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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE RELATORE ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 3198/2023
promosso da:
, difesa dall'avv.to SOLDI BARBARA, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE contro
, difeso dall'avv.to FANELLI ANDREA, presso cui è Controparte_1
elettivamente domiciliato
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata dalla relazione tra Persona_1 [...]
e , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 5.2.2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, in data 22.6.2023, chiedendo l'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre, chiedendo di determinare il regime di visita, con la previsione di un mantenimento della minore.
All'udienza del 22.6.2023 le parti comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore che disponeva in conformità all'accordo raggiunto in udienza, prevedendo l'inizio di incontri tra padre e figlia in luogo protetto, la conferma della collocazione e residenza della minore presso la madre e un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad euro 200,00 al mese, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore.
Il Giudice confermava la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di età evolutiva per l'organizzazione degli incontri, l'attivazione degli strumenti volti ad CP_2
attenuare la conflittualità esistente tra le parti e per una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi;
prescriveva al convenuto di recarsi al Ser.D. per la sottoposizione agli esami necessari per verificare l'eventuale abuso di sostanze alcoliche e richiedeva alla Procura della Repubblica di Firenze gli atti relativi al procedimento penale aperto nei confronti del resistente.
All'udienza del 7.12.2023 le parti richiedevano un rinvio onde poter disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi incaricati e valutarne gli esiti.
Nel corso del giudizio venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva che davano atto del superamento tra le parti della conflittualità e il buon andamento degli incontri in luogo neutro terminati in data 25.3.2024 con la prosecuzione di incontri liberi tra padre e figlia alla presenza della madre.
Il P.M. concludeva nulla opponendo.
All'udienza del 21.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che pagina 2 di 5 alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame, si ritengono sussistenti i presupposti per un affido esclusivo della figlia alla madre, in applicazione dell'art. 337 Persona_1
quater c.c., atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere allo stato disposto in quanto, nel caso di specie, in pendenza della vicenda processuale penale, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale, come si Controparte_1
evince dalla documentazione versata in atti (denuncia – querela del 19.8.2022, sporta dalla sig.ra e decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Parte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 31.7.2023), ha posto in essere agiti aggressivi e percosse nei confronti della resistente, anche alla presenza della figlia minore;
condotte queste che hanno indotto la ricorrente, a tutela dell'incolumità sua e della minore, ad agosto del 2022 a lasciare la Toscana per stabilirsi presso la di lei madre, in Vinovo. È vero che anche il resistente ha documentato di aver presentato denuncia querela nei confronti della ricorrente in data 17.2.2023 (per l'allontanamento dalla casa famigliare dall'agosto del 2022, unitamente alla minore), ma non risulta, allo stato, essere stata esercitata l'azione penale da parte della Procura competente.
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per la figlia minore devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super- esclusivo”.
pagina 3 di 5 Conseguentemente, la figlia minore avrà residenza e collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al regime di visite padre – minore, il Collegio ritiene di dover confermare l'attuale regime di visita attraverso incontri non più in luoghi neutri, bensì liberi, alla presenza della madre, mantenendo il monitoraggio da parte dei Servizi sociali anche in aiuto ai genitori per l'organizzazione degli stessi, previo accordo tra i genitori e in mancanza secondo il calendario indicato in dispositivo.
Per tali ragioni si ritiene di dover incaricare i Servizi Sociali nella prosecuzione del monitoraggio del nucleo al fine di verificare la tenuta degli incontri liberi tra padre e figlia, pur alla presenza della madre, anche con la possibilità di ampliare gli stessi sino ad arrivare ad incontri tra il padre e la minore senza la presenza della madre e al fine altresì di offrire un supporto ai genitori nell'organizzazione di tali incontri.
Passando agli aspetti economici - premesso che ciascun genitore deve provvedere alle esigenze della figlia quando la tiene con sé - in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve stabilirsi a carico del convenuto un assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore di € 200,00 mensili, ritenendo congruo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
22.6.2023. Le spese straordinarie relative alla minore devono essere suddivise al 50% tra i due genitori come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Deve disporsi che, in virtù dell'affidamento esclusivo della minore alla madre, l'Assegno Unico universale per la minore sia percepito interamente dalla ricorrente.
