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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3512/2024 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Romeo Tigre come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
OPPONENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico CP_1
Longo come da procura generale alle liti in atti;
OPPOSTO avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8.4.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 343 2024 0000060829000 dell'importo complessivo di euro 5.668,76 a titolo di gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti relativa al periodo 8/2018-2/2019. Eccepiva
l'omessa notificazione del verbale di accertamento n. 2019012152/DDL dell'11.8.2020 da cui scaturirebbe il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato con nei Controparte_2 periodi agosto – dicembre 2017 e gennaio - luglio 2018 ed, altresì, la genuinità del rapporto di lavoro, oggetto di autonomo giudizio definito dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 1255/2023 pubblicata in data 11.4.2023 e passata in giudicato.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace o comunque porre nel nulla
pagina 1 di 3 l'avviso di addebito opposto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. CP_ Costituitosi in giudizio, l esponeva di aver provveduto ad annullare in autotutela l'indebito in data 15.10.2024 e che era in corso lo sgravio dell'avviso di addebito opposto.
Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
4.6.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775). CP_ Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato (cfr. doc. 1, versato in atti dall' – che l' abbia provveduto ad abbandonare l'indebito e ad avviare lo sgravio dell'avviso di CP_3 addebito n. 343 2024 0000060829000, facendo così venir meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, del resto, ha aderito anche la parte ricorrente all'udienza tenutasi in data 23.5.2025.
3. In ordine alla regolamentazione delle spese e (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione “da € 5.201,00 a 26.000,00”) deve farsi applicazione del criterio residuale della CP_ soccombenza virtuale con condanna dell' atteso che quest'ultimo ha provveduto all'annullamento in autotutela dell'indebito e ad avviare lo sgravio dell'avviso di addebito di cui è causa in data 15.10.2024, solo dopo la notificazione del ricorso introduttivo avvenuta in data
5.9.2024.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3512/2024, proposto da nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione Parte_1 CP_1
e difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 2 di 3 b) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte opposta, liquidate in € CP_1
2.697,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 4.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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