TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
T E R Z A S E Z I O N E C I V I L E
A l l ' u d i e n z a d e l 1 8 . 3 . 2 0 2 5 :
V i s t o i l p r o v v e d i m e n t o d e l 2 7 . 2 . 2 0 2 5 c o n c u i v e n i v a d i s p o s t a r e l a t i v a m e n t e a l f a s c i c o l o R G A C n . 1 6 2 7 8 / 2 0 2 0 l a t r a t t a z i o n e s c r i t t a a i s e n s i d e l l ' a r t . 8 3 c o m m a 7 l e t t . H )
d . l . 1 7 m a r z o 2 0 2 0 c o n v e r t i t o c o n m o d i f i c h e i n l e g g e 2 4 a p r i l e 2 0 2 0 n . 2 7 e v e n i v a n o a s s e g n a t i a l l e p a r t i i t e r m i n i p e r i l d e p o s i t o d e l l e n o t e;
V i s t e l e n o t e d i t r a t t a z i o n e s c r i t t a i n a t t i;
I L G O T
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
I l G o t
C a t e r i n a P i z z u t o
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del got CA
Pizzuto, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16278/2020 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Palermo, via Alfonso Borrelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Orazio Antonio Di Gioia, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
società del gruppo assicurativo , in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Milano, piazza Tre Torri n. 3
CONVENUTA CONTUMACE
E
, residente in [...] (presso Controparte_3
Prefettura)
2 Convenuto Contumace
OGGETTO: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di e , in Controparte_3 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente evocati in giudizio e non costituiti
1) Condanna e , in persona del Controparte_3 CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
17.487,49 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna e , in persona del Controparte_3 CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, che si liquidano ex DM n. 55/2014 in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia gli odierni attori hanno chiesto la condanna di e di al risarcimento Controparte_3 CP_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 25.5.2019, nel cittadino viale Lazio all'intersezione con il viale Campania.
Allegavano gli attori che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte alla guida della moto Honda Tg. Parte_1
DF04701 assicurata a nome di CP_1 Controparte_4
insieme alla moglie attraversava la via Lazio a Parte_2
Palermo quando giunto all'intersezione con il viale Campania entrava in collisione con il motociclo Cagiva TG. AV30376 condotto e di proprietà del sig. che Controparte_5
non rispettando il semaforo rosso piombava a velocità sostenuta sulla moto Honda Travolgendola…….a causa del violento urto gli attori cadevano pesantemente a terra dove rimanevano sino all'arrivo dei Vigili del e dell'ambulanza del Controparte_6
118 che provvedeva al loro trasporto al PS dell'Ospedale Villa
Sofia dove veniva diagnosticata a carico del sig. la Parte_1
frattura della clavicola dx e del perone dx mentre a carico della moglie trauma contusivo emivolto dx e mano dx con prognosi di gg.
4 4…….": concludevano chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nell'occorso.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio e Controparte_3
non si costituivano e ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
e , in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_1
tempore, ritualmente evocati in giudizio e non costituiti.
Ancora preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo gli attori provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla Compagnia di Assicurazioni convenuta (che in via stragiudiziale ha corrisposto la somma di euro
1.601,53 accettata in acconto sul maggiore avere) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di cui all'art. 145 D. lgs. 209/2005, applicabile ad incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni.
Nel merito, la domanda risarcitoria appare fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
In base a consolidato principio giurisprudenziale può affermarsi che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla
5 circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza dell'obbligo imposto al conducente dal segnale semaforico rosso, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr.
Cass. N. 8008/2009).
Per quanto riguarda la disciplina da osservarsi nell'attraversamento di incroci, il conducente che impegna l'incrocio con diritto di precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal diritto di precedenza, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela, riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti all'incrocio.
L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30.4.1992 n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o
6 imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.
Da quanto acquisito emerge che la dinamica dell'incidente può essere ricostruita negli stessi termini riportati nell'atto di citazione, sulla base della valutazione complessiva degli elementi raccolti nel processo.
Ciò posto, nel merito gli elementi raccolti nel giudizio hanno consentito di superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. stante l'esclusiva responsabilità ascrivibile alla condotta di guida del convenuto.
