Sentenza breve 11 maggio 2023
Decreto presidenziale 9 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/03/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02479/2025REG.PROV.COLL.
N. 04919/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4919 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Selvaggia Amore, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero della cultura, Avvocatura generale dello Stato, Commissione interministeriale Ripam e Formez Pa, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione quarta) n. -OMISSIS-,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura, del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Avvocatura generale dello Stato, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla graduatoria finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato” (bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31 dicembre 2021), pubblicata sul sito web della Commissione Ripam in data 22 febbraio 2023, nonché da ogni atto e ad essa prodromico, consequenziale o comunque connesso.
2. Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. Lazio dalla sig.ra -OMISSIS-, sulla base dei seguenti motivi: violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 16 d.P.R. 9 maggio 1984 n. 487, art. 1, comma 3, art. 7, art. 8 del bando di concorso e dell’art. 6 legge n. 241/1990, eccesso di potere per falsa interpretazione degli artt. 1, comma 3, 7 e 8 del bando di concorso, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, eccesso di potere per disparità di trattamento in violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
3. Con la sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato nel termine di decadenza e per la mancanza di prova del compimento da parte della ricorrente di qualsiasi attività direttamente volta ad acquisire tempestivamente la conoscenza dei dati anagrafici dei controinteressati, in violazione della regola dell’ordinaria diligenza cui il notificante deve improntare la sua condotta.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a un unico articolato motivo così rubricato: violazione di legge, falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 41, commi 2 e 4 codice di procedura amministrativa e art. 49 commi 2 e 3 del codice di procedura amministrativa; denegata giustizia per violazione degli artt. 2,3 e 111 Costituzione della Repubblica Italiana.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura e l’Avvocatura generale dello Stato, eccependo il difetto di legittimazione dei singoli Ministeri e dell’Avvocatura, l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 17-18 novembre 2024 e repliche del 28 novembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni. Con nota del 17 dicembre 2024 le Amministrazioni costituite hanno chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
7. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, accogliendo sul punto l’istanza della difesa delle amministrazioni, va dato atto che legittimata passiva al ricorso è esclusivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto Amministrazione che ha adottato gli atti impugnati, per tramite della Commissione che di essa è organo straordinario. Di conseguenza, vanno estromesse dal giudizio le ulteriori amministrazioni intimate appellate, come, del resto, disposto dalla Sezione in casi analoghi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2024 n. 7286).
9. L’odierna appellante - che ha superato la prova preselettiva del concorso, ottenendo il punteggio di 22 punti, e ha agito in giudizio per il riconoscimento, quale titolo aggiuntivo, della laurea di primo livello in scienze infermieristiche e del diritto alla riserva sui posti disponibili, ha lamentato, in primo luogo, “ l’illegittimità” della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r., dichiarando l’inammissibilità del suo ricorso, non avrebbe adeguatamente valutato che, “nel caso di specie, la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori, entrambe pubblicate il 22/02/2023, (contenevano)…esclusivamente il nome, cognome ed il punteggio di ciascun candidato, ma non ulteriori dati idonei al reperimento dei relativi indirizzi di residenza oppure dei relativi indirizzi pec, (e )… non (le avevano consentito)…di individuare compiutamente i dati specifici dei potenziali controinteressati, utilizzabili per la notificazione”. La ricorrente ha, inoltre, sostenuto che, atteso che le graduatorie predette erano state oggetto di successiva rettifica in data 19 aprile 2023, vale a dire successivamente alla notificazione del ricorso, esse non potessero neppure essere considerate “definitive”, facendo venir meno un altro dei presupposti per la sicura individuazione dei controinteressati, poiché, nell’ipotesi di accoglimento del suo ricorso, non sarebbe stato possibile conoscere a priori la misura della rideterminazione del punteggio che l’Amministrazione avrebbe dovuto operare e, dunque, i nominativi dei concorrenti eventualmente penalizzati da tale decisione.
10. L’odierna appellante, contestando il giudizio del T.a.r. circa la mancanza da parte sua, nella proposizione del ricorso, dell’ordinaria diligenza circa l’acquisizione dei nominativi dei controinteressati, ha, poi, dedotto che il giudice di primo grado non avesse in alcun modo valutato l’incidenza sull’ammissibilità del gravame dell’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, formulata con l’atto introduttivo “ proprio in considerazione dell’oggettiva impossibilità nel caso in esame della tempestiva individuazione degli effettivi controinteressati e del reperimento dei loro indirizzi di residenza”.
11. Alla luce di tali circostanze e delle difficoltà determinate dal conferimento del mandato al suo difensore soltanto nell’imminenza della scadenza del termine per ricorrere, l’odierna appellante ha, quindi, chiesto, in ogni caso, la concessione della rimessione in termini per errore scusabile, evidenziando la violazione da parte del T.a.r. dell’art. 49 c.p.a., che avrebbe imposto l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione in presenza di evidenti profili di fondatezza del ricorso. L’Amministrazione procedente avrebbe, altresì, errato nel non inoltrare anche a lei, al pari degli altri concorrenti, l’avviso circa la possibilità di integrare la documentazione già depositata sui titoli, nel non tener conto degli atti comunque da lei stessa inviati successivamente alla scadenza di presentazione della domanda di partecipazione per completare la pratica che la riguardava e nel non attivare in suo favore il soccorso istruttorio.
12. A prescindere dalla questione di ammissibilità del gravame in virtù della avvenuta presentazione, già in primo grado, con il ricorso introduttivo, dell’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami per sopperire all’estrema difficoltà di acquisire gli indirizzi dei controinteressati effettivi, l’appello deve essere respinto, non potendo le censure di merito – puntualmente riproposte dall’odierna appellante dinanzi a questo Consiglio di Stato - condurre ad un esito favorevole dell’originaria impugnazione e all’annullamento della graduatoria in parte qua .
13. La candidata appellante, pur essendo in possesso, oltre al diploma di ragioniere, utilizzato quale titolo di partecipazione al concorso, anche di una laurea di primo livello in infermieristica, non ha indicato tale diploma tra gli “ulteriori” titoli di studio conseguiti, apponendo, anzi, in corrispondenza della voce che richiedeva di specificare i suddetti titoli aggiuntivi, la dicitura “nessuno”. Tale condotta risulta aver precluso in radice all’Amministrazione procedente di prendere in considerazione il diploma di laurea, solo tardivamente rappresentato, tramite semplice Pec e, dunque, in una modalità diversa da quelle prescritte dal bando, che stabiliva, invece, chiaramente che “la valutazione dei titoli (sarebbe stata)… effettuata con le modalità previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta” (art. 3, comma 3, lett. b), aggiungendo la seguente precisazione: “La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.” (l’art. 7, comma 2).
14. Al riguardo, la ricorrente stessa, come evidenziato dall’Amministrazione, ha ammesso di essersi accorta dell’omissione solo successivamente alla scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione e, non potendo compilare una nuova domanda che avrebbe, ove tempestiva, sostituito quella precedente, ha cercato di riparare all’errore con uno strumento non previsto dalla lex specialis del concorso.
15. Le medesime circostanze già illustrate precludono, in verità, di accogliere anche la doglianza relativa all’omesso utilizzo del soccorso istruttorio, la cui attivazione da parte dell’Amministrazione trova il suo limite proprio nella “mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sezione V, 22 novembre 2019, n. 7975).
16. Parimenti infondate si rivelano anche le ulteriori censure di merito formulate dall’odierna appellante circa il mancato riconoscimento in suo favore del diritto a beneficiare della riserva sui posti disponibili in virtù dell’ “appartenenza alla categoria protetta di cui al combinato disposto della legge 12/03/1999 n. 68, art. 5 DPR 9/05/1994 n. 487 e dell’art. 8 del bando, il cui possesso era stato comunque dichiarato dalla ricorrente nella domanda di ammissione e comprovato dalla sentenza giudiziale trasmessa reiteratamente via pec”.
17. Come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione, il bando di concorso prevedeva, infatti, all’art. 1, comma 2, che: “Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti (fosse)… riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che (avessero) completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti …” non includendo, al contrario, nessuna riserva ai sensi della legge n. 68/1999, “ atteso che, in base a quanto rappresentato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della cultura e dall'Avvocatura dello Stato con riferimento ai prospetti informativi riferiti al 31 dicembre 2020 - riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui all'art. 3 e all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risulta(va)no coperte”.
18. Da tale circostanza, anch’essa chiaramente risultante dagli atti di causa, deriva l’infondatezza anche della suddetta seconda doglianza.
19. Le considerazioni che precedono impediscono, dunque, come anticipato, di accogliere l’appello, stante l’infondatezza nel merito del ricorso di primo grado.
20. Per la particolarità delle questioni trattate sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara l’estromissione dal giudizio dei Ministeri dell’interno, dell’economia e delle finanze e della cultura e dell’Avvocatura dello Stato;
-rigetta l’appello;
-compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Luca Lamberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.