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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/10/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di NA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.246/2025
@-Rig.AD - AST AN - Buoni Pasto 02
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NA, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. GI SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 10.02.2025, e vertente tra di NA (appellante) contro (appellata), avente ad oggetto: appello avverso la Pt_1 CP_1 sentenza n°449/2025 emessa dal Tribunale di NA, in funzione di giudice del lavoro, in data
15.07.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto da in servizio CP_1 presso la di NA quale infermiere occupato in servizi con turni quantomeno di sei ore (tenuto Pt_1 conto del tempo vestizione e passaggio consegne), teso ad ottenere la condanna della medesima CP_2 alla erogazione in suo favore dei buoni pasti sostitutivi del servizio di mensa per ogni giorno di durata del servizio superiore alle sei ore. Più in dettaglio, il Tribunale ha riconosciuto il diritto di CP_1
ai buoni pasto sostitutivi ed ha condannato la di NA al pagamento dell'equivalente
[...] Pt_1
1 monetario, limitatamente al periodo non coperto da prescrizione quinquennale (quindi dal luglio 2019 in poi).
Avverso tale decisione ha proposto appello l' , censurando la sentenza impugnata: 1) Parte_2 per violazione ed errata applicazione dell'art.29 del C.C.N.L. del 20 settembre 2001 e dell'art 43 comma
4 CCNL Comparto Sanità sottoscritto nel 2022, stante la discrezionalità dell'amministrazione nell'erogazione del buono pasto (quale elemento accessorio alla retribuzione condizionato ai limiti di spesa pubblica) e tenuto conto della impossibilità di riconoscere il diritto al buono pasto in favoe del personale “turnista”; 2) per omesso accertamento della mancata prova della fruizione della pausa “in concreto” o della impossibilità di fruirne in base al turno ai fini della consumazione del pasto;
3) per mancata prova del credito nel quantum, stante l'inesattezza dei conteggi;
4) per ingiusta condanna alla rifusione delle spese di lite, stante la sussistenza di motivi equitativi per la compensazione delle stesse, tenuto conto della complessità della questione e del contrasto giurisprudenziale formatosi anche a livello locale sul thema decidendum.
Ha quindi concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello e previa ammissione (ex artt.421 e 437
c.p.c.) di nuova documentazione, il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In subordine, ha chiesto di “ridurre la pretesa complessiva formulata dal ricorrente alle effettive somme che verranno accertate come dovute in corso di causa e non prescritte alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte”. Con il favore delle spese di lite.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
L'appello non è fondato.
Va premesso che, per consolidata giurisprudenza, “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono” (Cass.Civ., sez. lav., sez. lav. , 31/07/2024 , n. 21440).
E' quindi necessario tracciare la cornice di riferimento normativo che interessa la fattispecie de qua, concernente la fornitura del servizio di mensa e la corresponsione dei buoni pasto sostitutivi.
Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolamentato dall'art.29 del CCNL
20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999, come modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.07.2009, a
2 norma del quale “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le
Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto sociosanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente e tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la
"particolare articolazione dell'orario" che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNL integrativo Sanità, attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio, muovendo dall'ineludibile presupposto che il pasto va consumato al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, e quindi nell'ambito di un intervallo non lavorato.
Orbene, l'art. 8 del D.Lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore, “qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore”, “ai fini del recupero delle energie psico-fisiche
e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”, con modalità e durata stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
Attualmente, la disciplina di questo diritto, per il comparto sanità, è contenuta nel CCNL 2016-2018, in cui sistabilisce che: “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del
CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009”. L'art. 4 della direttiva europea
2003/88 disciplina espressamente la nozione di pausa, obbligando gli Stati membri ad assumere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una
3 pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale.
Le normative interne ed eurounitarie, pertanto, riconoscono il diritto al servizio mensa (o al buono pasto sostitutivo) per tutti i dipendenti che prestino attività lavorativa per più di sei ore nello stesso giorno, senza che assuma rilievo né la fascia oraria in cui è collocato il turno lavorativo, né la circostanza che si tratti o meno di personale turnista. Eventuali deroghe a tale principio generale sono consentite dalla legge “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (v. art.17, quarto comma, D.Lgs. n.66/2003). In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle sei ore, dovendo in tal caso essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore di una pausa mensa, tesa a garantire il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro, propedeutico a far sì che il dipendente possa poi proseguire nella sua prestazione in condizioni di sostanziale benessere.
Ciò premesso è noto che l'art. 29 del C.C.N.L. connette alla pausa di 30 minuti espressamente solo il diritto alla mensa, non potendo evidentemente il lavoratore allontanarsi dal reparto per fruire dalla mensa in assenza del diritto alla pausa. La stessa norma non connette, invece, al diritto alla pausa il diritto al buono pasto sostitutivo che va, dunque, riconosciuto, non soltanto nei casi in cui l'azienda non abbia istituito concretamente la mensa, ma anche nei casi in cui il dipendente, per la particolare articolazione del proprio turno di lavoro e per l'esigenza di continuità assistenziale non possa usufruire del servizio mensa, anche laddove presente.
Sarebbe, d'altronde, discriminatoria la previsione di una prestazione assistenziale, quale quella del servizio mensa o del buono pasto sostitutivo, solo a favore dei lavoratori non turnisti, e non anche a favore di chi, come presta la sua attività in strutture che non consentono la fruizione di CP_1 pause non lavorate di 30 minuti per la particolare articolazione del proprio turno di lavoro e per l'esigenza di continuità assistenziale.
D'altronde, il medesimo art. 29 è chiaro nel disporre che “Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti”, con ciò intendendo estendere a tutti i dipendenti il medesimo trattamento, quand'anche diversamente erogato a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro (diritto alla mensa per chi usufruisce della pausa di 30 minuti, buono pasto sostitutivo per chi non può usufruire della pausa).
Non è di ostacolo all'accoglimento della domanda la circostanza che la di NA ha Pt_1 espressamente disciplinato la materia con propri regolamenti interni, così come consentito dalla contrattazione collettiva nazionale.
4 In particolare, avendo la Regione Marche imposto con delibera dell'aprile 1992 l'obbligo della predisposizione del servizio mensa, con deliberazione del Direttore Generale del 10.02.2009, è stato adottato un primo Regolamento aziendale, rimasto in vigore fino al 21.09.2022, il cui art.5 prevedeva che ha diritto ordinariamente al buono pasto il dipendente in servizio che lavora su cinque giorni, nei due rientri pomeridiani, ovvero che osserva un orario articolato in senso sia antimeridiano e pomeriggio, con obbligo di attestare la pausa mensa attraverso la marcatura tramite badge. Trattasi quindi di disciplina che si discosta sensibilmente da quella di cui all'art.8 del D.Lgs. n.66/2003 e di cui all'art.29 del CCNL
20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999, per cui se ne impone la disapplicazione.
Con la determina n.1604/AV2 del 21.09.2022 è entrato in vigore l'attuale Regolamento, che riconosce il “diritto ad usufruire della mensa aziendale con contributo personale, contrattualmente previsto di €
1,03 , fatte salve diverse future disposizioni contrattuali o normative, nei casi che seguono: a) personale dipendente di unità operative che garantisce la continuità assistenziale, quindi, inserito in turnazioni a fascia fissa H12 o H24 non inframezzabili dalla pausa di cui all'art 27, c. 4 CCNL 21.05.2018, operante in turno;
tale personale potrà utilizzare il buono nel turno, ordinando anche elettronicamente il pasto con consumazione dello stesso sul luogo di lavoro. b) personale dipendente, non turnista, avente diritto alla pausa qualora la prestazione di lavoro ecceda le 6 ore, la cui organizzazione di lavoro preveda un orario di servizio mattutino di 6 ore con un minimo di 8 ore di effettivo servizio nella giornata” (v.art.1, primo comma). Al medesimo personale viene altresì riconosciuto, nel caso non sia possibile fruire della mensa aziendale, un buono pasto sostitutivo con una quota di compartecipazione di €.1,03 a carico del dipendente (v.art.4). Si prevede altresì che “il dipendente che intende usufruire della mensa aziendale o del buono pasto sostitutivo assentandosi dal posto di lavoro (almeno 30 minuti riducibile dal dipendente fino a 10 minuti – minimo non derogabile) deve timbrare la pausa mensa (uscita) nel marcatempo ed al rientro deve timbrare nello stesso marcatempo la fine della pausa mensa (entrata)” (v.art.1, secondo comma). Anche qui la disciplina regolamentare interna si pone in contrasto con l'art.8 del D.Lgs.
n.66/2003 e con l'art.29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999, che ha rimesso alla autonomia gestionale delle aziende esclusivamente “l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi”, ma ha mantenuto “ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità
e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. Ne segue che il regolamento interno va in questa sede disapplicato.
Ciò posto, parte datoriale riconosce il diritto del dipendente ad usufruire della mensa nei casi indicati nel regolamento, per cui va riconosciuto a il diritto alla consegna del buono pasto CP_1 sostitutivo, avendo egli dedotto, senza che sul punto sorgessero specifiche contestazioni, di versare in una situazione di impossibilità di fruire della mensa presso il presidio ove prestava servizio. Le concrete
5 modalità organizzative di erogazione del servizio da parte della di NA hanno infatti impedito Pt_1 la fruizione del servizio mensa all'appellato all'ospedale di Senigallia, pur avendo svolto turni di durata superiore a sei ore, trattandosi di presidio in cui non era stato istituito alcun servizio mensa e/o era di fatto impossibile, in ragione dell'orario, l'accesso alla mensa per consumare i pasti.
Quanto al motivo relativo al contenimento della spesa pubblica, esso può avere giuridica rilevanza solo nella preliminare fase di esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, della scelta discrezionale di istituire o meno il servizio mensa.
Vero è, infatti, a mente dell'art. art. 29 CCNL del 2001 che "Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive..."; la disposizione contrattuale in esame non costituisce in via immediata e diretta un diritto a favore dei dipendenti, ne' rispetto all'istituzione del servizio, ne' rispetto alle modalità sostitutive, essendo rimessa la relativa determinazione alle aziende, compatibilmente con le risorse disponibili (cfr. sul punto
Cass.n.16736/2012).
Tuttavia, una volta che l' abbia assunto siffatta determinazione, attraverso l'adozione Parte_3 dei Regolamenti surrichiamati, in seno ai quali inequivocabilmente viene riconosciuto il diritto dei dipendenti di usufruire della mensa aziendale e di conseguenza viene istituito il relativo servizio, qualsiasi problematica inerente ai limiti di spesa si deve ritenere implicitamente superata o meglio trasferita sul piano dell'organizzazione e della gestione dei suddetti servizi, le quali senza dubbio devono essere sempre ispirate al principio di contenimento della spesa pubblica, ma giammai possono tradursi nell'ingiustificata negazione in concreto del diritto di cui si discute ai lavoratori che si trovino nelle condizioni additate dall'art. 4 della direttiva europea 2003/88 e dall'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 citati, ossia che osservino un orario giornaliero di lavoro superiore alle 6 ore consecutive.
Nel senso innanzi evidenziato, è solo apparente il contrasto tra la richiamata sentenza n. 16736/2012 e le più recenti pronunce dei giudici di legittimità (vedi Cass. Ord. n.20621/2025; Cass.Sent.n.5547/2021) che, in tema di pubblico impiego privatizzato, valorizzano la natura del buono pasto quale agevolazione di carattere assistenziale, diretta a conciliare, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro,
“…le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio…” pertanto “… condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato….” (così Cass.n.5547/2021)
6 In tal senso, è possibile affermare che il diritto alla mensa ovvero al buono pasto sostitutivo si identifica con il diritto alla pausa.
