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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1113 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall' Avv. Filomena Simone;
[...] C.F._3
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lamorgese;
- APPELLATA -
NONCHE'
1 C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
nella sua qualità di mandataria di già Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia. Controparte_4
- APPELLATA -
alla quale è stata riunita la causa civile in grado di appello iscritta al n.1129 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_4 P.IVA_3
rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall' Avv. Giovanni Caprioli;
[...]
[...]
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Lamorgese;
- APPELLATA -
NONCHE'
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
nella sua qualità di mandataria di già Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Ruccia. Controparte_4
- APPELLATA -
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 25.01.2022 le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo
“Con atto di citazione depositato per la notifica il giorno 12.10.2015 (R.G.N. 9387/2015) la
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1948/15, emesso il giorno Parte_4
24.7.2015 dal Tribunale di Lecce, con cui aveva ottenuto nei suoi confronti ingiunzione Controparte_1
per il pagamento di € 96.703,94, oltre interessi convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo al 1.4.2015 del c/c n. j4A5241567392 0 acceso presso la (poi Controparte_6
divenuta . L'opponente, in particolare, contestava l'applicazione di interessi superiori Controparte_1
al limite usurario e l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con violazione del divieto di anatocismo. Pertanto concludeva chiedendo che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto e comunque fosse rideterminato il saldo effettivo del rapporto bancario, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio deducendo la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite Controparte_1
per iscritto ed in concreto applicate, concludendo per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Con atto di citazione depositato per la notifica il giorno 12.10.2015 (R.G.N. 9386/15)
[...]
, e in qualità di garanti, Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo n.1948/15, emesso il giorno 24.7.2015 dal Tribunale di Lecce, con cui aveva ottenuto anche nei loro confronti ingiunzione per Controparte_1
il pagamento di € 96.703,94, oltre interessi convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo al 1.4.2015 del c/c n.4A5241567392 0 acceso dalla presso la Parte_4 CP_6
(poi divenuta . Gli opponenti, in particolare, eccepivano il beneficio di
[...] Controparte_1
preventiva escussione sancito in loro favore dagli artt. 1936 s.s. c.c. e comunque di aver rilasciato fideiussione a garanzia di un mutuo e non della scopertura di conto corrente. Evidenziando l'interesse ad avere un titolo di regresso nei confronti della società garantita ex art.1950 c.c., e riportandosi alle contestazioni inerenti l'applicazione di interessi usurari ed anatocistici sollevate anche dalla società garantita nell'altro giudizio di opposizione, cui chiedevano di riunire l'opposizione proposta da loro, concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e comunque per la rideterminazione del saldo effettivo del rapporto bancario, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio eccependo, con riferimento alle fideiussioni, che era stata Controparte_1
espressamente pattuita la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e che comunque la garanzia era stata offerta per l'adempimento di tutte le obbligazioni dipendenti da concessione di credito senza alcuna
3 limitazione a specifici rapporti contrattuali. Nel merito deduceva la legittimità delle condizioni contrattuali pattuite per iscritto ed in concreto applicate, concludendo per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
Dopo la riunione del giudizio più recente a quello più risalente e dopo che con ordinanza depositata il
12.4.2016 è stata rigettata l'istanza di revoca della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, è stata espletata una CTU contabile.
Con comparsa depositata il 4.3.2019, poi, si costituiva in giudizio la in qualità di Controparte_2
mandataria della in veste di cessionaria del credito oggetto di causa, Controparte_3
associandosi alle posizioni della e chiedendo l'estromissione della banca, nonché Controparte_1
l'accoglimento delle sue conclusioni con il rigetto delle opposizioni, con vittoria di spese processuali.
La causa, dunque, è stata discussa e decisa in data odierna, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con la lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con sentenza n. 3149 del 2019, pubblicata in data 10.10.2019, il Tribunale di Lecce ha accolto parzialmente l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n.1948/2015; ha condannato , Parte_4 Parte_1 Parte_2
e , in solido, al pagamento in favore della
[...] Parte_3 [...]
della somma di € 89.547,04 oltre interessi convenzionali dal 7.5.2015; ha Controparte_3
compensato le spese processuali nella misura del 50% e condannato Parte_4
, e ,
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
in solido, al pagamento in favore della e della Controparte_1 Controparte_3
della restante parte liquidata in € 6.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso
[...]
di spese forfettarie nella misura del 15%, iva, cap, come per legge;
ha posto, definitivamente, per il 50% in capo alla , Parte_4 Parte_1
e , in solido, e per il 50% in capo Parte_2 Parte_3
alla ed alla in solido, le spese della CTU Controparte_1 Controparte_3
contabile espletata.
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2019, , Parte_1 Parte_2
e hanno interposto appello (giudizio n.
[...] Parte_3
1113/2019 R.G.) avverso la citata sentenza, non notificata– affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo, in riforma integrale della stessa, di revocare il decreto ingiuntivo in
4 quanto la domanda attorea è inammissibile ed infondata;
in subordine, rigettare la pretesa della Banca a seguito dell'accertamento dei motivi di nullità contrattuale sollevati da
[...]
e fatti propri dagli appellanti o, quanto meno, ridurne l'ammontare nei Parte_4
termini indicati nella ipotesi n. 4 formulata dal C.T.U e, pertanto, in €. 48.759,20; in ogni caso, accertare e dichiarare che gli appellanti hanno titolo di regresso nei confronti della debitrice principale per tutte le somme che saranno costretti a Parte_4
pagare nella qualità di fideiussori;
con vittoria di spese e competenze di causa relative al doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 25.03.2020, si è costituita la quale ha richiesto il rigetto Controparte_2
dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
in subordine la condanna degli appellanti al pagamento della eventuale diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di ragione, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 30.06.2020, si è costituita la quale ha richiesto di dichiarare, ove possibile, la propria estromissione Controparte_1
dal giudizio, in considerazione dell'intervenuta cessione del credito in favore di
[...]
rigettare l'appello in quanto inammissibile, improponibile ed, in ogni Controparte_3
caso, infondato in fatto ed in diritto;
in subordine, in ipotesi di riforma totale o parziale della sentenza gravata, accogliere le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare la radicale infondatezza, in fatto e in diritto, di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dagli opponenti nel presente giudizio, con consequenziale pronuncia di rigetto di tutte le avverse eccezioni, richieste e domande anche riconvenzionali;
per la denegata e non creduta ipotesi in cui il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere dichiarato nullo e/o revocato e/o dichiarato parzialmente illegittimo, condannare Parte_4
e i sigg.ri fideiussori e Parte_1 Parte_2 [...]
(ove occorra i garanti, nella denegata e non creduta ipotesi di inefficacia e/o di invalidità Parte_3
e/o inoperatività delle fideiussioni prestate, anche nello loro veste di soci illimitatamente responsabili della debitrice principale) in solido al pagamento in favore dell'opposta (o per essa direttamente in favore della cessionaria del credito) dell'importo di €.89.840,27 oltre interessi maturati a far data dal 01/04/2015
e sino all'integrale soddisfo al tasso convenzionale del 6,00% (in ogni caso entro la soglia) o di quella maggiore o minore somma dovuta;
- ove ciò sia possibile nonchè ammissibile, pronunciare direttamente a
5 favore della cessionaria del credito sentenza di accoglimento di tutte le richieste anche riconvenzionali, deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dalla cedente nel presente giudizio;
- con Controparte_1
vittoria di spese e di compensi di lite.” (cfr. comparsa di costituzione e risposta di CP_1
; con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di
[...]
giudizio.
Con separato atto di gravame dell'11.12.2019 (giudizio n.1129/2019 R.G.), Parte_4
ha interposto appello nei confronti di avverso la citata
[...] Controparte_1
sentenza n. 3149/2019 – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo in quanto la domanda attorea è inammissibile ed infondata;
in subordine, rigettare la pretesa della a seguito dell'accertamento dei motivi di nullità CP_1
contrattuale sollevati dall'appellante o, quanto meno, ridurne l'ammontare nei termini indicati nella ipotesi n. 4 formulata dal C.T.U e, pertanto, in €. 48.759,20; con vittoria di spese e competenze relative al doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 25.03.2020, si è costituita rassegnando le stesse conclusioni Controparte_2
di cui all'atto di comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio n.1113/2020
R.G.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 03.02.2022, si è costituita rassegnando le stesse conclusioni di cui all'atto di comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta depositata nel giudizio n.1113/2020 R.G.
Con ordinanza del 09/02/2022, la Corte ha disposto la riunione al giudizio n.1113/2019
R.G. di quello avente n.1129/2019 R.G. promosso avverso la medesima sentenza ed ha trattenuto la causa per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che i primi quattro motivi di appello sono comuni a
[...]
, , ed a Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
Parte_4
6 1.1 Con il primo motivo, gli appellanti nei due procedimenti riuniti lamentano:
“Violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c. errata distribuzione dell'onere della prova e difetto di prova della pretesa creditoria”.
1.2. Secondo gli appellanti nei due giudizi riuniti il Giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte della creditrice ingiungente, in quanto attrice in senso sostanziale, avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di nullità del contratto c.d. monofirma, in quanto la non sarebbe riuscita a fornire CP_1
in giudizio la prova dell'avvenuta consegna al correntista di una copia del contratto bancario sia pure firmato solo dal cliente.
1.3. Il motivo è destituito di fondamento in quanto è smentito dalla documentazione contrattuale prodotta in giudizio dalla banca: nel modulo di adesione ai servizi sottoposto da alla correntista e sottoscritto da quest'ultima in data CP_1 Parte_4
5.11.2007 è rinvenibile, a p. 3 dell' “originale per la Banca”, la dichiarazione, specificamente sottoscritta dalla correntista, che “…un esemplare della presente, unitamente ai relativi Fogli informativi ove previsti dalla normativa di settore mi/ci è stato da Voi consegnato”.
2. Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 194 secondo comma e 201 c.p.c”.
2.1. Il giudice di prime cure avrebbe omesso di affrontare la questione “inerente l'illegittimità delle operazioni di giroconto tra alcuni conti anticipi ed il conto corrente ordinario, limitandosi ad affermare che la questione è stata sollevata soltanto dal CTP in sede di operazioni peritali, senza formare oggetto di specifica contestazione degli opponenti”.
Secondo gli appellanti, tale interpretazione svilirebbe la funzione del CTP “in palese violazione dell'art. 201 c.p.c. atteso che il CTP può intervenire alle operazioni peritali e può presentare al
CTU osservazioni ed istanze (art. 194 secondo comma c.p.c. che devono essere tenute presenti sia dal
CTU che dal giudice”. A loro dire, la questione posta dal CTP “inerisce ad un fatto controverso oggetto di discussione fra le parti, ritualmente allegato e dimostrato in giudizio e tale che, se fosse stato tenuto in debito conto dal giudice, avrebbe portato certamente ad un diverso esito della controversia, come rilevato anche dal CTU nella quarta ipotesi formulata”.
2.2. Il motivo è fondato, in quanto l'iniziativa di introdurre in giudizio la questione posta dagli appellanti-opponenti nel primo grado ed emersa nel corso delle indagini peritali va
7 ascritta al novero delle mere difese e non delle eccezioni in senso stretto, in quanto sollecita la verifica, da parte del giudice procedente, dell'adempimento dell'onere della prova rispetto alle pretese vantate in giudizio dalla parte attrice e non la prospettazione di fatti modificativi, estintivi o impeditivi degli effetti giuridici invocati da quest'ultima.
Nel corso delle operazioni peritali il CTU ha dato atto, sulla base della documentazione prodotta da (già “…come dalle annotazioni relative ad Controparte_1 CP_6
addebiti ed accrediti degli estratti conto del c/c n. 045241567392 successivamente diventato 4A52415673920 si evince che la società avesse altri Parte_4
conti secondari collegati al principale sul quale venivano girocontati commissioni, interessi, rimessa di effetti sbf” (si veda p. 11 elaborato peritale), segnalando, però che essendo “presente tutta la documentazione relativa al c/c principale…” emergeva invece la “…totale assenza di …documentazione relativa ai conti collegati” (p. 15 elaborato peritale).
