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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 24/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 652/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale all'udienza del 12.3.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 652/2024 tra
(C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Desenzano del Garda (BS), (C.F. Parte_2
) nato il [...] a [...], C.F._2 Parte_3
(C.F.: ) nata il [...] a [...]
[...] C.F._3
e (C.F.: ) nata il [...] a Parte_4 C.F._4
Rivisondoli (AQ)
Rappresentati e difesi dall'avv. Angela Rosa Cimini del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alfedena – Via Atina 61
( come da procura allegata al ricorso;
Email_1
Ricorrenti
CONTRO
(C.F.: nata a [...] il CP_1 C.F._5
06/10/1973 e (C.F.: nata a Controparte_2 C.F._6
Sulmona (AQ) il 16/12/1975
Resistenti contumaci
Avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni delle parti:
Attori: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, - a) - sussistenti i presupposti di legge, ordinare la cancellazione della trascrizione
pag. 1/5 della domanda giudiziale svolta dal sig. e trascritta alla Conservatoria dei Controparte_3
Registri Immobiliari di L'Aquila in data 03/08/1993 con i seguenti numeri di ordine: Reg.
Gen. n. 14225 e Reg. Part. n. 12204 relativamente ai beni che ne costituiscono oggetto e trasmessa automaticamente su tutte le particelle, anche quelle derivate dal frazionamento, dal cambio di destinazione d'uso e dalla fusione successivamente intervenuti e per l'effetto anche la cancellazione della annotazione a trascrizione parziale - inefficacia parziale della sentenza n.
36/2002 e pedissequa ordinanza di correzione materiale del 16/09/2002 annotata al Registro generale n. 15576 - Registro particolare n. 1547; - c) in via subordinata, accertata l'inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668-bis per decorso del termine ventennale, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta dal sig. e trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila in Controparte_3 data 03/08/1993 con i seguenti numeri di ordine: Reg.Gen. n. 14225 e Reg. Part. n. 12204 relativamente ai beni che ne costituiscono oggetto e trasmessa automaticamente su tutte le particelle, anche quelle derivate dal frazionamento, dal cambio di destinazione d'uso e dalla fusione successivamente intervenuti e per l'effetto anche la cancellazione della annotazione a trascrizione parziale - inefficacia parziale della sentenza n. 36/2002 e pedissequa ordinanza di correzione materiale del 16/09/2002 annotata al Registro generale n. 15576 - Registro particolare n. 1547; - d) condannare le convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge in caso di opposizione alla presente domanda.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione del ricorso e CP_ del decreto di fissazione udienza, e al fine di sentire accogliere Controparte_2 le conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno della domanda azionata hanno, sinteticamente, riferito che:
- con atto di citazione notificato il 29.07.1993 il sig. nato il Controparte_3
08/09/1937 a Sulmona (AQ) - (C.F.: ) aveva convenuto C.F._7 in giudizio , , Parte_4 Controparte_4 Parte_1
e sul presupposto di essere creditore nei Parte_2 CP_5 confronti del defunto padre di chiedendo la Controparte_6 CP_5 declaratoria di nullità delle vendite per simulazione assoluta e, in subordine quella relativa, dell'atto notarile per notaio del 27/7/1988 Persona_1
pag. 2/5 rep n. 16864 trascritto a L'Aquila il 1/9/1988; nonché l'accoglimento della domanda di revocatoria ex art 2901 cod. civ.;
- che la predetta domanda giudiziale iscritta al ruolo n. 432/2000 R.G.A.C. del
Tribunale Civile di Sulmona, in data 03/08/1993 è stata trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila al Reg. Gen. n. 14225 e Reg.
Part. n. 12204 contro i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
e su beni meglio indicati nel ricorso;
Controparte_4 Parte_4
- che con sentenza n. 36/2002 del 20 giugno 2002, il Tribunale di Sulmona ha rigettato la domanda principale di simulazione assoluta ed anche quella subordinata di simulazione relativa dell'atto notarile del Persona_1
27/7/1988 rep n. 16864 trascritto all'Aquila il 01/09/1988 ed accolto la domanda revocatoria ex art 2901 cod.civ. dichiarando inefficace nei confronti di
, ed il precitato atto impugnato;
Controparte_3 Controparte_7 CP_8
- che in data 02/10/2002 è stata richiesta alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari dell'Aquila ed eseguita l'annotazione a trascrizione - inefficacia parziale (Registro generale n. 15576 - Registro particolare n. 1547) sugli stessi beni di cui alla trascrizione della originaria domanda giudiziale, nonché sul fabbricato riportato al foglio n. 10 particella 346 sub 26, nonostante il detto bene non risultasse inserito nella originaria trascrizione;
- che la decisione del Tribunale di Sulmona è stata impugnata dai sigg.ri e dalla sig.ra dinanzi alla Corte di Appello di Parte_1 Parte_4
L'Aquila che, con sentenza n. 3591/2004 del 9 dicembre 2003, pubblicata il
31/05/2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda revocatoria ordinaria proposta dagli appellati CP_3
, e nei confronti di erede di
[...] CP_8 Controparte_7 CP_5
e di , e Controparte_6 Parte_4 CP_4 Pt_1 Parte_2
;
[...]
- che avverso la predetta decisione i sigg.ri e hanno CP_3 CP_8 CP_7 promosso ricorso per Cassazione e con sentenza n. 3175 depositata il
09/02/2011 è stato rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte di Appello;
- che i dati catastali di alcuni degli immobili interessati dalla trascrizione della domanda giudiziale sono stati modificati, ma la trascrizione della domanda pag. 3/5 giudiziale e l'annotamento dell'inefficacia parziale per cui è causa non risultano riportate sulle attuali particelle modificate dovendosi ritenersi comunque trasmesse automaticamente su tutte quelle derivate;
- che il 11.6.2010 è deceduto lasciando eredi le convenute;
Controparte_3
- che in data 6.5.2029 è deceduto lasciando a sé eredi i figli Controparte_4
, e , nonché la moglie, Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
la quale ha rinunciato all'eredità;
[...]
- di essere legittimati ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c. ad ottenere la cancellazione della trascrizione pregiudizievole stante il rigetto delle domande proposte da Controparte_3
- che dette trascrizioni sono pregiudizievoli per gli odierni ricorrenti;
- che è trascorso comunque un ventennio dalla trascrizione della domanda giudiziale senza che la stessa sia stata rinnovata stante anche la pronuncia di rigetto di cui alla sentenza della Suprema Corte resa in data 09/02/2011 e, quindi, gli effetti della trascrizione della detta domanda giudiziale sono cessati nel 2013, anche ai sensi dell'art. 2668-bis comma 1 cod. civ..
1.2 All'udienza del 12.3.2025, stante la mancata costituzione delle convenute, nonostante la regolarità della notifica, è stata dichiarata la loro contumacia per le motivazioni che qui devono intendersi richiamate e sulle conclusioni precisate, la causa
è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma.
2. La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 2668 c. 2 c.c., prevede che la cancellazione “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
2.1. Nel caso di specie, sono state prodotte dai ricorrenti in atti copia delle sentenze pronunciate, in ordine, dal Tribunale di Sulmona, dalla Corte d'Appello di L'Aquila e della Corte di Cassazione che hanno regolamentato i rapporti tra le parti;
copia della nota di trascrizione integrale della domanda giudiziale formulata allora da
[...]
copia del provvedimento di inefficacia parziale della trascrizione, nonché CP_3 tutti gli atti volti ad individuare, attualmente, i beni sui quali era stata iscritta la domanda giudiziale.
Non può dunque esservi dubbio sulla fondatezza della domanda oggi formulata dai ricorrenti essendo stata la domanda che aveva giustificato la trascrizione pag. 4/5 definitivamente rigettata come desumibile dagli atti giudiziari prodotti. Ed invero, la
Corte di Cassazione, definitivamente pronunciatasi, rigettando il ricorso principale, ha confermato la sentenza della Corte distrettuale la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona, aveva rigettato anche la domanda revocatoria avanzata dal CP_3
3. Nulla deve provvedersi sulle spese, considerata la natura del procedimento, la mancata costituzione delle parti resistenti e dunque la mancata opposizione delle stesse alla domanda attorea, mancata opposizione a cui era condizionata la domanda sulle spese avanzata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari/Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di L'Aquila, Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta dal sig. e Controparte_3 trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila in data
03/08/1993 con i seguenti numeri di ordine: Reg. Gen. n. 14225 e Reg. Part. n.
12204 relativamente ai beni che ne costituiscono oggetto e trasmessa automaticamente su tutte le particelle, anche quelle derivate dal frazionamento, dal cambio di destinazione d'uso e dalla fusione successivamente intervenuti e per l'effetto anche la cancellazione della annotazione a trascrizione parziale - inefficacia parziale della sentenza n. 36/2002 e pedissequa ordinanza di correzione materiale del 16/09/2002 annotata al Registro generale n. 15576 -
Registro particolare n. 1547.
- Spese del giudizio irripetibili.
Così deciso il 24.3.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Sulmona, dott.ssa Irene Giamminonni, in funzione di giudice monocratico, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della discussione orale all'udienza del 12.3.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 652/2024 tra
(C.F. ) nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Desenzano del Garda (BS), (C.F. Parte_2
) nato il [...] a [...], C.F._2 Parte_3
(C.F.: ) nata il [...] a [...]
[...] C.F._3
e (C.F.: ) nata il [...] a Parte_4 C.F._4
Rivisondoli (AQ)
Rappresentati e difesi dall'avv. Angela Rosa Cimini del Foro di Sulmona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alfedena – Via Atina 61
( come da procura allegata al ricorso;
Email_1
Ricorrenti
CONTRO
(C.F.: nata a [...] il CP_1 C.F._5
06/10/1973 e (C.F.: nata a Controparte_2 C.F._6
Sulmona (AQ) il 16/12/1975
Resistenti contumaci
Avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Conclusioni delle parti:
Attori: “Voglia l' Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti, - a) - sussistenti i presupposti di legge, ordinare la cancellazione della trascrizione
pag. 1/5 della domanda giudiziale svolta dal sig. e trascritta alla Conservatoria dei Controparte_3
Registri Immobiliari di L'Aquila in data 03/08/1993 con i seguenti numeri di ordine: Reg.
Gen. n. 14225 e Reg. Part. n. 12204 relativamente ai beni che ne costituiscono oggetto e trasmessa automaticamente su tutte le particelle, anche quelle derivate dal frazionamento, dal cambio di destinazione d'uso e dalla fusione successivamente intervenuti e per l'effetto anche la cancellazione della annotazione a trascrizione parziale - inefficacia parziale della sentenza n.
36/2002 e pedissequa ordinanza di correzione materiale del 16/09/2002 annotata al Registro generale n. 15576 - Registro particolare n. 1547; - c) in via subordinata, accertata l'inefficacia della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668-bis per decorso del termine ventennale, ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta dal sig. e trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila in Controparte_3 data 03/08/1993 con i seguenti numeri di ordine: Reg.Gen. n. 14225 e Reg. Part. n. 12204 relativamente ai beni che ne costituiscono oggetto e trasmessa automaticamente su tutte le particelle, anche quelle derivate dal frazionamento, dal cambio di destinazione d'uso e dalla fusione successivamente intervenuti e per l'effetto anche la cancellazione della annotazione a trascrizione parziale - inefficacia parziale della sentenza n. 36/2002 e pedissequa ordinanza di correzione materiale del 16/09/2002 annotata al Registro generale n. 15576 - Registro particolare n. 1547; - d) condannare le convenute in solido tra loro alla rifusione delle spese e competenze di lite, oltre IVA e CPA come per legge in caso di opposizione alla presente domanda.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Parte ricorrente ha convenuto in giudizio, previa rituale notificazione del ricorso e CP_ del decreto di fissazione udienza, e al fine di sentire accogliere Controparte_2 le conclusioni riportate in epigrafe.
A sostegno della domanda azionata hanno, sinteticamente, riferito che:
- con atto di citazione notificato il 29.07.1993 il sig. nato il Controparte_3
08/09/1937 a Sulmona (AQ) - (C.F.: ) aveva convenuto C.F._7 in giudizio , , Parte_4 Controparte_4 Parte_1
e sul presupposto di essere creditore nei Parte_2 CP_5 confronti del defunto padre di chiedendo la Controparte_6 CP_5 declaratoria di nullità delle vendite per simulazione assoluta e, in subordine quella relativa, dell'atto notarile per notaio del 27/7/1988 Persona_1
pag. 2/5 rep n. 16864 trascritto a L'Aquila il 1/9/1988; nonché l'accoglimento della domanda di revocatoria ex art 2901 cod. civ.;
- che la predetta domanda giudiziale iscritta al ruolo n. 432/2000 R.G.A.C. del
Tribunale Civile di Sulmona, in data 03/08/1993 è stata trascritta presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila al Reg. Gen. n. 14225 e Reg.
Part. n. 12204 contro i sigg.ri , , Parte_1 Parte_2
e su beni meglio indicati nel ricorso;
Controparte_4 Parte_4
- che con sentenza n. 36/2002 del 20 giugno 2002, il Tribunale di Sulmona ha rigettato la domanda principale di simulazione assoluta ed anche quella subordinata di simulazione relativa dell'atto notarile del Persona_1
27/7/1988 rep n. 16864 trascritto all'Aquila il 01/09/1988 ed accolto la domanda revocatoria ex art 2901 cod.civ. dichiarando inefficace nei confronti di
, ed il precitato atto impugnato;
Controparte_3 Controparte_7 CP_8
- che in data 02/10/2002 è stata richiesta alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari dell'Aquila ed eseguita l'annotazione a trascrizione - inefficacia parziale (Registro generale n. 15576 - Registro particolare n. 1547) sugli stessi beni di cui alla trascrizione della originaria domanda giudiziale, nonché sul fabbricato riportato al foglio n. 10 particella 346 sub 26, nonostante il detto bene non risultasse inserito nella originaria trascrizione;
- che la decisione del Tribunale di Sulmona è stata impugnata dai sigg.ri e dalla sig.ra dinanzi alla Corte di Appello di Parte_1 Parte_4
L'Aquila che, con sentenza n. 3591/2004 del 9 dicembre 2003, pubblicata il
31/05/2004, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato anche la domanda revocatoria ordinaria proposta dagli appellati CP_3
, e nei confronti di erede di
[...] CP_8 Controparte_7 CP_5
e di , e Controparte_6 Parte_4 CP_4 Pt_1 Parte_2
;
[...]
- che avverso la predetta decisione i sigg.ri e hanno CP_3 CP_8 CP_7 promosso ricorso per Cassazione e con sentenza n. 3175 depositata il
09/02/2011 è stato rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte di Appello;
- che i dati catastali di alcuni degli immobili interessati dalla trascrizione della domanda giudiziale sono stati modificati, ma la trascrizione della domanda pag. 3/5 giudiziale e l'annotamento dell'inefficacia parziale per cui è causa non risultano riportate sulle attuali particelle modificate dovendosi ritenersi comunque trasmesse automaticamente su tutte quelle derivate;
- che il 11.6.2010 è deceduto lasciando eredi le convenute;
Controparte_3
- che in data 6.5.2029 è deceduto lasciando a sé eredi i figli Controparte_4
, e , nonché la moglie, Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_4
la quale ha rinunciato all'eredità;
[...]
- di essere legittimati ai sensi dell'art. 2668 comma 2 c.c. ad ottenere la cancellazione della trascrizione pregiudizievole stante il rigetto delle domande proposte da Controparte_3
- che dette trascrizioni sono pregiudizievoli per gli odierni ricorrenti;
- che è trascorso comunque un ventennio dalla trascrizione della domanda giudiziale senza che la stessa sia stata rinnovata stante anche la pronuncia di rigetto di cui alla sentenza della Suprema Corte resa in data 09/02/2011 e, quindi, gli effetti della trascrizione della detta domanda giudiziale sono cessati nel 2013, anche ai sensi dell'art. 2668-bis comma 1 cod. civ..
1.2 All'udienza del 12.3.2025, stante la mancata costituzione delle convenute, nonostante la regolarità della notifica, è stata dichiarata la loro contumacia per le motivazioni che qui devono intendersi richiamate e sulle conclusioni precisate, la causa
è stata trattenuta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma.
2. La domanda è fondata e va accolta.
L'art. 2668 c. 2 c.c., prevede che la cancellazione “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
2.1. Nel caso di specie, sono state prodotte dai ricorrenti in atti copia delle sentenze pronunciate, in ordine, dal Tribunale di Sulmona, dalla Corte d'Appello di L'Aquila e della Corte di Cassazione che hanno regolamentato i rapporti tra le parti;
copia della nota di trascrizione integrale della domanda giudiziale formulata allora da
[...]
copia del provvedimento di inefficacia parziale della trascrizione, nonché CP_3 tutti gli atti volti ad individuare, attualmente, i beni sui quali era stata iscritta la domanda giudiziale.
Non può dunque esservi dubbio sulla fondatezza della domanda oggi formulata dai ricorrenti essendo stata la domanda che aveva giustificato la trascrizione pag. 4/5 definitivamente rigettata come desumibile dagli atti giudiziari prodotti. Ed invero, la
Corte di Cassazione, definitivamente pronunciatasi, rigettando il ricorso principale, ha confermato la sentenza della Corte distrettuale la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sulmona, aveva rigettato anche la domanda revocatoria avanzata dal CP_3
3. Nulla deve provvedersi sulle spese, considerata la natura del procedimento, la mancata costituzione delle parti resistenti e dunque la mancata opposizione delle stesse alla domanda attorea, mancata opposizione a cui era condizionata la domanda sulle spese avanzata da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- Ordina al Conservatore dei Registri immobiliari/Agenzia delle Entrate Ufficio
Provinciale di L'Aquila, Servizio di Pubblicità Immobiliare, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale svolta dal sig. e Controparte_3 trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila in data
03/08/1993 con i seguenti numeri di ordine: Reg. Gen. n. 14225 e Reg. Part. n.
12204 relativamente ai beni che ne costituiscono oggetto e trasmessa automaticamente su tutte le particelle, anche quelle derivate dal frazionamento, dal cambio di destinazione d'uso e dalla fusione successivamente intervenuti e per l'effetto anche la cancellazione della annotazione a trascrizione parziale - inefficacia parziale della sentenza n. 36/2002 e pedissequa ordinanza di correzione materiale del 16/09/2002 annotata al Registro generale n. 15576 -
Registro particolare n. 1547.
- Spese del giudizio irripetibili.
Così deciso il 24.3.2025
Il Giudice
Irene Giamminonni
pag. 5/5