Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 2485 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli, Via Parte_1
Napoli 251, presso lo studio dell'Avv Gaetano Alberto che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Salerno, Via A Sabatini 7, Controparte_1
presso lo studio degli Avvti Rosa Cristina Calella e Francesco Maria Prete
che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLATO
E con l'intervento del P.G. in sede
739/2022, pubblicata il 12/4/2023, notificata il 12/4/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza appellata, il Tribunale di Velletri, dopo aver con sentenza non definitiva n 3373/2017 pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel 2002, ha
. affidato in via condivisa il minore (11/9/2007) che ha collocato Per_1
presso la madre, regolando gli incontri/padre/figlio,
. posto a carico dello l'assegno di mantenimento per il figlio di euro CP_1
500 mensili, oltre rivalutazione e contributo al 50% delle spese straordinarie,
. rigettato le ulteriori domande,
. compensato le sese di lite.
Il primo Giudice,
. ha ritenuto di confermare l'ordinanza presidenziale, oltre che per l'affidamento e il collocamento del figlio e per l'assegnazione della casa familiare, anche quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento,
. ha dato conto del fatto che il matrimonio è del 2002 e che le parti si sono separate nel 2015, che la cessazione dell'affectio coniugalis non è
addebitabile ad alcuna delle parti, che lo attribuisce alla di CP_1 T_
aver intrapreso una convivenza che la prima nega,
. nel valutare la spettanza dell'assegno divorzile, ha rilevato che i) lo
, istruttore pilota presso l'Aeronautica militare, trasferito nelle more CP_1 del giudizio a ha, nel 2021 dichiarato un reddito lordo di Controparte_2
€ 80.234, è comproprietario della casa coniugale, per la quale sta pagando interamente le rate di mutuo -nel 2018 pari a circa € 850 mensili-, ha nel settembre 2021 contratto il c.d. “piccolo prestito” per circa € 11.000 - CP_3
rata mensile pari a circa € 300-, è intestatario di un autoveicolo Skoda immatricolato nel 2015, ii) la risulta inoccupata dal 2015, ha nel T_
2019 dichiarato un reddito annuo di € 6.400,00 (nella attestazione ISEE risulta un ISR di € 11.000, atteso il patrimonio immobiliare del valore di circa € 68.000), è cointestataria della casa coniugale, è intestataria di un autoveicolo, iii) la non ha dimostrato né le ragioni della sua T_
perdurante disoccupazione, né che la sperequazione tra i redditi delle parti sia originata anche dalle scelte adottate dai coniugi in costanza di matrimonio, limitandosi ad allegare problemi di salute come da certificazione del 2018 attestante che ella soffre di cefalea (cfr. il certificato del PS del 21.3.2018), problema questo non ostativo dello svolgimento di attività lavorativa, tenuto conto peraltro anche della età della resistente (42 anni), iv) conclusivamente la è venuta meno all'onere probatorio T_
spettantele,
. quanto alle ulteriori domande con le quali la ha chiesto la conferma T_
delle pattuizioni afferenti la percezione da parte sua degli assegni famigliari,
il pagamento da parte dello delle rate di mutuo e delle spese/imposte CP_1
gravanti sulla casa, delle spese odontoiatriche del figlio, nonché la conferma dell'impegno dello a far intraprendere al figlio un percorso CP_1
psicoterapeutico e ad assumersi le relative spese: il figlio era già seguito presso l'UOSD di Anzio, mentre le cure odontoiatriche, già in corso al momento della separazione, erano ragionevolmente terminate, non allegandosi comunque spese in proposito;
le altre domande erano inammissibili per l'impossibilità del simultaneus processus.
Ha proposto tempestivo appello la (1980), rappresentando che T_
. il primo Giudice non ha tenuto conto dell'evidente sperequazione economica, già di per sè sufficiente a fondare il diritto all'assegno, ciò cui si aggiunge la patologia da cui la deducente è affetta ossia la cefalea -come da certificato PS 21/3/18 e altra documentazione prodotta in allegato alla memoria istruttoria- che non le consente di attendere serenamente ad un'attività lavorativa;
la deducente v) ha poi scoperto di avere una massa ipodensa di 8 mm, che ha indotto un nuovo accesso al PS nel 2022, vi) dal punto di vista neurologico, è affetta da perdita di memoria a breve e da ansia di stato lieve e moderato, come da certificato del 9/12/2022, vii) ha un'età che non le consente di un agevole accesso al mondo del lavoro, “cui è rimasta estranea sin dalla celebrazione del matrimonio”, vista l'esistenza di un “patto fra i coniugi, quantomeno tacito, che prevede[va] una impostazione tradizionale della famiglia […] evincibile Controparte_4
dalla durata dell'affectio coniugalis (2002-2015) e dalla circostanza che lo non ha mai allegato, nel corso del giudizio, né provato di soffrire di CP_1
tale situazione familiare”, viii) ha consentito, in tal modo, alla controparte di pensare alla carriera e di incrementare nel tempo i suoi redditi, come indicato nell'ordinanza presidenziale,
. la deducente ha segnalato ix) che già nel 2017, grazie alle progressioni di carriera in forza delle quali controparte aveva raggiunto il grado di maggiore
-da capitano che era- e al correlato aumento di stipendio del 15%, lo CP_1
andava ad introitare 4000 euro, oltre agli emolumenti relativi alle missioni che non emergono dal CUD, x) che non potevano incidere sul mantenimento del figlio i finanziamenti personali, xi) che il reddito lordo dello è CP_1
passato dai 57000 euro del 2020 agli 80000 euro del 2021, xii) che dinanzi a tanto il primo Giudice non ha speso una parola e, pur volendo conservare in sede divorzile l'assegno pattuito in separazione, avrebbe dovuto tenere conto dell'aumento Istat che dal 2017 al gennaio 2023 è stato pari ad euro
85 mese, xiii) quindi l'assegno per il figlio va riconosciuto dalla domanda in euro 750, oltre rivalutazione dal gennaio 2024, o in subordine calcolato in euro 585,90,
. l'oggetto delle ulteriori domande è parte integrante dell'assegno divorzile e dell'assegno per il figlio, restando le domande dette pienamente ammissibili.
Ha chiesto alla Corte di porre a carico dello un assegno divorzile di CP_1
€ 526,85, oltre rivalutazione dal 31.1.2024, e un assegno di mantenimento per il figlio di € 750, oltre rivalutazione dal 31.1.2024 o, in via Per_1
subordinata, pari ad € 585,90, oltre rivalutazione dal 31.1.2024, di porre a carico dello le spese per la rata del mutuo gravante sulla ex casa CP_1
familiare e le tasse/imposte su di essa gravanti, nonché autorizzare la deducente alla esclusiva riscossione degli assegni familiari. Con condanna dello al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio con CP_1
distrazione a favore dell'avv. Gaetano Alberto antistatario.
Costituendosi, lo ha dedotto che CP_1
. xiv) la di giovane età -37 anni al momento della sentenza parziale T_
sullo status- possiede un diploma di maturità magistrale –punteggio conseguito pari a 60/60- e un'intelligenza “superiore al normale” -come da certificazione a firma della Dott.ssa e ben potrebbe Persona_2 effettuare concorsi nella scuola, avendo oltretutto l'ultimo bando del 2022 messo a disposizione 33.000 posti, xv) quando sposò la il deducente T_
aveva già avviato la propria carriera militare -infatti era già tenente e la qualifica di tenente colonnello è stata acquisita in data 1/1/2019 a separazione già avvenuta-, carriera che “non [può dirsi] influenzata dalla successiva conduzione della vita coniugale” nel corso della quale peraltro esso esponente si è diviso con l'ex moglie tutti i compiti all'interno della famiglia, xvi) è da escludere che la scelta della (mai condivisa dal T_
marito) di non lavorare e di dedicarsi completamente all'attività di Cosplay
e di modella, abbia apportato un contributo alla formazione del patrimonio familiare o dell'altro coniuge e, oltretutto, essa è stata una libera scelta resa possibile dallo stipendio del deducente, xvii) successivamente alla separazione, alla è stato offerto dal suo ex convivente, T_ [...]
, un impiego a tempo indeterminato presso la società “Acqua e CP_5
sapone”, impiego che ella rifiutò, circostanza mai smentita dall'interessata che, tra l'altro, ha così dato conto di avere risorse magari “a nero”, xviii) ferma l'opposizione alla produzione della certificazione del neurologo, la documentazione sanitaria, oltretutto non proveniente da struttura pubblica,
non comprova patologie comportanti inabilità al lavoro, ciò che del resto è attestato dalla relazione della psicologa presso il CIM di Salerno, xix) dalle foto pubblicate dal profilo facebook della emerge che la stessa T_
continua a partecipare a sfilate di moda e soprattutto ad eventi “Cosplay”,
eventi che richiedono costumi il cui costo può aggirarsi anche sui 3000/4000
euro, e che in dette occasioni ella indossa costumi di “non […] poco conto”, xx) la partecipazione a tale attività non è stata disconosciuta così come non è contestato che ella abbia sei cani che conduce a passeggio nell'apposito passeggino e trascorra le sue giornate in palestra per curare la sua immagine,
. quanto all'assegno per il figlio, xxi) l'appellante vive nella casa coniugale
-in comproprietà col deducente- senza sopportare alcuna spesa, percependo il reddito di inclusione, mentre esso deducente, assegnato il 25/7/2023 dalla sede di a quella di spende per fitto euro 1200 mese e quindi CP_2 CP_2
una somma maggiore di quanto speso in Cava dei Tirreni -euro 350-, xxii) i redditi lordi annui percepiti dall'esponente sono euro 79.730 nel 2022, euro
70.560 nel 2023 ed euro 85.049 nel 2024, pari, al netto delle voci di natura straordinaria ed accessoria, a euro 3.800/4.000 mensili, xxiii) dal 25/7/23,
ad esso appellato viene corrisposta la cd. “legge di trasferimento” e cioè una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi
12 mesi (ovvero fino a luglio 2024) e in misura ridotta del 30% per i secondi
12 mesi (ovvero fino luglio 2025), xxiv) 1) egli è gravato del rimborso del finanziamento FINECO per euro 404,69/mese, del finanziamento per CP_3
euro 327,72, delle rate mutuo per Euro 850 e del mantenimento figlio per euro 500, con un totale uscita di euro 1,813, cui si aggiunge il 50% delle spese straordinarie,
. la domanda che mira a far porre le spese per la rata del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà a carico del deducente è da dichiararsi inammissibile, atteso che la stessa esula dell'oggetto tipico del presente procedimento,
. quanto agli assegni familiari, questi da tempo sono stati soppressi e sostituiti dall'assegno unico che la percepisce e che il legislatore ha T_
stabilito vada ripartito tra i genitori del minore, nel caso di affido condiviso,
cosa che è nel caso di specie, nella misura del 50%. Ha chiesto alla Corte il rigetto dell'appello.
Con memoria del 13/12/2024, lo ha rilevato che controparte, a CP_1
differenza dell'esponente, non ha provveduto ad integrare la documentazione reddituale, come richiesto con il decreto presidenziale,
condotta che non può essere considerata neutra ma da valutarsi ex art 116 cpc.
Con memoria in replica del 14/4/2025, la ha dedotto che xxv) “non T_
è ancora in grado di attendere ad una decente e proficua attività lavorativa”, attese le sue condizioni fisiche e considerato che l'attività di cosplay e di cd modella sono svolte a titolo gratuito, xxvi) il reddito di controparte nel 2024
è stato di oltre 85.000, importo ben superiore a quello percepito nel 2022 e nel 2023, xxvii) l'esborso per il canone non è documentato e i finanziamenti, frutto di scelte personali, non possono essere considerati al fine che interessa, xxviii) controparte non ha depositato documentazione bancaria,
sicchè occorrerà, in caso di perdurante difetto, disporre indagini tributarie.
Per la fondatezza delle ulteriori deduzioni si è riportato ai suoi scritti difensivi.
E' pervenuto il parere del PG.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 15/5/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Le parti hanno entrambe depositato le note suddette: . l'appellante ha prodotto dichiarazioni di soggetti che negano di aver retribuito la allorquando ha posato come fotomodella per loro, T_
insistendo nelle conclusioni rassegnate,
. l'appellato ha segnalato la tardività della documentazione ex adverso prodotta, reiterando le conclusioni già formulate.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
In primo luogo non hanno valenza probatoria alcuna le dichiarazioni prodotte in allegato alle note di trattazione dalla restando assorbita T_
ogni considerazione in punto di tardività della produzione.
Alla ricostruzione delle patrimonialità degli ex coniugi va premesso che il matrimonio è stato celebrato nel 2002, che è nato nel 2007 e che, Per_1
nel 2016, le parti sono addivenute ad un accordo separativo in virtù del quale lo si è impegnato a versare euro 450 per la moglie ed euro 500 per CP_1
il figlio (classe 2007), a fare quanto necessario per far sì che la T_
potesse percepire gli assegni familiari e a farsi carico del mutuo -euro 852 dal 2009 per 40 anni- e delle imposte/tasse della casa familiare di Anzio.
Le condizioni stabilite in separazione sono state confermate in sede presidenziale (ordinanza 3/5/2017).
Ciò posto, la ricostruzione delle rispettive condizioni economiche vede che
. la non ha mai lavorato, è iscritta dal 2015 presso il Centro per T_
l'Impiego di Anzio, è comproprietaria al 50% della casa familiare di Anzio, casa della quale gode senza oneri economici, non risulta essere affetta da patologie impattanti sulla capacità lavorativa, patologie che non si evincono dalla documentazione sanitaria rinvenibile agli atti, tutta peraltro risalente al 2018 e in parte non intellegibile (quella datata 29/3/2018), . lo si dichiara (cfr dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà CP_1
26/6/2024) ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana con unica fonte di reddito pari, nel primo semestre 2024, ad euro 4066 mensili medi, al netto di straordinari e dell'indennità di trasferta che non quantifica e definisce alla stregua di “rimborso spese” dovutogli per 24 mesi a decorrere da agosto
2023 e in esaurimento nel luglio 2025; stando alle buste paga, egli ha introitato nei primi 5 mesi 2024 circa 5300 euro mensili, al netto dell'indennità di trasferta nello stesso periodo pari ad euro 5380, e, stando ai modelli reddituali, ha percepito euro 4408 netti medi mensili nel triennio
2021/2023 (4658+4055+4511/3), mentre dall'estratto conto del terzo trimestre 2023 emerge un introito medio mensile di euro 6458, oltre che la percezione dell'assegno unico per euro 94 mensili;
lo si fa carico CP_1
per intero del mutuo -euro 852 mese- della casa familiare, che è in comproprietà con la e dichiara di essere gravato del rimborso di T_
altri 2 finanziamenti contratti nel 2021 e nel 2024 per finalità non note;
negli scritti difensivi dichiara di farsi carico del canone di locazione per euro 1200 mese che tuttavia non documenta.
