TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5665 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 17310/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17310/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata a Riposto (CT), Via A. Gioeni n. 2, presso lo C.F._1
studio dell'avv. MUSUMECI SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Giarre (CT), V.le A. Moro n. 9, presso lo C.F._2
studio dell'avv. MARCUCCIO ALFIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
da : ha esposto che le parti si sono sposate a Giarre (CT) in Controparte_1
data 16.05.2002 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 20.04.2002, Persona_1
e , il 13.06.2009. Persona_2
La ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso dei due figli minorenni con collocamento presso sé nella casa familiare condotta in locazione, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei due figli dell'importo di Euro 600,00 mensili oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi.
Il resistente si è opposto alle domande di carattere economico formulate dalla ricorrente,
rappresentando che il figlio NT è divenuto maggiorenne e ha deciso di abitare con lui ed esponendo che le proprie condizioni economiche non gli consentono di poter provvedere al mantenimento in favore della figlia nella misura chiesta dalla ricorrente. Per_2
Dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti per tentativi di bonario componimento, con ordinanza
ex art. 708 c.p.c. del 13.03.2022 è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, è stata disposta Per_2
l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 380,00 per la figlia minorenne oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla Per_2
data di deposito del ricorso.
2 Avverso l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., ha proposto Controparte_1
reclamo in Corte d'Appello, esitato in data 15.07.2022 con provvedimento di rigetto dello stesso.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Con riferimento all'affidamento della figlia minorenne la ricorrente in corso di Per_2
giudizio ha formulato domanda di affidamento esclusivo, opposta dal resistente che ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento condiviso.
Il Collegio osserva che l'art. 337-ter c.c. individua nell'affidamento condiviso il regime ordinario che assicura al minorenne di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi.
L'affidamento condiviso, pertanto, oggi costituisce la regola, mentre l'affidamento esclusivo ad un solo genitore rappresenta l'eccezione e va disposto qualora, a mente dell'art. 337-quater c.c., emergano circostanze comprovate dalle quali risulti che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minorenne (si v. Cass. n. 17137/2017).
Nel caso di specie emerge che il normale regime di affidamento condiviso appare pregiudizievole per la minorenne ritenuto che, sul fronte del supporto materiale, non è Per_2
incontestato che il padre non abbia mai versato nel corso degli anni alcun contributo di mantenimento per la figlia;
tale circostanza è ulteriormente suffragata dal provvedimento del
26/07/2023 reso nel procedimento n. R.G. 15087/2022 con cui questo Tribunale, stante la totale e perdurante inadempienza da parte del padre-obbligato principale, ha posto a carico dei nonni
3 paterni, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., l'obbligo di concorrere al mantenimento della minorenne con un assegno di Euro 200,00 mensili. Per_2
Inoltre, la ricorrente ha esposto, nelle sue note di trattazione del giorno 11.09.2024, che “il
padre esercita il proprio diritto di visita nei modi e nei tempi che meglio gli aggradano, non
partecipa in alcun modo agli adempimenti legati alla figlia … si è reso irreperibile in occasione
di scelte o sottoscrizione di documenti necessari alla figlia minorenne”.
Tali condotte, peraltro non specificamente contestate dal resistente nella sua prima difesa utile, appaiono a questo Collegio pregiudizievoli in ordine alle decisioni che si rende necessario prendere nell'interesse della figlia minorenne ed ostative al sereno ed equilibrato sviluppo della predetta.
La figlia minorenne è stata sentita all'udienza del 9.4.2024.
Per le superiori ragioni, va disposto l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre , con collocamento presso la Persona_2 Parte_1
ricorrente, essendo stato chiarito dalla ragazza stessa in sede di ascolto che vive presso l'abitazione della madre.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra la figlia minorenne e il padre Per_2 CP_1
, tenuto conto sia dell'età della ragazza, oggi sedicenne, che del fatto che la
[...]
stessa ha dichiarato in sede di ascolto di frequentare il padre anche presso la sua abitazione,
possono essere demandate al gradimento della ragazza, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Nulla, invece, va disposto in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio NT, essendo divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Venendo alle questioni di natura economica, la ricorrente ha concluso chiedendo di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne con un
4 assegno mensile di Euro 500,00, mentre il resistente ha concluso chiedendo di porre a proprio carico un assegno di mantenimento in favore della figlia non superiore ad Euro 250,00 mensili.
Va rilevato che entrambe le parti non hanno prodotto le dichiarazioni reddituali.
Ebbene, da quanto dichiarato dalle parti emerge che il ricorrente è un venditore ambulante di pesce e guadagna Euro 1.000,00 circa al mese (cfr. verbale dell'udienza del 04.11.2020),
mentre la resistente è gravata dal canone di locazione dell'abitazione per Euro 450,00 mensili,
svolge lavori di pulizie domestiche presso il locatore dell'immobile e guadagna circa Euro
400,00, mensili, che a volte compensa col pagamento dell'affitto, ed è aiutata economicamente dalla madre e dallo zio (cfr. verbale dell'udienza del 09.04.2024).
Ebbene, valutate le condizioni reddituali complessive delle parti, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 380,00, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di Per_2
ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
La domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno di mantenimento per sé va rigettata, avendo la stessa, nei successivi atti di causa, rappresentato fatti interpretabili come rinuncia a tale domanda (si v. le sue note del 14.02.2022) ed essendo comunque emerso in corso di giudizio che svolge attività lavorativa, seppur saltuariamente,
come lei stessa ha dichiarato all'udienza del 9.4.2024, testualmente: “in questo momento faccio
le pulizie saltuariamente dal padrone di casa e ogni tanto da mio zio, che mi aiuta a fare la
spesa insieme a mia madre, e guadagno Euro 400,00 al mese circa, talvolta compenso con
l'affitto”.
Le spese processuali vanno compensate per metà, e vanno poste per l'altra metà a carico del resistente, parzialmente soccombente in giudizio, tenuto conto anche del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Catania che, con decreto del 15.7.2022, non ha pronunciato sulle spese in ordine al procedimento stesso, e vanno liquidate direttamente in favore dell'Erario,
essendo la ricorrente ammessa, in via provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minorenne a Persona_2 [...]
; Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con Controparte_1
sé la figlia minorenne , compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore Persona_2
e della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), tenuto conto del gradimento della ragazza ormai sedicenne e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
si precisa che le decisioni di ordinaria amministrazione, considerato che il figlio minorenne ha già compiuto quindici anni, potranno essere prese facendo prevalere il desiderio di quest'ultimo in caso di disaccordo tra le parti;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_2
mensile dell'importo di Euro 380,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
rigetta le altre domande;
6 compensa per metà le spese di giudizio e condanna al Controparte_1
pagamento della ulteriore metà delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che liquida nella somma complessiva di Euro 3.600,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e ulteriori spese riportate nel c.d. foglio notizie.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 7 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 17310/2019 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata a Riposto (CT), Via A. Gioeni n. 2, presso lo C.F._1
studio dell'avv. MUSUMECI SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Giarre (CT), V.le A. Moro n. 9, presso lo C.F._2
studio dell'avv. MARCUCCIO ALFIO ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione Parte_1
da : ha esposto che le parti si sono sposate a Giarre (CT) in Controparte_1
data 16.05.2002 e che dall'unione coniugale sono nati i figli , il 20.04.2002, Persona_1
e , il 13.06.2009. Persona_2
La ricorrente ha chiesto di disporre l'affidamento condiviso dei due figli minorenni con collocamento presso sé nella casa familiare condotta in locazione, e la previsione di un assegno mensile di mantenimento in favore dei due figli dell'importo di Euro 600,00 mensili oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio , aderendo alla domanda volta a Controparte_1
pronunciare la separazione dei coniugi.
Il resistente si è opposto alle domande di carattere economico formulate dalla ricorrente,
rappresentando che il figlio NT è divenuto maggiorenne e ha deciso di abitare con lui ed esponendo che le proprie condizioni economiche non gli consentono di poter provvedere al mantenimento in favore della figlia nella misura chiesta dalla ricorrente. Per_2
Dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti per tentativi di bonario componimento, con ordinanza
ex art. 708 c.p.c. del 13.03.2022 è stato disposto l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, è stata disposta Per_2
l'assegnazione della casa coniugale a quest'ultima ed è stato posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 380,00 per la figlia minorenne oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla Per_2
data di deposito del ricorso.
2 Avverso l'ordinanza ex art. 708 c.p.c., ha proposto Controparte_1
reclamo in Corte d'Appello, esitato in data 15.07.2022 con provvedimento di rigetto dello stesso.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e .
[...] Controparte_1
Con riferimento all'affidamento della figlia minorenne la ricorrente in corso di Per_2
giudizio ha formulato domanda di affidamento esclusivo, opposta dal resistente che ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento condiviso.
Il Collegio osserva che l'art. 337-ter c.c. individua nell'affidamento condiviso il regime ordinario che assicura al minorenne di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione e assistenza morale da entrambi.
L'affidamento condiviso, pertanto, oggi costituisce la regola, mentre l'affidamento esclusivo ad un solo genitore rappresenta l'eccezione e va disposto qualora, a mente dell'art. 337-quater c.c., emergano circostanze comprovate dalle quali risulti che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minorenne (si v. Cass. n. 17137/2017).
Nel caso di specie emerge che il normale regime di affidamento condiviso appare pregiudizievole per la minorenne ritenuto che, sul fronte del supporto materiale, non è Per_2
incontestato che il padre non abbia mai versato nel corso degli anni alcun contributo di mantenimento per la figlia;
tale circostanza è ulteriormente suffragata dal provvedimento del
26/07/2023 reso nel procedimento n. R.G. 15087/2022 con cui questo Tribunale, stante la totale e perdurante inadempienza da parte del padre-obbligato principale, ha posto a carico dei nonni
3 paterni, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., l'obbligo di concorrere al mantenimento della minorenne con un assegno di Euro 200,00 mensili. Per_2
Inoltre, la ricorrente ha esposto, nelle sue note di trattazione del giorno 11.09.2024, che “il
padre esercita il proprio diritto di visita nei modi e nei tempi che meglio gli aggradano, non
partecipa in alcun modo agli adempimenti legati alla figlia … si è reso irreperibile in occasione
di scelte o sottoscrizione di documenti necessari alla figlia minorenne”.
Tali condotte, peraltro non specificamente contestate dal resistente nella sua prima difesa utile, appaiono a questo Collegio pregiudizievoli in ordine alle decisioni che si rende necessario prendere nell'interesse della figlia minorenne ed ostative al sereno ed equilibrato sviluppo della predetta.
La figlia minorenne è stata sentita all'udienza del 9.4.2024.
Per le superiori ragioni, va disposto l'affidamento esclusivo della figlia minorenne alla madre , con collocamento presso la Persona_2 Parte_1
ricorrente, essendo stato chiarito dalla ragazza stessa in sede di ascolto che vive presso l'abitazione della madre.
Non va assegnata la casa coniugale, in mancanza della relativa domanda.
Le modalità del diritto di visita tra la figlia minorenne e il padre Per_2 CP_1
, tenuto conto sia dell'età della ragazza, oggi sedicenne, che del fatto che la
[...]
stessa ha dichiarato in sede di ascolto di frequentare il padre anche presso la sua abitazione,
possono essere demandate al gradimento della ragazza, e solamente in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Nulla, invece, va disposto in ordine all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio NT, essendo divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Venendo alle questioni di natura economica, la ricorrente ha concluso chiedendo di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minorenne con un
4 assegno mensile di Euro 500,00, mentre il resistente ha concluso chiedendo di porre a proprio carico un assegno di mantenimento in favore della figlia non superiore ad Euro 250,00 mensili.
Va rilevato che entrambe le parti non hanno prodotto le dichiarazioni reddituali.
Ebbene, da quanto dichiarato dalle parti emerge che il ricorrente è un venditore ambulante di pesce e guadagna Euro 1.000,00 circa al mese (cfr. verbale dell'udienza del 04.11.2020),
mentre la resistente è gravata dal canone di locazione dell'abitazione per Euro 450,00 mensili,
svolge lavori di pulizie domestiche presso il locatore dell'immobile e guadagna circa Euro
400,00, mensili, che a volte compensa col pagamento dell'affitto, ed è aiutata economicamente dalla madre e dallo zio (cfr. verbale dell'udienza del 09.04.2024).
Ebbene, valutate le condizioni reddituali complessive delle parti, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia minorenne dell'importo di Euro 380,00, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di Per_2
ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
La domanda della ricorrente volta a porre a carico del resistente il pagamento di un assegno di mantenimento per sé va rigettata, avendo la stessa, nei successivi atti di causa, rappresentato fatti interpretabili come rinuncia a tale domanda (si v. le sue note del 14.02.2022) ed essendo comunque emerso in corso di giudizio che svolge attività lavorativa, seppur saltuariamente,
come lei stessa ha dichiarato all'udienza del 9.4.2024, testualmente: “in questo momento faccio
le pulizie saltuariamente dal padrone di casa e ogni tanto da mio zio, che mi aiuta a fare la
spesa insieme a mia madre, e guadagno Euro 400,00 al mese circa, talvolta compenso con
l'affitto”.
Le spese processuali vanno compensate per metà, e vanno poste per l'altra metà a carico del resistente, parzialmente soccombente in giudizio, tenuto conto anche del giudizio di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello di Catania che, con decreto del 15.7.2022, non ha pronunciato sulle spese in ordine al procedimento stesso, e vanno liquidate direttamente in favore dell'Erario,
essendo la ricorrente ammessa, in via provvisoria, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
dispone l'affidamento esclusivo della figlia minorenne a Persona_2 [...]
; Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con Controparte_1
sé la figlia minorenne , compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore Persona_2
e della figlia stessa (e segnatamente di quelle scolastiche), tenuto conto del gradimento della ragazza ormai sedicenne e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
gli incontri devono essere sempre voluti e graditi dalla figlia minorenne;
si precisa che le decisioni di ordinaria amministrazione, considerato che il figlio minorenne ha già compiuto quindici anni, potranno essere prese facendo prevalere il desiderio di quest'ultimo in caso di disaccordo tra le parti;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento Controparte_1
della figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_2
mensile dell'importo di Euro 380,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
rigetta le altre domande;
6 compensa per metà le spese di giudizio e condanna al Controparte_1
pagamento della ulteriore metà delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che liquida nella somma complessiva di Euro 3.600,00, oltre I.V.A., c.p.a., rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso e ulteriori spese riportate nel c.d. foglio notizie.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 7 Novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Venera Condorelli
7