L'espletata istruttoria ha del tutto acclarato la ricostruzione della dinamica dell'evento conformemente alle prospettazioni attoree.
Il teste che si trovava sul posto al momento Tes_1
dell'incidente, con dichiarazione attendibile perché resa da soggetto presente ai fatti, coerente e priva di contraddizioni logiche, ha dichiarato “………mi trovavo in viale Lazio angolo viale Campania ferma al semaforo davanti a me c'era un motore Honda con due persone a bordo……quando è scattato il verde siamo partiti sempre percorrendo il viale Lazio in quel momento è arrivato un motore da viale Campania che gli è andato addosso e loro sono caduti…….io mi sono fermata per prestare soccorso ricordo che erano entrambi
a terra e lamentavano dolori soprattutto il guidatore della
Honda……io sono rimasta fino all'arrivo dei Vigili e del
118….ricordo che tutte le auto che provenivano da viale Campania erano ferme mentre solo questo motore è partito e non andava
7 piano perché ha travolto il motore Honda tanto che io mi sono fermata spaventata……”.
Ciò detto, evidente è la responsabilità del conducente della moto
Cagiva TG. AV30376 sig. al quale va, pertanto, Controparte_3
ascritta l'esclusiva responsabilità del sinistro.
Al risarcimento va tenuta anche la Compagnia CP_1
dovendosi osservare che gli elementi fin qui esposti devono ritenersi sicuramente sufficienti a determinare l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta dagli attori verso la predetta compagnia in forza del disposto dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005.
L'attore ha, pertanto, diritto al risarcimento dei Parte_1
danni sofferti a causa dell'incidente in esame.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu dott
– con motivazione che in quanto logica, coerente Persona_1
e lineare, va integralmente recepita – ha accertato che in seguito al sinistro l'attore ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura del 9%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 35 gg e della ITP in 30 gg. al 50%.
Quindi sotto il profilo del danno biologico, in applicazione del DM
16.7.2024 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità, questo giudice, considerata l'invalidità permanente del 9% e l'età
8 dell'attore all'epoca del sinistro - anni 56 – ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto dall'attore Parte_1
in € 15.099,01.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 1.933,40 in valori attuali per l'inabilità totale e la somma di € 828,60 in valori attuali per l'inabilità parziale, in applicazione dei parametri previsti dal citato DM
16.7.2024.
Quale risarcimento del danno patrimoniale si liquida la somma di euro 1.228,01 riconosciuta congrua dal ctu.
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad € 19.089,02.
Considerato che in via stragiudiziale la Compagnia CP_1
ha liquidato all'attore la somma di euro 1.601,53 i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della residua somma di euro 17.487,49.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
9 Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore Parte_1
va corrisposta la somma di € 17.487,49 oltre interessi
[...]
compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati (secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n.
1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
10 Nulla si liquida in favore dell'attrice sig.ra Parte_2
stante il mancato rinvenimento in atti di ricevute attestanti le spese dalla stessa sostenute.
In ragione del criterio legale della soccombenza le parti convenute vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano, ex DM
n. 55/2014, come in dispositivo.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza vengono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo in data 18.3.2025
Il Got
CA Pizzuto
11
T E R Z A S E Z I O N E C I V I L E
A l l ' u d i e n z a d e l 1 8 . 3 . 2 0 2 5 :
V i s t o i l p r o v v e d i m e n t o d e l 2 7 . 2 . 2 0 2 5 c o n c u i v e n i v a d i s p o s t a r e l a t i v a m e n t e a l f a s c i c o l o R G A C n . 1 6 2 7 8 / 2 0 2 0 l a t r a t t a z i o n e s c r i t t a a i s e n s i d e l l ' a r t . 8 3 c o m m a 7 l e t t . H )
d . l . 1 7 m a r z o 2 0 2 0 c o n v e r t i t o c o n m o d i f i c h e i n l e g g e 2 4 a p r i l e 2 0 2 0 n . 2 7 e v e n i v a n o a s s e g n a t i a l l e p a r t i i t e r m i n i p e r i l d e p o s i t o d e l l e n o t e;
V i s t e l e n o t e d i t r a t t a z i o n e s c r i t t a i n a t t i;
I L G O T
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, alle ore 15,20, decide la causa come di seguito.
I l G o t
C a t e r i n a P i z z u t o
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del got CA
Pizzuto, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16278/2020 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati in Palermo, via Alfonso Borrelli n. 4, presso lo studio dell'Avv. Orazio Antonio Di Gioia, che li rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
società del gruppo assicurativo , in Controparte_1 CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Milano, piazza Tre Torri n. 3
CONVENUTA CONTUMACE
E
, residente in [...] (presso Controparte_3
Prefettura)
2 Convenuto Contumace
OGGETTO: risarcimento danni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara la contumacia di e , in Controparte_3 CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ritualmente evocati in giudizio e non costituiti
1) Condanna e , in persona del Controparte_3 CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
17.487,49 oltre interessi come indicato in parte motiva;
2) condanna e , in persona del Controparte_3 CP_1
suo legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, che si liquidano ex DM n. 55/2014 in complessivi € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Sentenza esecutiva per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Nella presente controversia gli odierni attori hanno chiesto la condanna di e di al risarcimento Controparte_3 CP_1
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un sinistro verificatosi in data 25.5.2019, nel cittadino viale Lazio all'intersezione con il viale Campania.
Allegavano gli attori che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra descritte alla guida della moto Honda Tg. Parte_1
DF04701 assicurata a nome di CP_1 Controparte_4
insieme alla moglie attraversava la via Lazio a Parte_2
Palermo quando giunto all'intersezione con il viale Campania entrava in collisione con il motociclo Cagiva TG. AV30376 condotto e di proprietà del sig. che Controparte_5
non rispettando il semaforo rosso piombava a velocità sostenuta sulla moto Honda Travolgendola…….a causa del violento urto gli attori cadevano pesantemente a terra dove rimanevano sino all'arrivo dei Vigili del e dell'ambulanza del Controparte_6
118 che provvedeva al loro trasporto al PS dell'Ospedale Villa
Sofia dove veniva diagnosticata a carico del sig. la Parte_1
frattura della clavicola dx e del perone dx mentre a carico della moglie trauma contusivo emivolto dx e mano dx con prognosi di gg.
4 4…….": concludevano chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti nell'occorso.
Sebbene ritualmente evocati in giudizio e Controparte_3
non si costituivano e ne veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
e , in persona del legale rappresentante pro
[...] CP_1
tempore, ritualmente evocati in giudizio e non costituiti.
Ancora preliminarmente, deve darsi atto della proponibilità in rito della domanda, avendo gli attori provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale di indennizzo alla Compagnia di Assicurazioni convenuta (che in via stragiudiziale ha corrisposto la somma di euro
1.601,53 accettata in acconto sul maggiore avere) ed avendo intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di cui all'art. 145 D. lgs. 209/2005, applicabile ad incidenti verificatisi dopo l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni.
Nel merito, la domanda risarcitoria appare fondata e va accolta nei termini di seguito precisati.
In base a consolidato principio giurisprudenziale può affermarsi che nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla
5 circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente.
Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza dell'obbligo imposto al conducente dal segnale semaforico rosso, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (cfr.
Cass. N. 8008/2009).
Per quanto riguarda la disciplina da osservarsi nell'attraversamento di incroci, il conducente che impegna l'incrocio con diritto di precedenza, non è esonerato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dal diritto di precedenza, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela, riconducibile all'ordinaria prudenza e alle concrete condizioni esistenti all'incrocio.
L'osservanza di questa condotta non costituisce altro che applicazione del più generale principio, secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dal rispetto dell'obbligo già previsto dall'art. 102 del codice stradale abrogato (ed attualmente dagli artt. 140, 141 e 145 del nuovo codice stradale di cui al d.lgs. 30.4.1992 n. 285), consistente nell'usare la dovuta attenzione nell'attraversamento di un incrocio, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o
6 imprudenti di altri utenti della strada, che non si attengano al segnale di arresto o di precedenza.
Da quanto acquisito emerge che la dinamica dell'incidente può essere ricostruita negli stessi termini riportati nell'atto di citazione, sulla base della valutazione complessiva degli elementi raccolti nel processo.
