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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 421/2025 estensore Dott.ssa
Camilla Stefanizzi promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. ROBERTO PESSI, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA ( e dall'avv. RAFFAELE C.F._1
FABOZZI ( ) elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO MONFORTE 15 C.F._2
presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASO GUIDUCCI e
[...] C.F._6 dell'avv. MARCO CIARALLI ( elettivamente domiciliati presso i difensori C.F._7
agli indirizzi telematici: e Email_1
Email_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
pagina 1 di 17 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sez. Lav.,
Dott.ssa Camilla Stefanizzi, n. 421/2025 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 11349/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2025 e notificata in data 31 gennaio 2025, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettandole domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termiin di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nel presente atto da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione “Vero è che”.- ci si oppone alla richiesta formulata ex adverso in primo grado di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, poiché nel rito del lavoro l'istituto del libero interrogatorio delle parti consente al Giudice adito di acquisire dalle parti ogni utile chiarimento;
ad abundantiam, si rileva inoltre che tale richiesta è comunque inammissibile poiché verte su circostanze irrilevanti, valutative e generiche;
- ci si oppone alla richiesta di “esibizione e consegna di tutti i cedolini paga e di ogni alto documento relativo al rapporto di lavoro de quo per ogni singolo ricorrente” formulata in primo grado non essendoci contestazione sulla misura del superminimo assorbito, ed essendo una richiesta irrilevante ai fini della decisione della causa;
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2
PER GLI APPELLATI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro,
“Nel merito in via principale:
pagina 2 di 17 rigettare integralmente l'appello promosso da con ricorso ex art. 433 c.p.c., in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui alla presente memoria difensiva, nonché per quelle dedotte negli atti del precedente grado di giudizio che qui devono intendersi, anche in virtù dell'effetto devolutivo del grado di Appello, integralmente ritrascritte e riportate e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 421/2025 pubblicata il 29.01.2025 dal Tribunale di
Milano, Sez. Lav. nel giudizio RG 11349/2024, G.L. Dott.ssa Camilla Stefanizzi;
Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori distrattari, oltre spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
In via istruttoria:
- ci si oppone alle avversarie istanze istruttorie e all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, perché inammissibili ed irrilevanti. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria;
- in caso di accoglimento delle domande avversarie, si chiede anche in questa sede CTU tecnico–
Contabile per la quantificazione delle eventuali esatte differenze retributive dovute agli appellati.
- sempre senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sui capitoli articolati nel ricorso di primo grado tutti interamente ritrascritti in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione “vero che” e con esclusione di eventuali valutazioni, con i testimoni indicati nel ricorso di primo grado (i Sigg. ; e si chiede sin Testimone_3 Testimone_4
d'ora di essere ammessi anche a prova contraria con i predetti testimoni, tutti domiciliati presso la sede della Società appellante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 421/2025 pubblicata il 29.1.2025, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 11349/2024 promossa da Controparte_1
e contro ha così Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
pronunciato:
1) accerta l'illegittimità della condotta di per avere assorbito nelle buste paga Parte_1
dei ricorrenti la voce AP/Sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto la condanna a ricostituire tale voce nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018 nonché al versamento di tutte le somme per l'effetto assorbite-trattenute da febbraio 2018;
2) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria: ad € 4.926,04 Controparte_1
pagina 3 di 17 a € 4.926,04 Controparte_2 ad € 4.926,04 Controparte_3
a € 4.926,04 Controparte_4
3) condanna parte convenuta al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in
complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei
procuratori antistatari, AVV.TI GUIDUCCI T. E CP_5
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di Parte_1
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
- che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali;
- che in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del
23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata E.R.S., che era stata anch'essa assorbita.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, ha contestato la fondatezza Parte_1
delle deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale, richiamato un precedente del medesimo ufficio, ha ravvisato nel caso di specie gli estremi dell'uso aziendale, essendo decisiva la circostanza che per un significativo arco temporale la società non aveva disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Tale condotta aveva riguardato l'intera pagina 4 di 17 platea dei lavoratori, configurando, pertanto, una condotta costantemente reiterata nonché generalizzata. In particolare, il Tribunale così si è espresso:
In fatto, è documentale e non contestato che negli anni dedotti in causa fino al 2017 tutte le posizioni individuali dell'intera platea dei lavoratori erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come
assorbibile. Durante il corso di questo lungo periodo, la società non solo ha reiterato la scelta di non disporre l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, ma ha anche generalizzato questa condotta attuandola ad ogni occasione
di rinnovo contrattuale a tutti i dipendenti della società.
Altresì documentale è l'inversione di rotta operata dalla società convenuta che, per la prima volta
a partire dagli incrementi riconosciuti con l'ipotesi di accordo del novembre 2017 e quindi a partire dal 2018, ha proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali.
Orbene, se la condotta della società è da qualificarsi quale uso, allora non è certamente sufficiente
che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta
necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
[…]
Nel presente giudizio non è stata dedotto alcuno intervento nella contrattazione collettiva teso
a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
Infine, preso atto che in altri precedenti di merito è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore poiché non esprime una nuova volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo, si ritiene opportuno aderire a quanto già espresso da questo stesso Tribunale (n. 2330/2022): “questa argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente pagina 5 di 17 necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.”
