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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 04/11/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 4 novembre 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n.
133/2008, nella causa civile iscritta al n. 438 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Grosseto (GR) alla Via Oberdan n. 24, in persona del Legale Rappresentante p.t., sig.
(cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._1
PA IA del Foro di Santa Maria Capua Vetere, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Curti (CE), alla via G. Rossini n. 26; giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_2
persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
E
– già Controparte_3 Controparte_4
- (C.F. ), in persona del Dirigente D.ssa nella sua
[...] P.IVA_2 Controparte_5
qualità di legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede in Via Belgio CP_3 n.15, rappresentato ai sensi di legge dalla dott.ssa Valeria Musumeci, funzionario in servizio presso la stessa sede.
OPPOSTO
N O N C H E '
, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, Parte_2
C.F. , in persona della Dott.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3 Parte_3
ND SS, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Latina
Via Don Torello n. 78, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa sospensione dell'esecuzione, fissata l'udienza di trattazione della presente causa, così provvedere:
A) accertare e dichiarare prescritto il diritto delle Amministrazioni resistenti a riscuotere le somme previdenziali intimate complessivamente pari ad € 19.409,64 per il decorso di tempo stabilito dalla legge, e dichiarare nulli e privi di efficacia i crediti avversati ed i relativi titoli esecutivi;
B) per l'effetto, disporre il conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n.
05120239002557430/000, notificata in data 06/07/2023, con esclusivo riferimento agli atti sopra indicati, e quindi riconoscere come non dovute le somme richieste alla parte ricorrente, per le considerazioni svolte nei motivi che precedono;
C) condannare le parti resistenti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da attribuirsi al procuratore costituito, avv. PA IA, dichiaratosi antistatario, ex art.
93 cpc.”.
Opposto “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, per i CP_2
motivi esposti, dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi di cui in narrativa e comunque, rigettarlo, nel merito, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. (…).
Si chiede al Giudice di ordinare ad riscossione la produzione della Parte_2
documentazione interruttiva dei termini prescrizionali ex art 210 cpc e 421 cpc. Con vittoria di spese, competenze professionali”.
Opposto : “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, CP_3 - IN VIA PRELIMINARE DI RITO, accertare, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
nella presente causa e, conseguentemente, dichiarare Controparte_6
improponibile, inammissibile, rigettare o come meglio tutte le domande attoree;
- IN VIA ULTERIORMENTE PRELIMINARE, dichiarare chiuso il presente giudizio con riguardo all'intimazione di pagamento n. 05120239002557430/00 dell' Parte_2
nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 05120140007074165001 per avere il
[...]
sig. formulato in data 30/06/2023 istanza di definizione agevolata, Controparte_7
pena la decadenza dalle agevolazioni acquisite;
- NEL MERITO, per tutte le motivazioni indicate da intendersi ivi integralmente richiamate, rigettare l'opposizione avversaria poiché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il credito vantato dall' nei confronti della società Parte_4 [...]
di cui all'intimazione di pagamento impugnata;
Parte_1
in ogni caso con vittoria di spese dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n.
149/2015.
- IN VIA DEL TUTTO SUBORDINATA, nelle denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, per tutte le motivazioni indicate in premessa da intendersi ivi integralmente richiamate, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti tenendo comunque indenne l' da Controparte_6 qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso Ufficio, essere chiamato a rispondere per atti, fatti od omissioni di terzi”.
Opposta Agenzia:“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare chiuso il presente giudizio con riguardo agli avvisi di addebito n. 35120130000651820000 e n. 3512014000032538600 per avere la società , in data 30.06.2023 ha formulato istanza di definizione agevolata penda la decadenza dalle agevolazioni acquisite.
Nel merito rigettare il ricorso per le altre cartelle 05120070022338731000
05120090027519908000 05120140007074165001 perché infondato in fatto ed in diritto con riguardo all'operato dell'Agente.
Con vittoria di spese di lite in favore del sottoscritto procuratore Avv. ND SS che si dichiara legale antistatario di . CP_8 RAG ION I D I FATTO E D I DIR ITTO DELLA DEC IS IONE
1.Con ricorso depositato il 26 luglio 2023 Parte_5
ha proposto opposizione avverso l'intimazione n. 05120239002557430/000, notificata in data
06/07/2023, con cui l'Agente della Riscossione per la Provincia di , CP_3 Parte_2
, ingiungeva alla parte ricorrente di pagare la somma complessiva € 127.555,72 di cui €
[...]
19.409,64 per la parte qui di competenza, sulla scorta del mancato pagamento di tre cartelle di pagamento e di due avvisi di addebito relativi alle annualità 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2013 e
2014. La società ricorrente rappresentava di aver depositato in data 30/6/2023 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 01/01/2000 al
30/06/2022, ex art. 1 L. 197/2022, cd. rottamazione quater, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 05120140007074165001, n. 35120130000651820000 e all'avviso n.
35120140000325386000, indicati ai nn. 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo. Pertanto, con riferimento alle suddetti tre atti chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere. Eccepiva invece l'intervenuta prescrizione in relazione alle due residue cartelle n. 05120070022338731000 e n.
05120090027519908000, indicate ai nn. 1 e 2 del ricorso introduttivo.
2. Si è costituita l' rilevando l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_9
prescrizione. Nelle note conclusive aderiva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle comprese nell'istanza di rottamazione proposta prima dell'introduzione del giudizio. Insisteva per il resto nel rigetto del ricorso.
3. Si costituiva l' evidenziando come alla data di iscrizione a ruolo i crediti di CP_2
competenza non erano prescritti e che il ricorrente aveva, nel tempo, richiesto dilazioni e versato parte del dovuto;
rimandava comunque alla competenza di per la prova dell'avvenuta notifica CP_8
dei successivi atti interruttivi.
4. Si costituiva infine l' evidenziando, in relazione alla Controparte_3
cartella di pagamento n. 05120140007074165001, come fosse stata regolarmente notificata in data
6/11/2014 per un importo di € 7.581,11. Richiamata la prova della regolare notifica anche dei successivi atti interruttivi, prendeva atto dell'intervenuta adesione alla rottamazione, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4. All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con la presente sentenza di cui è stata data lettura. ***
5. La causa può essere risolta facendo richiamo alla previsione di cui all'art. 4 del D.L. cit. ed in applicazione del principio della ragione più liquida.
Tale principio – come è noto – consente un approccio interpretativo che prenda le mosse dalla verifica delle soluzioni possibili sul piano del loro concreto impatto rispetto alla soluzione della lite piuttosto che su quello della loro intrinseca coerenza logico-sistematica, consentendo così di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276
c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 12002/2014).
6. Attesa l'adesione del ricorrente alla cd. Rottamazione quater avvenuta in data 30.6.2023, deve dichiararsi la cessata materia del contendere relativamente alle cartelle e all'avviso nn. n.
05120140007074165001, n. 35120130000651820000 e all'avviso n. 35120140000325386000, indicati ai nn. 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo portati nell'intimazione n. 05120239002557430/000, notificata in data 6.7.2023.
7. In ordine alle due residue cartelle, il solo vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse.
8. E' utile ricordare in proposito che l'art. 3, co. 9, della L. 335/1995 ha introdotto il termine quinquennale di prescrizione in sostituzione di quello decennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge e anche per quelli precedenti per i quali non siano stati compiuti validi atti interruttivi entro lo stesso termine. Tale termine di prescrizione dei crediti previdenziali e assistenziali decorre dalla data di inadempimento/violazione; esso, a seguito di iscrizione a ruolo e cartella esattoriale (avviso di addebito), inizia nuovamente a decorrere dalla notifica della cartella.
9. Ebbene, la cartella n. 05120070022338731000 dell'importo di euro 2.193,68 è stata notificata in data 11/09/2007. Il primo atto interruttivo risulta notificato in data 09/10/2013 (intimazione n.
05120139003200831000, All 5 , quindi oltre il termine quinquennale, i successivi atti CP_8 interruttivi allegati da (cfr. all. 4 e da 6 a 10) benché infraquinquennali sono pertanto CP_8 irrilevanti, essendosi già realizzata la prescrizione all'ottobre 2013. 10. Quanto poi alla cartella n. 05120090027519908000 dell'importo di euro 3.315,12, essa risulta notificata in data 29/05/2010; si registrano poi i seguenti atti interruttivi, come allegati da in CP_8 data 05/11/2013 l' istanza rateazione n. 65709/2013 (All 4); in data 09/10/2013 l'intimazione
05120139003202346000 (All 5); in data 26/01/2018 l'intimazione 05120189001069523000 (All
13); in data 26/11/2019 l'intimazione 05120199004257075000 (All 8); in data 18/07/2022
l'intimazione 05120229001670917000 (All 9) e in data 06/07/2023 l'intimazione
05120239002557430000 (All 10).
Pertanto in relazione a tale cartella l'opposizione deve dirsi infondata.
11. Le spese di lite possono essere interamente compensate, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., alla luce delle ragioni della decisione, parzialmente in rito, tenuto conto altresì dell'accoglimento solo parziale della domanda e della circostanza che sebbene l'adesione alla rottamazione dati 30.6.2023, ha inviato l'intimazione di pagamento in data successiva (6.7.2023), così rendendo CP_8 inevitabile l'impugnazione giudiziale da parte di Parte_5
(operata in data 26.7.2023).
P . Q . M .
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_5
data 26 luglio 2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...]
provvede:
dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle e all'avviso n.
05120140007074165001, n. 35120130000651820000 e n. 35120140000325386000 portati nell'intimazione n. 05120239002557430/000;
accerta e dichiara l'illegittimità parziale dell'intimazione di pagamento n.
05120239002557430/000 in ragione dell'intervenuta prescrizione dei crediti di natura previdenziale di cui alla cartella n. 05120070022338731000;
rigetta il ricorso con riferimento alla residua cartella n. 05120090027519908000;
compensa tra le parti le spese di lite.
Grosseto, 4 novembre 2025
I l G i u d i c e
D o t t . G i u s e p p e G r o s s o