Quanto sopra evidenzia l'esistenza di una rilevante disparità tra le situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi: devesi aggiungere che, una volta raggiunta la prova sul punto, è necessario accertare (e in entrambi i casi,
l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia e se il coniuge economicamente più debole non abbia la effettiva e concreta possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro.
Quanto al primo profilo, è pacifico che la non svolgesse attività T_
lavorativa il che conduce a presumere, alla luce di ciò che ordinariamente accade, che in corso di matrimonio essa abbia contribuito in termini di lavoro casalingo, fornendo in tale modo un sostanzioso apporto alla carriera del marito e dunque alla formazione del patrimonio di questo. A tanto si aggiunga che, sulla base delle comuni regole di esperienza, deve ritenersi che il fatto che la non abbia mai svolto per gli oltre 14 anni di T_
convivenza matrimoniale costituisce comportamento tenuto su accordo o quanto meno con la non opposizione del coniuge, il quale del resto non ha fornito prova di essersi opposto a tale scelta e di aver invece spinto la moglie a reperire un'attività lavorativa. Il divario è di tale entità da non poter essere superato dalla che non potrebbe reperire, nonostante giovane età e T_
capacità lavorativa dimostrata, occupazioni paragonabili per remuneratività
e stabilità a quella dell'ex coniuge.
Ne discende che sotto entrambi i profili assistenziale e perequativo è da riconoscere la spettanza del contributo da ritenersi congruo in ragione di euro 400 mese e quindi in misura inferiore a quella pattuita in sede separativa, dovendosi valorizzare giovane età e capacità lavorativa dimostrata. La decorrenza va ancorata alla pubblicazione della sentenza impugnata.
Quanto alla misura dell'assegno per il figlio, non può accedersi all'aumento sollecitato dalla che invoca l'applicazione del criterio di T_
proporzionalità alle risorse dei genitori, dovendosi ancora una volta valorizzare giovane età e capacità lavorativa dalla predetta dimostrata e dovendosi considerare che l'emolumento è integrato dall'ulteriore contributo che lo fornisce, mettendo a disposizione l'alloggio. Si CP_1
conferma dunque la misura pattuita in sede separativa, dovendosi conseguentemente assicurare anche l'incremento medio tempore correlato all'applicazione dell'adeguamento Istat e quindi riconoscere l'importo in euro 585,90, oltre rivalutazione Istat a decorrere dal 31/1/2024.
Quanto alla censura afferente il pagamento del mutuo, va richiamata la motivazione addotta dal primo Giudice per disattendere la domanda relativa, motivazione che di contro non riguarda la richiesta afferente l'assegno unico: con riferimento a detto emolumento che lo risulta riscuotere CP_1
in ragione di euro 94, va, in coerenza con l'accordo separativo -con il quale lo si è impegnato ad effettuare “tutti gli adempimenti necessari al CP_1
conseguimento e percezione degli assegni familiari in favore della Sigra
- dichiarata la spettanza integrale dell'importo all'odierna T_
appellante.
Le spese del grado seguono la maggior soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra promosso,
così provvede,
. pone a carico dello , con decorrenza dalla pubblicazione della CP_1
sentenza impugnata, l'assegno divorzile di euro 400 mese, oltre rivalutazione annuale Istat Foi, da corrispondere al domicilio della T_
entro il giorno 5 di ogni mese, . determina in euro 585,90, oltre rivalutazione annuale Istat Foi a decorrere dal 31/1/2024, il contributo paterno in favore del figlio , da Per_1
corrispondere al domicilio della entro il giorno 5 di ogni mese, T_
. dichiara che l'assegno unico spetta integralmente alla T_
dichiara inammissibile la domanda afferente il pagamento delle rate di mutuo,
. condanna lo al pagamento in favore della delle spese del CP_1 T_
grado che liquida in euro 6300 per compensi, oltre oneri di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procuratore della Avv Gaetano Alberto, T_
dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori