TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Simona Monforte Giudice ,
3) dott.Viviana Cusolito Giudice rel, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 637/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 20.11.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRECO ALESSANDRA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. AVELLINO MARIALUISA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)”
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 8.3.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 12.2.2024 esponeva che dalla Parte_1 elazione con è nata a [...], in data [...] una figlia, di nome Parte_2
Chiedeva che, non essendo stato raggiunto alcun accordo, che fosse disposto l'affido Per_1 condivisi, regolati i tempi di permanenza e posto a suo carico l'obbligo di versare alla resistente la somma mensile di € 200,00 oltre aggiornamento istat annuale e la quota del 50% delle spese straordinarie.
Il giudice delegato, con decreto del 22.2.2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 5.10.2024 si costituiva . Parte_2
Alla udienza fissata per il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano un rinvio per definire consensualmente il giudizio ed in data 15.11.2024 sottoscrivevano un accordo.
Alla udienza del 20.11.2024 le parti chiedevano che il giudizio fosse deciso conformemente all'accordo. Ritiene il Collegio che l'accordo - che qui deve intendersi integralmente riportato - possa essere recepito, non apparendo lo stesso in con trasto con l'interesse superiore della prole né con norme imperative.
Invero, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ilo tribunale prende atto degli accordio intervenuti fra i genitori se gli stessi non sono contrari all'interesse della prole.
Le condizioni pattuite delle parti appaiono in grado di garantire alla minore tanto una adeguata rappresentanza, che il diritto della stessa alla bigenitorialità nonché le esigenze economiche della stessa.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
12.2.2024 nei confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Parte_2
1) regola i rapporti fra le parti in ordine alla figlia minore come da accordo dalle stesse Per_1 sottoscritto in data 15.11.2024;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
03/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Simona Monforte Giudice ,
3) dott.Viviana Cusolito Giudice rel, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 637/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 20.11.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. GRECO ALESSANDRA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'avv. AVELLINO MARIALUISA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)”
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.11.2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 8.3.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 12.2.2024 esponeva che dalla Parte_1 elazione con è nata a [...], in data [...] una figlia, di nome Parte_2
Chiedeva che, non essendo stato raggiunto alcun accordo, che fosse disposto l'affido Per_1 condivisi, regolati i tempi di permanenza e posto a suo carico l'obbligo di versare alla resistente la somma mensile di € 200,00 oltre aggiornamento istat annuale e la quota del 50% delle spese straordinarie.
Il giudice delegato, con decreto del 22.2.2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 5.10.2024 si costituiva . Parte_2
Alla udienza fissata per il tentativo di conciliazione, le parti chiedevano un rinvio per definire consensualmente il giudizio ed in data 15.11.2024 sottoscrivevano un accordo.
Alla udienza del 20.11.2024 le parti chiedevano che il giudizio fosse deciso conformemente all'accordo. Ritiene il Collegio che l'accordo - che qui deve intendersi integralmente riportato - possa essere recepito, non apparendo lo stesso in con trasto con l'interesse superiore della prole né con norme imperative.
Invero, ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ilo tribunale prende atto degli accordio intervenuti fra i genitori se gli stessi non sono contrari all'interesse della prole.
Le condizioni pattuite delle parti appaiono in grado di garantire alla minore tanto una adeguata rappresentanza, che il diritto della stessa alla bigenitorialità nonché le esigenze economiche della stessa.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
12.2.2024 nei confronti di in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Parte_2
1) regola i rapporti fra le parti in ordine alla figlia minore come da accordo dalle stesse Per_1 sottoscritto in data 15.11.2024;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
03/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)