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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12069/2024 r.g., promossa da nato a San Giovanni in [...] il [...] Parte_1
(cod.fisc. e nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(cod.fisc ), rappresentati e difesi dall'avv. Elena Nanni del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo l'omologa della separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 18 marzo 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il giorno 14 ottobre
2024 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 18 marzo 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 29 maggio 2011 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) e che dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio;
Per_1
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore, in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“2 A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e intendono effettuare il seguente trasferimento Parte_1 Parte_2
immobiliare
2.1 Consenso ed oggetto: la signora cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. al coniuge Parte_2 [...]
he accetta ed acquista, la comproprietà superficiaria in ragione dei 5/100 Parte_1
dell'immobile come meglio di seguito specificato, il cui residuo 95/100 è già di proprietà superficiaria del cessionario che diviene così Parte_1
2 proprietario dell'intero della proprietà superficiaria, mentre la proprietaria per l'area è il di San Giovanni in Persiceto: Controparte_1
- del fabbricato posto in Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) via Busi n.1 costituita da una villetta su due piani fuori terra con corte esclusiva circostante pertinenziale (inferiore ai mq.5.000, anche tenuto conto del mappale 82 di cui infra), il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 111 mappale 111 sub 1
e sub 2 graffati, via Busi n.1 p.T-1, ZC-, cat.A/7, cl.2, vani 10, rend.€.1.755,95
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
La suddetta porzione immobiliari confina con ragioni del di Controparte_1
San Giovanni in Persiceto da tutti i lati.
- del fabbricato distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 111 mappale
82 sub 3, via Busi n.1 p.T-1, ZC-, cat.C/6, cl.2, mq.328, rend.€.1.270,49, oggi sostanzialmente demolito, residuando nell'area ruderi a seguito di messa in sicurezza della struttura, e per cui è prevista ricostruzione attualmente non ancora iniziata, in forza di SCIA n. 168/2024/SUE presentata al Comune di San Giovanni in Persiceto in data 21 marzo 2024 per ampliamento, previa demolizione parziale e ricostruzione.
I coniugi e edotti della natura e finalità della Parte_1 Parte_2
Relazione Tecnica Integrata, dichiarano di rinunciare a richiederla.
2.2 provenienza
La quota di comproprietà superficiaria del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto:
- con atto del dott. , Notaio in San Giovanni in Persiceto del 22 Persona_2
ottobre 2021 repertorio n.2590 raccolta n.2232 registrato all'Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Bologna il 17 novembre 2021 al n.57294 serie 1T e trascritto a
Bologna il 17 novembre 2021 all'art.42375
- con atto di “concessione ventinovennale di terreno a scopo costruzione” del dott.
Notaio in San Giovanni in Persiceto del 24 luglio 2024 repertorio Persona_3
3 n.13197 raccolta n.9273 e trascritto a Bologna il 31 luglio 2024 all'art.28239 e n.37878 gen.
La quota in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto –noto alla parte cessionaria in quanto già comproprietaria del residuo 95%- in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere in cui si trovano i beni stessi, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi di cui ai rogiti e titoli di provenienza e/0 in questi richiamati.
2.3 garanzie
La parte cedente garantisce il rilievo della parte cessionaria in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte cedente garantisce la piena proprietà superficiaria, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti, ad eccezione a) dei diritti ed obblighi verso il Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto
(Bologna) di cui all'attuale statuto b) del contratto di locazione ventinovennale con lo stesso stipulato, avente scadenza il 29 settembre 2049, di cui alla scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. Per_3
stipulata in data 21 dicembre 2020, rep.n.7662 ed in data 28 dicembre 2020
[...]
rep.n.7700/5319, registrato a Bologna il 07 gennaio 2021 al n. 593, trascritto a Bologna
l'08 gennaio 2021 all'art.563,
c) nonché degli obblighi nascenti dal citato atto di “concessione ventinovennale di terreno a scopo costruzione” di cui alla sopra citata scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio dott. stipulata in data 30 luglio 2024, rep.n.13197- Persona_3
racc.n.9273
4 atti che il signor dichiara di conoscere ed accettare, subentrandone Parte_1
nei relativi rapporti alla moglie, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato.
2.4 dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonchè ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente
[...]
consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai Pt_2
sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata iniziata anteriormente all'1 settembre 1967.
La parte cedente dichiara, inoltre: Parte_2
- che per interventi di ristrutturazione sono stati presentati al Comune di San
Giovanni in Persiceto (Bo) i seguenti titoli abilitativi: in data 17/10/2022, con prot. n. 43504, S.C.I.A. n. 879/2022, in data 21/03/2024 con S.C.I.A. n. 168/2024/SUE in data 23/09/2024 con S.C.E.A. prot. n. 40837
- con riferimento all'agibilità/abitabilità, parte cedente dichiara, e parte cessionaria ne prende atto, che attualmente non risulta rilasciato il relativo certificato o altro documento ad esso equipollente, pur a fronte di domanda di rilascio presentata al Comune di San Giovanni in Persiceto in data 23/09/2024 ed iscritta al prot. n. 40837. Il cessionario assume, pertanto, a proprio carico ogni eventuale onere connesso al compimento di atti, fatti, opere e comunque di tutto quanto fosse necessario per ottenerne l'attestazione, essendosene di ciò tenuto conto nelle condizioni di separazione
- quanto al fabbricato censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 111 mappale 82 sub 3, via Busi n.1 p.T-1, ZC-, cat.C/6, cl.2, mq.328, rend.€.1.270,49, che oggi è sostanzialmente demolito, residuando nell'area ruderi a seguito di messa in
5 sicurezza della struttura, e per cui è prevista ricostruzione attualmente non ancora iniziata, in forza di SCIA n. 168/2024/SUE presentata al Comune di San Giovanni in
Persiceto in data 21 marzo 2024 per ampliamento, previa demolizione parziale e ricostruzione.
La stessa parte cedente garantendo la regolarità urbanistica e catastale Parte_2
dei beni oggetto del presente atto, dichiara altresì che:
• non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
• la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
• non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
• l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
2.5 conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 la cedente signora Parte_2
quanto al fabbricato censito al foglio 111 mappale 111 sub 1 e sub 2 graffati
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria catastale depositata in Catasto in data 13 settembre 2024 protocollo n.BO0118296 che sia allega sub A)
- dichiara che i dati catastali e la planimetria è conforme allo stato di fatto, e la parte cessionaria signor conferma la dichiarazione di conformità dei dati Parte_1
catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con
6 quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari. quanto al fabbricato censito al foglio 111 mappale 82 sub 3
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto in data 12 ottobre 2021 protocollo n.BO0106149, che si allega sub B, con l'ulteriore precisazione che in planimetria risulta il sub 2, ma sul perimetro è stato correttamente indicato il sub 3, in quanto la discordanza è dovuta ad un cambio d'identificativo che non ha comportato variazioni planimetriche e, pertanto, la planimetria in banca dati è rimasta quella precedentemente depositata
- dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati di Parte_1
identificazione catastale e la planimetria si riferiscono all'immobile anteriormente all'inizio del lavori di ristrutturazione in virtù della già citata SCIA n. 168/2024/SUE presentata al Comune di San Giovanni in Persiceto in data 21 marzo 2024 per ampliamento, previa demolizione parziale e ricostruzione, pertanto non sono attualmente conformi allo stato di fatto di quanto trasferito. Pur tuttavia, poiché le relative opere non sono ancora ultimate, non sussiste ancora l'obbligo ai sensi della vigente normativa in materia catastale di presentare la relativa denuncia di variazione ed una nuova planimetria catastale, che decorre solo al termine dei lavori di ristrutturazione, in conseguenza di quanto indicato la disciplina dettata dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, non è applicabile limitatamente alla cessione del presente immobile e solo a fini tuzioristici si è comunque allegata al presente atto la planimetria catastale relativa all'immobile suddescritto, così come oggi depositata in Catasto
- dichiara, per quanto occorrer possa, che l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbana in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari
2.6 attestato di prestazione energetica
7 Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I coniugi e dichiarano che l'immobile in oggetto è Parte_1 Parte_2
dotato di Attestato di Prestazione Energetica numero 08499-076670-2017-Rev02, rilasciato in data 13 ottobre 2017 dal Per.Ed. quale tecnico preposto Persona_4
e soggetto certificatore con il n.01721, attestato che in originale si allega a far parte integrante e sostanziale del presente verbale sub C).
I coniugi e dichiarano che il Certificato, pur Parte_1 Parte_2
essendo riferito alla porzione immobiliare catastalmente censita al foglio 111 mappale
91, è ancora in corso di validità in quanto gli interventi che hanno comportato la modifica dei dati catastali nel foglio 111 mappale 111 sub 1, non hanno comportato modifiche di carattere energetico e/o edilizio sull'impianto o involucro edilizio.
La parte cessionaria dichiara di avere ricevuto le informazioni e Parte_1
la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Inoltre i coniugi e dichiarano di essere edotti della Parte_1 Parte_2
sua validità decennale e della necessità di un suo aggiornamento ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e dell'impiantistica che modifichi le prestazioni energetiche, ed infine dichiarano che successivamente al rilascio di detto Attestato non sono stati eseguiti nei beni immobili oggetto del presente atto interventi tali da modificare la prestazione energetica nei termini della normativa di cui sopra e che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto, in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5, d.lgs. 192/2005.
2.7 assenza di mediatore e corrispettivo
I coniugi e consapevoli delle sanzioni penali Parte_1 Parte_2
previste dagli artt.3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonchè dei poteri di accertamento
8 dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonchè a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento è previsto il corrispettivo di €.30.500,00
(trentamilacinquecento/00) che viene versato dalla parte cessionaria
[...]
alla cedente a mezzo: Parte_1 Parte_2
- assegno circolare non trasferibile Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
n.8700612348 dell'importo di euro 20.000,00 emesso il 17 marzo 2025 in favore di
Parte_2
- assegno circolare non trasferibile Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
n.8700612349 dell'importo di euro 10.500,00 emesso il 17 marzo 2025 in favore di
Parte_2
2.8 rinuncia all'ipoteca legale
La cedente rinunzia espressamente all'ipoteca legale nascente dal Parte_2
presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione.
2.9 effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
2.10 richiesta di esenzioni fiscali e normativa fiscale
I coniugi e dichiarano di avvalersi dell'esenzione Parte_1 Parte_2
dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999,
9 e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
La signora in qualità di parte cedente, prende atto e dichiara di esser resa Parte_2
edotta del regime di tassazione a cui è sottoposto il predetto corrispettivo di vendita e che si verificherà la decadenza dai benefici fiscali “Prima Casa” invocati nell'atto di compravendita di provenienza, qualora ella proceda all'alienazione a titolo oneroso o gratuito del bene acquistato prima che siano decorsi cinque anni dal 22/10/2021, salvo che non provveda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale nei termini di legge”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 30 ottobre
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del
Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 14 marzo 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
Giovanni in Persiceto (Bologna) il 4 agosto 1971 e nata a [...] il 30 giugno Parte_2
1982, i quali hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 29 maggio 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
Giovanni in Persiceto al n. 11, p. II, s. A, u. 1, anno 2011;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
10 C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto.
2 A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi e intendono effettuare il seguente trasferimento Parte_1 Parte_2
immobiliare”. “La signora cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. Parte_2
al coniuge che accetta ed acquista, la comproprietà superficiaria Parte_1
in ragione dei 5/100 dell'immobile come meglio di seguito specificato, il cui residuo
95/100 è già di proprietà superficiaria del cessionario che diviene Parte_1
così proprietario dell'intero della proprietà superficiaria, mentre la proprietaria per l'area è il di San Giovanni in Persiceto: Controparte_1
- del fabbricato posto in Comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna) via Busi n.1 costituita da una villetta su due piani fuori terra con corte esclusiva circostante pertinenziale (inferiore ai mq.5.000, anche tenuto conto del mappale 82 di cui infra), il tutto distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 111 mappale 111 sub 1
e sub 2 graffati, via Busi n.1 p.T-1, ZC-, cat.A/7, cl.2, vani 10, rend.€.1.755,95
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
La suddetta porzione immobiliari confina con ragioni del di Controparte_1
San Giovanni in Persiceto da tutti i lati.
- del fabbricato distinto nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 111 mappale
82 sub 3, via Busi n.1 p.T-1, ZC-, cat.C/6, cl.2, mq.328, rend.€.1.270,49, oggi sostanzialmente demolito, residuando nell'area ruderi a seguito di messa in sicurezza della struttura, e per cui è prevista ricostruzione attualmente non ancora iniziata, in forza di SCIA n. 168/2024/SUE presentata al Comune di San Giovanni in Persiceto in data 21 marzo 2024 per ampliamento, previa demolizione parziale e ricostruzione.
I coniugi e edotti della natura e finalità della Parte_1 Parte_2
11 Relazione Tecnica Integrata, dichiarano di rinunciare a richiederla”.
“I coniugi e “dichiarano che” “per il presente Parte_1 Parte_2
trasferimento è previsto il corrispettivo di €.30.500,00 (trentamilacinquecento/00) che viene versato dalla parte cessionaria alla cedente a Parte_1 Parte_2
mezzo: -assegno circolare non trasferibile Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
n.8700612348 dell'importo di euro 20.000,00 emesso il 17 marzo 2025 in favore di
- assegno circolare non trasferibile Allianz Bank Financial Advisors Parte_2
S.p.A. n.8700612349 dell'importo di euro 10.500,00 emesso il 17 marzo 2025 in favore di . “La cedente rinunzia espressamente all'ipoteca Parte_2 Parte_2
legale nascente dal presente verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità in sede di trascrizione”. “Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 18 marzo 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
3. “Il sig. concede, a tempo indeterminato e con decorrenza dalla Parte_1
sottoscrizione del presente atto, in comodato d'uso gratuito ad uso abitativo alla moglie, sig.ra che accetta, l'immobile di proprietà sito a San Giovanni in Persiceto (BO), Pt_2
Via Busi n. 1, meglio identificato come al punto che precede. Il bene viene concesso alla moglie in funzione del fatto che andrà ad abitarvi unitamente al figlio minore, . Per_1
È fatto espresso divieto al comodatario di cedere il contratto senza il consenso scritto del comodante, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile; il comodatario si obbliga ad utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione di civile abitazione e di non destinarli ad usi o attività diverse da quelle indicate. Si dà atto che il sig. si è trasferito in un appartamento di proprietà dei propri genitori Parte_1
e concesso lui in uso gratuito, sito sempre nel Comune di San Giovanni in Persiceto (Bo),
Via Fulton n. 10.
4. Il piccolo è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
12 collocamento prevalente presso la madre. I sigg.ri eserciteranno la Parte_3
responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta.
5. I sigg. e si accordano sin da ora affinché il figlio minore Pt_2 Parte_1 Per_1
possa trascorrere con ciascun genitore tutto il tempo possibile, tenuto conto degli orari/turni di lavoro di ciascuno e, più in generale, degli impegni propri e di quelli del piccolo. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà sentire quando vorrà e Per_1
vederlo/tenerlo con sé indicativamente secondo il seguente schema: settimana A): dal mercoledì (andandolo a prendere da scuola o a casa della mamma, nei periodi di vacanza scolastica) sino al venerdì sera alle ore 19:00 circa, quando il sig. Parte_1
accompagnerà a casa della mamma;
settimana B): dal mercoledì (andandolo a Per_1
prendere da scuola o a casa della mamma, nei periodi di vacanza scolastica) sino al lunedì mattina alle ore 8:00, quando il sig. accompagnerà a scuola (o a casa Parte_1 Per_1
della mamma, nei periodi di vacanza scolastica). E così via.
6. Il sig. trascorrerà con il figlio 3 (tre) settimane (anche non Parte_1 Per_1
consecutive), salvo proroga da concordarsi tra i genitori, durante le vacanze estive; il periodo sarà concordemente scelto di anno in anno tra i coniugi, con comunicazione all'altro entro il 31 maggio;
in caso di disaccordo tra le parti, il diritto di scelta sarà attribuito al padre per gli anni dispari e per quelli pari alla madre. Prima della partenza per una località di villeggiatura verrà comunicata anche la meta. Durante i periodi di vacanza, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro tutti i recapiti telefonici del luogo di villeggiatura, nonché a consentire un'adeguata e costante comunicazione del minore con l'altro genitore durante il periodo di lontananza. Il genitore che non avrà in custodia il figlio potrà contattare il bambino anche quotidianamente. Le festività Natalizie e
Pasquali verranno trascorse alternando di anno in anno il giorno della Vigilia di Natale,
13 Natale, Santo Stefano, Capodanno e primo giorno dell'anno, Epifania, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. trascorrerà alternativamente con il padre e la madre anche le Per_1
principali ricorrenze (ad es. compleanni etc).
7. Considerato che il minore trascorrerà pari tempo presso ciascun genitore, secondo un modello infrasettimanale alternato basato sullo schema 2-3-2 e week-end alternati, oltre a 3 (tre) settimane estive con il padre e pateticità nei periodi festivi, considerato altresì che vi è sostanziale equipollenza della situazione economico-patrimoniale tra i coniugi, tenuto conto anche del godimento esclusivo degli A.U.U. e della concessione in comodato d'uso gratuito a favore della moglie dell'abitazione di proprietà del sig. ciascun Parte_1
genitore ha l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo ha con sé. Per_1
8. Ciascun genitore provvederà a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna Per_1
vigente e, limitatamente a quanto ivi non indicato, come da indicazioni contenute nelle
Linee Guida del C.N.F. adottate il 29/11/2017. In particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico (ivi inclusa la mensa scolastica); spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite
14 della rete famigliare di riferimento (nonni ecc.), non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie ed altre statuizioni:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione, tramite invio a mezzo posta elettronica, di adeguata documentazione comprovante la spesa (non necessariamente fiscale ad es. in caso di ripetizioni scolastiche o avvisi sul quaderno delle comunicazioni famiglia/scuola). La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici giorni) dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
9. Il sig. dichiara di rinunciare espressamente (anche per il futuro) alla Parte_1
percezione della propria quota parte dell'assegno unico e universale (A.U.U.) a favore
15 del figlio minore, ; per l'effetto egli autorizza alla presentazione della relativa Per_1
domanda e/o all'integrazione della stessa, nonché al relativo (integrale) incasso, esclusivamente la sig.ra Rinunciato anche tutto il pregresso. Pt_2
10. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere personalmente al proprio mantenimento, rinunciando a reciproche richieste di un assegno periodico.
11. I coniugi dichiarano che provvederanno, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle spese legali del presente procedimento. Parimenti le imposte di trasferimento dell'immobile ed i compensi dovuti all'Ausiliario del Giudice per le operazioni di trasferimento rimarranno a carico dei coniugi al 50% ciascuno.
12. Con l'adempimento delle condizioni di cui al presente atto, le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere l'una dall'altra, per alcun titolo, ragione e/o causa, ad eccezione delle obbligazioni nascenti dal presente atto”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
18 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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