Ciò posto, osserva la Corte che, ai fini della verifica della legittimità della movimentazione bancaria dedotta in giudizio e sottesa alla pretesa creditoria azionata monitoriamente non possa prescindersi dal controllo della corretta determinazione delle competenze maturate con riguardo al conto anticipi, tenuto conto delle corrispondenti clausole contenute in quest'ultimo. Ciò in quanto la cd. girocontazione delle competenze (interessi debitori,
c.m.s. e spese) dal conto anticipi al conto ordinario consiste, notoriamente, in un'operazione di tecnica contabile mediante la quale la banca, periodicamente, fa confluire gli interessi passivi, le spese di conto e la commissione di massimo scoperto maturati, in un prestabilito intervallo temporale, in relazione al conto anticipi, sul conto ordinario, così ottenendo il risultato ultimo che il conto anticipi risulta depurato dalle voci afferenti le proprie competenze (così rimanendo formato dalle sole poste a credito e a debito), mentre il conto ordinario viene ad essere gravato non solo delle proprie competenze - afferenti sempre gli interessi passivi, spese di conto e c.m.s. - ma pure di quelle relative al conto anticipi.
Sicchè, tenuto conto che, nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente bancario, l'istituto di credito ed il correntista sono onerati della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ., e poiché
8 in atti mancano, relativamente ai conti collegati, la documentazione contrattuale e gli estratti conto con annotazione dei singoli movimenti che determinano il saldo tempo per tempo, deve ritenersi che nella rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario- base, debbano essere espunte le "competenze" girocontate sullo stesso e provenienti dai conti collegati perché, in mancanza dei contratti che li disciplinano e delle operazioni sugli stessi eseguite, deve ritenersi mancante la prova dei criteri applicati per la loro quantificazione ai fini del controllo della loro legittimità.
3. Differito il terzo motivo, in quanto afferente le statuizioni sul regolamento delle spese processuali, all'esito della compiuta delibazione dell'impugnazione, osserva la Corte che le argomentazioni comuni alle due impugnazioni formulate sub 4, così come quelle articolate dai soli fideiussori alla fine del 4° motivo e rubricate: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 2268 c.c. e degli artt. 33, 34, 35 e 36 D.Lgs. n. 206 del 6.09.2005” sono inammissibili perché non contengono alcuna specifica censura mossa alle statuizioni adottate in sentenza, mentre le ulteriori, articolate sempre dai soli fideiussori alla fine del
4° motivo e rubricate: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'artt. 1950 c..c.” sono totalmente infondate in quanto il diritto di regresso spettante al fideiussore che abbia pagato nei confronti del debitore principale è previsto ex lege sulla base del disposto dell'art. 1950 c.c. come conseguenza del pagamento, senza che sia necessaria alcuna statuizione che lo preveda, la cui omissione possano fondatamente lamentare i fideiussori appellanti.
4. Tenuto conto della ritenuta fondatezza del secondo motivo d'appello, s'impone la riforma della sentenza impugnata con il recepimento della 4° ipotesi di calcolo elaborata dal CTU in sede di incarico peritale in quanto formulata, oltre che con i criteri di cui ai quesiti a lui conferiti che non sono stati censurati con le proposte impugnazioni, anche con la previsione della “totale eliminazione degli interessi addebitati sul c/c principale e relativi ad altri conti collegati” che è stata ritenuta corretta dalla Corte e che evidenzia un saldo debitorio al 7.05.2015 pari ad € 48.759,20.
5. Ciò posto e considerato l'esito finale della lite che ha visto l'accertamento della parziale fondatezza delle ragioni creditorie della creditrice ingiungente, in accoglimento del terzo motivo d'appello, dispone la riforma delle statuizioni sulle spese di lite emesse in primo
9 grado prevedendo la compensazione fra le parti del 50 % delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio- con conferma della ripartizione al 50 % delle spese di CTU – e ponendo a carico degli opponenti le spese della fase monitoria, per l'intero, ed il residuo 50% delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado, per l'intero, in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e quanto al secondo grado, per l'intero, in complessivi € 9.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione gli appelli riuniti e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna , Parte_4 Parte_1 [...]
e in solido fra loro al Parte_2 Parte_3
pagamento, in favore di del complessivo Controparte_3
importo di € 48.759,20 oltre interessi convenzionali dal 7.05.2015 fino al soddisfo;
- dispone la compensazione fra le parti del 50 % delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio - con conferma della ripartizione al 50 % delle spese di CTU – e ponendo a carico di Parte_4 [...]
, e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido fra loro, le spese della fase monitoria, per l'intero, ed il residuo 50% delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida in favore di parte creditrice, quanto al primo grado, per l'intero, in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e quanto al secondo grado, per l'intero, in complessivi € 9.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Lecce, il 10.04.2025.
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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