Il Tribunale ha, quindi, accolto le domande dei ricorrenti, dichiarando non assorbibili i superminimi in godimento e condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente assorbite a decorrere da febbraio 2018.
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 ha proposto appello contro la Parte_1
sentenza.
Con il primo articolato motivo di gravame (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente un uso aziendale di non assorbimento, erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali”) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi. Una volta acclarato il principio generale dell'assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata, l'appellante ritiene che i lavoratori, pure essendo pacifico che non vi fosse stata alcuna espressa pattuizione di non assorbimento a livello individuale, non abbiano fornito la prova della sussistenza di un accordo collettivo anche sotto il profilo dell'uso aziendale, nel senso della non assorbibilità, a nulla rilevando che nell'occasione dei rinnovi contrattuali la società non abbia materialmente provveduto a tale assorbimento;
l'appellante, quindi, da un lato contesta la sussistenza della reiterata e consapevole volontà aziendale di non procedere all'assorbimento, dall'altro contesta che un tale comportamento possa avere una efficacia negoziale nel senso voluto dai lavoratori e ritenuto dal primo Giudice.
Con il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui, oltre ad aver Parte_1
erroneamente ravvisato un uso aziendale di non assorbimento, non lo ha ritenuto superabile ed effettivamente superato nel caso di specie, avendo escluso che l'asserito uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Evidenzia che l'uso aziendale rappresenta una fonte eteronoma di regolamentazione del rapporto di lavoro, contrassegnata da un'efficacia assimilabile a quella pagina 6 di 17 di un contratto collettivo, con la conseguenza che esso, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo collettivo che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale e come previsto nelle lettere di assegnazione del superminimo. Argomenta, inoltre, che così come il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia non può vincolare per sempre le parti contraenti, analogamente deve ritenersi che anche l'uso aziendale possa essere caducato secondo le regole che sono proprie della contrattazione collettiva e dunque anche mediante recesso unilaterale. Si duole dell'effetto paradossale a suo dire discendente dalle argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui la medesima “fonte” (ossia il comportamento tenuto dalla società) risulterebbe idonea a fondare la prassi, ma inidonea a fondare una disdetta unilaterale. Deduce di avere legittimamente disdettato l'uso aziendale precedentemente formatosi, applicando la regola generale dell'assorbimento del superminimo
(peraltro dichiarato espressamente assorbibile nelle lettere di assegnazione), in attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017, che aveva fissato nuovi minimi tabellari ed introdotto l'emolumento definito E.R.S. (elemento retributivo separato).
L'appellante sottolinea, da un lato, il radicale mutamento dello scenario economico e produttivo che si è verificato in occasione dell'accordo ponte del 2017 e che ha determinato la decisione aziendale di procedere al riassorbimento dei superminimi, in precedenza non attuato e, dall'altro, che, in ogni caso, la mancata attuazione dell'assorbimento per molti anni non può determinare un mutamento del titolo del superminimo in discussione, in difetto di più pregnanti elementi sulla base dei quali ricostruire una sopravvenuta diversa volontà delle parti nel rapporto.
Con ulteriore censura, la società critica la sentenza ritenendo che il primo giudice abbia errato nell'interpretare la natura dell'ERS, ricavandone la convinzione che abbia un peso diverso rispetto al superminimo, in quanto ricomprende al suo interno istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. Nell'ottica dell'appello, invece, il riconoscimento dell'ERS – nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti ed indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi- avrebbe comportato l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente, senza determinare alcuna differenza di valore nella retribuzione dei lavoratori, e comportando la sola incidenza su voci economiche dirette e indirette, legali e contrattuali, ma separate e distinte sia dall'ERS che dal superminimo,
pagina 7 di 17 incidenza di per sé vantaggiosa o, comunque, non penalizzante per i lavoratori, in quanto gli eventi da cui dipende l'applicazione degli istituti di retribuzione diretta e indiretta potrebbero non verificarsi in ipotesi, mentre, in concreto, gli appellati non ne hanno dimostrato la ricorrenza., non allegando di svolgere lavoro straordinario o di eseguire interventi in reperibilità.
Nell'ottica dell'appello, anche la ritenuta disomogeneità dell'ERS rispetto agli aumenti contrattuali collettivi non può essere d'ostacolo della tesi dell'appellante, poiché
l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi voce retributiva oggetto dell'aumento previsto dal contratto collettivo, non operando alcun divieto in materia.
L'assenza di un divieto in tal senso troverebbe conferma anche negli arresti della giurisprudenza, che non specificano quali siano gli emolumenti della retribuzione assorbibili, così confermando la possibilità di assorbire il superminimo mediante qualsiasi voce economica.
Con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia laddove ha condannato la società a ricostituire il superminimo nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018, nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018. Deduce che “dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di primo grado e disposto la condanna della ”, Pt_1 avendo la società dimostrato la piena legittimità dell'assorbimento.
Con il quarto motivo la società censura la decisione nella parte in cui non ha esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione spiegata in via subordinata dalla società.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituendosi ritualmente in giudizio, i lavoratori appellati hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate, con ampie citazioni giurisprudenziali.
