ha costituito un ostacolo all'accesso al mercato del lavoro, impedendogli di essere regolarmente retribuito da un datore di lavoro.
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle domande Controparte_1
avversarie, chiedendone il rigetto.
Le domande svolte da devono essere accolte nei seguenti termini. Parte_1
In ordine al fumus boni iuris, risulta documentato che il ricorrente, quale cittadino extracomunitario richiedente asilo politico, è in possesso del permesso di soggiorno provvisorio e del codice fiscale.
Deve, pertanto, ritenersi che la domanda svolta da di ottenere l'apertura presso Parte_1
di un conto corrente base (indipendentemente dalla denominazione attribuita a Controparte_1 tale conto corrente dalla società esercente il servizio) appare fondata ai sensi dell'art. 126 noviesdecies del Testo Unico Bancario, il quale prevede che “
1. Le banche, la società Controparte_1
e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto di
[...]
pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, “conto di base”. 2.
Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea, senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le modalità previste dalla presente sezione.
3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtù del diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati internazionali in materia”.
Deve, infatti, ritenersi che la mancanza di passaporto o di altro documento di identità equipollente non giustifica il rifiuto opposto dall'odierna resistente, considerato che la circolare del
19 aprile 2019 dell'Associazione Bancaria Italiana ha affermato che “il permesso di soggiorno per i richiedenti asilo (di cui all'art. 4 comma 1 [del D.lgs. 142/2015]), se in corso di validità, costituisce documento idoneo per procedere all'apertura del rapporto;
le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto art. 4, comma tre (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotografia del titolare, rilasciato da un'amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del richiedente”.
Ebbene, per quanto fin qui dedotto, deve considerarsi sussistere il fumus boni iuris della pretesa avanzata dall'odierno ricorrente, apparendo ingiustificato il rifiuto opposto da di Controparte_1 procedere all'apertura presso le proprie filiali di un conto corrente base, atteso che la documentazione della quale era in possesso il ricorrente (codice fiscale e permesso provvisorio di soggiorno) rilasciata da Amministrazioni dello Stato risultava idonea a consentirne la puntuale identificazione e ottenere l'apertura del chiesto conto corrente base.
Deve, altresì, rilevarsi la presenza nella fattispecie dell'ulteriore presupposto del periculum in mora.
Emerge, infatti, in atti che il ricorrente è già titolare di un regolare contratto di lavoro e la mancata apertura di un conto corrente base non permette al medesimo di ricevere l'accredito mensile della propria retribuzione, con il conseguente rischio di perdere tale opportunità lavorativa, essendo sanzionabile il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti (punito con la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro prevista dalla
L. n. 205/2017), proprio sul presupposto che, alla luce delle indicazioni fornite loro dall'ABI, gli istituti bancari possono procedere all'apertura di conti correnti intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio. Anche l' è Controparte_2
intervenuto sul punto con la nota n. 5293/19, confermando la sanzionabilità dei datori di lavoro per pagamenti della retribuzione in contanti a seguito della richiamata nota dell'ABI.
In conclusione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da deve essere accolto ed Parte_1 ordinato a di procedere all'apertura di un conto corrente di base a prescindere Controparte_1
dalla denominazione che tale tipologia di conto corrente potrà assumere presso il prestatore di servizi, non emergendo dalle allegazioni del ricorrente che il solo “conto di base” (previsto dagli artt. 126 decies e 126 vicies semel T.U.B., nonché dal decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze n. 70 del 3 maggio 2018 e dalla convenzione prodotta dalla convenuta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che annovera tra i servizi inclusi quello di Controparte_1 ricevere pagamenti tramite bonifico nazionale o Sepa “incluso accredito stipendio e pensione”) possa soddisfare le esigenze cautelari specificamente individuate con il ricorso ex art. 700 c.p.c. e con la conseguenza che ulteriori ed eventuali richieste da parte del ricorrente di attivazione di servizi diversi da quelli inerenti il “conto base” non appaiono sorrette dal periculum in mora e devono ritenersi rigettate.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi previsti per le fasi studio, introduttiva e decisionale dal D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie cautelari di valore indeterminabile (bassa complessità), seguono la soccombenza, con la conseguenza che il resistente deve essere condannato al pagamento delle medesime nei confronti del ricorrente, ponendosi il pagamento in favore dell'Erario essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 4870/2024 R.G., proposto da contro Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
1) accoglie la domanda del ricorrente e, per l'effetto, ordina a di consentire Controparte_1 al ricorrente l'attivazione di un conto corrente base presso i propri sportelli;
2) condanna al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese di giudizio, Controparte_1 liquidate in € 1.615,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 17 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli