Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 11094/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11094/2021 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(P.IVA ) rapp.ti e Parte_2 P.IVA_1 difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione dall'avv. Pietro Palma presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Moiano (BN), alla via Caudina n.
26;
Opponenti
E
(PIVA ) rapp.ta e difesa in virtù di Controparte_1 P.IVA_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Antonio
Actis presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli al Viale Antonio Gramsci
n. 17/b;
Opposta
NONCHE'
(CF Controparte_2 P.IVA_3
rapp.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento dall'Avv. Federica Sandulli pec Email_1
Interventrice ex art. 111 c.p.c.
- 1 -
Conclusioni: come da verbale di causa e scritti difensivi.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato tempestivamente, gli opponenti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2616/2021 (R.G.
6245/2021) emesso in data 29.3.2021 dal Tribunale di Napoli, con cui, nella loro qualità di fideiussori della società Petrolifera sono stati Parte_3
ingiunti di pagare alla opposta la somma di euro 73.421,69, quale saldo negativo del rapporto di conto corrente n. 1572-4, alla data del 15/07/2020.
Eccepivano l'illegittimo addebito in conto per capitalizzazione degli interessi, commissioni, interessi ultralegali;
la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust;
l'invalidità delle fideiussioni e delle concessioni di credito;
la decadenza dalle fideiussioni. Rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) dichiarare nullo, inefficace ed infondato il predetto decreto ingiuntivo n. 2616/2021 e, conseguentemente, revocare l'ingiunzione opposta, per inesistenza ed insussistenza delle ragioni creditorie e degli elementi negoziali dedotti dalla a sostegno ed a comprova del Controparte_1
credito ingiunto agli opponenti;
2) dichiarare l'inesistenza, la nullità,
l'invalidità e l'inefficacia, totale o parziale, di ogni convenzione negoziale dedotta dall'opposta a fondamento del preteso credito intimato agli opponenti;
3) dichiarare l'insussistenza delle obbligazioni fideiussorie dedotte dall'opposta a carico degli opponenti, con conseguente declaratoria di infondatezza della domanda di pagamento formulata nei loro confronti dalla;
4) dichiarare la liberazione dei garanti da ogni loro Controparte_1
eventuale obbligazione fideiussoria ex art. 1957 C.C.; 5) dichiarare, in ogni caso, che gli opponenti nulla devono all'intimante per le CP_1 CP_1 causali dalla stessa dedotte a fondamento dell'ingiunzione di pagamento opposta e della relativa domanda;
6) in via del tutto subordinata e gradata, rilevare il minor credito dell'intimante nei confronti della debitrice principale, secondo le risultanze dell'allegata perizia di parte a firma della
- 2 - dott.ssa ovvero secondo le risultanze istruttorie, anche Persona_1 all'esito di CTU contabile. Tanto con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, con rimborso forfetario, CPA ed IVA se dovuta e con attribuzione al costituito procuratore antistatario”.
Costituitasi in giudizio, l'opposta ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione, chiedendone il rigetto e insistendo nella domanda di pagamento. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rigettare integralmente
l'opposizione spiegata con conferma del decreto opposto ovvero, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento seppur parziale delle avverse contestazioni, accertare l'esatto ammontare del credito vantato dalla banca opposta per il dedotti rapporti con condanna delle controparti al relativo pagamento. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e prodotta documentazione, con ordinanza 17.5.2022 veniva disposta CTU contabile.
Con comparsa 7.9.2022 spiegava intervento ex art. 11 c.p.c.
[...]
assumendo di essere divenuta cessionaria Controparte_2
del credito in oggetto giusta atto di cessione del 16.12.2021, facendo proprie le difese, domande ed eccezioni svolte dalla opposta.
All'udienza del 2.2.2024, tenuta per la prima volta dallo scrivente, subentrato al precedente giudice titolare del fascicolo, venivano disposti chiarimenti alla relazione peritale e, quindi, all'udienza cartolare dell'11.2.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno prodotto, nei termini, rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
In via del tutto preliminare deve dichiararsi l'ammissibilità dell'intervento, ex art. 111 c.p.c., di Controparte_2
- 3 - atteso che in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso il comma 3 della richiamata disposizione consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (cfr. Cass.
4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06).
E' poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire della suddetta interventrice, sollevata dalla parte opponente.
Invero, ha fornito adeguata Controparte_2 dimostrazione dell'evento successorio a mezzo la produzione della G.U.–
Parte Seconda n. 152 del 23 dicembre 2021, ove risulta pubblicato, ai sensi degli articoli 4 e 7.1, legge 130/1999 e dell'art. 58 t.u.b., l'avviso di cessione dei crediti giusta contratto intercorso con in data Controparte_1
16.12.2021.
Nell'avviso viene specificato che la cessionaria ha acquistato pro- soluto i crediti che “derivino da finanziamenti in qualsiasi forma concessi
(inclusi, a titolo esemplificativo, mutui, aperture di credito di qualsivoglia natura, incluse quelle costituite da mere scoperture di conto corrente non regolate da specifico contratto, accordi di ristrutturazione)… (iv) originati nel periodo tra il 2007 (incluso)e il 2021 (incluso)…”.
Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 31118/2018; 15884/2019;
- 4 - 21821/2023).
Peraltro, nella specie, le allegazioni della cessionaria/interventrice poste a fondamento del suo intervento quale successore a titolo particolare della cedente/opposta, sono state specificamente confermate da quest'ultima.
infatti, ha confermato l'avvenuta cessione del Controparte_1 credito oggetto del presente giudizio e l'esclusiva titolarità del credito stesso in capo alla parte intervenuta (cfr. attestazione 6.12.2022, in produzione interventrice). Sotto tale aspetto, pertanto, risulta ancor più evidente che la cessionaria abbia assolto al proprio onere probatorio (quanto alla titolarità della sua posizione sostanziale attiva), atteso che, come ha ancora chiarito il giudice di legittimità, “(...) si ritiene assolto l'onere probatorio incombente sull'attore sostanziale, attraverso la produzione della dichiarazione di cessione da parte dell'istituto cedente (cfr. Cass. 10200/2021).
* * *
Passando al merito, giova innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. incardina un processo a cognizione ordinaria avente il medesimo oggetto (esistenza ed entità del credito) del procedimento monitorio: essa, invero, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale dell'attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (per tutte, Cass. 10263/2021).
E' altresì principio pacifico che la banca che intenda far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento mediante la produzione, oltre che del contratto di conto corrente, altresì degli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (Cass. 23974/2010; 18541/2013), in quanto solo la documentazione integrale e continuativa delle singole movimentazioni (con
- 5 - il relativo titolo) che hanno concorso alla determinazione del saldo di conto corrente (azionato dalla banca in via monitoria) integra prova di tutti i fatti costitutivi di quel saldo e, quindi, del credito oggetto di ingiunzione.
Diversamene, in caso di produzione di estratti conto che non coprano l'intero periodo, sin dall'inizio del rapporto, il primo estratto conto prodotto che rechi un saldo iniziale a debito del cliente non può essere preso in considerazione in mancanza di idonei elementi documentali che ne giustifichino l'addebito
(Cass. 23974/2010; 1842/2011; 11543/2019; 22387/2021; 27362/2022).
Orbene, dall'acquisizione probatoria in atti emerge, come si vedrà,
l'insussistenza del saldo debitore del rapporto di conto corrente azionato dalla opposta nei confronti degli opponenti, quali garanti della correntista/debitrice principale.
L'opposizione andrà quindi accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Il credito azionato in via monitoria è stato invocato dalla per CP_1
euro 73.421,69 oltre interessi, quale saldo debitore al 15.7.2020 del rapporto di conto corrente n. 1572-4 del 05\04\2013 e linee di credito sullo stesso regolate, intrattenuto con la società Petrolifera Italiana S.p.a., (già CP_3
, dichiarata fallita con sentenza n. 25 del Tribunale di Avellino, le cui
[...]
esposizioni debitorie erano state garantite da fideiussione rilasciata in data
18.12.2007 (fino alla concorrenza dell'importo di € 630.000,00 successivamente adeguato in data 28.12.2010 fino alla concorrenza di €
770.000,00) dalla dal sig. Parte_4 Parte_1
, qui opponenti.
[...]
La banca opposta, in sede monitoria, ha versato in atti il documento contrattuale del predetto rapporto con successivi aggiornamenti e contratti di affidamento, nonché gli estratti conto in serie continua (esclusi gli estratti conto scalari) e la lettera di costituzione in mora.
Nello specifico, la banca ha prodotto la seguente documentazione contrattuale:
- 6 - - contratto di c/c n.1572-4 del 26/09/2007;
- concessione di credito del 23/12/2008;
- concessione di credito del 26/11/2015;
- concessione di credito del 24/11/2016;
- estratti conto dal 30/09/2007 (con saldo zero) al 30/09/2018 (con saldo debitore euro 48.812,82).
Ora, va subito rilevato, quanto al contratto di concessione di credito del 23.12.2008 - con cui risulta pattuita un'apertura di credito in c/c per euro
50.000,00 e un anticipo fatture di euro 400.000,00 – che esso, non contenente alcun richiamo e/o riferimento al contratto di conto corrente azionato dalla non è evidentemente riferibile al rapporto di conto corrente medesimo. CP_1
Ne consegue che le previsioni economiche ivi contenute (tasso debitore 10% e c.m.s. 1%, per l'apertura di credito;
tasso debitore 8,5% per l'anticipo fatture) non sono applicabili ai fini della ricostruzione/verifica del saldo debitore preteso dalla CP_1
Quanto agli altri documenti contrattuali, va osservato quanto segue.
Il contratto di apertura del conto corrente n. 1572-4 del 26/09/2007, contiene le seguenti condizioni economiche: tan per scoperti di valuta
13,75%, tae per scoperti di valuta 14,47%, c.m.s. senza indicazione di aliquota e criterio di calcolo. Non risultano quindi pattuiti tassi di interesse intra-fido e percentuale di c.m.s. Si verte quindi in ipotesi di nullità parziale in relazione: alla indeterminatezza della pattuizione riguardante il tasso di interesse debitore intra fido (essendo pattuito solo l'interesse passivo da sconfinamento e non essendo neanche esplicitato il limite dell'affidamento pure certamente esistente); alla pattuizione della commissione di massimo scoperto, non essendo determinata la sua modalità di calcolo.
Nel contratto di conto corrente Convenzione Pomodoro del
26/11/2015 vengono indicati il tasso debitore nominale ed effettivo ed il tasso annuale nominale creditore;
nonché la commissione di disponibilità fondi, ma senza specificazione del criterio di calcolo e di addebito. Nemmeno risulta
- 7 - indicato il limite dell'affidamento su cui calcolare gli interessi debitori ivi pattuiti, appunto, per somme utilizzate. Anche in questo caso, pertanto, si verte in ipotesi di nullità parziale in relazione: alla indeterminatezza della pattuizione riguardante il tasso di interesse debitore intra fido (essendo pattuito solo l'interesse passivo da sconfinamento e non essendo esplicitato il limite dell'affidamento pure certamente esistente); alla pattuizione della commissione di massimo scoperto, non essendo determinata la sua modalità di calcolo.
Nel contratto di concessione del credito del 24/11/2016 viene indicato l'importo della linea di credito in euro 550.000,00 (di cui € 50.000,00 a valere sul conto corrente 1572-4 ed € 500.000,00, sul conto anticipi): tan 8,5%; tasso di interesse sulle somme utilizzate 15,030%; commissione disponibilità fondi
(senza specificazione del criterio di calcolo e di addebito).
Nei suddetti contratti 26/09/2007 e 26/09/2007, inoltre, non è rispettato il principio di reciprocità di cui all'art. 6 delle Delibera CIR
9/2/2000 e, ove è stabilita la reciprocità, risulta l'uguaglianza TAN/TAE creditore. Si verte quindi in ipotesi di nullità parziale per violazione dell'art. 120 TUB, mancando la necessaria reciprocità della capitalizzazione trimestrale interessi creditori/interessi debitori.
In effetti, alla luce dei suddetti rilievi, dalla documentazione contrattuale prodotta dalla si evincono nullità parziali alla luce delle CP_1
seguenti considerazioni.
Quanto alla mancata previsione contrattuale, in violazione dell'art. 117
TUB, del tasso di interesse debitore intra-fido, trova evidentemente applicazione il comma 7 della disposizione in parola, che stabilisce la nullità delle clausole contrattuali bancarie in caso di mancata indicazione specifica dei tassi di interesse, con conseguente applicazione dei tassi nominali minimi e massimi dei BOT emessi nei 12 mesi precedenti, rispettivamente per le operazioni attive e passive.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, va
- 8 - ribadito che i contratti in questione non soddisfano le condizioni di cui alla
Delibera CICR 9 febbraio 2000, in quanto, da un lato, alcunché stabiliscono in ordine alla pari periodicità della capitalizzazione degli interessi debitori/creditori, dall'altro lato, laddove risulta pattuita, la stessa pari periodicità risulta solo apparentemente rispettata, posto che si prevede il tasso creditore (0,01%) ma senza alcuna indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato. Come ha avuto modo di ribadire il giudice di legittimità,
l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (ossia di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) coincide, sul piano degli effetti, con l'omessa indicazione del tasso creditore effettivo capitalizzato e rende priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi, così non realizzando la previsione di cui all'art. 6, delibera
CICR 9/2/2020. Invero, “la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo” (cfr., in ultimo, Cass. 10775/2024; cfr. anche Cass. n. 18664/23). “Qualora, dunque, l'indicazione di un tasso creditore (un tasso annuo effettivo) non evidenzi l'incremento determinato dalla capitalizzazione, non risulta integrato uno dei presupposti cui l'art. 1 della delibera CICR, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b., subordina la pratica dell'anatocismo” (cfr. Cass. cit.). Ai sensi dell'art. 2 della Delibera richiamata (entrata in vigore il 22 aprile 2000), nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le stesse modalità. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
- 9 - Non vi è dubbio, pertanto, che la legittimità della produzione di interessi sugli interessi, ancorché normativamente prevista (art. 120 t.u.b. come modificato dal d.lgs. n. 342/1999, art. 25), presuppone necessariamente la specifica pattuizione, mancante nella specie, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori. La conseguenza della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dalla banca comporta, altresì, che gli interessi medesimi dovranno essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (cfr. Cass. s.u. 24418\2010; Cass.; Cass.
24153/2016; 21875/2018).
Quanto alla commissione di massimo scoperto, parimenti va rilevato che i contratti non ne contengono la disciplina;
pertanto, appare sufficiente rilevare che la commissione di massimo scoperto aveva la funzione di remunerare la banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista;
si trattava di una remunerazione distinta, per natura e modalità di computo (essendo la c.m.s. indipendente dall'estensione nel tempo dell'utilizzo), dagli interessi passivi, sicché la relativa pattuizione se esistente, ante legge 2/2009, è valida soltanto se risponde a criteri di determinatezza/determinabilità.
* * *
In corso di causa è stato quindi affidato al CTU nominato, dott.
[...]
il compito di ricalcolare il saldo contabile del c/c in oggetto Per_2
predisponendo alcune ipotesi alternative (cfr. ordinanza 17.5.2022 di conferimento incarico al CTU) tra cui – in ragione di quanto sopra evidenziato circa le nullità parziali e la non riferibilità al rapporto i conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla banca del contratto di concessione di credito del 23/12/2008 - va presa in considerazione ai fini della decisione l'ipotesi che prevede la rideterminazione del saldo secondo i seguenti criteri:
Fino al 11/10/2009:
(rilevata la mancata pattuizione/indeterminatezza del tasso di interesse
- 10 - debitore intra fido e la mancata pattuizione dei limiti di affidamento del contratto di apertura di conto corrente del 26.09.2007), sostituendo il solo tasso di interesse debitore intra-fido applicato dalla banca con quello di cui al meccanismo di eterointegrazione ex art. 117 comma
7° del D.Lgs. n. 385 del 1993, mentre per il periodo successivo applicando gli interessi debitori risultanti dagli estratti conto (tale ultimo criterio, tuttavia, non è stato possibile seguire stante l'omesso deposito, da parte della a CP_1
tanto onerata, degli estratti conto scalari).
Fino al 25/11/2015:
(rilevata la mancata pattuizione/indeterminatezza del tasso di interesse debitore intra fido;
la mancata pattuizione dei limiti di affidamento del contratto di apertura di conto corrente del 26.09.2007; la nullità della scheda negoziale di “concessione del credito” del 23/12/2008 non riferibile alla società debitrice principale che rende indeterminata la pattuizione del tasso di interesse intra-fido, pattuito solo con il contratto del 26/11/2015);
l'indeterminatezza della pattuizione di c.m.s. e altre commissioni comunque denominate contenuta nel contratto di apertura del conto corrente del
26.09.2007), sostituendo il solo tasso di interesse debitore intra-fido applicato dalla banca con quello di cui al meccanismo di eterointegrazione ex art. 117 comma
7° del D.Lgs. n. 385 del 1993, mentre per il periodo successivo applichi gli interessi debitori risultanti dagli estratti conto (come si è detto, tale ultimo criterio non è stato possibile seguire stante l'omesso deposito, da parte della a tanto onerata, degli estratti conto scalari); escludendo dal computo le CP_1
commissioni di massimo scoperto e commissioni comunque denominate, che comportano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi mentre per il periodo successivo applichi le commissioni di massimo scoperto e commissioni comunque denominate, che comportano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi risultanti dagli estratti conto.
- 11 - Fino al 23/11/2016:
(rilevata la mancata pattuizione/indeterminatezza del tasso di interesse debitore intra fido;
la mancata pattuizione dei limiti di affidamento del contratto di apertura di conto corrente del 26.09.2007; la nullità della scheda negoziale di “concessione del credito” del 23/12/2008 non riferibile alla società debitrice principale che rende indeterminata la pattuizione del tasso di interesse intra-fido; l'indeterminatezza del tasso di interesse debitore intra- fido per la mancata pattuizione dei limiti dell'affidamento nel contratto del
26/11/2015 che risultano pattuiti solo con il contratto di concessione di linee di credito per euro 550.000,00 del 24/11/2016; l'indeterminatezza della pattuizione della c.m.s. e commissioni comunque denominate, che comportano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione fondi risultanti dagli estratti conto;
la mancata indicazione dei tassi annui effettivi debitori e creditori per effetto della capitalizzazione in violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9/02/2000 sia nel contratto di apertura del conto corrente del 26/09/2007 che nel contratto del 26/11/2015 – stante l'uguaglianza del tasso effettivo creditore e comunque il divieto introdotto dalla Legge di Stabilità 2014 – Legge 27 dicembre 2013 n. 147 – e la pattuizione contenuta nel contratto del 26/11/2016 in conformità della
Delibera CICR del 3 agosto 2016, n. 343, contenente le nuove disposizioni attuative dell'art. 120 , comma 2, del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385
(T.U.B.), così come modificato dall'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n.
18 convertito nella Legge 8 aprile 2016 n. 49), sostituendo il solo tasso di interesse debitore intra-fido applicato dalla banca con quello di cui al meccanismo di eterointegrazione ex art. 117 comma
7° del D.Lgs. n. 385 del 1993, mentre per il periodo successivo applichi gli interessi debitori risultanti dagli estratti conto (come si è detto, tale ultimo criterio non è stato possibile seguire stante l'omesso deposito, da parte della a tanto onerata, degli estratti conto scalari); eliminando ogni forma di CP_1
capitalizzazione sia attiva che passiva degli interessi e delle commissioni.
- 12 - All'esito del proprio elaborato peritale, il CTU, applicando i suddetti criteri di rielaborazione del saldo (“tassi di cui ex art. 117, co. 7 TUB;
escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi;
senza le C.M.S., C.D.F. e le C.I.V.; con addebito delle spese addebitate dalla banca;
lasciando invariata la data valuta”; cfr. c.t.u. pagg. 8-9.), ha potuto accertare che il saldo del conto corrente n. 1572-4 al 30/09/2018 ammonta ad euro
29.465,37 a credito della società correntista (anziché ad euro 48.812,82 a debito della Società correntista, come invece esposto nell'estratto conto bancario).
Sulla base delle suddette conclusioni contabili alle quali è pervenuto il
CTU, pienamente condivisibili in quanto espressione di un ragionamento logico matematico scevro da errori e fedele ai criteri di rideterminazione esposti nell'ordinanza di conferimento di incarico, deve concludersi che alla data del 30.9.2018 il saldo del conto corrente in oggetto è a credito della società correntista, sicché alcun credito della Banca è ravvisabile nei confronti dei fideiussori/opponenti.
Sulla scorta degli atti di causa e dell'accertamento peritale, in definitiva, la pretesa creditoria azionata dalla nei confronti degli CP_1 opponenti è infondata in ragione dell'insussistenza del saldo debitore di conto correte e della relativa pretesa creditoria azionata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e assorbimento delle ulteriori doglianze avanzate dalla parte opponente.
* * *
E' infondata l'eccezione sollevata dalla parte opposta e dalla parte intervenuta di inammissibilità delle contestazioni sollevate dagli opponenti avverso la pretesa creditoria, sul presupposto della asserita natura di contratto antonomo di garanzia della fideiussione prestata dagli opponenti stessi.
Sul punto, mette innanzitutto conto richiamare il principio secondo cui il garante autonomo di un rapporto di conto corrente è legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l'eccezione di nullità della clausola anatocistica
- 13 - allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (Cass. 371/2018). Ne deriva già per tale via, evidentemente, che la doglianza degli opponenti inerente all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, resta del tutto svincolata dalla postulata natura di contratto autonomo di garanzia della fideiussione.
Indipendentemente, mette conto evidenziare che l'argomentazione che sorregge l'eccezione in discorso, secondo cui il contratto autonomo di garanzia sarebbe certamente configurabile con la mera previsione di una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, è priva di pregio.
Una tale clausola, infatti, “non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria” (cfr., in motivazione, Cass. 5598/2020).
Nella specie, dall'esame delle lettere di fideiussione in atti e, in particolare, dal tenore letterale delle espressioni usate, dalla manifestazione di volontà ivi espressa e dal contenuto della garanzia prestata, la stessa va qualificata come fideiussione e non come garanzia autonoma, laddove si consideri che ivi i fideiussori hanno garantito non altro che l'adempimento dell'obbligazione del debitore principale, affiancando a questi il proprio patrimonio (ex art. 2740 c.c.), sicché emerge che la causa del negozio risiede proprio, ex art. 1936 c.c., nella garanzia dell'adempimento del debitore
- 14 - principale, mediante il rafforzamento della tutela del creditore nella riscossione del proprio credito. Il contratto di fideiussione in atti prevede esclusivamente che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, ma nulla stabilisce in ordine alla opponibilità delle eccezioni contro il creditore ex art. 1945 c.c. (a tenore del quale “Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità”).
E' pacifico che in materia di distinzione tra semplice fideiussione e contratto autonomo di garanzia non è tanto dirimente la clausola che preveda la facoltà di chiedere il pagamento direttamente al garante a prima richiesta, quanto invece quella che esclude la proponibilità delle eccezioni attinenti al rapporto fondamentale, ex art. 1945 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che ai fini della configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fideiussione, non è decisivo l'impiego o meno delle espressioni "a semplice richiesta" o "a prima richiesta" del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia. Ne consegue che la carenza dell'elemento dell'accessorietà, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia e lo differenzia dalla fideiussione, deve necessariamente essere esplicitata nel contratto con l'impiego di specifica clausola idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto (Cass. 52/04; 7502/04; 19300/05;
23900/06: 4661/07).
Se ne deve dedurre, insomma, che stante l'intima dipendenza dell'obbligazione fideiussoria dall'obbligazione garantita, come statuito dall'art. 1939 c.c., sussiste nella fattispecie l'elemento dell'accessorietà che costituisce predicato naturale della fideiussione, la cui validità è condizionata dalla validità dell'obbligazione principale.
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Per quanto riguarda l'intervento, ex art. 111 cpc, di
[...]
in mancanza del consenso della parte opponente, Controparte_2 necessario a disporre l'estromissione dal giudizio della società cedente, il processo è proseguito tra le parti originarie;
nondimeno la presente decisione fa stato nei riguardi del successore a titolo particolare (cfr. Cass. 22424/2009;
8884/2000).
Giova ribadire, invero, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cpc, la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cass.
24424/2009).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del d.m. 55/14 e succ. mm.ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con attribuzione all'avv. Pietro Palma dichiaratosi anticipatario.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 2 Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2616/2021
(R.G. 6245/2021) emesso in data 29.3.2021 dal Tribunale di Napoli;
- rigetta la domanda di pagamento avanzata nei confronti degli opponenti;
- condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in euro 410,00 per esborsi ed euro 8.500,00 per
- 16 - compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
- pone definitivamente le spese della ctu a carico della parte opposta.
Così deciso in Napoli, il 3 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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