Le spese vengono compensate nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico del resistente, stante la soccombenza di parte resistente sulla domanda di affidamento congiunto.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale- scaglione di riferimento compreso tra 26.000 e 52.0000 euro), tenuto conto della complessità del giudizio e dell'oggetto della causa.
PQM
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_1
disponendo che le decisioni di maggior interesse per la Persona_1
figlia minore devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c;
DISPONE che la figlia minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
pagina 4 di 5 DISPONE che il padre possa vedere la figlia minore previo accordo con la madre, in considerazione degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore o, in assenza di accordo, secondo il seguente regime: due volte al mese, nella giornata di lunedì, per almeno due ore;
che il padre possa chiamare / video chiamare la minore nei giorni nella settimana (lunedì – mercoledì e venerdì) e durante ogni fine settimana.
DISPONE che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo al fine di verificare la tenuta degli incontri liberi tra padre e figlia, pur alla presenza della madre, anche con la possibilità di ampliare gli stessi sino ad arrivare ad incontri tra il padre e la minore senza la presenza della madre e al fine altresì di offrire un supporto ai genitori nell'organizzazione di tali incontri.
DISPONE che ogni genitore provveda al mantenimento della figlia quando la tiene con sé. Inoltre, dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 20 di ogni Persona_1
mese, l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla minore vengano suddivise al 50% tra i due genitori come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite tra le parti.
CONDANNA a rifondere a Controparte_1 Parte_1
la restante parte di dette spese (1/3) che liquida, per il loro intero ammontare, in
[...] complessivi € 3.808,00 (di cui € 850,5 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 903 per fase di trattazione, € 1452,5 per fase decisoria), oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE RELATORE ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 3198/2023
promosso da:
, difesa dall'avv.to SOLDI BARBARA, presso cui è Parte_1
elettivamente domiciliata;
PARTE RICORRENTE contro
, difeso dall'avv.to FANELLI ANDREA, presso cui è Controparte_1
elettivamente domiciliato
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La minore è nata dalla relazione tra Persona_1 [...]
e , non coniugati, i quali Parte_1 Controparte_1
hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 5.2.2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, in data 22.6.2023, chiedendo l'affidamento condiviso, con collocazione presso la madre, chiedendo di determinare il regime di visita, con la previsione di un mantenimento della minore.
All'udienza del 22.6.2023 le parti comparivano personalmente avanti il Giudice Relatore che disponeva in conformità all'accordo raggiunto in udienza, prevedendo l'inizio di incontri tra padre e figlia in luogo protetto, la conferma della collocazione e residenza della minore presso la madre e un contributo al mantenimento a carico del padre pari ad euro 200,00 al mese, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore.
Il Giudice confermava la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale e di età evolutiva per l'organizzazione degli incontri, l'attivazione degli strumenti volti ad CP_2
attenuare la conflittualità esistente tra le parti e per una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi;
prescriveva al convenuto di recarsi al Ser.D. per la sottoposizione agli esami necessari per verificare l'eventuale abuso di sostanze alcoliche e richiedeva alla Procura della Repubblica di Firenze gli atti relativi al procedimento penale aperto nei confronti del resistente.
All'udienza del 7.12.2023 le parti richiedevano un rinvio onde poter disporre la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi incaricati e valutarne gli esiti.
Nel corso del giudizio venivano acquisite le relazioni dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva che davano atto del superamento tra le parti della conflittualità e il buon andamento degli incontri in luogo neutro terminati in data 25.3.2024 con la prosecuzione di incontri liberi tra padre e figlia alla presenza della madre.
Il P.M. concludeva nulla opponendo.
All'udienza del 21.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che pagina 2 di 5 alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge
219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame, si ritengono sussistenti i presupposti per un affido esclusivo della figlia alla madre, in applicazione dell'art. 337 Persona_1
quater c.c., atteso che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere allo stato disposto in quanto, nel caso di specie, in pendenza della vicenda processuale penale, si è in presenza di concreti indicatori di inadeguatezza genitoriale del sig. , il quale, come si Controparte_1
evince dalla documentazione versata in atti (denuncia – querela del 19.8.2022, sporta dalla sig.ra e decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Parte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze in data 31.7.2023), ha posto in essere agiti aggressivi e percosse nei confronti della resistente, anche alla presenza della figlia minore;
condotte queste che hanno indotto la ricorrente, a tutela dell'incolumità sua e della minore, ad agosto del 2022 a lasciare la Toscana per stabilirsi presso la di lei madre, in Vinovo. È vero che anche il resistente ha documentato di aver presentato denuncia querela nei confronti della ricorrente in data 17.2.2023 (per l'allontanamento dalla casa famigliare dall'agosto del 2022, unitamente alla minore), ma non risulta, allo stato, essere stata esercitata l'azione penale da parte della Procura competente.