Ciò posto, nel merito gli elementi raccolti nel giudizio hanno consentito di superare la presunzione di concorrente responsabilità sancita dal II comma dell'art. 2054 c.c. stante l'esclusiva responsabilità ascrivibile alla condotta di guida del convenuto.
L'espletata istruttoria ha del tutto acclarato la ricostruzione della dinamica dell'evento conformemente alle prospettazioni attoree.
Il teste che si trovava sul posto al momento Tes_1
dell'incidente, con dichiarazione attendibile perché resa da soggetto presente ai fatti, coerente e priva di contraddizioni logiche, ha dichiarato “………mi trovavo in viale Lazio angolo viale Campania ferma al semaforo davanti a me c'era un motore Honda con due persone a bordo……quando è scattato il verde siamo partiti sempre percorrendo il viale Lazio in quel momento è arrivato un motore da viale Campania che gli è andato addosso e loro sono caduti…….io mi sono fermata per prestare soccorso ricordo che erano entrambi
a terra e lamentavano dolori soprattutto il guidatore della
Honda……io sono rimasta fino all'arrivo dei Vigili e del
118….ricordo che tutte le auto che provenivano da viale Campania erano ferme mentre solo questo motore è partito e non andava
7 piano perché ha travolto il motore Honda tanto che io mi sono fermata spaventata……”.
Ciò detto, evidente è la responsabilità del conducente della moto
Cagiva TG. AV30376 sig. al quale va, pertanto, Controparte_3
ascritta l'esclusiva responsabilità del sinistro.
Al risarcimento va tenuta anche la Compagnia CP_1
dovendosi osservare che gli elementi fin qui esposti devono ritenersi sicuramente sufficienti a determinare l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta dagli attori verso la predetta compagnia in forza del disposto dell'art. 144 D.Lgs. 209/2005.
L'attore ha, pertanto, diritto al risarcimento dei Parte_1
danni sofferti a causa dell'incidente in esame.
Per le voci di danno si procede con i criteri che si vanno a specificare.
In ordine al quantum debeatur, nel caso di specie, il ctu dott
– con motivazione che in quanto logica, coerente Persona_1
e lineare, va integralmente recepita – ha accertato che in seguito al sinistro l'attore ha riportato postumi permanenti quantificabili nella misura del 9%.
Parimenti condivisibile è la determinazione della durata della ITT in 35 gg e della ITP in 30 gg. al 50%.
Quindi sotto il profilo del danno biologico, in applicazione del DM
16.7.2024 per la liquidazione del danno biologico di lieve entità, questo giudice, considerata l'invalidità permanente del 9% e l'età
8 dell'attore all'epoca del sinistro - anni 56 – ritiene equo liquidare il danno da postumi stabilizzati sofferto dall'attore Parte_1
in € 15.099,01.
Quanto al danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di € 1.933,40 in valori attuali per l'inabilità totale e la somma di € 828,60 in valori attuali per l'inabilità parziale, in applicazione dei parametri previsti dal citato DM
16.7.2024.
Quale risarcimento del danno patrimoniale si liquida la somma di euro 1.228,01 riconosciuta congrua dal ctu.
Il risarcimento complessivo sarà allora pari ad € 19.089,02.
Considerato che in via stragiudiziale la Compagnia CP_1
ha liquidato all'attore la somma di euro 1.601,53 i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della residua somma di euro 17.487,49.
A riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
9 Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore prossimo all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione (nei debiti di valore come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno infatti corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto).
Tale interesse va tuttavia applicato non già sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì conformemente al noto principio enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza nn. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass.
Civ. n. 2796/2000, n. 5234/2006 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno: pertanto all'attore Parte_1
va corrisposta la somma di € 17.487,49 oltre interessi
[...]
compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza calcolati (secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n.
1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
10 Nulla si liquida in favore dell'attrice sig.ra Parte_2
stante il mancato rinvenimento in atti di ricevute attestanti le spese dalla stessa sostenute.
In ragione del criterio legale della soccombenza le parti convenute vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio che si liquidano, ex DM
n. 55/2014, come in dispositivo.
In virtù del medesimo criterio legale della soccombenza vengono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo in data 18.3.2025
Il Got
CA Pizzuto
11