All'udienza del 12.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, condividendo le recenti sentenze di questa Corte che si
è reiteratamente pronunciata sulla medesima questione (fra cui le nn. 263/2023, 664/2023,
pagina 8 di 17 724/2023, 781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 254/2024,
411/2024, 512/2024, 709/2024, 711/2024, 927/2024, 1122/2024, 1162/2024).
Alla luce dei principi enunciati nelle pronunce richiamate, va respinto il primo motivo di gravame, con cui si contesta la configurabilità, nel caso in esame, di un uso aziendale di non assorbimento del superminimo. Al riguardo, si osserva che i lavoratori odierni appellati hanno allegato al ricorso introduttivo: le lettere di assunzione e quelle di attribuzione dei superminimi assorbibili (in date ed importi diversi, anche con successivi incrementi, ma tutti risalenti ai primi anni 2000) e i cedolini paga che dimostrano il pagamento del superminimo individuale e l'avvenuto assorbimento dello stesso a decorrere da febbraio 2018 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrenti in primo grado); i vari CCNL succedutisi nel tempo con le numerose tranches di aumenti retributivi (doc. 7 fascicolo ricorrenti in primo grado); accordo di solidarietà del 2018 (doc. 5); i lavoratori hanno altresì dedotto, nell'atto introduttivo, che mai prima del febbraio 2018, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei numerosi precedenti rinnovi contrattuali con i relativi periodici aumenti retributivi previsti dal CCNL e susseguitisi negli anni (cfr. stralci CCNL ed accordi collettivi allegati sub doc. 7 fascicolo ricorrenti in primo grado). L'allegazione non è stata in alcun modo contestata da , la quale si è limitata a replicare che il mancato assorbimento del Pt_1
superminimo individuale in occasione dei precedenti rinnovi degli accordi collettivi sarebbe inidoneo ad attestare la volontà “cristallizzata” del datore di lavoro di qualificare e considerare il superminimo non assorbibile, senza, tuttavia, mai contestare il fatto storico del mancato assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali intervenuti prima dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata, nonché dell'omessa contestazione, da parte della datrice di lavoro, dell'allegazione avversaria in punto di reiterato e generalizzato mancato assorbimento dei superminimi individuali per un periodo pluriennale, deve ritenersi che gli appellati abbiano offerto un compendio di elementi univoci, sufficienti ad integrare gli estremi dell'uso aziendale avente ad oggetto la non assorbibilità del superminimo di cui si controverte. Si osserva in proposito che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Tale principio generale, tuttavia, non opera ove così sia previsto dalla stessa disciplina collettiva o dagli accordi individuali intercorsi tra le parti, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo pagina 9 di 17 che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. in tal senso ex multis Cass., 17 ottobre 2018 n. 26017; Cass., 29 agosto 2012 n. 14689; Cass., 17 luglio
2008 n. 19750). Nel caso di specie, come accennato, il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, ritiene che detto onere sia stato assolto dai lavoratori appellati, in quanto le circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo, unitamente ai riscontri documentali e al contegno processuale di non contestazione della società appellante, hanno delineato l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità del superminimo è stata derogata.
Si richiama in proposito ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla citata sentenza di questa Corte n. 724/2023: “Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204:
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza
(cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali
e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la
pagina 10 di 17 disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ.
(attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così
Cass. SU 30.3.1994 n. 3134)”.
Nel caso di specie, come già evidenziato, non ha puntualmente contestato, nella Pt_1 memoria di costituzione avanti il Tribunale e neppure in sede di gravame, l'allegazione dei lavoratori circa il fatto che mai prima del febbraio 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo nei confronti dei dipendenti che avevano in godimento un simile trattamento ad personam. Sono pertanto rinvenibili nella fattispecie gli elementi costitutivi dell'uso aziendale, come tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ed in particolare la reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti di una vasta platea di dipendenti (il mancato assorbimento del superminimo), protratto per un periodo pluriennale e posto in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo. Da ciò discende l'infondatezza dell'esaminato motivo di gravame.
Il Collegio reputa altresì infondato il secondo motivo, inerente alla disdetta unilaterale dell'uso aziendale. Se è vero, infatti, che deve ritenersi astrattamente ammissibile la disdetta unilaterale dell'uso aziendale (dal momento che una fonte giuridica di tal fatta, senza limiti temporali, non può vincolare a tempo indeterminato le parti), è altrettanto vero che la disdetta deve essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza, specie dopo anni di applicazione costante e generalizzata, da parte della datrice di lavoro, della regola favorevole ai lavoratori. Ciò posto, nel caso di specie non risulta essere intervenuta alcuna valida disdetta dell'uso aziendale accertato: parte appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, di aver comunicato alle organizzazioni pagina 11 di 17 sindacali la propria volontà di caducare l'uso aziendale di non assorbimento dei superminimi, né può ritenersi che tenga luogo di implicita disdetta la stipulazione dell'accordo del 23 novembre 2017 di rinnovo del CCNL, atteso che esso non prevede in alcuna parte l'assorbimento dei superminimi individuali negli incrementi della retribuzione tabellare dallo stesso introdotti. In argomento giova altresì, ancora una volta, richiamare ex art. 118 c.p.c. le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 724/2023, integralmente condivise dal Collegio:
“Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ERS), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto
(e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava
l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da
di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta Pt_1
da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
pagina 12 di 17 l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
Da quanto esposto discende altresì l'assorbimento della censura, pure articolata nel secondo motivo d'appello, relativa all'errata valutazione, da parte del primo giudice, della natura dell'E.R.S.: l'accertato uso aziendale, infatti, esclude l'assorbibilità del superminimo individuale negli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva - inclusa la voce retributiva E.R.S., introdotta dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017.
***
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 12477 dell'11 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254/2024 di questa Parte_1
Corte di Appello, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, così affermando:
5.3. Ciò posto, l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico
o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. E' stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né
pagina 13 di 17 l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo
- né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010,
Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti,
l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo. Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità
o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012,
Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
5.5. Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in
pagina 14 di 17 continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare”
l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
5.8. Con riferimento alla fattispecie in esame deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamente censurato la affermazione della Corte di merito (secondo quanto desumibile dal rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. a proprio precedente) in ordine all'assenza dell'accordo
pagina 15 di 17 di programma del 23.11.2017 di previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;
neppure risulta validamente censurata l'altra affermazione, avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa la inconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Tale accertamento di fatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verifica istituzionalmente riservata al giudice di merito, accertamento “ coperto” da << doppia conforme >> ex art. 360, comma 4, c.p.c. esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo ed esonera il
Collegio dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell'ERS con l'emolumento
(illegittimamente) assorbito dalla società. Infine, inammissibili per genericità risultano le ulteriori censure articolate dalla società intese a contrastare la concreta liquidazione del
”quantum” in particolare sotto il profilo dell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: parte ricorrente reitera infatti argomentazioni già formulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, in violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento nella parte di pertinenza;
soprattutto la società ricorrente, non mostra di confrontarsi specificamente con la valutazione di genericità della contestazione operata da in prime cure quale ritenuta Pt_1 dalla Corte di appello ( v. sentenza, penultima pagina).”
***
Alla luce delle argomentazioni che precedono è assorbito il terzo motivo, inerente al capo condannatorio della sentenza, che parte appellante censura solo in via riflessa rispetto alle statuizioni di accertamento oggetto dei primi due motivi.
Infondato, infine, è il quarto motivo, con cui impugna la sentenza per non aver Pt_1 accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio precedente il primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione rinvenuto in atti, formulata dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.. Il rigetto dell'eccezione merita conferma, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, anche nei rapporti di lavoro cui è applicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (Cass. n. 26246/2022, n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
pagina 16 di 17 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022), corrispondente, peraltro, all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte di Appello, e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo
2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 421/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 4.550,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano,12.6.2025
Il G.A. Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 421/2025 estensore Dott.ssa
Camilla Stefanizzi promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa dell'avv. ROBERTO PESSI, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA ( e dall'avv. RAFFAELE C.F._1
FABOZZI ( ) elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO MONFORTE 15 C.F._2
presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASO GUIDUCCI e
[...] C.F._6 dell'avv. MARCO CIARALLI ( elettivamente domiciliati presso i difensori C.F._7
agli indirizzi telematici: e Email_1
Email_2
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
pagina 1 di 17 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda (anche istruttoria), istanza, eccezione o deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sez. Lav.,
Dott.ssa Camilla Stefanizzi, n. 421/2025 emessa all'esito del giudizio sub R.G. n. 11349/2024, pubblicata in data 29 gennaio 2025 e notificata in data 31 gennaio 2025, in accoglimento dei motivi di appello di cui sopra:
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere il presente ricorso in appello e respingere il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, rigettandole domande proposte dai ricorrenti (oggi appellati), in quanto infondato in fatto e in diritto e, comunque, in quanto sfornito di prova, con ogni conseguenza di legge, anche in termiin di restituzione di quanto già corrisposto dall'Appellante in esecuzione della sentenza;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di confermato accoglimento da parte della Corte di Appello adita delle domande avversarie, riformare comunque la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nella memoria depositata dalla convenuta nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, contenere la condanna economica nei limiti della predetta eccezione di prescrizione;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- si chiede di essere ammessi alla prova per testi su tutte le circostanze di fatto contenute nel presente atto da intendersi di seguito riportate, emendate da qualsiasi giudizio valutativo, e precedute dalla locuzione “Vero è che”.- ci si oppone alla richiesta formulata ex adverso in primo grado di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, poiché nel rito del lavoro l'istituto del libero interrogatorio delle parti consente al Giudice adito di acquisire dalle parti ogni utile chiarimento;
ad abundantiam, si rileva inoltre che tale richiesta è comunque inammissibile poiché verte su circostanze irrilevanti, valutative e generiche;
- ci si oppone alla richiesta di “esibizione e consegna di tutti i cedolini paga e di ogni alto documento relativo al rapporto di lavoro de quo per ogni singolo ricorrente” formulata in primo grado non essendoci contestazione sulla misura del superminimo assorbito, ed essendo una richiesta irrilevante ai fini della decisione della causa;
- con riserva di integrazione, si indicano come testi i sig.ri: , Testimone_1 Testimone_2
PER GLI APPELLATI
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro,
“Nel merito in via principale:
pagina 2 di 17 rigettare integralmente l'appello promosso da con ricorso ex art. 433 c.p.c., in Parte_1
quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le motivazioni di cui alla presente memoria difensiva, nonché per quelle dedotte negli atti del precedente grado di giudizio che qui devono intendersi, anche in virtù dell'effetto devolutivo del grado di Appello, integralmente ritrascritte e riportate e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 421/2025 pubblicata il 29.01.2025 dal Tribunale di
Milano, Sez. Lav. nel giudizio RG 11349/2024, G.L. Dott.ssa Camilla Stefanizzi;
Con vittoria di spese e competenze legali del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori distrattari, oltre spese forfettarie, Iva e CPA come per legge.
In via istruttoria:
- ci si oppone alle avversarie istanze istruttorie e all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso formulati, perché inammissibili ed irrilevanti. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova contraria;
- in caso di accoglimento delle domande avversarie, si chiede anche in questa sede CTU tecnico–
Contabile per la quantificazione delle eventuali esatte differenze retributive dovute agli appellati.
- sempre senza inversione dell'onere della prova, si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e per testi sui capitoli articolati nel ricorso di primo grado tutti interamente ritrascritti in forma interrogativa, preceduti dalla locuzione “vero che” e con esclusione di eventuali valutazioni, con i testimoni indicati nel ricorso di primo grado (i Sigg. ; e si chiede sin Testimone_3 Testimone_4
d'ora di essere ammessi anche a prova contraria con i predetti testimoni, tutti domiciliati presso la sede della Società appellante.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n. 421/2025 pubblicata il 29.1.2025, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 11349/2024 promossa da Controparte_1
e contro ha così Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
pronunciato:
1) accerta l'illegittimità della condotta di per avere assorbito nelle buste paga Parte_1
dei ricorrenti la voce AP/Sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018 e per l'effetto la condanna a ricostituire tale voce nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018 nonché al versamento di tutte le somme per l'effetto assorbite-trattenute da febbraio 2018;
2) per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento dei seguenti importi, oltre interessi e rivalutazione monetaria: ad € 4.926,04 Controparte_1
pagina 3 di 17 a € 4.926,04 Controparte_2 ad € 4.926,04 Controparte_3
a € 4.926,04 Controparte_4
3) condanna parte convenuta al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in
complessivi euro 4.000,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei
procuratori antistatari, AVV.TI GUIDUCCI T. E CP_5
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di Parte_1
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
- che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi contrattuali;
- che in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del
23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata E.R.S., che era stata anch'essa assorbita.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, ha contestato la fondatezza Parte_1
delle deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale, richiamato un precedente del medesimo ufficio, ha ravvisato nel caso di specie gli estremi dell'uso aziendale, essendo decisiva la circostanza che per un significativo arco temporale la società non aveva disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Tale condotta aveva riguardato l'intera pagina 4 di 17 platea dei lavoratori, configurando, pertanto, una condotta costantemente reiterata nonché generalizzata. In particolare, il Tribunale così si è espresso:
In fatto, è documentale e non contestato che negli anni dedotti in causa fino al 2017 tutte le posizioni individuali dell'intera platea dei lavoratori erano e sono omogenee tra loro, caratterizzate da contratti individuali di lavoro ove il superminimo era qualificato come
assorbibile. Durante il corso di questo lungo periodo, la società non solo ha reiterato la scelta di non disporre l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva, ma ha anche generalizzato questa condotta attuandola ad ogni occasione
di rinnovo contrattuale a tutti i dipendenti della società.
Altresì documentale è l'inversione di rotta operata dalla società convenuta che, per la prima volta
a partire dagli incrementi riconosciuti con l'ipotesi di accordo del novembre 2017 e quindi a partire dal 2018, ha proceduto ad operare l'assorbimento dei superminimi negli incrementi stabiliti in occasione di rinnovi o accordi nazionali.
Orbene, se la condotta della società è da qualificarsi quale uso, allora non è certamente sufficiente
che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta
necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
[…]
Nel presente giudizio non è stata dedotto alcuno intervento nella contrattazione collettiva teso
a disciplinare diversamente l'uso aziendale in commento.
A tale riguardo, occorre ribadire le assolutamente condivisibili argomentazioni della sentenza di merito sopra richiamata, circa la non comparabilità tra ERS e superminimo, in particolar modo per non avere il primo e non il secondo alcuna incidenza sul TFR, elementi che portano ad escludere anche in via presuntiva che le parti sociali si siano seriamente poste nella condizione di valutare le conseguenze dell'assorbimento nel superminimo stesso della nuova voce retributiva.
Infine, preso atto che in altri precedenti di merito è stata esclusa la rilevanza della condotta della società in quanto avente carattere incolore poiché non esprime una nuova volontà di riconoscere una diversa natura al superminimo, si ritiene opportuno aderire a quanto già espresso da questo stesso Tribunale (n. 2330/2022): “questa argomentazione potrebbe al più rilevare in relazione al singolo rapporto di lavoro, non certo quando la condotta del datore di lavoro, ben lungi dal riflettersi su singole posizioni, sia indirizzata a disciplinare un'intera collettività di lavoratori.
In tal caso, detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente pagina 5 di 17 necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo.
Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.”
Il Tribunale ha, quindi, accolto le domande dei ricorrenti, dichiarando non assorbibili i superminimi in godimento e condannando la società al pagamento delle somme illegittimamente assorbite a decorrere da febbraio 2018.
Con ricorso depositato in data 14.2.2025 ha proposto appello contro la Parte_1
sentenza.
Con il primo articolato motivo di gravame (“erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente un uso aziendale di non assorbimento, erroneità della sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa e delle produzioni documentali”) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, da parte del Tribunale, dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi. Una volta acclarato il principio generale dell'assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata, l'appellante ritiene che i lavoratori, pure essendo pacifico che non vi fosse stata alcuna espressa pattuizione di non assorbimento a livello individuale, non abbiano fornito la prova della sussistenza di un accordo collettivo anche sotto il profilo dell'uso aziendale, nel senso della non assorbibilità, a nulla rilevando che nell'occasione dei rinnovi contrattuali la società non abbia materialmente provveduto a tale assorbimento;
l'appellante, quindi, da un lato contesta la sussistenza della reiterata e consapevole volontà aziendale di non procedere all'assorbimento, dall'altro contesta che un tale comportamento possa avere una efficacia negoziale nel senso voluto dai lavoratori e ritenuto dal primo Giudice.
Con il secondo motivo critica la sentenza nella parte in cui, oltre ad aver Parte_1
erroneamente ravvisato un uso aziendale di non assorbimento, non lo ha ritenuto superabile ed effettivamente superato nel caso di specie, avendo escluso che l'asserito uso aziendale favorevole ai lavoratori sia venuto meno con l'attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Evidenzia che l'uso aziendale rappresenta una fonte eteronoma di regolamentazione del rapporto di lavoro, contrassegnata da un'efficacia assimilabile a quella pagina 6 di 17 di un contratto collettivo, con la conseguenza che esso, al pari delle disposizioni dei contratti collettivi, non si incorpora nel contenuto dei contratti individuali dando luogo a diritti quesiti, ma opera invece dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro, sicché esso può essere modificato da un successivo accordo collettivo che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale e come previsto nelle lettere di assegnazione del superminimo. Argomenta, inoltre, che così come il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia non può vincolare per sempre le parti contraenti, analogamente deve ritenersi che anche l'uso aziendale possa essere caducato secondo le regole che sono proprie della contrattazione collettiva e dunque anche mediante recesso unilaterale. Si duole dell'effetto paradossale a suo dire discendente dalle argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui la medesima “fonte” (ossia il comportamento tenuto dalla società) risulterebbe idonea a fondare la prassi, ma inidonea a fondare una disdetta unilaterale. Deduce di avere legittimamente disdettato l'uso aziendale precedentemente formatosi, applicando la regola generale dell'assorbimento del superminimo
(peraltro dichiarato espressamente assorbibile nelle lettere di assegnazione), in attuazione dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017, che aveva fissato nuovi minimi tabellari ed introdotto l'emolumento definito E.R.S. (elemento retributivo separato).
L'appellante sottolinea, da un lato, il radicale mutamento dello scenario economico e produttivo che si è verificato in occasione dell'accordo ponte del 2017 e che ha determinato la decisione aziendale di procedere al riassorbimento dei superminimi, in precedenza non attuato e, dall'altro, che, in ogni caso, la mancata attuazione dell'assorbimento per molti anni non può determinare un mutamento del titolo del superminimo in discussione, in difetto di più pregnanti elementi sulla base dei quali ricostruire una sopravvenuta diversa volontà delle parti nel rapporto.
Con ulteriore censura, la società critica la sentenza ritenendo che il primo giudice abbia errato nell'interpretare la natura dell'ERS, ricavandone la convinzione che abbia un peso diverso rispetto al superminimo, in quanto ricomprende al suo interno istituti diretti ed indiretti ed è escluso dalla base di calcolo del T.F.R. Nell'ottica dell'appello, invece, il riconoscimento dell'ERS – nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti ed indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi- avrebbe comportato l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente, senza determinare alcuna differenza di valore nella retribuzione dei lavoratori, e comportando la sola incidenza su voci economiche dirette e indirette, legali e contrattuali, ma separate e distinte sia dall'ERS che dal superminimo,
pagina 7 di 17 incidenza di per sé vantaggiosa o, comunque, non penalizzante per i lavoratori, in quanto gli eventi da cui dipende l'applicazione degli istituti di retribuzione diretta e indiretta potrebbero non verificarsi in ipotesi, mentre, in concreto, gli appellati non ne hanno dimostrato la ricorrenza., non allegando di svolgere lavoro straordinario o di eseguire interventi in reperibilità.
Nell'ottica dell'appello, anche la ritenuta disomogeneità dell'ERS rispetto agli aumenti contrattuali collettivi non può essere d'ostacolo della tesi dell'appellante, poiché
l'assorbimento del superminimo può avvenire mediante qualsiasi voce retributiva oggetto dell'aumento previsto dal contratto collettivo, non operando alcun divieto in materia.
