Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1959 e fino al 31 dicembre 1961 le merci di origine e provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.
A decorrere dal 1 gennaio 1959 e fino al 31 dicembre 1961 le merci di origine e provenienza dalla Libia elencate nella annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.