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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4008/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO Parte_1
STEFANO, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLO Controparte_1
STELLA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 17/12/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Controparte_1
matrimonio in Taranto (Ta) in data 22/06/2000, che dalla loro unione erano nati i figli il 05/01/2001 e il 09/052005, e che in data Per_1 Per_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
13/10/2023 con Sentenza n. 2403/2023 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 17/01/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 2403/2023 emessa il 13/10/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 17/12/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/06/2000 in
Taranto (Ta) da , nata a [...] il Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
08/05/1971, e , nato a [...] il Controparte_1
03/08/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto
(Ta) dell'anno 2000, parte 1, uff. 5, numero 22;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4008/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento matrimonio,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO Parte_1
STEFANO, come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. CAVALLO Controparte_1
STELLA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 17/12/2024, Parte_1
e , premesso di aver contratto
[...] Controparte_1
matrimonio in Taranto (Ta) in data 22/06/2000, che dalla loro unione erano nati i figli il 05/01/2001 e il 09/052005, e che in data Per_1 Per_2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
13/10/2023 con Sentenza n. 2403/2023 era stata dichiarata la loro separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 17/01/2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con Sentenza
n. 2403/2023 emessa il 13/10/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e alle successive note scritte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 17/12/2024 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto il 22/06/2000 in
Taranto (Ta) da , nata a [...] il Parte_1
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
08/05/1971, e , nato a [...] il Controparte_1
03/08/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Taranto
(Ta) dell'anno 2000, parte 1, uff. 5, numero 22;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto
(Ta) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3