Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02097/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2020, proposto da
IC GL, IM SO e Cleaner Cleaner Srl in liquidaz. vol., rappresentati e difesi dagli avvocati Ferdinando De Giosa e Nicola De Giosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’ottemperanza
RICORSO PER OTTEMPERANZA - EQUA RIPARAZIONE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- Con il decreto citato in epigrafe la Corte d’Appello di Lecce ha accolto il ricorso proposto, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dai ricorrenti e, per l’effetto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in loro favore delle somme precisate in atti, oltre le spese del procedimento, liquidate in euro 700,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
- La parte ricorrente deduce che, nonostante la rituale notifica del decreto al suddetto Ministero, quest’ultimo non vi ha dato esecuzione.
- Veniva quindi proposto il presente ricorso, con cui si chiede l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto in oggetto.
- Nel corso dell’udienza camerale del 23 novembre 2022, ex art. 73 comma 3 c.p.a., il Presidente ha dato avviso di inammissibilità del ricorso per i seguenti motivi: difetta la prova della trasmissione della dichiarazione prevista ai sensi dell’art. 5 sexies L. n. 89/2001; difetta l’asseverazione del titolo azionato ex art. 22 comma 2 D.lgs. n. 82/2005, come modificato dal D.lgs n. 217/2017. Inoltre il Presidente ha dato avviso di parziale inammissibilità con riferimento alle spese legali liquidate con distrazione dalla Corte d’Appello di Lecce, atteso che l’avvocato distrattario non figura quale odierno ricorrente; su istanza di parte, il Presidente ha disposto il rinvio alla camera di consiglio del 15 dicembre 2022.
2.- Ritenuto che:
- Il ricorso è inammissibile.
- L’art. 5 sexies L. n. 89 /2001 dispone, per quel che è di interesse, quanto segue: “ 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. 3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente. 3-bis. Con decreti dirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui al comma 3, anche a mezzo di soggetti incaricati, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso. 5. L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti. 6. L’amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento (…) ”.
- Preme rilevare che il ricorso si palesa inammissibile in quanto proposto senza aver adempiuto agli oneri dichiarativi imposti dall’art. 5 sexies , comma 7, Legge n. 89 del 2001, come modificata dall’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- Dagli atti depositati in giudizio non si evince l’intervenuto rilascio delle dichiarazioni in questione, da cui decorre il termine semestrale per il pagamento, costituente condizione normativamente prevista per la stessa proponibilità del ricorso per ottemperanza ai sensi del citato art. 5 sexies , comma 7, L. n. 89/2001.
- Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
- Le spese possono essere compensate attesa la limitata attività difensiva del Ministero intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO