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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3303 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6825/2019 r.g. vertente tra
, , difesi dall'avv. Luigi Parenti Parte_1 Parte_2
APPELLANTE
e
, difeso dall'avv. Elena Costantino Controparte_1
Di AR ER, difeso dall'avv. Controparte_2
Amministrazione del Patrimonio della ED Apostolica (APSA), difesa dall'avv.
Federico Lottini
GR AD (contumace)
APPELLATI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 26.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel 2013 e , quali unici parenti di , deceduto il Pt_1 Pt_2 Persona_1
13.1.2012, impugnano per nullità il testamento olografo in data 25.7.2011, pubblicato il
21.3.2012, con cui è designato erede universale , medico di base Controparte_1
del de cuius, deducendo il difetto del requisito dell'autografica ex art.602, comma 1, c.c.; instano, pertanto, anche per la condanna di alla restituzione di Controparte_1
quanto ricevuto, l'apertura della successione legittima sulla base del precedente testamento olografo in data 4.9.2006, pubblicato in data 17.2.2012, la divisione dei beni compresi nell'asse ereditario.
contesta tutte le domande. Controparte_1
Viene disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di GR, la
AN ED e ER Di AR, quali beneficiari di pregressi testamenti olografi.
GR è contumace.
ER Di AR sostiene l'inammissibilità delle domande attoree deducendo, in particolare, che: con il testamento olografo in data 20.6.2005, pubblicato in data 5.6.2012, il de cuius ha lasciato metà dei propri averi all'esponente e l'altra metà alla
Chiesa; successivamente egli ha rinunciato, tuttavia, a qualsiasi pretesa stipulando, in data
26.10.2012, con , un atto di transazione in cui è stato accettato il Controparte_1
contenuto del testamento olografo del 25.7.2011.
L' A.P.S.A. contesta tutte le domande attoree e svolge riconvenzionali per l'accertamento della nullità del testamento olografo in data 4.9.2006, in ragione della indeterminatezza del beneficiario e, in via gradata, per l'accertamento del diritto di accettare con beneficio di inventario l'eredità nella misura della metà in forza del pregresso testamento olografo in data 20.6.2005. Nel 2016 e promuovono ulteriore giudizio impugnando per Pt_1 Pt_2
nullità anche il testamento olografo in data 20.6.2005, pubblicato il 5.6.2012, in ragione della apocrificità del testo e della sottoscrizione.
Resistono e ER Di AR;
sono contumaci GR ed CP_1
APSA.
All'esito di c.t.u. grafologica, riuniti i due giudizi, il Tribunale di Roma con sentenza n. 17903/2019 respinge tutte le domande attoree.
Al riguardo argomenta, in particolare, che: sono irrilevanti ai fini della decisione le circostanze dedotte nei capitoli di prova orale articolati dagli attori e da CP_1
; sono da recepire le conclusioni della c.t.u. secondo cui “tutta la scheda
[...]
testamentaria in verifica proviene da una medesima mano” e “corrisponde alla personalità grafica del sig. ” ; con il testamento olografo in data 25.7.2011 il de cuius Persona_1
ha istituito erede universale ed ha espressamente revocato i Controparte_1
testamenti precedenti, restando così preclusa la cognizione delle domande relative a tali disposizioni.
e propongono appello concludendo, in via principale, per la Pt_1 Pt_2
declaratoria di nullità della sentenza per difetto di integrazione necessaria del contraddittorio, in via subordinata per l'accertamento della nullità dei testamenti olografi impugnati (in data 25.7.2011 e 20.6.2005) e del conseguente loro diritto a succedere in relazione all'intera massa ereditaria.
Al riguardo deducono i seguenti motivi: 1) ER Di AR ha rinunciato all'eredità con l'atto transattivo in data 26.10.2012 e GR ha rinunciato al legato di € 25.000,00 previsto dal testamento del 4.9.2006; tuttavia il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio solo nei riguardi di costoro e non di chi sarebbe potuto succedere per rappresentazione, in particolare di , figlio di GR;
2) Persona_2
difetta una specifica motivazione in ordine al mancato inserimento, tra le scritture di comparazione “autenticate”, del testamento olografo in data 4.9.2006, nonostante l'espressa istanza in tal senso degli attori ed il mancato disconoscimento da parte dei presunti eredi, i quali possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura ai sensi dell'art.214 c.p.c.; 3) non sono state ammesse le prove per interrogatorio formale di e per testi volte a dimostrare i rapporti ostili intercorrenti tra Controparte_1
costui ed il de cuius e l'assistenza prestata, invece, dagli odierni appellanti, i quali hanno, altresì, provveduto a sostenere le spese funebri;
né è stato considerato che proprio nel testamento del 4.9.2006 aveva espresso la volontà di destinare il patrimonio a Per_1
colui che si sarebbe occupato della sua malattia o della sua salute oltre che del funerale;
il dott. non ha, inoltre, originariamente inserito nel verbale di pubblicazione CP_1
del testamento del 25.7.2011 l'immobile di via Farini 62 e, solo con atto in data
26.10.2012, ha proceduto all'integrazione del verbale asserendo, falsamente, di non essere stato messo a conoscenza dell'esistenza di tale bene nell'asse ereditario;
4) in violazione dell'art.112 c.p.c. il Tribunale non si è pronunciato sull'impugnazione del testamento olografo in data 20.6.2005 in ragione dell'apocrificità del testo e della sottoscrizione, così come accertata dal c.t.p. dott. Persona_3
Si costituiscono con distinte comparse , ER Di Controparte_1
AR e l'A.P.S.A., contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame;
è svolto, altresì, appello incidentale condizionato dall' A.P.S.A. ai fini dell'accoglimento delle domande riconvenzionali proposte in primo grado.
La Corte così ragiona.
In ordine ai motivi 1) e 4) è dirimente il rilievo che il Tribunale non ha correttamente esaminato nel merito le domande relative ai testamenti olografi precedenti a quello del 25.7.2011, di cui è stata accertata l'autenticità, in ragione della espressa revoca dei testamenti pregressi formulata dal de cuius, in tal senso esponendo una motivazione che non è stata neppure specificamente censurata.
E' quindi irrilevante la sollecitata integrazione del contraddittorio in relazione ad eventuali beneficiari per rappresentazione dei testamenti revocati;
in ogni caso, comunque, la rappresentazione non potrebbe comunque operare con riguardo a rinuncianti – ER Di AR e GR - diversi dai parenti espressamente previsti dall'art.468 c.c..
Il motivo 2) non contesta l'attendibilità delle plurime scritture di comparazione che, in quanto autenticate od offerte consensualmente dalle parti in visione, sono state oggetto di analitica considerazione nella c.t.u. ed hanno indotto il Tribunale ad accertare con certezza l'autografia del testamento olografo del 25.7.2011; in tal senso il motivo si palesa inidoneo ad inficiare l'ampia ed articolata ratio decidendi formulata in primo grado sulla base degli elementi di valutazione desunti dall'indagine del c.t.u..
In ordine al motivo 3) è da osservare che gli episodi di vita personale del de cuius – così come dedotti nei capitoli di prova – hanno un valore indiziario piuttosto labile e non sono, comunque, tali da inficiare la validità della specifica manifestazione di volontà contenuta nel testamento redatto in data 25.7.2011, di cui l'indagine tecnica ha accertato l'autografia.
Analoga considerazione è formulabile con riguardo alla condotta tenuta dalle parti dopo la morte del de cuius, in particolare per quanto concerne l'assunzione delle spese funebri o la pubblicazione del testamento, venendo comunque in questione indizi privi di univoca concludenza ai fini della decisione sulla autenticità del testamento impugnato.
È assorbito il gravame incidentale condizionato svolto dall'A.PS.A.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza del tribunale di Roma n. 17903/2019;
- condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali, in favore di
, ER Di AR, A.P.S.A., liquidate per ciascuno in € Controparte_1 6.500,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge, con distrazione in favore del difensore di ER Di AR;
- dichiara che gli appellanti principali sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n.
115/2002
Roma, 27.5.2025
IL PRESIDENTE est.