In conclusione, una volta che l' abbia ritenuto, in base al proprio assetto Parte_3 organizzativo ed alle risorse economiche disponibili, di offrire il servizio mensa ai dipendenti, nonché di garantirne la fruizione anche con modalità sostitutive, tale diritto spetta a tutti coloro che rendano la prestazione secondo l'articolazione dell'orario di lavoro che la Contrattazione Collettiva, conformemente alla legge, ha additato come condizione di fatto per il riconoscimento del diritto alla pausa, e di conseguenza - per quanto detto innanzi - del diritto di fruire della mensa ovvero dei buoni pasto sostitutivi, senza che l' datrice di lavoro possa derogare in peius a siffatte disposizioni di legge e CP_2 di contrattazione collettiva con propri regolamenti aziendali.
Va dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata dalla in sede di Pt_1 Parte_2 gravame, non ritenendosi in specie attivabili i poteri istruttori ex art.421 cpc, invocati dall'appellante, i quali, come è noto, non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, sanando le preclusioni e le decadenze in cui queste siano già incorse, tenuto conto del fatto che trattasi di documenti richiesti dalla
Direzione Amministrativa della stessa in epoca successiva alla pubblicazione della Parte_2 sentenza impugnata, e quindi non sopravvenuti per fatti oggettivi, ma per volontà della stessa parte appellante. In altri termini, l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa del giudice non può essere volta a superare gli effetti inerenti a supplire ad una carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda (Cass. civ. sez. lav., 11 aprile 2017, n. 9296; Cass.Civ., sez. lav., 11/03/2011, n.5878), per cui nella fattispecie l'esercizio dei poteri ex art.421 c.p.c. non è consentito.
In ordine al quantum debeatur, i conteggi allegati al ricorso originario appaiono attendibili e comunque non sono stati specificamente contestati dalla parte convenuta, che si è limitata solo ad una generica ed indeterminata contestazione, per lo più incentrata sulla considerazione (destituita di fondamento) che non andrebbero conteggiati i turni inferiori ad otto ore, atteso che, come detto, ciò che rileva è esclusivamente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle sei ore (art.8 del D.Lgs.
n.66/2003 e art.29 del CCNL 20.09.2001, integrativo del CCNL 07.04.1999).
Quanto alle spese di lite del primo grado, la doglianza non ha fondamento, atteso che, alla luce della disciplina di cui agli artt.91 e 92 c.p.c., il principio di soccombenza nella attribuzione del carico delle spese processuali costituisce un principio di carattere generale, cui fa eccezione la sola possibilità per il giudice di compensare (parzialmente o per intero) le spese, ex art.92 comma 2 c.p.c. (come sostituito dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre
2014, n. 162), in caso di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (ovvero “sussistano altre analoghe
7 gravi ed eccezionali ragioni” – v. Corte Cost. n.77/2018). Non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, deve pertanto ritenersi che la condanna al pagamento di queste ultime, a norma dell'art. 91 c.p.c., trova il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per far valere le proprie ragioni
(Cass. civ., sez. I, 25.09.1997 n.9419) e che, di conseguenza, la compensazione delle spese di lite pregiudicherebbe ingiustamente la parte vittoriosa. Deve dunque ritenersi legittima e giustificata la integrale applicazione, da parte del primo giudice, del principio di soccombenza di cui all'art.91 c.p.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il gravame va respinto, con conferma dell'impugnata sentenza, anche in punto di prescrizione quinquennale.
Le spese del grado di appello seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°449/2025 emessa dal Tribunale di NA, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.07.2025, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi
€.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 16 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
GI NT 8
(Atto sottoscritto digitalmente)
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