L'assenza di un divieto in tal senso troverebbe conferma anche negli arresti della giurisprudenza, che non specificano quali siano gli emolumenti della retribuzione assorbibili, così confermando la possibilità di assorbire il superminimo mediante qualsiasi voce economica.
Con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia laddove ha condannato la società a ricostituire il superminimo nella misura goduta dai ricorrenti fino a gennaio 2018, nonché al versamento delle somme assorbite da febbraio 2018. Deduce che “dall'accoglimento dei motivi di appello sopra esposti non potrà che discendere automaticamente anche la riforma della sentenza - che in ogni caso si chiede - nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ingiustamente accolto il ricorso di primo grado e disposto la condanna della ”, Pt_1 avendo la società dimostrato la piena legittimità dell'assorbimento.
Con il quarto motivo la società censura la decisione nella parte in cui non ha esaminato, né accolto, l'eccezione di prescrizione spiegata in via subordinata dalla società.
L'appellante ha pertanto chiesto la riforma integrale della sentenza, con le conclusioni riportate in epigrafe.
Costituendosi ritualmente in giudizio, i lavoratori appellati hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate, con ampie citazioni giurisprudenziali.
All'udienza del 12.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, condividendo le recenti sentenze di questa Corte che si
è reiteratamente pronunciata sulla medesima questione (fra cui le nn. 263/2023, 664/2023,
pagina 8 di 17 724/2023, 781/2023, 1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 254/2024,
411/2024, 512/2024, 709/2024, 711/2024, 927/2024, 1122/2024, 1162/2024).
Alla luce dei principi enunciati nelle pronunce richiamate, va respinto il primo motivo di gravame, con cui si contesta la configurabilità, nel caso in esame, di un uso aziendale di non assorbimento del superminimo. Al riguardo, si osserva che i lavoratori odierni appellati hanno allegato al ricorso introduttivo: le lettere di assunzione e quelle di attribuzione dei superminimi assorbibili (in date ed importi diversi, anche con successivi incrementi, ma tutti risalenti ai primi anni 2000) e i cedolini paga che dimostrano il pagamento del superminimo individuale e l'avvenuto assorbimento dello stesso a decorrere da febbraio 2018 (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrenti in primo grado); i vari CCNL succedutisi nel tempo con le numerose tranches di aumenti retributivi (doc. 7 fascicolo ricorrenti in primo grado); accordo di solidarietà del 2018 (doc. 5); i lavoratori hanno altresì dedotto, nell'atto introduttivo, che mai prima del febbraio 2018, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo in occasione dei numerosi precedenti rinnovi contrattuali con i relativi periodici aumenti retributivi previsti dal CCNL e susseguitisi negli anni (cfr. stralci CCNL ed accordi collettivi allegati sub doc. 7 fascicolo ricorrenti in primo grado). L'allegazione non è stata in alcun modo contestata da , la quale si è limitata a replicare che il mancato assorbimento del Pt_1
superminimo individuale in occasione dei precedenti rinnovi degli accordi collettivi sarebbe inidoneo ad attestare la volontà “cristallizzata” del datore di lavoro di qualificare e considerare il superminimo non assorbibile, senza, tuttavia, mai contestare il fatto storico del mancato assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali intervenuti prima dell'accordo collettivo del 23 novembre 2017. Alla luce del quadro assertivo contenuto nel ricorso introduttivo e della documentazione ad esso allegata, nonché dell'omessa contestazione, da parte della datrice di lavoro, dell'allegazione avversaria in punto di reiterato e generalizzato mancato assorbimento dei superminimi individuali per un periodo pluriennale, deve ritenersi che gli appellati abbiano offerto un compendio di elementi univoci, sufficienti ad integrare gli estremi dell'uso aziendale avente ad oggetto la non assorbibilità del superminimo di cui si controverte. Si osserva in proposito che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva. Tale principio generale, tuttavia, non opera ove così sia previsto dalla stessa disciplina collettiva o dagli accordi individuali intercorsi tra le parti, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo pagina 9 di 17 che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. in tal senso ex multis Cass., 17 ottobre 2018 n. 26017; Cass., 29 agosto 2012 n. 14689; Cass., 17 luglio
2008 n. 19750). Nel caso di specie, come accennato, il Collegio, in accordo con il giudice di prime cure, ritiene che detto onere sia stato assolto dai lavoratori appellati, in quanto le circostanze di fatto allegate nel ricorso introduttivo, unitamente ai riscontri documentali e al contegno processuale di non contestazione della società appellante, hanno delineato l'esistenza di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità del superminimo è stata derogata.
Si richiama in proposito ex art. 118 disp. att. c.p.c. quanto condivisibilmente statuito dalla citata sentenza di questa Corte n. 724/2023: “Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più recente Cass., 2/11/2021, n. 31204:
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”). La giurisprudenza
(cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali
e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ. (norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la
pagina 10 di 17 disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ.
(attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così
Cass. SU 30.3.1994 n. 3134)”.
