Sentenza 29 novembre 1962
Massime • 2
La responsabilita del datore di lavoro per omessa contribuzione assicurativa, prevista dall'art 2116 cod civ, e di natura contrattuale ed il diritto del prestatore d'opera al risarcimento del danno derivato dalla omessa contribuzione e soggetto alla prescrizione decennale, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.*
Agli effetti dell'applicabilita dell'art 5 secondo comma RDL 14 aprile 1939 n 636, che imponeva l'Obbligo dell'Assicurazione contro l'invalidita e la vecchiaia anche per gli impiegati che percepivano uno stipendio mensile superiore a lire 1500, era sufficiente che l'impiegato avesse anteriormente acquisito la qualita di assicurato obbligatorio sia pure in relazione ad un rapporto di impiego intercorso con altro datore di lavoro.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/1962, n. 3226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3226 |
| Data del deposito : | 29 novembre 1962 |
Testo completo
Agli effetti dell'applicabilita dell'art 5 secondo comma RDL 14 aprile 1939 n 636, che imponeva l'Obbligo dell'Assicurazione contro l'invalidita e la vecchiaia anche per gli impiegati che percepivano uno stipendio mensile superiore a lire 1500, era sufficiente che l'impiegato avesse anteriormente acquisito la qualita di assicurato obbligatorio sia pure in relazione ad un rapporto di impiego intercorso con altro datore di lavoro.*