In ogni caso, fermo restando il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sull'istruzione e l'educazione della prole, le decisioni di maggior interesse per la figlia minore devono essere, nel caso in esame, adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c., non ravvisandosi i rigorosi presupposti per disporre un affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “super- esclusivo”.
pagina 3 di 5 Conseguentemente, la figlia minore avrà residenza e collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al regime di visite padre – minore, il Collegio ritiene di dover confermare l'attuale regime di visita attraverso incontri non più in luoghi neutri, bensì liberi, alla presenza della madre, mantenendo il monitoraggio da parte dei Servizi sociali anche in aiuto ai genitori per l'organizzazione degli stessi, previo accordo tra i genitori e in mancanza secondo il calendario indicato in dispositivo.
Per tali ragioni si ritiene di dover incaricare i Servizi Sociali nella prosecuzione del monitoraggio del nucleo al fine di verificare la tenuta degli incontri liberi tra padre e figlia, pur alla presenza della madre, anche con la possibilità di ampliare gli stessi sino ad arrivare ad incontri tra il padre e la minore senza la presenza della madre e al fine altresì di offrire un supporto ai genitori nell'organizzazione di tali incontri.
Passando agli aspetti economici - premesso che ciascun genitore deve provvedere alle esigenze della figlia quando la tiene con sé - in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve stabilirsi a carico del convenuto un assegno per il contributo al mantenimento della figlia minore di € 200,00 mensili, ritenendo congruo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del
22.6.2023. Le spese straordinarie relative alla minore devono essere suddivise al 50% tra i due genitori come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
Deve disporsi che, in virtù dell'affidamento esclusivo della minore alla madre, l'Assegno Unico universale per la minore sia percepito interamente dalla ricorrente.
Le spese vengono compensate nella misura di 2/3, dovendosi porre la restante parte (1/3) a carico del resistente, stante la soccombenza di parte resistente sulla domanda di affidamento congiunto.
L'importo viene liquidato in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale- scaglione di riferimento compreso tra 26.000 e 52.0000 euro), tenuto conto della complessità del giudizio e dell'oggetto della causa.
PQM
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre sig.ra Persona_1
disponendo che le decisioni di maggior interesse per la Persona_1
figlia minore devono essere adottate da entrambi i genitori in aderenza al citato art. 337 quater c.c;
DISPONE che la figlia minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre;
pagina 4 di 5 DISPONE che il padre possa vedere la figlia minore previo accordo con la madre, in considerazione degli impegni scolastici ed extra scolastici della minore o, in assenza di accordo, secondo il seguente regime: due volte al mese, nella giornata di lunedì, per almeno due ore;
che il padre possa chiamare / video chiamare la minore nei giorni nella settimana (lunedì – mercoledì e venerdì) e durante ogni fine settimana.
DISPONE che i Servizi Sociali proseguano il monitoraggio del nucleo al fine di verificare la tenuta degli incontri liberi tra padre e figlia, pur alla presenza della madre, anche con la possibilità di ampliare gli stessi sino ad arrivare ad incontri tra il padre e la minore senza la presenza della madre e al fine altresì di offrire un supporto ai genitori nell'organizzazione di tali incontri.
DISPONE che ogni genitore provveda al mantenimento della figlia quando la tiene con sé. Inoltre, dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 20 di ogni Persona_1
mese, l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie relative alla minore vengano suddivise al 50% tra i due genitori come da protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.3.2016 dal Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati.
COMPENSA nella misura di 2/3 le spese di lite tra le parti.
CONDANNA a rifondere a Controparte_1 Parte_1
la restante parte di dette spese (1/3) che liquida, per il loro intero ammontare, in
[...] complessivi € 3.808,00 (di cui € 850,5 per fase di studio, € 602 per fase introduttiva, € 903 per fase di trattazione, € 1452,5 per fase decisoria), oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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