Ordinanza cautelare 21 dicembre 2021
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/05/2025, n. 10418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10418 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10479/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10479 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Silvestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto k10/642399 del 05.05.2021 avente per oggetto respingimento della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino straniero di origine tunisina, ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento del decreto n. K10/642399 del 05.05.2021 emesso dal Ministero dal Ministero dell’Interno che, esperita l’istruttoria di rito, previa comunicazione del 29.09.2020 di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha disposto il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’odierno ricorrente per insufficiente posizione reddituale.
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame:
1. violazione di legge art. 14 d.l. 113/2018 per violazione del termine di conclusione della pratica della domanda di cittadinanza;
2. eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta per difetto di motivazione del decreto di diniego della concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 c. 1 lett. f) l. 91/1992.
3. Illegittimità del diniego della concessione della cittadinanza italiana per violazione di legge art. 9 comma 1 lett. f):
4. Illegittimità del diniego della concessione della cittadinanza italiana per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. n. 91/1992. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità nei presupposti. Insufficiente attività istruttoria. Violazione della normativa ministeriale in materia di cittadinanza - circolare del 05.01.2007. Difetto di ragionevolezza.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Collegio adito rigettava l’istanza cautelare.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il Collegio rileva innanzitutto l’infondatezza del primo motivo di gravame con cui parte ricorrente lamenta la tardività del provvedimento gravato atteso che, relativamente alla materia oggetto del presente giudizio, «il ritardo con cui è stato adottato il provvedimento non ne determina l’invalidità, né l’amministrazione perde il potere di determinarsi sulla domanda non operando l’istituto del silenzio assenso alla luce di quanto prevede l’art. 20 della legge 241/1990» (Tar Lazio, V-S, n. 00241/2025; Tar Lazio, V-bis, n. 13513/2023).
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), secondo cui l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell'istante all’interno della comunità nazionale, in quanto il conferimento dello status civitatis comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, quindi, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene che il Ministero abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, avendo assolto adeguatamente all’onere di motivazione e valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione del ricorrente, rilevando a carico di questo l’insufficienza del reddito minimo necessario per la concessione della richiesta di cittadinanza. Come precisato dalla giurisprudenza: «La congruità dei redditi dell'aspirante deve essere tale da garantirne l'autosufficienza economica e tale valutazione, nel silenzio della legge che disciplina le modalità di rilascio della cittadinanza italiana, può essere effettuata avendo come parametro di riferimento l'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall'art. 3 del decreto legge n. 382 del 25 novembre 1989, convertito in legge 25 gennaio 1990, n. 8, confermato dall'art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, fissato in € 8.263,31 annui, incrementato a € 11.362,05 annui in presenza di coniuge a carico e di ulteriori € 516,00 annui per ciascun figlio a carico, in quanto indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale. Ciò costituisce un requisito minimo indefettibile, in assenza di particolari benemerenze, che possano compensare l'insufficienza del reddito dichiarato, di talché l'insufficienza reddituale può costituire causa idonea "ex se" a giustificare il diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro: situazione la cui persistenza, comunque, è assicurata dalla carta di soggiorno» (cfr. Tar Lazio II quater n. 4959 del 2014; n. 4189 del 2012; n. 1833 del 2015). Ne consegue, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, «che la residenza nel territorio per il periodo minimo previsto dal legislatore è solo un presupposto per proporre la domanda, a cui segue «una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale» (Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2018, n. 4447)» (cfr. Tar Lazio V bis, n. 8676 del 2025).
Inoltre, come asserito dall’Amministrazione « il ricorrente ha dichiarato un nucleo familiare composto dallo stesso e da due figli minori; non ha dichiarato, al contrario, la presenza di redditi di altri familiari che possano concorrere al soddisfacimento degli interessi della famiglia. Ma, quello che appare ancora più grave, è la difformità tra quanto dichiarato in sede di domanda (€ 10.500,00 per ciascuno degli anni 2013 – 2014 – 2015) e quanto appurato d’ufficio tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate, nel quale per lo stesso periodo non risulta alcun reddito in capo al ricorrente ». Come chiarito dalla giurisprudenza «in caso di discordanza tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato e le risultanze delle ricerche eseguite tramite interrogazione delle banche dati telematiche a disposizione del Ministero dell’Interno (Punto Fisco, Anagrafe Tributaria, Ufficio Attività Produttive, INPS, Agenzia delle Entrate etc.) si deve far riferimento a queste ultime in quanto i predetti Sistemi Informatici sono strumenti che “permettono di individuare in tempo reale il quadro completo della posizione economica del soggetto e di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, ovvero addivenire a tutte le informazioni descrittive del reddito, del patrimonio, degli affari, degli scambi, della produzione e dei consumi di ogni singolo contribuente, ovvero i dati identificativi di tutte le ditte regolarmente censite” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 2771/2023). Con particolare riferimento alla possibilità di provare in giudizio il possesso del requisito in contestazione mediante la produzione delle dichiarazioni dei redditi è stato infatti osservato che “La dichiarazione dei redditi non è di per sé documento idoneo a dimostrare i redditi percepiti in quanto non è un atto pubblico e di pubblica fede, con efficacia probatoria privilegiata, bensì una dichiarazione di scienza con cui il contribuente autoliquida l’imposta dovuta, così atteggiandosi come un documento idoneo a costituire un mero principio di prova che può essere superato da diversi indizi di segno contrario” (T.A.R. Pescara, n. 294/2019; cfr. TAR Sicilia, sez. III, n. 1948/2019; nonché T.A.R. Molise, n. 235/2023, con riferimento alle risultanze della banca dati PUNTO FISCO, ove non risultino presentate dichiarazioni fiscali). In caso di contestazioni, spetta quindi all’interessato dimostrare l’incongruenza dei dati indicati, ricadendo su di lui l’onere della prova, secondo il criterio di riparto ordinario, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza in materia che ha anche di recente ribadito che: “ai sensi dell’art. 64 c.p.a., il processo amministrativo è governato, in linea generale, dal principio dell’onere della prova, in base al quale ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori, riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, che siano nella rispettiva disponibilità. Infatti, sebbene tale principio sia temperato dal metodo acquisitivo nell’azione di annullamento, nondimeno il potere del giudice di acquisire d’ufficio documenti utili alla decisione - al fine di compensare lo squilibrio normalmente esistente tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale – è limitato alle ipotesi in cui la parte privata non abbia la possibilità di produrre la documentazione necessaria a dimostrazione dei propri assunti difensivi. (…non vi è dubbio che, a fronte di un provvedimento di diniego motivato sulla base della carenza del requisito reddituale, gravi sulla parte che assuma di essere in possesso di detto requisito fornire la prova della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali, tenuto conto che la correlata documentazione a supporto è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente” (vedi, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 19475/23, 13305/23, 9588/23, 8194/23, nonché, tra tante, TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8693/22, 11285/22, 11928/22, 11188/22, n. 1198/23, con richiamo, ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 27.12.2017, n.6082)» (TAR Lazio, sez. V bis, n. 8464 del 2025).
Infine, come dichiarato dall’Amministrazione «pur a voler considerare, in difformità da quanto dichiarato in sede di domanda, a vantaggio del richiedente i redditi della moglie (accogliendo ipoteticamente al riguardo quanto dichiarato in ricorso La moglie del ricorrente presta attività lavorativa con mansione di lavoro domestico presso quattro datori di lavoro, maturando una retribuzione annuale netta di euro 12984,00 per l’anno 2014; una retribuzione netta annuale per l’anno 2015 di euro 11387,00; una retribuzione netta annuale per l’anno 2016 di euro 10655,00; una retribuzione netta annuale per l’anno 2017 euro 10943,00; una retribuzione netta annuale per l’anno 2018 euro 11842,00; una retribuzione netta annuale per l’anno 2019 di euro 11734,00; una retribuzione netta annuale per l’anno 2020 di euro 10475,00, i limiti minimi indicati dalla normativa sopra richiamata, non risultano assolti. Delle due l’una: o la moglie non può essere considerata parte del nucleo (come peraltro indicato nella domanda di concessione) ed allora il ricorrente non possiede il dato reddituale, o la moglie è parte di quel nucleo ma, in questo caso, il ricorrente sarebbe a suo carico, unitamente ai figli minori, impedendo che si consideri perfezionato il requisito reddituale».
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Per ragioni di equità, le spese processuali possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Giuseppe Licheri, Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.