Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1711
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1963
Art. 1.
E' concesso all'Universita' degli studi di Bologna, per il Corso di perfezionamento in diritto sanitario, a decorrere dall'esercizio 1962-63, un contributo annuo di lire 15.000.000.
La somma prevista dal precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1963