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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 07/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g.1121/2024 del vertente
TRA
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
ricorrente rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Galasso, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Angri, al Corso Vittorio Emanuele, 88 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 23.7.2024 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 5.4.1997 nel Comune di San Valentino Torio, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.3 , P. 2, Serie A, anno 1997, vol. M;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (il 13/12/1999) e Per_1
(il 21/06/1997), maggiorenni ed economicamente autosufficenti;
che dopo i primi Per_2
anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusta 1 sentenza di separazione giudiziale n.1382/2008 pronunciata dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 22.10.2008; ciò posto, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'1.8.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; invitate le parti a depositare telematicamente il ricorso congiunto munito della sottoscrizione di entrambe le parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, giusta ordinanza del 5.2.2025, le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 31.3.2025 in vista della celebrazione dell'udienza di rinvio cartolare dell'1.4.2025, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta sentenza di separazione giudiziale n.1382/2008 pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore il 22.10.2008 e che,
a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 31.3.2025, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett.
b) della legge 1dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) contratto il 5.4.1997 nel Comune di San Valentino Torio, atto C.F._2
2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.3, P. 2, Serie A, anno 1997, vol. M alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 31.3.2025.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di San Valentino Torio per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.r.g.v.g.1121/2024 del vertente
TRA
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
ricorrente
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
ricorrente rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Galasso, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Angri, al Corso Vittorio Emanuele, 88 elettivamente domiciliano;
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore; interventore ex lege avente per oggetto: divorzio congiunto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 23.7.2024 volto alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio i ricorrenti dopo aver premesso: di aver contratto matrimonio concordatario il 5.4.1997 nel Comune di San Valentino Torio, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.3 , P. 2, Serie A, anno 1997, vol. M;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (il 13/12/1999) e Per_1
(il 21/06/1997), maggiorenni ed economicamente autosufficenti;
che dopo i primi Per_2
anni di serena convivenza matrimoniale, i rapporti tra i coniugi si sono progressivamente incrinati, ragion per cui gli stessi sono addivenuti alla determinazione di separarsi, giusta 1 sentenza di separazione giudiziale n.1382/2008 pronunciata dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 22.10.2008; ciò posto, hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto.
Fissata l'udienza del 4.2.2025 innanzi al Giudice rel. per la comparizione delle parti, giusto decreto presidenziale dell'1.8.2024, da celebrarsi secondo la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; invitate le parti a depositare telematicamente il ricorso congiunto munito della sottoscrizione di entrambe le parti, con firme autenticate dal procuratore costituito, giusta ordinanza del 5.2.2025, le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente il 31.3.2025 in vista della celebrazione dell'udienza di rinvio cartolare dell'1.4.2025, hanno dichiarato di non essersi più riconciliate e di voler divoziare alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ed il giudizio è stato, pertanto, rimesso al Collegio per la decisione.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' documentalmente provato che tra i coniugi sia intervenuta sentenza di separazione giudiziale n.1382/2008 pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore il 22.10.2008 e che,
a far data dalla comparizione delle parti in quel procedimento, sino a quella di deposito del ricorso di divorzio ad istanza congiunta, è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i medesimi sia definitivamente cessata.
Considerata, dunque, la volontà manifestata dalle parti di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, per come confermate dalle parti con le dichiarazioni dalle medesime sottoscritte e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 31.3.2025, ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2, lett.
b) della legge 1dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche.
Tenuto conto della natura della controversia e dell'accordo tra le parti ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi proposta così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra
[...]
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
) contratto il 5.4.1997 nel Comune di San Valentino Torio, atto C.F._2
2 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.3, P. 2, Serie A, anno 1997, vol. M alle condizioni indicate nel ricorso di divorzio congiunto, confermate dalle parti con il deposito telematico delle note di trattazione scritta del 31.3.2025.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di San Valentino Torio per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato
Civile).
Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
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