Nel caso di specie, come già evidenziato, non ha puntualmente contestato, nella Pt_1 memoria di costituzione avanti il Tribunale e neppure in sede di gravame, l'allegazione dei lavoratori circa il fatto che mai prima del febbraio 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società aveva proceduto all'assorbimento del superminimo nei confronti dei dipendenti che avevano in godimento un simile trattamento ad personam. Sono pertanto rinvenibili nella fattispecie gli elementi costitutivi dell'uso aziendale, come tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, ed in particolare la reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, di un comportamento favorevole nei confronti di una vasta platea di dipendenti (il mancato assorbimento del superminimo), protratto per un periodo pluriennale e posto in essere spontaneamente e non già in esecuzione di un obbligo. Da ciò discende l'infondatezza dell'esaminato motivo di gravame.
Il Collegio reputa altresì infondato il secondo motivo, inerente alla disdetta unilaterale dell'uso aziendale. Se è vero, infatti, che deve ritenersi astrattamente ammissibile la disdetta unilaterale dell'uso aziendale (dal momento che una fonte giuridica di tal fatta, senza limiti temporali, non può vincolare a tempo indeterminato le parti), è altrettanto vero che la disdetta deve essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza, specie dopo anni di applicazione costante e generalizzata, da parte della datrice di lavoro, della regola favorevole ai lavoratori. Ciò posto, nel caso di specie non risulta essere intervenuta alcuna valida disdetta dell'uso aziendale accertato: parte appellante non ha allegato, ancor prima che offerto di provare, di aver comunicato alle organizzazioni pagina 11 di 17 sindacali la propria volontà di caducare l'uso aziendale di non assorbimento dei superminimi, né può ritenersi che tenga luogo di implicita disdetta la stipulazione dell'accordo del 23 novembre 2017 di rinnovo del CCNL, atteso che esso non prevede in alcuna parte l'assorbimento dei superminimi individuali negli incrementi della retribuzione tabellare dallo stesso introdotti. In argomento giova altresì, ancora una volta, richiamare ex art. 118 c.p.c. le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 724/2023, integralmente condivise dal Collegio:
“Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte. Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante. Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato ERS), non contiene alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente - il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso aziendale- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass.
24/07/2006, n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto
(e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre) l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto trattasi di pronuncia resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava
l'assorbibilità dell'incremento. Nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da
di non procedere all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, non imposta Pt_1
da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso,
pagina 12 di 17 l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non costituisce condotta idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti”.
Da quanto esposto discende altresì l'assorbimento della censura, pure articolata nel secondo motivo d'appello, relativa all'errata valutazione, da parte del primo giudice, della natura dell'E.R.S.: l'accertato uso aziendale, infatti, esclude l'assorbibilità del superminimo individuale negli aumenti retributivi disposti dalla contrattazione collettiva - inclusa la voce retributiva E.R.S., introdotta dall'accordo collettivo del 23 novembre 2017.
***
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 12477 dell'11 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254/2024 di questa Parte_1
Corte di Appello, resa in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, così affermando:
5.3. Ciò posto, l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico
o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. E' stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né
pagina 13 di 17 l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo
- né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010,
Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti,
l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo. Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità
o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012,
Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
5.5. Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale. A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in
pagina 14 di 17 continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass. 23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare”
l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della “disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
5.8. Con riferimento alla fattispecie in esame deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamente censurato la affermazione della Corte di merito (secondo quanto desumibile dal rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. a proprio precedente) in ordine all'assenza dell'accordo
pagina 15 di 17 di programma del 23.11.2017 di previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;
neppure risulta validamente censurata l'altra affermazione, avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa la inconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Tale accertamento di fatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verifica istituzionalmente riservata al giudice di merito, accertamento “ coperto” da << doppia conforme >> ex art. 360, comma 4, c.p.c. esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo ed esonera il
Collegio dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell'ERS con l'emolumento
(illegittimamente) assorbito dalla società. Infine, inammissibili per genericità risultano le ulteriori censure articolate dalla società intese a contrastare la concreta liquidazione del
”quantum” in particolare sotto il profilo dell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: parte ricorrente reitera infatti argomentazioni già formulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, in violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento nella parte di pertinenza;
soprattutto la società ricorrente, non mostra di confrontarsi specificamente con la valutazione di genericità della contestazione operata da in prime cure quale ritenuta Pt_1 dalla Corte di appello ( v. sentenza, penultima pagina).”
***
Alla luce delle argomentazioni che precedono è assorbito il terzo motivo, inerente al capo condannatorio della sentenza, che parte appellante censura solo in via riflessa rispetto alle statuizioni di accertamento oggetto dei primi due motivi.
Infondato, infine, è il quarto motivo, con cui impugna la sentenza per non aver Pt_1 accolto l'eccezione di prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio precedente il primo atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione rinvenuto in atti, formulata dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c.. Il rigetto dell'eccezione merita conferma, considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, anche nei rapporti di lavoro cui è applicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizione dei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto. Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iuris enunciata dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica (Cass. n. 26246/2022, n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
pagina 16 di 17 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022), corrispondente, peraltro, all'orientamento già del tutto prevalente in questa Corte di Appello, e non si ravvisano ragioni per discostarsene.
Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta in giudizio, della serialità e del numero delle parti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo
2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 421/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 4.550,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano,12.6.2025
Il G.A. Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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