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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 179/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SOLAZZO ENRICA PEC: Email_1
appellante contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
appellato
Conclusioni: per l'appellante: come da note di trattazione scritta del giorno 8.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.1.2025 ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale di Palermo n. 3884/2024 del giorno 1.7.2024 con la quale è stato definito il giudizio di separazione tra la stessa e ed è stato disposto a carico Controparte_1
Pag. 1 di 3 dello un assegno di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne, CP_1 Per_1
ma non economicamente indipendente.
2. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza: 1) nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione allo;
2) nella parte in cui ha CP_1
respinto la richiesta di assegno in suo favore;
3) nella parte in cui ha disposto l'assegno di mantenimento indiretto per la figlia di € 200,00, anziché € 300,00.
3. Alla prima udienza, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., parte appellante non ha depositato note, né si è costituito lo , sicchè è stato assegnato un termine per il CP_1 deposito di eventuali note.
4. Indi, alla scadenza del predetto termine, parte appellante ha depositato note, nelle quali ha rappresentato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte ed ha dichiarato di rinunciare “alla prosecuzione del giudizio de quo”.
5. Tanto premesso in fatto, va rammentato che risulta ammissibile la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Quanto agli effetti, va evidenziato che la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione.
6. Nel caso di specie, l'appellante, avendo dichiarato di rinunciare “alla prosecuzione del giudizio de quo, ha, di fatto, rinunciato all'impugnazione, rinuncia per la quale non è necessaria l'accettazione considerato che parte appellata non si è costituita.
7. Conclusivamente, attesa la regolarità della rinuncia, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
8. Nulla sulle spese, attea la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 3884/2024 del giorno 1.7.2024;
- nulla sulle spese.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del giorno 11 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 179/2025 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SOLAZZO ENRICA PEC: Email_1
appellante contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
appellato
Conclusioni: per l'appellante: come da note di trattazione scritta del giorno 8.7.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 29.1.2025 ha impugnato la sentenza Parte_1
del Tribunale di Palermo n. 3884/2024 del giorno 1.7.2024 con la quale è stato definito il giudizio di separazione tra la stessa e ed è stato disposto a carico Controparte_1
Pag. 1 di 3 dello un assegno di mantenimento in favore della figlia , maggiorenne, CP_1 Per_1
ma non economicamente indipendente.
2. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza: 1) nella parte in cui ha rigettato la domanda di addebito della separazione allo;
2) nella parte in cui ha CP_1
respinto la richiesta di assegno in suo favore;
3) nella parte in cui ha disposto l'assegno di mantenimento indiretto per la figlia di € 200,00, anziché € 300,00.
3. Alla prima udienza, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., parte appellante non ha depositato note, né si è costituito lo , sicchè è stato assegnato un termine per il CP_1 deposito di eventuali note.
4. Indi, alla scadenza del predetto termine, parte appellante ha depositato note, nelle quali ha rappresentato di aver raggiunto un accordo stragiudiziale con la controparte ed ha dichiarato di rinunciare “alla prosecuzione del giudizio de quo”.
5. Tanto premesso in fatto, va rammentato che risulta ammissibile la rinuncia all'impugnazione, che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Quanto agli effetti, va evidenziato che la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione.
6. Nel caso di specie, l'appellante, avendo dichiarato di rinunciare “alla prosecuzione del giudizio de quo, ha, di fatto, rinunciato all'impugnazione, rinuncia per la quale non è necessaria l'accettazione considerato che parte appellata non si è costituita.
7. Conclusivamente, attesa la regolarità della rinuncia, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
8. Nulla sulle spese, attea la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte, lette le conclusioni delle parti
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di
Palermo n. 3884/2024 del giorno 1.7.2024;
- nulla sulle spese.
Pag. 2 di 3 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del giorno 11 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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